Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro

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Capitolato speciale di polizza Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro La presente polizza è stipulata tra Comune di Bergamo e Compagnia di Assicurazione Durata del contratto Effetto : ore 24 del 31/12/2014 Scadenza : ore 24 del 31/12/2017 Scadenza prima rata : ore 24 del 31/12/2015 1

INDICE Definizioni Pag. 3 Attività Pag. 3 Premio annuo lordo anticipato Pag. 4 Premio alla firma Pag. 4 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Pag. 5 Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Pag. 5 Art. 3 Durata dell assicurazione Proroga dell assicurazione Pag. 6 Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione Pag. 6 Art. 5 Recesso in caso di sinistro Pag. 6 Art. 6 Clausola Broker Pag. 6 Art. 7 Validità delle norme di polizza Pag. 7 Art. 8 Interpretazione del contratto Pag. 7 Art. 9 Oneri fiscali Pag. 7 Art. 10 Foro competente Pag. 7 Art. 11 Altre assicurazioni Pag. 7 Art. 12 Rinvio alle norme di legge Pag. 7 Art. 13 Responsabilità Civile verso Terzi Pag. 8 Art. 14 Qualifica di terzo Pag. 8 Art. 15 Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro Pag. 8 Art. 16 Estensione alle malattie professionali Pag. 8 Art. 17 Esclusioni Pag. 8 Art. 18 Precisazioni ed estensioni di garanzia Pag. 8 Art. 19 Subappalto Pag. 9 Art. 20 Responsabilità civile personale Pag. 10 Art. 21 Gestione delle vertenze Spese legali Pag. 10 Art. 22 Denuncia di sinistro Obblighi dell assicurato Pag. 11 Art. 23 Gestione sinistri Pag. 11 Art. 24 Relazione sui sinistri Pag. 11 Art. 25 Validità territoriale Pag. 11 Art. 26 Massimali di garanzia Pag. 11 Art. 27 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti Pag. 11 Art. 28 Franchigia frontale Pag. 12 Art. 29 Regolazione del premio Pag. 12 Art. 30 Coassicurazione e delega Pag. 12 Dichiarazioni del Contraente agli effetti dell art. 1341 C.C. Pag. 13 2

Definizioni Nel testo che segue si intendono per : Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti CONTRAENTE COMUNE DI BERGAMO - P.I. 00636460164 Piazza Matteotti, 27 24122 Bergamo, soggetto che stipula l assicurazione ASSICURATO ASSICURAZIONE SOCIETA Il soggetto il cui interesse è tutelato dall assicurazione, e pertanto l Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate : - il rappresentante legale degli assicurati, nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il segretario, il direttore generale, i dipendenti, i prestatori d opera, i collaboratori in forma coordinata e continuativa ( c.d. parasubordinati ), i lavoratori in regime di L.S.U., per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza all Ente assicurato - tutti i soggetti ( persone fisiche o giuridiche ), compresi gli insegnanti, i volontari, i partecipanti a corsi di formazione, recupero educativo, socializzazione e riabilitazione, ingegneri, architetti, e simili, quando agiscono nell ambito o per conto degli assicurati Il contratto di assicurazione l Impresa Assicuratrice nonché le coassicuratrici; POLIZZA il documento che prova l'assicurazione ; PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell assicurazione RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne ; SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa ; INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro ; FRANCHIGIA la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico ; SCOPERTO la parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico ; MASSIMALE PER SINISTRO ANNUALITÀ ASSICURATIVA DANNO CORPORALE DANNI MATERIALI COSE PRESTATORI DI LAVORO la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell assicurazione il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologico, nonché il danno morale Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa Sia gli oggetti materiali sia gli animali Tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di Legge, nell esercizio dell attività descritta in polizza. Quanto al lordo delle ritenute previdenziali a loro carico: RETRIBUZIONE ANNUA LORDA PREMIO i dipendenti del Contraente obbligatoriamente assicurati presso l'inail e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; i prestatori di lavoro diversi da quelli di cui al comma precedente, impiegati dal Contraente in conformità alle disposizioni del D.Lgs 276 e successive integrazioni e modifiche, effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, al netto dell IVA; gli emolumenti lordi versati dalla Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati); 3

I corrispettivi lordi pagati ai prestatori di lavoro presi in affitto tramite agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell IVA; Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente: - In qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili); - Personale trasferito presso i predetti enti o società a sensi di legge BROKER Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società ATTIVITA La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario anche mediante la partecipazione ad Enti o Consorzi. Sono comprese le attività : - svolte da organismi e associazioni create da e per il personale dipendente - svolte da terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui il Contraente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi - svolte tramite istituzioni comunali e/o servizi a livello intercomunale. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. Premio annuo lordo anticipato Il premio conteggiato in base ai costi lordi sottoindicati (comprensivi di imposta), viene anticipato su base annua in via provvisoria nella misura di Euro - retribuzioni annue lorde (vedi definizione) 26.000.000,00 x % =., di cui : - Premio imponibile - Imposte. - Premio totale Tale importo è soggetto a regolazione come da successivo articolo 29 delle condizioni di polizza. Il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società è pari al 75 % del premio lordo annuo anticipato di cui sopra. Premio alla firma Alla firma della presente polizza, il Contraente corrisponde il premio lordo per il periodo 31/12/2014 31/12/2015 pari a : - Premio imponibile - Imposte. - Premio totale 4

Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenza dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892-1893 - 1894 C.C.. L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte dell assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio non pregiudicano il diritto all indennizzo, semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti dell assicurato. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, semprechè il pagamento della prima rata avvenga, in deroga all art. 1901 c.c., entro sessanta giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l effetto dell assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro sessanta giorni dopo quello della scadenza. Se il Contraente non paga i premi o le rate successive entro tali termini, l assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Le eventuali appendici di variazione che comportano un incasso di premio, dovranno essere pagate dal Contraente entro sessanta giorni dalla data di ricezione del documento, ritenuto corretto. Resta pattuito che la copertura assicurativa risulterà pienamente efficace sin dalle ore 24 della data indicata nella predetta appendice, anche in assenza del versamento del relativo premio. Ai sensi dell art. 48 -bis del DPR 602/1973, la Società da atto che: - L Assicurazione conserva la propria validità anche durante tutto il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18-01-2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all art.3 del Decreto; - Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all Agente di Riscossione ai sensi dell art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa. L Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI La Società è soggetta a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto ai sensi della L. 13.8.2010 n. 136 e smi. L ente si avvarrà della facoltà prevista dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs n. 209 del 7.7.2005) di effettuare il pagamento dei premi assicurativi tramite broker, così come specificato all articolo successivo del presente capitolato. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1456 Cod. Civ.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all altra che intende valersi 5

della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all art. 1458 Cod.Civ., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. Art. 3 Durata dell assicurazione Proroga dell assicurazione Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2014 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2017, e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da entrambe le parti. Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31/12/2015, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Si conviene che nell ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza della polizza, e in ogni caso facoltà della Contraente, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni. La predetta facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta. La Società s impegna a prorogare l assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta. Alla scadenza della polizza, ai sensi dell art. 29 del D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., l Ente Contraente si riserva la facoltà insindacabile dell opzione di ripetizione del servizio per ulteriori TRE anni, previa adozione di apposito atto. La predetta facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta entro la data di scadenza della polizza. Il pagamento del premio di rinnovo usufruirà del termini di mora di 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta. Il Contraente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni, ai sensi di quanto previsto dall art. 1 comma 13 della L. 7 agosto 2012 n. 135 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A successivamente alla stipula del presente contratto, siano normo-economicamente migliorativi rispetto ad esso, tenuto conto dell obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite e qualora l appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all art. 26 comma 3 della legge 23 Dicembre 1999, n. 488. Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione Oltre che a mezzo di raccomandata o raccomandata a mano, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telefax e posta elettronica certificata (PEC). Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Anche l'assicurato può recedere dal contratto, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Art. 6 - Clausola Broker L Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l Assicurato/Contraente. Qualora il contratto stipulato con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, l Assicurato comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo. nonché le condizioni praticate da quest ultimo per l eventuale periodo poliennale residuo. Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna. Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. 6

Art. 7 Validità delle norme di polizza L assicurazione si intende prestata in base al testo del Capitolato Speciale indicato dal Contraente in sede di gara, integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell offerta di gara, anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme. Art. 8. - Interpretazione del contratto Resta inteso che in tutti i casi dubbi l interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all Assicurato. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 10 - Foro competente Per le eventuali controversie riguardanti l applicazione e l esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l altra parte ad aderire e a partecipare all incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell Assicurato, può avere sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente. Art. 11 Altre assicurazioni Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente polizza sia da altra/e polizza/e, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e polizza/e. Art. 12 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge 7

Norme che regolano la Responsabilità Civile Art. 13 Responsabilità Civile verso Terzi La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali l assicurato debba risponderne. Art. 14 Qualifica di Terzo Si prende atto fra le parti che non sono considerati terzi esclusivamente: a) il legale rappresentante; b) i prestatori di lavoro quando subiscono il danno in occasione di servizio. Rimane inteso che i prestatori di lavoro sono considerati terzi quando subiscono il danno mentre non sono in servizio e per danni arrecati alle cose di loro proprietà. Art. 15 Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile : a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione : b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente. L assicurazione vale anche per le azioni esperite dall INPS, INAIL o Enti Similari ai sensi dell art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e s.m.i. e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali. L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; l'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. Ai fini della presente garanzia si intendono prestatori di lavoro anche coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti) che prestano servizio presso l Assicurato per corsi di formazione, istruzione professionale, aggiornamento, studi, prove e simili, e che vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. Art. 16 Estensione della garanzia alle malattie professionali La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali contemplate dal D.P.R. del 30/09/1965 n. 1124 e successive modificazione ed integrazioni, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la validità della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta non oltre 3 anni prima della data di effetto del presente contratto. La garanzia è inoltre estesa alle malattie professionali che si manifestino entro 24 mesi successivi alla data di cessazione della garanzia o alla data di cessazione del rapporto di lavoro. In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori ad 1.500.000,00 per anno assicurativo, con l intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi. La garanzia relativa alla estensione alle malattie professionali non vale: a) per le malattie professionali connesse all impiego dell amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; b) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; c) per le malattie professionali derivanti dall utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati; d) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei legali rappresentanti dell Assicurato; e) per le malattie professionali conseguenti o riconducibili a contagio da virus HIV. Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei siti dell'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Art. 17 Esclusioni L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti ed aeromobili b) imputabili ai rischi soggetti all assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24/12/1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione ; c) da furto ; è tuttavia compresa la responsabilità civile dell assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall assicurato d) derivanti dalle attività esercitate da Aziende speciali partecipate dal Contraente 8

e) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatisi dopo la consegna, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 ; f) derivanti dall esercizio negli immobili di proprietà di attività svolte da terzi, salvo che l assicurato sia a chiamato a rispondere in qualità di proprietario dell immobile g) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 ; h) cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 i) cagionati da merci e prodotti fabbricati dall assicurato, per danni verificatisi dopo la consegna a terzi salvo quanto previsto dal successivo art. 18 j) derivanti da campi elettromagnetici o da organismi geneticamente modificati. L'assicurazione RCT ed RCO non comprende i danni: k) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche ; l) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi salvo l uso, limitatamente al rischio della committenza, di fuochi pirotecnici nel corso di manifestazioni o festeggiamenti; m) da asbestosi o comunque dalla lavorazione di amianto o di prodotti contenenti amianto in qualsiasi forma o natura; n) direttamente o indirettamente causati o derivanti da atti di terrorismo o in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Art. 18 - Precisazioni ed estensioni di garanzia. A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione comprende : a) responsabilità civile derivante in qualità di proprietario o conduttore dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le strade e le aree pubbliche in genere ; l assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di committente. b) responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull assicurato anche per i danni cagionati a terzi, limitatamente a quanto di esclusiva responsabilità dell assicurato, in relazione a interventi, servizi o altra attività svolta o di competenza dello stesso, su strade ed aree private aperto al pubblico. Sono in ogni caso escluse le responsabilità per cui devono rispondere per legge i proprietari delle strade ed aree private, inclusi i danni derivanti da esecuzione o mancata esecuzione di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione che non siano di esclusiva competenza dell assicurato stesso. c) responsabilità civile derivante dalla gestione e manutenzione di aree verdi private con asservimento all uso pubblico; d) responsabilità civile derivante dalla proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, di reti fognarie, compresi i danni da occlusione e/o rigurgito di acqua ; la garanzia comprende la responsabilità per i danni causati dall erogazione di acqua alterata ; e) responsabilità civile derivante all'assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; f) servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente; g) danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi della Contraente. h) responsabilità derivante all'assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'assicurato (con esclusione degli immobili a qualsiasi titolo locati alla Contraente) esclusi i danni da furto, e con il limite di risarcimento di cui al successivo art. 27 ; i) responsabilità civile derivante dall organizzazione, concessione di patrocinio, partecipazione, a gite, visite guidate, manifestazioni culturali, ricreative, politiche, religiose, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive motoristiche e relative prove), mostre, fiere, mercati, esposizioni, convegni, congressi, concorsi, seminari, compreso il montaggio e lo smontaggio di stand e tensostrutture j) responsabilità civile derivante per i servizi che l assicurato eroga presso il domicilio dei cittadini/assistiti o comunque fuori sede, svolti con proprio personale e/o collaboratori anche convenzionati k) responsabilità civile derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado, asili, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere (esclusa la RC professionale del personale medico), biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, impianti sportivi e ricreativi, mercati, canili, giardini zoologici, cimiteri, ancorché gestiti da terzi, nel qual caso la garanzia opera per la committenza di tale attività. 9

l) responsabilità civile derivante dall esercizio e/o gestione di mense e spacci, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati ; per i generi alimentari di produzione propria, l assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a difetto di origine del prodotto m) responsabilità civile derivante dalla gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e per le opere di assistenza con riferimento all affidamento o assistenza di minori, compresa l attività di tutela esercitata ai sensi di legge, e di persone portatrici di handicap per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell assicurato per danni subiti dalle persone in affidamento a famiglie, con rinuncia della Società al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto l affidamento. I minori in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerate terzi tra di loro ; per questi soggetti, l assicurazione è estesa ai danni arrecati alle proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale o nelle strutture scolastiche. Si intende in ogni caso esclusa la R.C. Professionale del personale medico. n) danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei mezzi di protezione in genere; o) danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite di risarcimento di cui al successivo art. 27 p) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose, con il limite di risarcimento di cui al successivo art. 27. Resta inteso che, qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio; q) responsabilità civile per danni da inquinamento dell ambiente provocato da sostanze di qualunque natura, a seguito di rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi o condutture, con il limite di risarcimento di cui al successivo art. 27 r) responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei in genere, con il limite di risarcimento di cui successivo art. 27 s) responsabilità civile dell'assicurato per danni da assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche simili, con il limite di risarcimento di cui al successivo art. 27 t) responsabilità civile dell assicurato per danni da spargimento d acqua e bagnamento senza rottura di tubazioni, condutture, serbatoi, con il limite di risarcimento di cui al successivo art. 27 u) danni causati da scavo, posa e reintegro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all' avvenuta consegna dei lavori, eseguiti dall'assicurato o commissionati a terzi, ma in tal caso limitatamente alla RC della committenza, con il limite di risarcimento di cui al successivo art. 27 v) responsabilità Civile personale di Amministratori e rappresentanti dell Assicurato nonché dei dipendenti nella loro qualifica di Datore di Lavoro ; Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di Responsabile dei lavori ovvero di Coordinatore per la progettazione e/o per l esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; Responsabile unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; w) responsabilità civile per i danni subiti, in occasione di lavoro o di servizio, da persone che pur non essendo dipendenti del contraente svolgono attività manuali e non, per conto dello stesso, anche in via occasionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano in questa casistica : lavoratori in regime di LSU, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, volontari, componenti del nucleo protezione civile, cittadini incaricati di pubblici servizi o impiegati in attività sociale x) responsabilità civile di cui agli artt. 1783 1784 1785 bis e successive variazioni, con esclusione dei danni da incendio, e con il limite di risarcimento previsto dal successivo art. 27 Art. 19 Subappalto Premesso che l'assicurato può delegare, appaltare o subappaltare ad altre imprese regolarmente costituite o ad altre persone lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti le proprie attività e/o proprietà, si conviene che limitatamente al caso di morte e lesioni personali: a) sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato, dall'assicurato stesso e da dette imprese e/o persone; b) l'assicurato ed i suoi dipendenti, dette imprese e/o persone ed i loro dipendenti sono considerati terzi fra di loro. La somma delle indennità a carico della Società non potrà in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti nella presente polizza. La Società, a seguito di quanto sopra esposto, rinuncia in tutti i casi al diritto di rivalsa tra e nei confronti dei soggetti citati. Art. 20 Responsabilità Civile Personale L assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Legale rappresentante nonché delle persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, del Segretario e del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei Funzionari, dei Dipendenti e di tutti i prestatori di lavoro, per danni provocati a terzi e/o dipendenti ad eccezione dei danni di natura patrimoniale - durante lo svolgimento delle loro mansioni e/o attività. 10

Art. 21 Gestione delle vertenze - Spese Legali La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale ed amministrativa a nome dell'assicurato, designando, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, amministrative e/o contabili per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C. La Società non riconosce le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici non designati e/o concordati con essa. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale. Art. 22 - Denuncia di Sinistro - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al broker incaricato, entro 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne sia venuto a conoscenza. Per i sinistri rientranti nella garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) il Contraente/Assicurato è obbligato a denunciare alla Società eventuali sinistri solo ed esclusivamente: in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge; in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'inail qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n.1124. Art. 23 - Gestione sinistri Si conviene tra le parti che la Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie e/o scoperti previsti dal presente contratto assicurativo. A tale proposito, alla scadenza di ogni semestre, la Società provvederà a richiedere al Contraente, a mezzo di apposita appendice di incasso, il rimborso delle franchigie e degli scoperti dalla stessa anticipati, specificando: data del sinistro nominativo della controparte importo liquidato data del pagamento importo della franchigia o scoperto da recuperare Il pagamento di tale appendice dovrà essere effettuato negli stessi termini previsti per il premio di regolazione. Art. 24 - Relazione sui sinistri La Società si impegna a fornire semestralmente al Contraente, per il tramite del Broker, i dati afferenti l andamento del rischio (elenco dettagliato dello stato di ciascun sinistro denunciato, con indicazione degli estremi di controparte, dei singoli importi liquidati o riservati, delle pratiche archiviate senza seguito) Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l esaurimento di tutte le pratiche anche se successivamente alla scadenza della polizza. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile (formato MS Excel) dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. Art. 25 Validità territoriale L assicurazione RCO (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro) ha validità nel mondo intero. L assicurazione RCT (Responsabilità civile verso Terzi) ha validità in tutto il mondo esclusi Usa e Canada ; tuttavia nel caso di partecipazione a stage o corsi di aggiornamento/formazione, l assicurazione di intende operante anche in tali paesi. Art. 26 Massimali di garanzia L assicurazione è prestata fino a concorrenza di : Responsabilità Civile verso Terzi 5.000.000,00 per sinistro Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di 2.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato Resta inteso che in caso di un sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che RCO, l esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, l importo complessivo di Euro 5.000.000,00. Art. 27 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti La Società, nei limiti dei massimali di cui all art. 26, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate applicando i relativi sottolimiti, franchigie e scoperti 11

Garanzia Limite di risarcimento per sinistro/anno Franchigia / scoperto Danno biologico (art. 15 lett. B) Massimale di polizza Franchigia 2.500,00 Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi 250.000,00 Scoperto 10 % con il minimo di 2.500,00 Danni da incendio di cose dell assicurato 350.000,00 Franchigia frontale di polizza Danni da inquinamento accidentale 250.000,00 Scoperto 10 % con il minimo di 2.500,00 Danni a cavi, condutture e impianti sotterranei 250.000,00 Scoperto 10 % con il minimo di 2.500,00 Danni da assestamento,cedimento, vibrazioni, franamento del terreno 250.000,00 Scoperto 10 % con il minimo di 2.500,00 Danni da scavo e reinterro 150.000,00 Scoperto 10 % con il minimo di 2.500,00 Danni da bagnamento e spargimento di acqua 150.000,00 Franchigia frontale di polizza senza rottura di tubazioni e/o condutture Danni a cose in consegna e custodia 150.000,00 Franchigia frontale di polizza Danni da responsabilità di cui agli artt. 1783 1784 1785 bis e successive modifiche 10.000,00 per danneggiato ed 100.000,00 per sinistro/anno Franchigia frontale di polizza Ogni altro danno Massimale di polizza Franchigia frontale di polizza Art. 28 Franchigia frontale per sinistro Salvo i casi diversamente stabiliti dal precedente art. 27, l assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia frontale di 5.000,00 per ogni sinistro. Rimane inteso che la Società provvederà all accertamento, alla gestione ed alla liquidazione dell intero importo al danneggiato di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientri totalmente o parzialmente nelle franchigie e/o scoperti previsti dal presente contratto assicurativo, salvo poi richiedere al contraente il rimborso delle franchigie come previsto dall art. 23. Art. 29- Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tal scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società. Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 30 - Coassicurazione e delega Qualora l Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno al pagamento dell indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell atto suddetto ( polizza o appendice ) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitoli assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta nell apposito prospetto allegato alla presente Polizza. IL CONTRAENTE.. LA SOCIETA 12

Dichiarazione del Contraente agli effetti dell art. 1341 del Codice Civile Ai fini dell art.1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali: art. 5 : Recesso in caso di sinistro art. 10 : Foro competente art. 17 : Esclusioni art. 22 : Obblighi in caso di sinistro IL CONTRAENTE 13