WWW, World Wide Web: cambiano le regole!



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WWW, World Wide Web: cambiano le regole! 1 I siti WEB pubblici, e non solo loro, devono da quest anno sottostare a stringenti regole di accessibilità. Gravi sanzioni per chi non si adegua e nulli i contratti stipulati in deroga! Dal 9 gennaio di questo anno chi realizza o gestisce siti di pubblico servizio si trova a dover fronteggiare nuove e stringenti regole. Tutti i soggetti pubblici o privati che gestiscano servizi pubblici sono tenuti per Legge a rendere accessibile il proprio sito, Internet, Intranet ed Extranet, ai disabili. Pesanti le sanzioni per i dirigenti delle organizzazioni che non si adeguano! Lo impone una legge, la numero 4 del 9 gennaio 2004, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, nota come Legge Stanca, 12 i mesi a disposizione di chi si debba adeguare. Obiettivo della legge è abbattere le barriere che limitano l accesso degli oltre tre milioni di disabili italiani ai servizi e alle informazioni dei siti internet, penalizzandoli in modo del tutto ingiustificato nel loro diritto di accesso a fonti di informazione e a servizi che, erogati in rete, risultano spesso particolarmente utili proprio a questa categoria di utenti. Non solo la Pubblica Amministrazione! La legge non coinvolge unicamente la Pubblica Amministrazione, ma pone obblighi precisi anche a una vasta categoria di soggetti 2 Pubblica amministrazione Banche di interesse nazionale Casse di risparmio Aziende esercenti servizi pubblici in convenzione Camere di commercio, industria e agricoltura e loro associazioni 1 I siti certificati saranno identificati con questo logo. 2 L elenco, probabilmente parziale, è stato desunto dalla legge, dai vari disegni legge che la hanno preceduta, e dai siti delle Camere di commercio. pagina 1

Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali Istituti e scuole di ogni ordine e grado Istituzioni universitarie Istituzioni educative Biblioteche pubbliche Aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo Regioni, Province e Comuni Comunità montane, loro consorzi ed associazioni Istituti autonomi case popolari Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale Enti pubblici economici (per esempio consorzi di bonifica, società consortili e società di cui all articolo 2201 del Codice Civile) Società pubbliche legate al mondo della informazione Aziende private concessionarie di servizi pubblici quali per esempio le banche. Enti di assistenza pubblici Aziende pubbliche di telecomunicazione Aziende municipalizzate regionali a partecipazione pubblica Aziende appaltatrici di servizi informatici Tutti gli enti che beneficino di finanziamenti pubblici nazionali o della Unione Europea pagina 2

Accessibilità: cosa è e come ottenerla. L articolo 2 della legge pone due punti fermi: a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. Si stima che nel mondo ci siano cinquecento milioni di persone in qualche modo meno abili, tre milioni di queste vivono nel nostro paese. Quando parliamo di disabilità lo facciamo in modo esteso considerando persone con problemi cognitivi, motori, auditivi e visivi e non ci limitiamo ai problemi maggiori, ma consideriamo anche problemi minori come quello di un presbite che si trovi a dovere utilizzare siti dove scelleratamente si è deciso di bloccare la dimensione dei caratteri e dove per problemi di design si è scelta una dimensione molto piccola! Per le persone affette da gravi forme di disabilità la rete costituisce una importantissima opportunità per socializzare e per usufruire in modo comodo ed efficace di servizi. Impedire tutto questo con siti difficili e troppo spesso impossibili da navigare da parte dei disabili è stupido! Nel 1994 nasce la collaborazione tra MIT (Massachusetts Institute of Technology), CERN (European Organization for Nuclear Research), e con il supporto del DARPA (U.S. Defense Advanced Research Project Agency) e della Commissione Europea il W3C (World Wide Web Consortium) con il preciso scopo di sviluppare e formalizzare i protocolli standard per il Web. Una sezione del World Wide Web Consortium è il WAI, acronimo di Web Accessibility Iniziative: i gruppi di lavoro creati all'interno del WAI hanno prodotto negli anni le Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web, una serie di raccomandazioni tecniche che indicano come rendere i contenuti Web accessibili a persone disabili e che prescrivono i controlli necessari per ottenere la relativa certificazione. Nel nostro paese dopo l entrata in vigore della legge Stanca il CNIPA (Centro nazionale per la informatica nella pubblica amministrazione) ha redatto un documento, in larga parte ispirato alle prescrizioni dello WAI pagina 3

W3C, che descrive quali interventi vadano effettuati per realizzare un sito accessibile o per rendere accessibile un sito esistente e quali prove siano necessarie per ottenere la relativa certificazione. Il mio sito è conforme? La certificazione impone una analisi puntuale del codice di ogni pagina del sito e non può essere eseguita automaticamente, per avere una idea dello stato del proprio sito è possibile comunque utilizzare uno dei tanti validatori disponibili in rete. Un esempio è Bobby: http://bobby.watchfire.com/. Si tratta del sito del CAST (Center for Applied Special Technology), organizzazione no profit fondata nel 1984 per estendere le opportunità per i disabili attraverso l'uso innovativo della tecnologia informatica. Una volta inserito l indirizzo del vostro sito il sistema lo analizzerà proponendovi un report sulle sue caratteristiche di accessibilità: problemi rilevati nei livelli di priorità 1 e 2 indicano che molto probabilmente il sito non è considerabile accessibile e conforme alla legge Stanca. Il tool automatico non sostituisce in alcun modo la certificazione manuale, ma fornisce con buona approssimazione una idea di quanto si è lontani da un sito accessibile. Chi volesse una valutazione preliminare della rispondenza del proprio sito alle specifiche di accessibilità prescritte dalla legge e una idea di tempi e costi per l adeguamento può inviare l indirizzo del sito a: roberto.dadda@sia.it pagina 4

Come rendersi conformi? SIA! Varie le attività che vedono SIA protagonista in questo ambito: progetto e realizzazione ex novo di siti conformi alle regole di accessibilità analisi di siti esistenti e valutazione delle operazioni necessarie per renderli accessibili formazione dei gestori del sito al fine di mantenere la accessibilità La nostra esperienza unita a un metodo consolidato per la esecuzione di operazioni guidate da checklist formalizzate ci permette di raggiungere il risultato nel più breve tempo possibile e con costi ragionevoli in piena collaborazione con chi ha l incarico di realizzare le pagine. Un sito per il quale abbiamo supportato le operazioni di validazione è, per esempio, quello dell Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it): basta una occhiata per accorgersi quanto sia errata la diffusa idea che un sito accessibile non possa anche essere gradevole. Il sito ha recentemente pienamente superato i test di validazione previsti dalla legge Stanca. pagina 5

I test di accessibilità e di usabilità dei siti vengono condotti in SIA in modo formale in laboratori attrezzati secondo le più recenti indicazioni della ergonomia sperimentale. Utenti selezionati vengono esposti al sito dove conducono, sotto lo sguardo di un osservatore, operazioni che vengono poi analizzate per valutare le caratteristiche di usabilità per l utente e di accessibilità. I siti, come prescritto dalle norme CNIPA, vengono provati su ogni possibile browser e su ogni piattaforma hardware. Particolare attenzione è posta alla valutazione di accessibilità per i non vedenti ai quali è dedicata la stazione di lavoro con tastiera Braille e sintetizzatore vocale. pagina 6

Come mantenere il proprio sito conforme? SIA! Il problema più difficile da affrontare nasce dopo che il sito è stato reso conforme alle regole: fare si che il sito rimanga accessibile anche dopo mesi o anni di gestione e di modifica. L unica soluzione efficace ed efficiente sta nell utilizzo di un sistema di content management (gestore di contenuti) che sia stato appositamente realizzato allo scopo. SIA ha da qualche anno realizzato GECO, un sistema di gestione dei contenuti interamente basato su Internet. Una redazione virtuale di occupa delle modifiche e degli adeguamenti della struttura del sito in un ambiente appositamente realizzato per chi nulla vuole sapere di programmazione e di tecnologia, ma vuole gestire i contenuti del sito. Il sistema si occupa di tutto il resto imponendo il rispetto delle regole di impaginazione e di accessibilità. Con Geco i contenuti sono immessi in un ambiente appositamente studiato per chi debba gestire testi ed immagini senza nulla sapere di tecnologia. I redattori possono anche modificare la struttura del sito senza alterarne aspetto ed usabilità. Esempio di un sito accessibile ai non vedenti realizzato e mantenuto con Geco SIA. Accessibile attraverso la pagina: www.dadda.it pagina 7

C è un altra buona notizia! Allargare la accessibilità di un sito alla comunità delle persone deboli e svantaggiate ha certamente un valore in sé, ma c è una ulteriore buona notizia: la storia del design ha più volte dimostrato come oggetti e servizi progettati per il disabile risultino nella stragrande maggioranza dei casi più facili da usare anche per i normalmente abili. Un caso eclatante à quello della OXO (www.oxo.com): Sam Farber era andato da poco in pensione ed ebbe l idea di progettare e realizzare strumenti da cucina che la moglie, affetta da una forma di artrite, potesse utilizzare senza problemi. Nacquero strumenti da cucina con il manico di gomma morbida, progettati in modo che fossero facile da impugnare e non si rischiasse ogni volta di ferirsi. Conquistato il mercato delle persone con problemi funzionali alle mani gli strumenti ebbero un successo enorme anche tra le persone con normale capacità di presa tanto che oggi la OXO è presente in tutto il mondo con un catalogo di cinquecento oggetti che si caratterizzano per la facilità di utilizzo e che vengono acquistati nei quattro continenti non solo da chi ha problemi di artrite, ma anche da persone dalle mani assolutamente normali che ne apprezzano la gradevolezza e la facilità di utilizzo. Realizzare dunque un sito per persone meno abili porta alla realizzazione di siti più facili e piacevoli anche per le persone normalmente abili. In un mondo come quello della rete dove la concorrenza è lontana un click facilità e gradevolezza nell utilizzo diventano fattori fondamentali di successo. pagina 8

APPENDICE A Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004 Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. 2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell articolo 3 della Costituzione. Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. Art. 3. pagina 9

(Soggetti erogatori) 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici. 2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili. Art. 4. (Obblighi per l accessibilità) 1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all articolo 3, comma 1, per l acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata. 2. I soggetti di cui all articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l acquisto di beni e servizi informatici destinati all utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e pagina 10

servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all articolo 11. 4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. 5. I datori di lavoro pubblici provvedono all attuazione del comma 4, nell ambito delle disponibilità di bilancio. Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. 2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell ambito delle disponibilità di bilancio. Art. 6. (Verifica dell accessibilità su richiesta) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all articolo 3. 2. Con il regolamento di cui all articolo 10 sono individuati: a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione; b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell operazione; c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell accessibilità; pagina 11

d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso. Art. 7. (Compiti amministrativi) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l informatica nella pubblica amministrazione di cui all articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: a) effettua il monitoraggio dell attuazione della presente legge; b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge; c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge; d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l accessibilità; e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili; f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative; g) promuove, di concerto con i Ministeri dell istruzione, dell università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l accessibilità alle opere multimediali, anche pagina 12

attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l accessibilità alle opere multimediali; h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonchè l introduzione delle problematiche relative all accessibilità nei programmi di formazione del personale. 2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge. Art. 8. (Formazione) 1. Le amministrazioni di cui all articolo 3, comma 1, nell ambito delle attività di cui al comma 4 dell articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell ambito delle attività per l alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all accessibilità e alle tecnologie assistive. 2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili. 3. Le amministrazioni di cui all articolo 3, comma 1, nell ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull accessibilità. Art. 9. (Responsabilità) 1. L inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti. pagina 13

Art. 10. (Regolamento di attuazione) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per l accessibilità; b) i contenuti di cui all articolo 6, comma 2; c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche; d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all articolo 3, comma 1. 2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d intesa con la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Art. 11. (Requisiti tecnici) 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal regolamento di cui all articolo 10: a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l accessibilità; b) le metodologie tecniche per la verifica dell accessibilità dei siti INTERNET, nonchè i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine. pagina 14

Art. 12. (Normative internazionali) 1. Il regolamento di cui all articolo 10 e il decreto di cui all articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull accessibilità dell Unione europea, nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore. 2. Il decreto di cui all articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. pagina 15

APPENDICE B STUDIO SULLE LINEE GUIDA RECANTI I REQUISITI TECNICI E I DIVERSI LIVELLI PER L ACCESSIBILITÀ E LE METODOLOGIE TECNICHE PER LA VERIFICA DELL ACCESSIBILITÀ (legge 4 del 2004, art. 11 comma a e b) A cura dei gruppi di lavoro I Metodologia e II Regole tecniche della Segreteria tecnico-scientifica della Commissione interministeriale permanente per l impiego delle ICT a favore delle categorie deboli o svantaggiate 11 Maggio 2004 CNIPA 2004 pagina 16

INDICE PREMESSA 18 introduzione 21 1. SITI INTERNET E APPLICAZIONI WEB-BASED 23 1.1 Requisiti obbligatori da sottoporre a verifica tecnica...23 1.2 Metodologie per la verifica tecnica...30 1.3 Requisiti da sottoporre a verifica soggettiva...32 1.4 Le metodologie per la valutazione soggettiva articolata su più livelli di qualità 37 1.4.1 Valutazione condotta da esperti di fattori umani 37 1.4.2 Valutazione effettuata con l utente 37 1.4.3 Elaborazione dei dati da parte dell esperto di fattori umani e rapporto conclusivo con l indicazione del livello di qualità raggiunto 38 pagina 17

PREMESSA La legge 9 gennaio 2004, n. 4 Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici richiede di stabilire, con decreto del Ministro per l innovazione e le tecnologie (Art. 11): a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l accessibilità; b) le metodologie tecniche per la verifica dell accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine. La definizione dei requisiti tecnici di cui al punto a) costituisce un punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni: 1. nelle procedure per l acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, in quanto tali requisiti vengono considerati motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell offerta tecnica; 2. nella stipula di contratti per la realizzazione e la modifica di siti Internet, in quanto detti requisiti devono essere rispettati a pena di nullità del contratto; 3. nella stipula di eventuale rinnovo, modifica o novazione degli stessi contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, anche qui a pena di nullità; 4. per la concessione, a privati, di contributi pubblici per l acquisto di beni e servizi informatici destinati all utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, in quanto tale concessione di contributi è subordinata al rispetto dei cennati requisiti. Ne consegue che i requisiti tecnici e i livelli per l accessibilità devono essere definiti per: 1. I BENI INFORMATICI, INTESI IN SENSO LATO COME INSIEME DI HARDWARE, SOFTWARE DI BASE, PROGRAMMI UTENTE, ECC. 2. i programmi per mezzo dei quali la Pubblica Amministrazione e le Aziende concessionarie erogano servizi agli utenti, pagina 18

3. i siti Internet, per i quali si devono anche stabilite le metodologie tecniche per la verifica dell accessibilità, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine. In merito ai siti Internet, nell ambito della Segreteria tecnico-scientifica della Commissione interministeriale permanente per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate", sono stati costituiti due specifici gruppi di lavoro denominati rispettivamente Metodologia e Regole tecniche, dei quali fanno parte esperti in materia appartenenti a Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, Associazioni di categoria di disabili, CNR, Università, Associazioni di produttori di hardware e software e di sviluppatori. I due gruppi di lavoro hanno elaborato il presente Studio sulle linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l accessibilità e le metodologie tecniche per la verifica dell accessibilità che è finalizzato alla progettazione, realizzazione e valutazione dei siti Web pubblici e che intende fornire un contributo tecnico per la stesura del decreto ministeriale. Per la definizione delle linee guida e dei requisiti tecnici relative ai beni informatici e agli servizi informatici è già all opera un apposito gruppo di lavoro. Hanno collaborato al presente studio: Pierluigi Arnao, ASPHI Sebastiano Bagnara, Politecnico Milano Andrea Bernardini, Fondazione Ugo Bordoni Fabrizio Bianchi, FEDERCOMIN Brunello Bonanni, ASSINFORM / IBM Laura Burzagli, IFAC CNR Anna Callori, FEDERCOMIN / FINSIEL Bianca Maria Cammino, ABI Anna Maria Comito, PCM - Dipartimento Politiche Comunitarie Daniela D Aloisi, Fondazione Ugo Bordoni Antonio De Vanna, CNIPA - Coordinatore Segreteria Tecnico Scientifica pagina 19

Mario Di Domenicantonio, PCM - Dipartimento Innovazione e Tecnologie Lidia Di Minco, Ministero Sanità Pier Luigi Emiliani, IFAC CNR Claudio Forghieri, Comune di Modena Giovanni Grazia, Regione Emilia Romagna Paolo Graziani, IFAC CNR Barbara Leporini, Unione Italiana Ciechi Danilo Lombardi, ASSINFORM / SUN Luisa Marucci, ISTI CNR Alberto Masini, ASSINFORM / Microsoft Raffaela Morichini, ASSINFORM / IBM Domenico Natale, UNINFO SOGEI Giuseppe Neri, ASSINFORM Roberto Scano, WCAG Working Group e ATAG Working Group Oreste Signore, ISTI CNR, Ufficio Italiano W3C Cinzia Stortone, SOGEI Cristina Tamburini, Ministero Sanità pagina 20

INTRODUZIONE Nel presente studio sono descritte: le linee guida ed i requisiti tecnici per i diversi livelli per l accessibilità dei siti Web e delle applicazioni basate sulle tecnologie internet (web based) Le metodologie tecniche per la verifica dell accessibilità dei siti INTERNET. Nello schema di Regolamento di Attuazione di cui all art. 10 della Legge sono previsti due tipi di verifica della accessibilità: verifica tecnica: valutazione condotta da esperti sulla base di parametri tecnici, anche con strumenti informatici verifica soggettiva: valutazione articolata su più livelli di qualità tramite prove empiriche con l intervento dell utente dei servizi. I principi informatori delle linee guida, dei parametri tecnici e delle metodologie presentate in questo documento sono ispirate alle Risoluzioni, Direttive, Comunicazioni e Decisioni dell Unione Europea in merito alla non discriminazione e alla accessibilità alle nuove tecnologie delle persone con disabilità. Per quanto riguarda la verifica tecnica si è anche tenuto conto di quanto indicato: nelle Recommendation del World Wide Web Consortium (W3C) ed in particolare in quelle del progetto Web Accessibility Initiative (WAI); negli standard definiti nel paragrafo 1194.22 della Sezione 508 del Rehabilitation Act degli USA; negli standard e nelle specifiche tecniche definite in materia di accessibilità dalla International Organization for Standardization (ISO) pagina 21

Per quanto riguarda la verifica soggettiva, si è fatto riferimento anche alle seguenti normative e linee guida internazionali: definizioni di ISO/IEC 9126-1 ISO/IEC 9241-11; criteri di Progettazione Universale (Design for All); letteratura scientifica. Per il raggiungimento delle caratteristiche di accessibilità dei siti internet e delle applicazioni basate sulle tecnologie internet (web based) sono stati dettagliati i seguenti insiemi di riferimento: Per la verifica tecnica: o requisiti da sottoporre a verifica tecnica o strumentale/euristica: o metodologie per la verifica tecnica condotta da esperti tecnici, anche con strumenti informatici; Per la verifica soggettiva: o requisiti da sottoporre a verifica soggettiva o empirica; o metodologie di valutazione condotta da esperti di fattori umani con la partecipazione diretta dell utente e articolata su più livelli di qualità La rispondenza a tutti i requisiti da sottoporre a verifica tecnica costituisce la condizione minima di accessibilità di una pagine Web e di una applicazione web based. pagina 22

SITI INTERNET E APPLICAZIONI WEB-BASED Si intendono compresi in questa sezione sia i siti internet di tipo interattivo e non interattivo, che le applicazioni basate su tecnologie web, siano esse in linea oppure no. 1.1 Requisiti obbligatori da sottoporre a verifica tecnica Nella tabella A sono descritti i requisiti che sono obbligatori per raggiungere il livello minimo di accessibilità nei siti internet e nelle applicazioni web based. Nella tabella sono indicati: il numero d ordine del requisito; la definizione del requisito; il riferimento ai punti di controllo delle Web Content Accessibility Guideline - versione 1.0 (WCAG 1.0) del W3C-WAI; il riferimento agli standard definiti nel paragrafo 1194.22 della Section 508 del Rehabilitation Act. Sono stati indicati, quando esistenti, i riferimenti ai punti di controllo delle WCAG 1.0 e agli standard del paragrafo 1194.22 della Section 508. Tali riferimenti non vanno intesi come perfette corrispondenze ma solo come analogie o vicinanze per consentire un più facile riscontro con gli standard esistenti a coloro che hanno già applicato tali standard e per facilitare l utilizzo degli strumenti informatici di valutazione della accessibilità oggi disponibili sul mercato. pagina 23

Tabella A: Requisiti da sottoporre a verifica tecnica Requisito: 1 Enunciato: Realizzare pagine e oggetti in esse contenuti con tecnologie definite da grammatiche formali pubblicate, utilizzando le ultime versioni disponibili quando sono supportate dai programmi utente. Utilizzare elementi ed attributi in modo conforme alle specifiche. Per l HTML o l XHTML utilizzare una Definizione del Tipo di Documento (Document Type Definition - DTD) di tipo rigoroso (Strict) Riferimenti WCAG 1.0: 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 11.1, 11.2 Riferimenti Sec. 508: Non presente Requisito: 2 Enunciato: È sconsigliato in generale l uso dei frame nella realizzazione di nuovi siti. Ove non evitabile una definizione a frame (DTD frameset) avere cura che il codice interno ai frame sia conforme alle specifiche della DTD rigorosa e che ogni frame abbia un titolo significativo per facilitarne l identificazione e la navigazione. Se necessario, descrivere anche lo scopo dei frame e la loro interazione. Riferimenti WCAG 1.0: 12.1, 12.2 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (i) Requisito: 3 Enunciato: Fornire una alternativa testuale equivalente per ogni oggetto non testuale presente in una pagina e assicurarsi che quando cambia dinamicamente il contenuto non testuale di un oggetto vengano aggiornati anche i suoi equivalenti. L alternativa testuale equivalente di un oggetto non testuale deve essere commisurata alla funzione esercitata dall oggetto nello specifico contesto. pagina 24

Riferimenti WCAG 1.0: 1.1, 6.2 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (a) Requisito: 4 Enunciato: Assicurarsi che tutta l informazione e tutte le funzionalità veicolate dal colore siano disponibili anche senza l uso dello stesso. Riferimenti WCAG 1.0: 2.1 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (c) Requisito: 5 Enunciato: Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento le cui frequenze di funzionamento possono provocare disturbi da epilessia fotosensibile, disturbi della concentrazione o che possono causare il malfunzionamento delle tecnologie assistive. Quando le esigenze informative richiedono comunque il loro utilizzo, avvisare l utente del rischio e predisporre metodi che consentano di evitare tali contenuti. Riferimenti WCAG 1.0: 7.1, 7.2, 7.3 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (j) Requisito: 6 Enunciato: Assicurarsi che il contenuto informativo (foreground) e lo sfondo (background) siano distinguibili, per mezzo di un sufficiente contrasto nel caso di testo oppure di differenza di livello sonoro in caso di parlato con sottofondo musicale. Un testo in forma di immagine è sconsigliato in genere ma, se non evitabile, deve essere realizzato in modo da garantire una alta leggibilità. Riferimenti WCAG 1.0: 2.2 Riferimenti Sec. 508: Non presente pagina 25

Requisito: 7 Enunciato: Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client piuttosto che lato server, eccetto il caso in cui le zone sensibili non possano essere definite con una forma geometrica valida. Riferimenti WCAG 1.0: 9.1 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (f) Requisito: 8 Enunciato: Se sono utilizzate mappe immagine lato server, fornire i collegamenti di testo alternativi necessari ad ottenere tutte le informazioni o i servizi raggiungibili tramite l interazione con la mappa. Riferimenti WCAG 1.0: 1.2 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (e) Requisito: 9 Enunciato: Usare elementi (marcatori) ed attributi per descrivere i contenuti e per identificare le intestazioni di righe e colonne all interno di tabelle di dati. Riferimenti WCAG 1.0: 5.1, 5.5, 5.6 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (g) Requisito: 10 Enunciato: Usare elementi (marcatori) per associare le celle di dati e le celle di intestazione nelle tabelle di dati che hanno due o più livelli logici di intestazione di righe o colonne. Riferimenti WCAG 1.0: 5.2 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (h) Requisito: 11 pagina 26

Enunciato: Usare i fogli di stile per controllare l impaginazione e la presentazione e organizzare le pagine in modo che possano essere lette anche quando i fogli di stile siano disabilitati o non supportati. Riferimenti WCAG 1.0: 3.3, 6.1 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (d) Requisito: 12 Enunciato: L'impaginazione, la presentazione e i contenuti testuali di una pagina devono potersi adattare all interfaccia utilizzata dall'utente senza sovrapposizioni o perdita di informazioni in caso di ridimensionamento (ingrandimento o riduzione dell area di visualizzazione e/o dei caratteri). Riferimenti WCAG 1.0: 3.4 Riferimenti Sec. 508: Non presente Requisito: 13 Enunciato: Evitare l uso di tabelle per l impaginazione. Qualora si utilizzino le tabelle a tale scopo, assicurarsi che il loro contenuto sia comprensibile quando esse sono lette in modo linearizzato e non associarvi gli elementi (marcatori) e gli attributi richiesti per la descrizione di una tabella dati, essendo tale associazione impropria in questo caso. Fa eccezione (in HTML e XHTML) l attributo summary che può essere utilizzato per descrivere l eventuale funzione della tabella nella struttura della pagina. Riferimenti WCAG 1.0: 5.3, 5,4 Riferimenti Sec. 508: Non presente Requisito: 14 pagina 27

Enunciato: Nei moduli (form), associare in maniera esplicita le etichette ai loro controlli, posizionandole in modo da agevolare la compilazione dei campi a chi utilizza le tecnologie assistive Riferimenti WCAG 1.0: 10.2, 12.4 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (n) Requisito: 15 Enunciato: Assicurarsi che le pagine siano utilizzabili quando script, applet, o altri oggetti di programmazione sono disabilitati oppure non supportati. Se questo non è possibile, fornire informazione equivalente in una pagina accessibile alternativa. Riferimenti WCAG 1.0: 6.3 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l-m) Requisito: 16 Enunciato: Assicurarsi che i gestori di eventi che attivano script, applet oppure altri oggetti di programmazione o che possiedono comunque una loro specifica interfaccia, siano indipendenti da uno specifico dispositivo di input. Riferimenti WCAG 1.0: 6.4, 9.2 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l-m) Requisito: 17 Enunciato: Fare in modo che le funzionalità e le informazioni veicolate per mezzo di oggetti di programmazione, oggetti che utilizzino tecnologie non definite da grammatiche formali pubblicate, script e applet siano direttamente accessibili o compatibili con le tecnologie assistive. Riferimenti WCAG 1.0: 8.1 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l-m) pagina 28

Requisito: 18 Enunciato: Qualora un filmato o una presentazione multimediale temporizzata siano indispensabili alla informazione fornita o al servizio erogato, sincronizzare con essi l alternativa testuale equivalente, in forma di sotto-titolazione o descrizione vocale, oppure associarvi un riassunto o una semplice etichetta, a seconda del livello di importanza e delle difficoltà di realizzazione nel caso di presentazioni in tempo reale. Riferimenti WCAG 1.0: 1.3, 1.4 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (b) Requisito: 19 Enunciato: Rendere chiara la destinazione di ogni collegamento ipertestuale (link) e associarvi testi alternativi significativi anche se letti fuori dal loro contesto. Prevedere meccanismi che consentano di evitare letture ripetitive di sequenze di collegamenti comuni a più pagine. Riferimenti WCAG 1.0: 13.1, 13.6 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (o) Requisito: 20 Enunciato: Se, nonostante ogni sforzo, non si può creare una pagina accessibile, fornire un collegamento a una pagina alternativa che usi le tecnologie come definite al punto 1, sia accessibile, contenga informazioni e funzionalità equivalenti, e sia aggiornata con la stessa frequenza della pagina originale non accessibile. Riferimenti WCAG 1.0: 11.4 Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (k) pagina 29

1.2 Metodologie per la verifica tecnica Allo scopo di accertare la conformità della pagina Web o della applicazione Web-based a tutti i requisiti indicati nella tabella A, si suggerisce una metodologia di valutazione che fa ricorso a strumenti automatici, a strumenti semiautomatici e alle conoscenze dell esperto tecnico. Essa è mutuata da quella proposta dal W3C in http://www.w3.org/wai/eo/drafts/impl/eval/ e consiste dei seguenti passi: Verifica con sistemi di validazione automatica della rispondenza del linguaggio utilizzato alla sua definizione formale. Strumenti per effettuare questa verifica sono, ad esempio: 1. Servizio di validazione delle grammatiche formali fornito dal W3C, all URL http://validator.w3.org/ 2. HTML Tidy (http://tidy.sourceforge.net/) 3. Servizio di validazione CSS del W3C, all URL http://jigsaw.w3.org/css-validator/ Utilizzo di strumenti semiautomatici di valutazione della accessibilità onde evidenziare problemi non riscontrabili dalle verifiche automatiche. Una lista degli strumenti più diffusi è reperibile nella pagina Evaluation, Repair, and Transformation Tools for Web Content Accessibility del sito del W3C (http://www.w3.org/wai/er/existingtools.html#evaluation) Verifica dell esperto sull uso degli elementi e degli attributi secondo le specifiche del linguaggio. Ad esempio in HTML: gli elementi Header sono stati utilizzati per strutturare il contenuto e non per ottenere effetti grafici. Ad esempio nei CSS: sono state utilizzate unità di misura tali consentire all utente di disporre dei contenuti secondo le proprie preferenze di presentazione; Esame della pagina con diversi browser grafici, in differenti versioni e in diversi sistemi operativi per verificare che: pagina 30

1. contenuto e funzionalità presenti in una pagina siano gli stessi nei vari browser; 2. la presentazione della pagina sia simile in tutti i browser che supportano le tecnologie indicate al requisito 1; 3. disattivando il caricamento delle immagini, contenuto e funzionalità siano ancora fruibili; 4. disattivando il suono, i contenuti di eventuali file audio siano fruibili in altra forma; 5. utilizzando i controlli disponibili nei browser per definire la grandezza dei font, i contenuti della pagina siano ancora fruibili 6. la pagina sia navigabile in modo comprensibile con il solo uso della tastiera; 7. i contenuti e le funzionalità contenuti nella pagina siano ancora fruibili quando si disabilitano fogli di stile, scripts e applets ed oggetti Assicurarsi che le differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo siano sufficienti, secondo i seguenti algoritmi suggeriti dal W3C: o Differenza di luminosità. Calcolare la luminosità dei colori di testo e di sfondo con la seguente formula: ((Rosso X 299) + (Verde X 587) + (Blu X 114)) / 1000 in cui Rosso, Verde e Blu sono i valori decimali dei colori. È consigliato un valore della differenza tra le due luminosità maggiore di 125. o Differenza di colore pagina 31

[Max (Rosso1, Rosso2) - Min (Rosso1, Rosso2)] + [Max (Verde1, Verde2) - Min (Verde1, Verde2)] + [Max (Blu 1, Blu2) Min (Blu1, Blu2)] in cui Rosso, Verde e Blu sono i valori decimali dei colori e Max e Min il valore massimo e minimo tra i due indicati. È consigliato un valore della differenza di colore maggiore di 500. Esaminare la pagina con un browser testuale e verificare che: 2. contenuti e funzionalità siano disponibili (anche in modo equivalente) così come nei browser grafici; 3. i contenuti della pagina mantengano il loro significato d insieme e la loro struttura semantica La valutazione si conclude con la predisposizione di un rapporto nel quale l esperto tecnico indica la conformità ai singoli requisiti della pagina esaminata. L esperto tecnico è un professionista delle tecnologie Web che ha una adeguata esperienza e una adeguata conoscenza sulle problematiche e sulle tecniche per l accessibilità equivalenti a quelle fornite dal W3C - WAI nel suo programma Education & Outreach. 1.3 Requisiti da sottoporre a verifica soggettiva Dalle fonti citate nella Introduzione in merito alla verifica soggettiva sono state ricavate le seguenti undici caratteristiche che verranno considerate in modo da stabilire diversi livelli progressivi di accessibilità e fruibilità delle informazioni (es. livello *, livello **, livello ***). Per ciascuna caratteristica si riportano alcuni esempi di sua applicazione ad un sito web. 1. percezione: le informazioni e i comandi necessari per l esecuzione dell attività devono essere sempre disponibili e percettibili (Livello *). Esempi: pagina 32

Strutturare l informazione su più livelli: dalla sintesi al documento completo Stabilire una scala di importanza per le informazioni contenute in una pagina e presentarle in ordine decrescente : prima le più importanti Aumentare la leggibilità dei contenuti utilizzando frasi brevi e facilmente identificabili Evitare pagine troppo lunghe 2. uso: le informazioni e i comandi necessari per l esecuzione delle attività devono essere facili da capire e da usare (Livello *). Esempi: Evidenziare la struttura dei contenuti della pagina con intestazioni, liste, ecc Utilizzare un linguaggio comprensibile alla grande maggioranza dei destinatari Prevedere un glossario dei termini tecnici Rendere riconoscibile ai programmi utente, ivi comprese le tecnologie assistive, la lingua principale della pagina e i cambiamenti di lingua interni, almeno per grandi blocchi di testo Fornire versioni stampabili dei documenti, con indicazione esplicita dell URL da cui il documento è stampato Ridurre al minimo possibile le operazioni necessarie al raggiungimento di un obiettivo Permettere all utente di saltare sequenze di link (soprattutto se poste all inizio della pagina e comuni a tutte le pagine) per arrivare velocemente al contenuto specifico 3. consistenza: stessi simboli, messaggi e azioni devono avere gli stessi significati in tutto l ambiente (Livello *). Esempi: pagina 33

Presentare informazioni e funzioni simili in maniera consistente in tutto il sito: loghi, titoli delle pagine, elementi di navigazione, ecc. Rendere coerente l impostazione grafica delle pagine in tutto il sito Rendere consistenti i titoli delle pagine con il testo dei link che le indirizzano Mantenere un aspetto grafico coerente per tutti i collegamenti presenti nel sito rispettando il più possibile le convenzioni Web Utilizzare lo stesso tipo di carattere utilizzato per la presentazione di un oggetto in tutte le sue occorrenze nel sito 4. salvaguardia della salute (safety): capacità dell ambiente di salvaguardare e promuovere il benessere psicofisico dell utente (Livello *). Esempi: Assicurarsi che il movimento degli oggetti, se presente, non provochi disturbi da epilessia fotosensibile Assicurasi che la gestione degli elementi grafici e del contrasto testo/sfondo siano tali da non disturbare la vista Scrivere testi in modo tale da non stancare la vista 5. sicurezza: capacità dell ambiente di fornire transazioni e dati affidabili, gestiti con adeguati livelli di sicurezza e riservatezza (Livello *). Esempi: Dichiarare in modo esplicito le politiche adottate per la sicurezza delle transazioni Dichiarare in modo esplicito le politiche adottate per la tutela della privacy delle informazioni pagina 34

Avvisare l utente sulle modalità di gestione e di comportamento di eventuali cookies inviati 6. trasparenza: l ambiente deve comunicare il suo stato e gli effetti delle azioni compiute. All utente devono essere comunicate le necessarie informazioni per la corretta valutazione della dinamica dell ambiente (Livello **). Esempi: Fornire agli utenti informazioni (feedback) su: dove si trovano, cosa possono fare, dove possono andare Evitare caratteristiche e funzionalità dipendenti da dispositivo Specificare i collegamenti a siti esterni Riportare alla fine di ogni pagina la sua URL, affinché ne sia chiara la provenienza anche quando la pagina stessa sia consultata fuori linea. 7. apprendibilità: capacità dell ambiente di consentire l apprendimento del suo utilizzo da parte dell utente in tempi brevi e con minimo sforzo. (Livello **). Esempi: Creare ambienti che riducano al minimo possibile la necessità di apprendimento Fornire modalità semplici di ricerca nel sito 8. aiuto e documentazione: fornire funzioni di aiuto come guide in linea e documentazione relativi al funzionamento dell ambiente. Le informazioni di aiuto devono essere facili da trovare e focalizzate sul compito dell utente (Livello **). Esempi: Fornire agli utenti informazioni su dove si trovano, cosa possono fare, dove possono andare Mettere a disposizione una mappa del sito pagina 35

Prevedere che la documentazione e l help, quando presenti, siano facilmente raggiungibili da ogni pagina e scritti in modo conciso 9. tolleranza agli errori: l ambiente deve prevenire gli errori e, qualora questi accadano, devono essere fornite le modalità per recuperare in modo semplice eventuali errori di interazione e devono essere forniti appropriati messaggi che indichino chiaramente il problema e le azioni necessarie per recuperarlo (Livello **). Esempi: Guidare l utente passo passo nelle operazioni complesse Prevedere un sistema di gestione dell errore di collegamento a pagina inesistente che consenta all utente di riprendere il percorso 10. gradevolezza: capacità dell ambiente di favorire e mantenere l interesse dell utente (Livello ***). Esempi: Presentare la pagina in modo gradevole e con contenuti leggibili a diverse risoluzioni dello schermo e/o tramite periferiche di output (es. stampa della pagina) 11. flessibilità: l ambiente deve tener conto delle preferenze individuali e dei contesti (Livello ***). Esempi: Utilizzare dimensioni leggibili dei font e consentire il loro dimensionamento agli utenti Consentire la personalizzazione della presentazione, anche attraverso gli appositi controlli dei browser pagina 36

1.4 Le metodologie per la valutazione soggettiva articolata su più livelli di qualità Il processo di valutazione della rispondenza di un sito Web o di una applicazione Web based alle caratteristiche indicate al punto precedente si basa su una metodologia che prevede tre fasi: 1. analisi da parte di uno o più esperti di fattori umani 2. test con gli utenti 3. elaborazione dei dati da parte dell esperto e rapporto conclusivo con l indicazione del livello di qualità raggiunto Valutazione condotta da esperti di fattori umani La valutazione da parte di uno o più esperti consisterà essenzialmente nel metodo della simulazione cognitiva ( cognitive walkthrough ) attraverso il quale verranno analizzate le caratteristiche qualitative indicate nel paragrafo 1.3 in merito alla loro applicazione nel sito o nella applicazione web based in esame. L esperto di fattori umani deve avere un livello di esperienza ed un percorso formativo equivalente a quello previsto dal Comitato di Registrazione dell'ergonomo Europeo (CREE). Valutazione effettuata con l utente La seconda fase della valutazione prevede la costituzione di un gruppo di utenti in cui è prevista la partecipazione di utenti disabili con l uso di diverse classi di tecnologie assistive o di particolari configurazioni. Il gruppo di utenti esegue una serie di test basati sulla interazione con il sito o con l applicazione Web based. I test potranno pagina 37