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Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 49/2009 (Atti del Consiglio) Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali. *************** Approvata dal Consiglio regionale nella seduta 11 novembre 2009

SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Oggetto e finalità Art. 2 - Destinatari Art. 3 - Istituzione e disciplina di un fondo per l erogazione di contributi Art. 4 - Accesso prioritario ai benefici Art. 5 - Ambito di prima applicazione Art. 6 - Relazione al Consiglio regionale Art. 7 - Norma finanziaria

PREAMBOLO Visto l articolo 117, quarto comma, della Costituzione; Visto l articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto; Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e in particolare l articolo 53; Considerato quanto segue: 1. Che la Regione Toscana da tempo è attiva, nell ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni di cui alla l. 184/1983, nonché dell articolo 53 della l.r. 41/2005, nell ambito del sostegno al rafforzamento della rete di servizi che nel territorio operano nel campo delle adozioni internazionali, particolarmente nell ambito del sostegno alla formazione degli operatori, del miglioramento dei dati conoscitivi relativi al fenomeno, dell indirizzo ai servizi sociali territoriali per il sostegno alle coppie in adozione e nella fase post adozione ai fini di una migliore integrazione sociale dei figli e di sostegno alla funzione genitoriale; 2. In conformità con il quadro normativo di riferimento, nonché con gli impegni assunti con il piano integrato sociale regionale 2007 2010 in materia di diritti dei minori e di politiche sulle adozioni internazionali, è emersa la necessità di prevedere la costituzione di un fondo per l erogazione di contributi in conto interessi a valere sui prestiti erogati dal sistema del credito alle coppie in adozione secondo le disposizioni della l. 184/1983, finalizzati al sostegno delle spese relative all adozione, purché tali spese siano riconoscibili ai fini dell accesso ai benefici di cui alla vigente legislazione nazionale che disciplina contributi e agevolazioni fiscali connessi a tali adozioni; Si approva la presente legge: Art. 1 Oggetto e finalità 1. La presente legge disciplina l attivazione da parte della Regione di iniziative tese ad agevolare le coppie residenti in Toscana impegnate nelle procedure di adozione internazionale disciplinate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nell ambito del sostegno dei costi connessi all adozione. 2. Le iniziative di cui alla presente legge sono applicabili alle sole adozioni internazionali realizzate in forza e secondo le disposizioni della l. 184/1983. Art. 2 Destinatari 1. I destinatari delle iniziative di cui all articolo 1 della presente legge, sono le coppie aspiranti all adozione che abbiano ottenuto, secondo quando previsto dalla l. 184/1983, il decreto di idoneità di cui all articolo 30, e che abbiano conferito l incarico, ai sensi dell articolo 31, comma 1, della medesima legge, ad uno degli enti autorizzati di cui agli articoli 39 e 39 ter, e che abbiano un reddito imponibile complessivo non superiore a euro settantamila ai fini dell imposta sui redditi delle persone (IRE).

Art. 3 Istituzione e disciplina di un fondo per l erogazione di contributi 1. Per sostenere le coppie di cui all articolo 2, impegnate nell adozione è istituito un fondo finalizzato all erogazione di contributi per la copertura totale della quota di interessi applicata sui prestiti contratti dalle coppie in adozione con il sistema del credito destinati alla copertura delle spese correlate all adozione medesima. 2. I prestiti sostenibili attraverso il fondo sono di importo complessivamente non superiore a ventimila euro per ciascuna coppia e sono destinati alla copertura delle spese ammesse al rimborso sostenuto dal fondo di sostegno per le adozioni internazionali di cui all articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). 3. Il fondo di cui al comma 1, è alimentato in sede di istituzione dalle risorse di cui all articolo 7, e successivamente da eventuali ulteriori stanziamenti disposti con legge di bilancio. 4. La Giunta regionale con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede a definire, a cadenza biennale, i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge. 5. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 4, definisce le modalità della revoca dei contributi nei seguenti casi: a) utilizzo, anche parziale, delle risorse acquisite con il sostegno del contributo regionale per spese che non afferiscono all attività di adozione, come definite al comma 2; b) rinuncia all adozione da parte della coppia richiedente. 6. La Giunta regionale promuove intese con gli istituti di credito operanti nel territorio toscano per l erogazione agevolata di prestiti finalizzati all adozione internazionale. In rapporto alle risorse disponibili nonché all andamento dei tassi di interesse, la Giunta può stabilire un tetto massimo della percentuale di interessi passivi applicabile sui prestiti erogati per le adozioni internazionali quale parametro per la stipula delle intese con gli istituti di credito. 7. Per l attività di informazione a vantaggio dei destinatari e comunque per la migliore gestione della presente legge la Giunta regionale si avvale: a) degli strumenti individuati con l approvazione dell accordo di programma per l applicazione delle leggi in materia di adozione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2001, n. 1218, anche attraverso un integrazione dello stesso; b) dell Istituto degli Innocenti di Firenze di cui all articolo 32 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza IPAB. Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB Istituto degli Innocenti di Firenze); c) degli enti autorizzati di cui all articolo 39 ter della l. 184/1983 operanti in Toscana. Art. 4 Accesso prioritario ai benefici 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri di priorità di accesso ai contributi tenendo conto dei seguenti parametri: a) adozione da parte dei richiedenti di più bambini legati da vincoli di parentela; b) ordine cronologico di rilascio dell autorizzazione del decreto di idoneità previsto all articolo 30 della l. 184/1983; c) reddito complessivo della coppia; d) età media della coppia.

Art. 5 Ambito di prima applicazione 1. Possono accedere al contributo le coppie che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto il decreto di idoneità di cui all articolo 30 della l. 184/1983 e per le quali la procedura di adozione non si è conclusa con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile ordinata dal Tribunale, secondo quanto disposto dall articolo 35, commi 3 e 4, della l. 184/1983. Art. 6 Relazione al Consiglio regionale 1. A far data dall anno 2011, entro il 30 giugno di ogni biennio, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione nella quale sono contenuti dati ed informazioni relativi alla gestione del fondo istituito con la presente legge. Art. 7 Norma finanziaria 1. Per l istituzione del fondo di cui all articolo 3 è stabilito uno stanziamento complessivo di euro 300.000,00, da imputare in competenza nella misura di euro 100.000,00 per ciascuna annualità di riferimento sull unità previsionale di base (UPB) 215 di nuova istituzione Azioni di sostegno alle adozioni internazionali Spese correnti del bilancio pluriennale per il triennio 2010 2012 2. Alla disposizione di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari risorse dallo stanziamento di competenza della UPB 741 Fondi Spese correnti del bilancio pluriennale per il triennio 2010 2012. IL PRESIDENTE Angelo Pollina IL SEGRETARIO Bruna Giovannini

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge del Consiglio regionale 19 dicembre 2007, n. 248 Proponenti: Consiglieri Danti, Pugnalini, Parrini, Nunes, Saccardi, Tognocchi, Ricci, D Angelis Assegnata alla 4^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 6 novembre 2009 Approvata in data 11 novembre 2009 Divenuta legge regionale 49/2009 (atti del Consiglio)