RINNOVO DEL CCNL LOGISTICA, TRASPORTO E SPEDIZIONE



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RINNOVO DEL CCNL LOGISTICA, TRASPORTO E SPEDIZIONE In data 1 agosto 2013 è stato rinnovato il CCNL, scaduto il 31 dicembre 2012. Sul piano economico, l Accordo prevede, per il triennio 2013-2015, un aumento a regime di 108 euro lordi mensili parametrati sul 3 livello Super. Sul piano normativo, prevede particolari disposizioni volte a: aumentare la produttività del persone viaggiante; rendere più flessibile la prestazione del persone non viaggiante; incrementare l utilizzo dei contratti part-time, a termine e di somministrazione; determinare un sistema premie a favore delle imprese di autotrasporto virtuose. AUMENTI L aumento di 108 euro lordi è stato suddiviso in 3 rate, aventi le seguenti decorrenze: - 35 euro già in corso d 1 giugno 2013; - 35 euro d 1 ottobre 2014; - 38 euro d 1 ottobre 2015. Livello Parametro 31/5/13 Aumento 1/6/13 1/6/13 Aumento 1/10/14 1/10/14 Aumento 1/10/15 1/10/15 Tote aumenti Quadri 169 1.970,12 44,81 2.014,93 44,81 2.059,74 48,65 2.108,39 138,27 1 159 1.849,62 42,16 1.891,78 42,16 1.933,94 45,77 1.979,71 130,09 2 146 1.699,32 38,71 1.738,03 38,71 1.776,74 42,03 1.818,77 119,45 3 Super 132 1.534,37 35,00 1.569,37 35,00 1.604,37 38,00 1.642,37 108,00 3 Super Junior 129 34,20 1.533,70 34,20 1.567,90 37,14 1.605,04 105,55 3 J 128 1.494,05 33,94 1.527,99 33,94 1.561,93 36,85 1.598,78 104,73 4 S 122 1.420,60 32,35 1.452,95 32,35 1.485,30 35,12 1.520,42 99,82 4 J 119 1.383,21 31,55 1.414,76 31,55 1.446,31 34,26 1.480,57 97,36 5 116 1.355,15 30,76 1.385,91 30,76 1.416,67 33,39 1.450,06 94,91 6 S 109 1.265,37 28,90 1.294,27 28,90 1.323,17 31,38 1.354,55 89,18 6 J 100 1.164,54 26,51 1.191,05 26,51 1.217,56 28,79 1.246,35 81,82

Si rammenta che la prima tranche di 35 euro, erogata nel mese di giugno, a decorrere d 1 agosto 2013 diventa parte integre della paga base, e non deve essere più considerata come elemento distinto. UNA TANTUM A copertura del periodo 1 gennaio/31 maggio 2013, ai soli lavoratori in servizio la data del 1 agosto 2013 dovrà essere corrisposta una somma una tantum, ugue per tutti, di 88 euro lordi da erogarsi in due rate ugui di 44 euro ciascuna, di cui la prima con la retribuzione di novembre 2013 e la seconda con la retribuzione di febbraio 2014. L una tantum dovrà essere proporzionmente ridotta per i lavoratori part-time e per quelli assunti d 1 gennaio 2013, e non dovrà essere considerata ai fini del ccolo del Tfr e dei vari istituti contrattui. DURATA Il nuovo CCNL decorre d 1 gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015. REGIME PREMIALE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO Per la vigenza del nuovo contratto sono state previste cune misure premii per le imprese di autotrasporto che dimostrino di essere in regola con gli adempimenti contributivi e di aver stipulato accordi sindaci ai sensi degli artt. 11 e 11-bis del CCNL. Le misure premii sono di due tipi: cune attivabili in via automatica a condizione che non siano stati effettuati licenziamenti collettivi nell anno precedente, tre invece attivabili tramite specifici accordi sindaci aventi come obiettivo la difesa dell occupazione e il consolidamento delle attività aziendi in ambito nazione. Le misure premii automatiche, che si applicheranno esclusivamente persone viaggiante, consistono nell elevazione d 35% 40% della percentue massima

ammessa di contratti a termine e nell introduzione di un nuovo livello 3 Super Junior a cui si applicherà la disciplina dell orario discontinuo dell art.11-bis del contratto. Le misure premii da definire tramite accordi potranno invece riguardare le materie degli orari del persone viaggiante e di quello impiegato in attività accessorie per la gestione del traffico, nonché i compensi per il lavoro straordinario e la trasferta. TRASFERTA Gli importi giornieri attumente in vigore dell indennità di trasferta per il persone viaggiante saranno incrementati di 0,60 euro d 1 gennaio 2014 e di ulteriori 0,60 euro d 1 gennaio 2015. Per le imprese di autotrasporto destinatarie del regime premie di cui paragrafo precedente, gli incrementi in questione si considereranno automaticamente assorbiti nei vori forfettizzati delle trasferte stabiliti con accordi aziendi. AUTISTI DISCONTINUI DI 4 LIVELLO È stata introdotta la possibilità tramite accordi aziendi di verificare la sussistenza delle caratteristiche della discontinuità per i conducenti inquadrati livello 4 con conseguente applicazione di un orario ordinario di 44 ore settimani. ASSENTEISMO DEI CONDUCENTI Al fine di contrastare fenomeni di assenteismo ricorrente che incidono sulla produttività aziende è stata prevista la possibilità di determinare, tramite accordi aziendi, penizzazioni retributive nei confronti degli autisti. PERMESSI RETRIBUITI PER IL PERSONALE VIAGGIANTE Per il 2014 e il 2015, le 4,5 giornate di permesso retribuito di cui l art. 11 del CCNL dovranno essere obbligatoriamente monetizzate in ragione del 75% del vore corrispondente. Il relativo importo dovrà essere corrisposto in via anticipata nel mese di febbraio di ciascun anno svo eventui conguagli.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI È stata ampliata la casistica delle mancanze dei lavoratori sanzionabili con la sospensione d servizio o con il licenziamento. MUTAMENTO DI MANSIONI È stato elevato a 3 mesi (in precedenza 2 mesi) per tutti i livelli di inquadramento il periodo massimo durante il que il lavoratore può svolgere mansioni di livello superiore senza che si determini il passaggio automatico livello superiore. FLESSIBILITÀ PERSONALE NON VIAGGIANTE È stato elevato a 4 mesi l anno anche non consecutivi (in precedenza 5 settimane consecutive l anno) il periodo massimo entro cui, in base l art. 1 della Sezione Trasporti del CCNL, è consentito le aziende di derogare, senza necessità di accordo sindace, regime dell orario ordinario delle 8 ore giorniere. In particolare, durante te periodo le aziende potranno distribuire l orario di lavoro in maniera non omogenea nell arco dei 5 giorni lavorativi (fermo restando il minimo di 32 e il massimo di 48 ore settimani, nonché il minimo di 6 ed il massimo di 10 ore giorniere ordinarie) con una media settimane di 39 ore su due mesi consecutivi; ai lavoratori interessati dovrà essere riconosciuta una indennità mensile di 75 euro. Sempre l interno dei 4 mesi, le aziende, per un periodo massimo di 4 settimane consecutive, potranno articolare l orario norme di lavoro su 6 giorni anziché su 5 riconoscendo in questo caso ai lavoratori interessati un indennità mensile di 110 euro. L applicazione del regime di flessibilità in questione dovrà essere preceduto da un esame preventivo col sindacato da avviarsi con un anticipo di meno 45 giorni; detto esame non potrà in cun modo pregiudicare l applicazione della flessibilità.

CONTRATTI A TERMINE Per tutte le aziende è stata elevata 35% dei lavoratori a tempo indeterminato (in precedenza 25% e 20%, rispettivamente per le aziende fino a 50 dipendenti e per quelle maggiori) la quantità massima di contratti a termine ammessa. Utilizzando la facoltà concessa dla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) sono stati inoltre ridotti i termini che devono intercorrere tra un contratto e l tro per poter stipulare un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore; i nuovi termini sono di 20 e 30 giorni, rispettivamente in caso di contratti di durata fino a 6 mesi e di contratti di durata superiore. Sempre in forza della suddetta riforma sono stati lungati i termini entro cui è consentito proseguire la durata del contratto a termine oltre la scadenza senza che scatti la trasformazione a tempo indeterminato (30 e 50 giorni contro i precedenti 20 e 30, rispettivamente per i contratti di durata fino a 6 mesi e per quelli di durata superiore). PART-TIME È stata elevata 38% (in precedenza 25%) del persone dipendente la quantità massima di part-time ammessa nelle singole aziende con possibilità di ulteriore elevazione fino 48% in caso di part-time con meno il 65% della prestazione rispetto l orario a tempo pieno. Inoltre, per le imprese fino a 3 dipendenti è stata fissata una franchigia di meno 3 contratti part-time. SOMMINISTRAZIONE Solo per il persone non viaggiante è stata elevata d 15% 35% del persone dipendente la quantità massima ammessa di contratti di somministrazione. È stata inoltre estesa anche la somministrazione e distacco transnazione europeo la procedura di informativa sindace già prevista dl art. 52 del CCNL per la somministrazione in ambito nazione.

APPRENDISTATO È stato elevato il periodo di prova degli apprendisti (in precedenza pari a 4 settimane) che è stato equiparato a quello già previsto d CCNL per la generità dei lavoratori a tempo indeterminato. A fronte della maggiore durata della prova è stata aumentata d 70% l 80% la percentue di contratti di apprendistato scaduti nell anno che l azienda deve confermare a tempo indeterminato per poter continuare ad assumere apprendisti.