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ORIGINALE - COPIA Deliberazione di Giunta Comunale n. 077 del 03.09.2015 COMUNE DI AZZATE Provincia di Varese ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 077 Reg. Delib. N. Reg. Pubbl. OGGETTO: Servizio di distribuzione del gas metano - Approvazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale di prorpietà del gestore uscente. L anno DUEMILAQUINDICI, addì TRE del mese di SETTEMBRE Alle ore 18.40 nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. Risultano presenti: Presente Assente BERNASCONI GIANMARIO SINDACO SI VIGNOLA ENZO ASSESSORE SI BERALDO GIANMARCO ASSESSORE SI MARANGON LUCIA ASSESSORE NO SI 03 01 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. Il Sig. Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune di Azzate, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Verbale delib. G.C. n. 077 del 03.09.2015 pag. 2 OGGETTO: Servizio di distribuzione del gas metano - Approvazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale di prorpietà del gestore uscente. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO CHE: - in forza di affidamento disposto originariamente con convenzione 18.02.1969, il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale è attualmente gestito - a seguito di mutamenti societari dalla Società Gei SpA; - il Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, in attuazione della Direttiva Gas n. 98/30/CE, ha liberalizzato le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, introducendo importanti innovazioni in tema di affidamenti e di prosecuzione dei rapporti concessori in essere; - il suddetto Decreto ha, in particolare, definito la distribuzione del gas naturale un attività di servizio pubblico che gli Enti locali, in quanto titolari dei compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo, devono affidare, esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni, prevedendo, altresì, la scadenza ope legis, delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere alla fine del c.d. periodo transitorio, determinato in base ai criteri stabiliti nel medesimo decreto; - al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, nonché neutralità, trasparenza ed efficienza nella gestione al fine di ridurne i costi e quindi le tariffe in favore dei clienti finali, il legislatore ha promosso la gestione in forma aggregata del succitato servizio, prevedendo all art. 46 bis del Decreto Legge n. 159 del 2007 convertito nella Legge n. 222 del 2007 e ss. mm. ii., che la gara sia bandita per ambiti territoriali minimi (A.TE.M.) entro due anni dall individuazione dell ambito territoriale di appartenenza; - in attuazione dell art. 46 bis sono stati, quindi, emanati i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 51913 del 19 gennaio 2011, n. 252 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 novembre 2011, che hanno determinato gli A.TE.M. nazionali e regolato i criteri di gara e di valutazione dell offerta per l affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale; - il Decreto Ministeriale n. 56433 del 18 ottobre 2011, in particolare, ha definito l Ambito Territoriale Minimo Varese 2 di cui fa parte codesto Comune, prevedendo, altresì, che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento e gestione del servizio nell ambito territoriale di riferimento, fosse il Comune di Varese, quale città capoluogo, a favorire il processo aggregativo ed ad assumere il ruolo di capofila dell intera procedura di affidamento e di successiva gestione del relativo contratto di servizio; - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 ha, poi, definito regole di gara uniformi, dettando specifici criteri per la valutazione degli impianti, per la valutazione delle offerte, per la redazione del bando di gara, definendo, altresì, i requisiti richiesti per la partecipazione e indicando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell offerta economicamente più vantaggiosa; PREMESSO ALTRESI CHE: in data 21 ottobre 2014 codesto Comune ha sottoscritto, insieme agli altri Comuni facenti parte dell ATEM, la convenzione per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio (n 18413 registro contratti stipulati mediante scrittura privata del Comune di Varese in data 28 ottobre 2014);

Verbale delib. G.C. n. 077 del 03.09.2015 pag. 3 - in particolare, all art. 5 della sopramenzionata convenzione, si è stabilito che Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, così da fornire alla stazione appaltante chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili. I Comuni sottoscrittori, per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel presente articolo, con la firma della Convenzione, danno incarico alla stazione appaltante di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l attività di valutazione degli impianti di distribuzione gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti ; - in forza della citata previsione, il Comune di Varese ha sottoscritto con ANCI Lombardia (che si è avvalsa della sua società in house, Ancitel Lombardia s.r.l) un accordo di collaborazione ai sensi dell art. 15 della Legge n. 241/90 volto a fornire assistenza ai Comuni facenti parte dell ATEM per il supporto nella realizzazione di tutte le attività prodromiche alla gara per l affidamento del servizio di distribuzione gas naturale, tra cui rientra anche la collaborazione nella determinazione e la successiva approvazione del valore di rimborso degli impianti di proprietà del gestore uscente secondo la normativa di settore sopra elencata; CONSIDERATO CHE: - al fine di consentire alla stazione appaltante di predisporre il bando, il disciplinare e i relativi allegati tecnici per l indizione della gara d ATEM, il Ministero ha previsto che gli attuali gestori forniscano agli enti locali concedenti la documentazione di cui all art. 4 del DM 226/2011; - in particolare, ai sensi della citata prescrizione, I gestori hanno l'obbligo di fornire all'ente locale concedente: a. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni; b. il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell'attività di misura; c. le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento; d. la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione della fuga; e. il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti; f. il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall'autorità, mettendo a disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede località), in particolare i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di cespite e località e ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall'autorità o meno, e i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località; g. le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto, in forma

Verbale delib. G.C. n. 077 del 03.09.2015 pag. 4 anonima, con riferimento, in particolare, all'anzianità di servizio, al livello di inquadramento, alla qualifica, alla retribuzione annua lorda, all'eventuale TFR maturato, oltre alla data in cui l'addetto è stato assegnato alla gestione locale dell'impianto di distribuzione; analoghe informazioni sulla quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di assunzione da parte del gestore subentrante, sono fornite alla stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il numero dei punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito oggetto di gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla medesima impresa a livello nazionale e il numero totale di propri dipendenti che svolgono funzioni centrali; - i dati di cui sopra devono essere forniti da ciascun gestore entro un termine di 60 giorni dalla richiesta dell'ente locale concedente (art. 4 c.3 DM cit.); - ai sensi della citata convenzione, il Comune di Varese ha ricevuto delega al fine di richiedere, per conto e nome di codesta Amministrazione, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell art. 4 del D.M. 226/2011 nonché di svolgere l attività di valutazione degli impianti in collaborazione con ANCI Lombardia; - dette informazioni sono essenziali per poter procedere alla predisposizione delle linee guida programmatiche d ambito (art. 9.c.3 del DM), alla stima degli impianti gestiti dal concessionario uscente e al calcolo del valore di indennizzo ad esso spettante; - in conformità a quanto previsto dall art. 1 comma 16 del D.L. 145/2013 (che ha modificato l art. 15 c. 5 del D.lgs. 164/2000), detto valore di rimborso se superiore al 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria (cd. RAB) deve essere trasmesso all Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (cfr. quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 della Deliberazione 26 giugno 2014 n. 310/2014/R/gas; - anche in presenza di scostamenti VIR/RAB inferiori al 10% (e pertanto in assenza dell obbligo di trasmissione all Autorità di cui al punto precedente), il valore di rimborso degli impianti deve comunque essere inserito ai sensi dell art. 9 c. 6 del DM 226/2011 nel bando di gara, da pubblicare obbligatoriamente entro l 11 settembre 2015, salvo eventuali proroghe che verranno concesse dagli organi statali preposti; - inoltre, ai sensi dell art. 9 c. 2 del DM 226/211, la documentazione di gara 30 giorni prima della pubblicazione - deve essere trasmessa all AEEGSI per i controlli di competenza (la stessa autorità ha poi fissato un termine ancora più ampio, vale a dire 60 giorni); - laddove vengano superati i termini perentori per la pubblicazione del bando di gara, l art. 4 comma 5 del D.L. n. 69/2013 (conv. in l. n. 98/2013) prevede l irrogazione di pesanti sanzioni a carico dei Comuni facenti parte dell Ambito; DATO ATTO CHE: - nel corso dell espletamento delle attività tecniche di valutazione degli impianti, il legislatore nazionale è intervenuto più volte modificando ed, in parte, integrando le previsioni normative e regolamentari disciplinati criteri e modalità di espletamento della suddetta gara, cosi come disposte inizialmente dal citato DM n. 226/2011 e in relazione a tali modifiche normative, il legislatore ha più volte prorogato l iniziale termine di pubblicazione del bando di gara; - nello specifico, in data 22 maggio 2014, il Ministero per lo Sviluppo Economico con apposito Decreto ha emanato le Linee Guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione del valore del rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale in attuazione del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013, il quale ha previsto l obbligatorietà del riferimento alle citate Linee Guida per la determinazione del valore degli impianti, in assenza, nell ambito dei contratti in essere con gli attuali gestori, di previsioni volte a

Verbale delib. G.C. n. 077 del 03.09.2015 pag. 5 individuare specifiche modalità operative per la determinazione del valore industriale delle reti ai fini del calcolo del valore di rimborso delle stesse spettante al gestore uscente; - da ultimo, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 106, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 luglio 2014 e vigente dal 29 luglio u.s., ha modificato il Decreto Ministeriale n. 226 concernente i criteri di gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, introducendo rilevanti modifiche nei criteri di determinazione del valore di rimborso ai gestori uscenti, nonché nei criteri di gara; In particolare è stato necessario apportare modifiche al DM 226/2011 al fine di risolvere alcune incompatibilità fra la precedente versione del Decreto e le Linee Guida di cui al punto precedente; - non sono ad oggi state concesse proroghe per i termini della pubblicazione del bando di gara e dunque per l Atem Varese 2, di cui Codesto Comune è parte integrante, resta confermato il termine perentorio dell 11.09.2015 per la pubblicazione del bando di gara d Atem; VISTI: - il verbale relativo all'incontro tecnico avvenuto tra il gestore ed il gruppo di lavoro del Comune di Varese, in data 23 giugno u.s., trasmesso in data 3 agosto 2015 prot. n. 7303, in cui si evidenzia che, ai fini della determinazione del valore delle reti, il Comune di Azzate dovrà effettuare una verifica degli atti, sull'esistenza di lottizzazioni o cespiti di proprietà comunale che possnao determinare una minore valorizzazione della rete di prorpietà del gestore; - il verbale sopra richimato in cui si chiarisce che gli impianti a devoluzione onerosa sono solo quelli ralizzati dopo il 20 giugno 2000; - la relazione tecnica contenente la stima del valore di rimborso degli impianti di proprietà del Gestore redatta dal Gruppo di lavoro istituito presso gli uffici del Comune di Varese e da Anci Lombardia (e dalla sua società in house Ancitel Lombardia) e trasmessa al codesto Comune con PEC del 2 settembre 2015; - il valore di rimborso riportato nella suddetta relazione tecnica che ammonta a 528.449,27; CONSIDERATO TUTTAVIA CHE: - il Comune di Azzate confrontando gli atti d'archivio e i dati trasmessi in data 2 settembre u.s. ha avviato le operaizoni di verifica dei piani di lottizzazione i cui lavori sono iniziati dopo il 20 giugno 2000; - il contraddittorio con il Gestore uscente, volto a determinare in maniera definitiva la stima del valore di rimborso degli impianti ad esso spettante e ad accertare se vi siano gli estremi per giungere ad una quantificazione concordata o, in caso contrario, alla sottoscrizione di un verbale di disaccordo ai sensi dell art. 5 comma 16 del DM 226/11, è ancora in corso per tardiva comunicazione dei dati malgrado i solleciti anche tramite Prefetto; - in seguito all esito del contraddittorio con i gestori, potrebbe emergere la necessità apportare alcune correzioni alla stima riportata nella suddetta relazione tecnica al fine di adeguarla ad eventuali circostanze di fatto che dovessero emergere in merito alle concrete caratteristiche dell impianto (profondità scavi per interramento condutture, materiali utilizzati, extra costi in relazione a situazioni particolari ecc.); - la scelta di approvare il valore di rimborso proposto dal Comune, nelle more della formalizzazione di un accordo/disaccordo con il Gestore in merito all indennizzo ad esso spettante, è giustificata dall esigenza di consentire alla stazione appaltante la

Verbale delib. G:C. n. 077 del 03.09.2015 pag. 6 predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare, schema di contratto di servizio e gli allegati tecnici che è possibile redigere con i dati a disposizione) e il tempestivo avvio della stessa nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa di cui in premessa. E ciò, in particolare, al fine di evitare l applicazione a carico di codesta Amministrazione delle sanzioni pecuniarie di cui all art. 4 comma 4 del DL. 69/2013 (convertito con Legge n. 98/2013) nel caso di pubblicazione del bando di gara oltre i termini previsti dalla normativa di settore; VISTO il DLgs. 267/2000; VISTO lo Statuto Comunale; VISTI i pareri espressi ai sensi dell art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, riportati sul retro del presente verbale; CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. DI APPROVARE l utilizzo, per l indizione della gara, dello stato di consistenza degli impianti di distribuzione gas naturale nel territorio comunale di proprietà del gestore aggiornato al 31.12.2013, come da relazione tecnica predisposta da Anci Lombardia e dalla sua società in house Ancitel Lombardia, qui pervenuta in data 02 settembre 2015 (protocollo generale n. 8331), il quale forma parte integrante del presente atto pur se non materialmente allegato, fatti salvi eventuali cespiti di proprietà comunale che dovessero emergere dall'esito del contraddittorio con il gestore o dall'indagine avviata dall'ufficio tecnico comunale. In tal caso il valore relativo a tali cespiti verrà decurtato dal valore di stima definitivo spettante al gestore. 2. DI FARE propria la relativa valorizzazione, pari ad 528.449,27, oltre all IVA, che verrà poi riportata negli atti di gara in corso di predisposizione da parte della Stazione Appaltante, in quanto indennizzo posto a carico dell aggiudicatario per riscattare l impianto e subentrare nel servizio ( fatto salvo quanto indicato al precedente punto 1 del deliberato). 3. DI DARE atto che, qualora le convenzioni in essere prevedano il riscatto gratuito degli impianti (o di una porzione di essi) - nelle ipotesi previste dall'art. 7 del D.M. 226/2011 e s.m.i. - e alla data di effettivo subentro del nuovo gestore d ATEM sia intervenuta la scadenza naturale della concessione, tali cespiti entreranno a far parte del patrimonio comunale e, conseguentemente, il loro valore verrà detratto dall indennizzo spettante al Gestore Uscente di cui al punto precedente. 4. DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Tecnico, in nome e per conto del Comune di Azzate e ove occorra, con l ausilio degli altri Uffici e del Segretario Comunale, affinché provveda alla sottoscrizione del verbale di accordo (o disaccordo ai sensi dell art. 5 c. 16 del DM 226/11) avente ad oggetto il valore di rimborso degli impianti di proprietà del Gestore; Tale accordo/disaccordo dovrà essere poi tempestivamente trasmesso alla Stazione Appaltante affinchè possa, se nel caso, provvedere alla necessarie integrazioni/modifiche agli atti di gara pubblicati. 5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69. 6. DI DARE atto che: - è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del TUEL, - è stato rispettato l art. 147 bis del TUEL. 7. DI DICHIARARE, il presente atto, urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L.