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Civile Sent. Sez. L Num. 139 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: BRONZINI GIUSEPPE Data pubblicazione: 09/01/2015 SENTENZA sul ricorso 20500-2013 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI C.F. 80059790586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell'avvocato 2014 2551 MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BERETTA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro

ISEGLIO MADDALENA C.F. SGLMDL48S68L2190, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI, 4, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ESPOSITO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER COSTANZO REINERI, giusta delega in atti; con troricorrente - avverso la sentenza n. 114/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 08/03/2013 R.G.N. 17/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI; uditi gli Avvocati PERSIANI MATTIA e BERETTA GIOVANNI; udito l'avvocato REINERI PIER COSTANZO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per: in via principale rimessione alla Corte Costituzionale in subbrdine rigetto del ricorso.

t SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Iseglio Maddalena adiva il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro, esponendo: di essere iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali; di avere maturato alla data del 26.11.2008 i requisiti. necessari per conseguire la pensione di Rnzianità (38 anni di contribuzione e 64 anni di età); di avere presentato domanda per ottenere il trattamento in questione, riconosciuto, con liquicla7ione provvisoria, dal 1.12.2008, nell'importo annuo di 17.175,26 calcolato secondo le modalità stabilite dall'art. 50 del Regolamento di esecuzione come modificato dalla delibera 22-6-2002 del Comitato dei Delegati (approvata con decreto del Ministero del Lavoro 3-3-2003) anziché sulla scorta della normativa previgente (approvata con Decreto Interministeriale del 29-1-2001), e, quindi, senza rispetto del principio del pro rata. Tanto premesso, chiedeva la declaratoria della illegittimità del criterio di calcolo della pensione applicato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assiste= dei Ragionieri e dei Periti Commerciali e la declaratoria della illegittimità del prelievo operato a titolo di coefficiente di neutralizzazione nonché la condanna della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali al pagamento della pensione nella misura annua di cui al ricorso o, in subordine, nella misura risultante dalla applicazione del "pro rata" di cui all'art, 3, comma 12, della legge n. 335 de11 18-8-1995. Instauratosi il contraddittorio, la Cassa Nazionale di, Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali contestava la fondatezza della domanda reclamandone il rigetto. Istruita la causa con produzione di documenti, l'adito Tribunale accoglieva parzialmente la domanda.mk 2. Avverso tale decisione proponeva appello la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali che ne invocava la riforma. Resisteva parte appellata che proponeva appello incidentale diretto all'accoglimento integrale della domanda anche riguardo la cosidetta quota B della pensione che doveva, secondo l'appellante incidentale, anch'essa essere calcolata secondo il sistema retributivo. Con sentenza del 29 gennaio 2013 la Corte di appello di Torino rigettava l'appello della Cassa e accoglieva l'appello incidentale della Isegfio condannando la cassa al pagamento dell'ulteriore somma di cui alla senten72

. 3. Avverso questa pronuncia la Cassa ricorre per cassazione la Cassa con cinque motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in cinque motivi. Con il primo motivo la cassa denuncia.dúdure violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763. Tale disposizione ha fatto salvo gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti ed approvati dai ministeri vigilanti prima delle data di entrata in vigore della legge, ossia prima del 1 gennaio 2007. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione. La Corte d'appello da una parte ha riconosciuto la legittimità di una disciplina regolamentare peggiorativa; d'altra parte però in concreto ha ritenuto l'intangibilità della posizione dell'originario ricorrente. Con il terzo motivo la cassa ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto rigidamente applicabile il principio del pro rata anche nel caso di radicale riforma strutturale del sistema pensionistico della cassa. Con il quarto motivo si allega l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e cioè l'allegazione della cassa di avere sempre rispettato il principio del pro-rata. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione ancora della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12. Contesta in particolare l'affermazione della sentenza impugnata che ha ritenuto l'illegittimità dell'operato della cassa riducendo il trattamento pensionistico spettante con riguardo alla proporzione tra contributi e ammontare delle presinzioni. Il regolamento della cassa ha fatto corretta applicazione del principio del pro rata disciplinando il passaggio dal regime retributivo a quello contributivo. 2. 11 ricorso appare fondato. 3. Le questioni sollevate con il ricorso si collocano nella scia di un contenzioso seriale tra assicurati e Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (in seguito anche Cassa tout court), già più volte venuto all'esame di questa Corte che si è ripetutamele pronunciata in proposito. 4

E' sufficiente ricordare che l'orientamento favorevole agli assicurati è stato più volte ribadito da questa Corte (cfr. Cass., sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass., sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass., sez. VI- L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass., sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607; da ultimo Cass., sez. VI-L, 14 febbraio 2014, n. 3520) e risulta fissato nel seguente principio di diritto: «Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportare dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, collima 763 (legge finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di ripararnetrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei crateri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Pertanto con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche regolamentari adottare con Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera - per il calcolo della quota A - il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo: la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni». 4. In questa situazione di raggiunto assetto della giurisprudenza di legittimità sulla portata e sull'ambito di applicazione della clausola di garanzia costituita dalla regola del pro rata di cui all'art. 3, 12 comma, 1. 8 agosto 1995, n. 335, nella sua originaria formulazione, è da ultimo intervenuto il legislatore con una disposizione qualificata come di interpretazione autentica - il comma 488 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 5

pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) - che ha previsto: "L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine". La portata (e l'interpretazione) di tale disposizione - che rappresenta un ultimo tassello di un quadro normativo complesso - costituisce un rinnovato punto controverso tra le parti in causa. La questione è stata oggetto di una prima pronuncia di questa Corte (Cass., sez. lav., 12 agosto 2014, n. 17892) relativa ancora a trattamenti pensionistici con decorrenza precedente al 1 gennaio 2007, pronuncia che ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale precedente pur nel mutato contesto normativo modificato dalla citata norma di interpretazione autentica. Successivamente la Corte ha preso in considerazione i trattamenti pensionistici con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2007 e con pronuncia resa in altra controversia trattata nella medesima udienza di quella in esame (Cass. n. 24221/ 2014 ) ha affermato il seguente principio di diritto che qui si ribadisce: «Nel regime dettato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportare dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763 (legge finan7iaria 2007), la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei crateri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera - per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 - il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione. Invece per i trattamenti pensionistici liquidati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione il medesimo art. 3, conuna 12, della legge n. 335/1995, ma nella formulazione introdotta dal citato art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" - e non più rispettando in modo assoluto - il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296/2006; atti e deliberazioni che, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 10 gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003).» Nella specie si controverte di un trattamento pensionistico successivo al 1.1.2007 e pertanto le pretese di parte intimata appaiono infondate alla stregua dello ius superveniens. Si deve quindi accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e, potendosi decidere la controversia nel merito non necessitando di ulteriore istruttoria, va rigettata la domanda della Iseglio. Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel 7

contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese dell'intero processo. PER QUESTI MOTIVI La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Spese compensate per l'intero processo. Così deciso in Roma il