Tassa possesso imbarcazioni scadenza 31 maggio 2013



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Riferimento normativo Articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Applicazione della tassa La tassa si applica alle unità da diporto nazionali, su base annuale, con scafo di lunghezza dai 10,1 metri in su, misurata secondo la norma armonizzata EN ISO 8666 (o, per le unità non marcate CE, in base alle disposizione impartite dall Agenzia delle entrate, vedi voce relativa), con importi calcolati per fasce di lunghezza. E riferita al periodo 1 maggio 2013-30 aprile 2014. Contribuenti soggetti al pagamento I proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. Esenzioni dal pagamento La tassa non si applica: per il primo anno dalla prima immatricolazione; alle nuove unità da diporto con targa prova che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore; alle unità usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell atto; alle unità inserite in contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia; alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio (comprese quelle utilizzate dalla scuole nautiche e dai diving come unità di appoggio); ai battelli di servizio, purché questi rechino l indicazione dell unità da diporto al cui servizio sono posti; alle unità obbligatorie di salvataggio; alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici; alle unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso; La tassa non è dovuta, inoltre, ferma restando la normativa sulle agevolazioni fiscali per i disabili, per le unità a disposizione dei soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l utilizzo permanente delle stesse unità. Riduzione della tassa La tassa è ridotta della metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia; 1

è ridotta della metà per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica (in metri quadri) e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0.5. Ferme restando le riduzioni sopra indicate, la tassa è ulteriormente ridotta: del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione; del 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione; del 45% dopo 15 anni dalla data di costruzione. (I periodi di vetustà decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione). La lunghezza tassabile Per le unità da diporto marcate CE, la lunghezza tassabile, in base alla quale il bene barca è soggetto all obbligo della tassa e viene inquadrato nella fascia tariffaria di riferimento, corrisponde alla lunghezza scafo, misurata secondo la norma armonizzata EN ISO 8666, riportata nei documenti delle marcatura CE (Dichiarazione di conformità del fabbricante), ovvero sulla licenza di navigazione. La lunghezza tassabile per le unità non marcate CE è definita dall Agenzia delle entrate nella circolare n. 16/E del 30 maggio 2012: Per le unità costruite antecedentemente all obbligo di marcatura CE previsto dalla norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, richiamate dal comma 6 dell articolo 16 del decreto legge n. 201 del 2011, occorre fare riferimento per l individuazione della lunghezza dell imbarcazione alla distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse le appendici. Come si paga La tassa è versata entro il 31 maggio 2013, ovvero entro la fine del mese successivo dal verificarsi del presupposto. La tassa deve essere versata con il modello F24 versamenti con elementi identificativi (codici tributo 3370 per l imposta, 8936 per l eventuale sanzione e 1931 per gli interessi) oppure, nell impossibilità del soggetto di redigere e sottoscrivere l F24, direttamente con bonifico in euro, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1222, indicando: a) codice BIC : BITAITRRENT; b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell unità da diporto, codice tributo (quelli indicati per l F24) e periodo di riferimento; c) IBAN IT15Y0100003245348008122200. Tipo Indicare la lettera maiuscola R ; codice che nella "tabella dei tipi" corrisponde a "rimorchio, regolarizzazione, altro". 2

Elementi identificativi Indicare il n.ro d iscrizione completo dell unità. Nel caso di contratti di locazione finanziaria (di durata non annuale), nelle prime 6 caselle vanno indicati il giorno di inizio del contratto e il giorno e mese di fine periodo del contratto, nel formato GGGGMM (es: inizio contratto 10 aprile 2012; fine contratto 26 luglio 2012: riportare 102607) e nei successivi spazi indicare il n.ro d iscrizione completo dell unità. Di seguito un link per il formato F24 editabile (molto comodo) http://www.fiscosoft.it/content/modello-f24-con-elementi-identificativi-compilabile-gratuito Quanto costa, gli importi Euro 800 per imbarcazioni da 10,01 a 12 m Euro 1.160 per imbarcazioni da 12,01 a 14 m Euro 1.740 per imbarcazioni da 14,01 a 17 m Euro 2.600 per imbarcazioni da 17,01 a 20 m Euro 4.400 per imbarcazioni da 20,01 a 24 m Euro 7.800 per imbarcazioni da 24,01 a 34 m Euro 12.500 per imbarcazioni da 34,01 a 44 m Euro 16.000 per imbarcazioni da 44,01 a 54 m Euro 21.500 per imbarcazioni da 54,01 a 64 m Euro 25.000 per imbarcazioni oltre i 6 Anche se non è espressamente previsto dalla legge, conviene conservare a bordo la ricevuta di pagamento della tassa, da esibire agli organi di vigilanza in mare (art. 9 della legge 214/2011 e succ. modd.). 3

TABELLA N. 1 I costi della nuova tassa di possesso - MOTORE Lunghezza Età barca 1-5 anni Età barca 5-10 anni (- 15%) Età barca 11-15 anni (- 30%) Età barca +15 anni (- 45%) 10,01-12 m 800 680 560 440 12,01-14 m 1160 986 812 638 14,01-17 m 1740 1479 1218 957 17,01-20 m 2600 2210 1820 1430 20,01-24 m 4400 3740 3080 2420 24,01-34 m 7800 6630 5460 4290 34,01-44 m 12500 10625 8750 6875 44,01-54 m 16000 13600 11200 8800 54,01-64 m 21500 18275 15050 11825 Oltre 64 m 25000 21250 17500 13750 TABELLA N. 2 costi della nuova tassa di possesso - VELA (-50%) Lunghezza Età barca 1-5 anni Età barca 5-10 anni (- 15%) Età barca 11-15 anni (- 30%) Età barca +15 anni (- 45%) 10,01-12 m 400 340 280 220 12,01-14 m 580 493 406 319 14,01-17 m 870 740 609 479 17,01-20 m 1300 1105 910 715 20,01-24 m 2200 1870 1540 1210 24,01-34 m 3900 3315 2730 2145 34,01-44 m 6250 5313 4375 3438 44,01-54 m 8000 6800 5600 4400 54,01-64 m 10750 9138 7525 5913 Oltre 64 m 12500 10625 8750 6875 TABELLA N.3 - Potenza massima del motore ausiliario in funzione della lunghezza per essere considerate barche a vela Lunghezza (indicativa in metri) Superficie Velica (indicativa in mq) Potenza massima del motore ausiliario in kw (0,5 della sup. velica) Potenza massima del motore ausiliario in CV 10 60 120 164 12 90 180 246 14 110 220 300 16 140 280 370 18 170 340 450 20 190 380 500 Visita questo sito per visualizzare la tabella di conversione : http://fabrizio.zellini.org/tabella-conversioneda-cavalli-a-kilowatt 4

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