RIFERIMENTI NORMATIVI



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Transcript:

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RIFERIMENTI NORMATIVI 2

D.LGS N. 81 E IL VOLONTARIATO L'art. 3, comma 3 bis del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, introdotto dal d.lgs. n. 106/2009 stabilisce che, nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco, Ie disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 SONO APPLICATE TENENDO CONTO DELLE PARTICOLARI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ, DA INDIVIDUARSI CON DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, di concerto con il Dipartimento della protezione Civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sui lavoro. 3

D.M. 13 APRILE 2012 FINALITA IIDecreto siproponediconiugare latuteladellasalute edella sicurezza dei volontari della protezione civile con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi. 4

D.M. 13 APRILE 2012 ART. 1 DEFINIZIONI Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per "organizzazione di volontariato della protezione civile" ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 L. 24/02/1992 n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nelle stesse materie. 5

D.M. 13 APRILE 2012 ART. 2 CONTESTI DI APPLICAZIONE L'art. 2 del Decreto stabilisce, nei primi due commi, il principio secondo il quale Ie norme in materia di salute e sicurezza sui luogo di lavora contenute nel T.U. sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano Ie attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile e dai volontari delle altre organizzazioni cui si applica il decreto stesso L'attività delle organizzazioni di volontariato della protezione civile si svolge in contesti caratterizzati necessariamente da: URGENZA EMERGENZA IMPREVEDIBILITA Quindi.. 6

D.M. 13 APRILE 2012 ART. 2 CONTESTI DI APPLICAZIONE. è necessario derogare agli aspetti procedurali formali in materia di prevenzione e protezione II legislatore introduce il criterio di prevalenza delle esigenze connesse alle attività ed ai compiti di protezione civile rispetto all espletamento delle procedure formali in materia di prevenzione e protezione Ie quali, non potranno mai arrecare intralcio o costituire ostacolo agli interventi di protezione e soccorso in occasione degli eventi specificati nell'art. 2 L. n. 225/1992. ma 7

D.M. 13 APRILE 2012 ART. 2 CONTESTI DI APPLICAZIONE.è necessario garantire la tutela sostanziale! L'organizzazione di volontariato, si deve, in ogni modo preoccupare di dotare concreti criteri operativi idonei a proteggere I'attività dei volontari e delle persone coinvolte nell'attività di protezione civile. 8

D.M. 13 APRILE 2012 ART. 4 Le sedi dell organizzazione, (salvi i casi in cui si svolga attività lavorativa) i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento non sono considerate «luoghi di lavoro». 9

D.M. 13 APRILE 2012 ART. 4 L organizzazione nei confronti del volontario ha i seguenti obblighi: 1) fornire formazione, informazione ed addestramento; 2) sottoporre ii volontario a "controllo sanitario"; 3) dotare il volontario di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei allo specifico impiego, nonché formarlo ed addestrarlo; 4) fornire al volontario la formazione e I'addestramento, specifici, in ordine all'impiego delle attrezzature e dei dispositivi di protezione 10

D.M. 13 APRILE 2012 ART. 3 DESTINATARIO DELLE PRESCRIZIONI Tra I'ente ed il volontariato non esiste un rapporto di lavoro, non è quindi possibile utilizzare il criterio formale per I'individuazione del soggetto investito degli obblighi di sicurezza tipici del "datore di lavoro". L'art. 3, comma 3, del decreto, infatti, individua il principale destinatario delle prescrizioni nel soggetto nel legale rappresentante colui che, nell organizzazione, in base allo statuto o all atto costitutivo, ha il potere di agire in nome e per conto della stessa e di impegnarla nei confronti dei terzi. 11

D.M. 13 APRILE 2012 ART. 3 IL VOLONTARIO Il volontario è equiparato al lavoratore esclusivamente come destinatario degli obblighi nei suoi confronti in capo alle organizzazioni (art. 4 commi 1, 2 D.M. 13/4/2012). Il volontario deve comunque prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi dell'organizzazione, sui luoghi di intervento, sui luoghi di formazione ed esercitazione, in conformità con la formazione, I'informazione e Ie direttive operative ricevute, oltre che con Ie procedure predisposte e con Ie attrezzature ed i dispositivi di sicurezza avuti in dotazione. 12

DECRETO CAPO DIPARTIMENTO DELLA P.C. 12 GENNAIO 2012 L'allegato 1, parte integrante e sostanziale del decreto, prevede la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli 'scenari di rischio di protezione civile' e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di assicurare un livello minimo ed omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale. 13

DECRETO CAPO DIPARTIMENTO DELLA P.C. 12 GENNAIO 2012 eventi atmosferici avversi; rischio idrogeologico alluvione; rischio idrogeologico - frane; rischio sismico; rischio vulcanico; rischio incendi boschivi e di interfaccia; rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge); rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge); dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse). 14

DECRETO CAPO DIPARTIMENTO DELLA P.C. 12 GENNAIO 2012 In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto della presente intesa a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile: incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente; attività di soccorso in ambiente acquatico; attività di soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano; attività di difesa civile. 15

DECRETO CAPO DIPARTIMENTO DELLA P.C. 12 GENNAIO 2012 assistenza alla popolazione, intesa come: attivita' psicosociale; attivita' socio assistenziale; assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili); informazione alla popolazione; logistica; soccorso e assistenza sanitaria; uso di attrezzature speciali; conduzione di mezzi speciali; predisposizione e somministrazione pasti; prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia; supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attivita' amministrative e di segreteria; presidio del territorio; attivita' di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico; attivita' formative; attivita' in materia di radio e telecomunicazioni; attivita' subacquea; attivita' cinofile. 16

DECRETO CAPO DIPARTIMENTO DELLA P.C. 12 GENNAIO 2012 Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti in cui puo' essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati. I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun volontario puo' svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza. 17

COME FARE L attività di queste organizzazioni, è caratterizzata dall imprevedibilità e variabilità degli scenari operativi, dall indeterminatezza dei luoghi e degli ambienti in cui il personale volontario è chiamato ad operare, dall urgenza degli interventi. Queste caratteristiche rendono complessa, assai problematica, se non addirittura impossibile, l azione di preventiva analisi, di pianificazione e programmazione in cui si sostanzia la valutazione dei rischi. 18

COME FARE La fase di analisi dei possibili fattori di pericolo e delle possibili fonti di rischio espositivo potrebbe, quindi, limitarsi, per le organizzazioni in parola, alla disamina di scenari operativi generali, standardizzati e tipizzati predisposti dalla Regione secondo quanto sarà condiviso a livello nazionale,, nell ambito dei quali individuare non tutti i rischi lavorativi presenti in quella particolare situazione, ma solo i più probabili o più frequenti fattori di pericolo e di rischio per gli operatori. Una valutazione più approfondita ed attinente alla realtà potrebbe pretendersi in ordine ai rischi connessi alle attrezzature, alle macchine ed agli strumenti in genere utilizzati dai volontari dell organizzazione nell espletamento della loro attività, in relazione ai quali si può effettivamente compiere una analisi ed un giudizio basato sulla prevedibilità delle situazioni rischiose. 19

COME FARE La formulazione della norma è tale da introdurre una deroga, per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, in ordine alla formale redazione del documento di valutazione del rischio, che come si diceva in precedenza, costituisce la concretizzazione materiale di tutto il procedimento di analisi, elaborazione, valutazione dei rischi, scelta delle misure e delle procedure per lo svolgimento in sicurezza dell attività posta in essere dai lavoratori. Le organizzazioni in parola, pertanto, potranno evitare di esplicitare formalmente, attraverso la redazione dell apposito documento, tutto l iter procedurale di valutazione del rischi, omettendo, quindi, di dare conto delle scelte operate in materia di sicurezza sul lavoro. 20

COME FARE In pratica, le organizzazioni di volontariato della protezione civile dovranno nei termini limitati anzidetti, procedere ad una valutazione dei rischi insiti nell attività degli operatori volontari, pur senza l obbligo di formalizzare tale valutazione in un documento e dovendo, però, determinare effettivi criteri operativi in base ai quali organizzare e gestire in sicurezza l attività dei propri volontari. Come detto i macro scenari di rischio saranno definiti in maniera uniforme dalle Regioni e Province autonome per assicurare la necessaria omogeneità 21

COME FARE ESENTATE, quindi, le organizzazioni da qualsiasi adempimento di carattere formale, si ritiene, però, che, nei casi in cui, per effetto della compresenza sul medesimo scenario operativo di personale volontario, appartenente all organizzazione, di personale dipendente da imprese o di singoli lavoratori autonomi che collaborano alla gestione dell emergenza, si creino dei rischi per la sicurezza di tali soggetti derivanti dall interferenza delle loro attività, l ente che ha chiamato l organizzazione di volontariato debba, comunque, preoccuparsi di gestire in qualche modo tali situazioni di rischio, prevedendo misure di tutela e procedure di sicurezza in grado di garantire l incolumità a tutte le presone coinvolte in tali operazioni. 22

Va bene, ho capito ma in pratica cosa devo fare per la mia organizzazione? 23

DIECI LINEE DI LAVORO (PIÙ UNA) IL DIPARTIMENTO METTE A DISPOSIZONE 11 REGOLE SEMPLICI PER GESTIRE LA FORMAZIONE, L INFORMAZIONE E LA VIGILANZA SANITARIA 24

1) LE REGOLE POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI VOLONTARI SONO REGOLE SPECIALI. NON DOBBIAMO USARE GLI ABITUALI SCHEMI IN USO NELLE AZIENDE PRIVATE. 25

2) LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI VOLONTARI NON SI OTTIENE ACQUISENDO UNA PATENTE. SI TRATTA DI UNA MODALITA DI COMPORTAMENTO DA TENERE IN MODO CONTINUATIVO. 26

3) Il Decreto 12/01/12 individua nell ALLEGATO 1 tutti i rischi e le attività che svolgono le organizzazioni di volontariato. PER FORMARE ED INFORMARE IL VOLONTARIO BISOGNA FARE RIFERIMENTO AGLI SCENARI DI RISCHIO 27

4) PROGRAMMARE ATTIVITA FORMATIVE ED ADDESTRATIVE. ORGANIZZARE SPECIFICI CORSI PER RISCHI ED USO DI ATTREZZATURE SPECIALI. 28

5) Registrare per ogni volontario le attività formative ed addestrative alle quali partecipa (.ed ha partecipato, sono riconosciute anche quelle passate). 29

6) OGNI CORSO E OGNI ATTIVITA DEVONO AVERE COME BASE FORMATIVA ESPLICITA LA SICUREZZA. ricordiamoci che nelle Marche moltissimi corsi sono organizzati dalla Regione senza oneri a carico dei volontari. 30

7) PROGRAMMARE IL CONTROLLO SANITARIO DI OGNI SINGOLO VOLONTARIO. UNA RICOGNIZIONE DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL VOLONTARIO IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA CHE SVOLGE Tratti salienti. 31

ASPETTI DEL CONTROLLO SANITARIO Finalità ricognitiva nell ambito di attività generale di prevenzione per la tutela della salute del cittadino-volontario Accertamenti minimi: visita medica e vaccinazioni obbligatorie come da piani vaccinali regionali Periodicità: ogni 5 anni fino a 60 anni, ogni 2 anni oltre 60 anni Esito del controllo: generica capacità allo svolgimento dell attività, viene consegnato all interessato che dovrà darne comunicazione all organizzazione. Attestazione non contiene dati personali sanitari e può essere conservata come altri documenti relativi a dati personali comuni. Le organizzazioni possono attestare tali attività con autocertificazioni che potranno essere oggetto di controllo a campione, che in caso di esito negativo comportano la sospensione dell organizzazione. Per tali attività è prevista l applicazione dei benefici di legge. I volontari idonei per AIB non debbono sottoporsi a controllo sanitario ulteriore. 32

8) REGISTRIAMO I TEMPI DI IMPIEGO DEI NOSTRI VOLONTARI PER SAPERE CHI DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA Tratti salienti. 33

ASPETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA Finalità: tutela salute e sicurezza dei volontari in relazione agli scenari di rischio Modalità: le organizzazioni individuano i volontari esposti a fattori di rischio in misura superiore alle soglie previste; le organizzazioni entro gennaio di ciascun anno vengono individuati i volontari sulla base del servizio dell anno precedente le organizzazioni inviano i nominativi alla Regione con P.E.C. o raccomandata i volontari si sottopongono a visita presso medico competente (inserito in appositi elenchi) entro 90 gg. i volontari consegnano all organizzazione l idoneità senza dati sanitari sensibili e la stessa li conserva come dati generali comuni; le organizzazioni si assicurano che i volontari non svolgano attività per le quali non hanno ottenuto l idoneità; 34

Soglie: Il D.P.R. 194/2001 art. 9 prevede: massimo 90 gg di attività di cui 30 gg. continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate e previa autorizzazione nominativa; massimo 30 gg. anno per attività formative ed addestrative di cui 10 gg. continuativi. Per i fattori di rischio di cui al D.L. 81/2008, previsti dai titoli VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di videoterminali), VII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I), X (agenti biologici, relativamente agli agenti appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 dell'articolo 268, comma l quest'ultimo relativamente ai volontari che svolgono compiti di soccorso e assistenza sanitaria) dovranno essere individuati dall'organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari che svolgono attività operative di volontariato per più di 535 ore nell'arco dell'anno. In mancanza di sistemi di rilevamento delle attività orarie, il termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria è determinato in 65 giorni di volontariato annui. 35

9) IL DIPARTIMENTO E LA REGIONE METTERANNO A DISPOSIZONE UN ELENCO MEDICI COMPETENTI ALL INTERNO DEL QUALI I VOLONTARI POTRANNO SCEGLIERE PER SOTTOPORSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA. 36

10) RICORDATI CHE NELLE MARCHE I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE NON PAGANO IL TICKET PER LE VISITE MEDICHE E GLI ESAMI DIAGNOSTICI 37

11) FOCALIZZARE LE RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELL ASSOCIAZIONE ALL ATTIVITA FORMATIVA, IN PARTICOLARE PER L ADDESTRAMENTO ALL USO DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI PARTICOLARE DELICATEZZA. 38

12) STABILIRE E CONDIVIDERE CON I VOLONTARI LE REGOLE E LE PROCEDURE INTERNE ALL ASSOCIAZIONE PER LA REGISTRAZIONE E L AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE ATTIVITA FORMATIVE CON RIFERIMENTO AI COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI. 39

13) MODELLARE I PERCORSI FORMATIVI SU MISURA PER OGNI SINGOLA REALTA. QUINDI OGNI ORGANIZZAZIONE DEVE PROGRAMMARE LA FORMAZIONE IN BASE AL TIPO DI ATTIVITA CHE SVOLGE IN GENERALE ED AI COMPITI CHE SVOLGE IL SINGOLO VOLONTARIO 40

ATTENZIONE ALLA TEORIA! LA FORMAZIONE VA FATTA IN MANIERA PUNTUALE, MOSTRANDO CONCRETAMENTE AI VOLONTARI COME SI UTILIZZANO LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE DI INTERVENTO, esercitandoli nella pratica e concreta utilizzazione delle stesse, così come nella pratica utilizzazione degli strumenti, mezzi, dispositivi di protezione individuale. Il Comma 2 dell art. 4, specifica, infatti che le organizzazioni devono dotare il volontario di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e impartigli la formazione e l addestramento conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante. 41

ADEMPIMENTI ESSENZIALI DEL RAPPRESENTANTE DELL ORGANIZZAZIONE DEVE PREDISPORRE UN FASCICOLO PER CIASCUN VOLONTARIO RELATIVO ALLA SITUAZIONE SANITARIA ED ALL ATTIVITA FORMATIVA, ADDESTRATIVA ED AGLI INTERVENTI: Per la situazione sanitaria il fascicolo dovrà contenere certificato medico rilasciato dal medico di base dal quale risulti che può svolgere attività leggera oppure media oppure pesante. Può essere sostituito da una autocertificazione del volontario che attesta di essersi recato dal medico di base (di famiglia) che gli ha attestato che può svolgere appunto attività leggera oppure media oppure pesante; N.B. Per attività per le quali sono richieste visite particolari (ad esempio per i sub) depositare copia dei certificati; per l AIB sarà depositata la copia dei referti delle visite fatte fare dalla Regione..

Per l attività formativa, addestrativa ed interventi il fascicolo dovrà contenere dichiarazione firmata dal volontario che attesti di aver ricevuto i dpi da utilizzarsi per i diversi tipi d intervento (elencare anche guanti, caschetto, etc) e di saperli correttamente utilizzare; attestati relativi ai corsi ed alle attività addestrative che ha frequentato ed alle esercitazioni alle quali ha partecipato, valgono anche quelli passati; scheda delle attività svolte durante l anno (emergenze, esercitazioni, contatto con agenti di rischio), Questo perché se dovesse superare il limite previsto dovrebbe essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. Dato il limite elevato è molto difficile che accada, però è meglio avere la scheda compilata.

INOLTRE SI DOVRA indicare ad ogni volontario quali attività non può svolgere ( ad esempio AIB se non ha frequentato i corsi; o attività per le quali sono richiesti particolari dpi che lui non abbia ricevuto e non abbia avuto l addestramento necessario; se ha superato l età, o per l utilizzo di determinate attrezzature se non ha frequentato il corso per il loro utilizzo) insistere su fatto che il volontario non può utilizzare attrezzature e materiali per l impiego dei quali non sia stato addestrato;

Coinvolgere i volontari spiegando loro che la sicurezza è anche una materia di condivisione e quindi se non usano i dpi o fanno attività per le quali non sono stati addestrati o formati la responsabilità è anche e soprattutto loro, che non fanno gli eroi ma da soccorritori diventano persone da soccorrere. Per ogni intervento trasmettere in SOUP il modello a), che è essenziale per l attivazione dell assicurazione. Quando non fosse possibile per difficoltà oggettive (es. assenza di energia elettrica) almeno segnalare alla SOUP l inizio dell intervento via telefono o radio e trasmettere il modello a) non appena possibile.