Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden Uffizi da migraziun e da dretg civil dal Grischun Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni Karlihof 4, 7001 Coira Foglio informativo sulle lotterie Stato: gennaio 2015
Lotterie 2 Foglio informativo per istituzioni richiedenti Il presente foglio informativo ha lo scopo di darvi un'idea dell'amministrazione delle lotterie dell'ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni. Nell'intenzione di garantire un lavoro amministrativo efficace e vicino al cittadino, con questo foglio informativo vogliamo facilitarvi il contatto con noi, la redazione della vostra domanda, nonché rispondere per quanto possibile in anticipo alle domande che sorgono spesso in relazione a richieste. A questo scopo vi informiamo in merito alla regolamentazione delle lotterie nel Cantone dei Grigioni secondo le basi giuridiche in materia e in merito all'inoltro e all'evasione di domande, nonché alle competenze del personale. I. Regolamentazione delle lotterie nel Cantone dei Grigioni / Basi giuridiche 1. Basi giuridiche In Svizzera, le questioni relative alle lotterie sono disciplinate in modo unitario nella legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS 935.51). Secondo questa legge, le lotterie sono proibite (art. 1 cpv. 1), i Cantoni sono però liberi di derogare al divieto stabilito e di autorizzare lotterie a scopo d'utilità pubblica o di beneficenza sul loro territorio (art. 5 cpv. 1). Non possono però essere autorizzate lotterie che abbiano lo scopo di assicurare l'adempimento di obbligazioni legali di diritto pubblico (vale a dire il finanziamento di compiti di diritto pubblico, come ad esempio la costruzione di scuole, ospedali o strade, istituzioni per comunità religiose, con fondi da lotterie per comuni, comuni parrocchiali, Cantoni o Confederazione; art. 5 cpv. 2). In virtù della citata legge federale, nel Cantone dei Grigioni, nella legge cantonale sulle lotterie del 24 aprile 2006 (CSC 935.450) è stabilito che dal divieto sono esclusi i seguenti quattro tipi di lotterie: a) le lotterie a scopo di utilità pubblica o di beneficenza; b) le lotterie di intrattenimento (lotterie di sala, tombole); c) il commercio professionale di titoli a premi; d) la partecipazione a scommesse al totalizzatore in occasione di grandi manifestazioni sportive.
3 Questi tipi di lotterie sono ammessi nel Cantone dei Grigioni nei limiti delle prescrizioni federali e cantonali e sono soggetti ad autorizzazione (art. 2 cpv. 3 della legge sulle lotterie). 2. Lotterie legate a uno scopo Per quanto riguarda le lotterie legate a uno scopo, vale a dire lotterie organizzate per guadagnare soldi per scopi di utilità pubblica, la maggior parte dei Cantoni emana delle regolamentazioni. Il diritto federale ha rinunciato a definire in modo esaustivo il concetto di "scopo di utilità pubblica". La definizione di "scopo di utilità pubblica" compete quindi ai Cantoni. Secondo la prassi costante dell'ufficio della migrazione e del diritto civile, si parla di scopo di utilità pubblica quando il beneficio ricade sulla maggior parte possibile della popolazione. Di principio, le domande a favore di privati non adempiono nessuno scopo di utilità pubblica. I proventi da lotterie devono inoltre venire utilizzati per progetti che nella loro natura sono identici con lo "scopo della società" e dall'altro avere come scopo la realizzazione di progetti di valore duraturo e di beneficio immediato per la comunità. Scopi puramente commerciali non adempiono a questi presupposti nemmeno se perseguono un beneficio indiretto per la comunità (ad es. azioni pubblicitarie a favore della promozione turistica). Il richiedente deve utilizzare i proventi da una lotteria per lo scopo indicato. Questo scopo deve avere una stretta relazione con l'attività fondamentale svolta dal richiedente (ad es.: una società di tiro intende organizzare una festa allo scopo di comprare un'automobile con i proventi della lotteria. L'acquisto dell'automobile non rappresenta uno scopo di utilità pubblica e non ha niente a che vedere con lo scopo della società). L'acquisto di nuovi strumenti e di nuove uniformi da parte di società di musica vengono autorizzate tutt'al più se l'importo non supera fr. 5'000.--. Per eventi organizzati da società con un numero di soci relativamente esiguo e il cui scopo di utilità pubblica va a beneficio di una ristretta cerchia di persone, il Cantone può limitare l'autorizzazione a fr. 5'000.--. 3. Autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione L'autorizzazione per lotterie legate a uno scopo viene rilasciata dall'ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni.
4. Contingente annuo per le lotterie 4 L'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni dispone di un contingente annuo di fr. 292'500.--. Nella distribuzione del contingente si mira a considerare la maggior parte possibile della popolazione. Si tratta di un contingente limitato che non permette alcun superamento. Per questo motivo, la distribuzione del contingente avviene per territorio, vale a dire che si mira a considerare in modo equilibrato le varie valli in proporzione al numero di paesi e alla popolazione totale. Si tiene però anche conto dei vari tipi di eventi (ad es. festa dei tiratori, tornei popolari, festa della lotta svizzera, festa della musica, ecc.). Tutte le domande presentate entro il termine di inoltro vengono trattate contemporaneamente e secondo i criteri summenzionati (nessuna regolamentazione temporale delle priorità). Per grandi eventi, come feste o festeggiamenti federali, cantonali o della Svizzera orientale (ad es. campionati svizzeri di tennis per seniori), il Cantone può autorizzare al massimo fr. 50'000.--. L'importo massimo può però essere sfruttato completamente soltanto se un solo grande evento all'anno richiede mezzi dal contingente per le lotterie. L'Ufficio della migrazione e del diritto civile decide liberamente circa la distribuzione del contingente. Non ci si può aspettare che il Cantone dei Grigioni riesca a ottenere contingenti supplementari da altri Cantoni (l'iniziativa deve piuttosto partire dagli organizzatori), poiché a causa del contingente annuo piuttosto "limitato" esso non è nemmeno in grado di cedere parti del proprio contingente ad altri Cantoni. 5. Lotterie di intrattenimento Le lotterie di sala e le tombole (lotterie di intrattenimento) sono ammesse se organizzate in occasione di intrattenimenti ricreativi, sempreché i premi non consistano in denaro (cosiddetto pagamento diretto) e tanto l'emissione e il sorteggio dei biglietti quanto la distribuzione dei premi siano in diretta correlazione col trattenimento stesso (art. 2 della legge federale concernente le lotterie e art. 11 della legge cantonale sulle lotterie). Per l'importo totale dei biglietti di una lotteria di sala o delle cartelle di una tombola non vi è alcun limite. Secondo la nuova regolamentazione legale, i biglietti di una lotteria di sala possono essere venduti al più presto 30 giorni prima dell'intrattenimento (art. 13 cpv. 2 della legge cantonale sulle lotterie). Per lotterie di intrattenimento l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio di circolo competente (ossia del circolo in cui si svolge la lotteria).
5 6. Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esecuzione Per lotterie di intrattenimento, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio di circolo competente; per tutti gli altri tipi di lotteria dall'ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni. 7. Principi vigenti nel settore delle lotterie Conformemente alla legislazione vigente e secondo la prassi costante dell'ufficio della migrazione e del diritto civile, nel settore delle lotterie vigono i seguenti principi: 1) non vi è alcun diritto al rilascio di un'autorizzazione per una lotteria; 2) il rilascio dell'autorizzazione deve andare a beneficio della maggior parte possibile della popolazione; di conseguenza va osservata un'ampia dispersione dei relativi mezzi. 3) vengono sostenuti soltanto progetti che hanno un legame con il Cantone dei Grigioni; 4) le autorizzazioni vengono rilasciate per progetti paragonabili secondo il principio della parità di trattamento, vale a dire che tutti i richiedenti vengono trattati alla pari, secondo principi prestabiliti e indipendentemente dalla persona organizzatrice; 5) i progetti di singole persone o a favore di esse non possono essere sostenuti; 6) domande inoltrate dopo il termine di inoltro vengono trattate secondo una regolamentazione temporale delle priorità, ossia secondo la data di arrivo; 7) a seconda della disponibilità dei mezzi, l'ufficio della migrazione e del diritto civile può procedere a restrizioni particolari, come ad es. la classificazione dei progetti secondo priorità, l'introduzione di turni per l'inoltro di domande da parte di istituzioni richiedenti, una restrizione mirata dei settori di assegnazione o la riduzione di importi richiesti; 8) l'ufficio della migrazione e del diritto civile non entra nel merito di domande incomplete. II. Inoltro delle domande Per l'inoltro di una domanda per una lotteria a scopi di utilità pubblica o di beneficenza va richiesto un modulo di domanda prestampato presso l'ufficio della migrazione e del diritto civile (http://www.afm.gr.ch) o presso il comune. Il modulo va compilato in tutte le sue parti e inoltrato all'ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni unitamente alla documentazione necessaria.
III. Evasione delle domande 6 Le domande per l'autorizzazione di una lotteria nell'anno in corso devono essere inoltrate entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Domande inoltrate più tardi non possono più essere considerate se il contingente annuo è già stato sfruttato. L'Ufficio della migrazione e del diritto civile elabora le autorizzazioni di domande per l'anno in corso di regola entro la fine di novembre dell'anno precedente. IV. Rendiconto Entro 30 giorni dalla conclusione della lotteria, all'ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni va inviato un rendiconto (secondo l'art. 10 della legge cantonale sulle lotterie) dal quale risultino: a) il numero dei biglietti venduti e l'incasso totale; b) le spese sostenute per la lotteria; c) il numero e l'importo totale dei premi devoluti allo scopo della lotteria; d) il provento netto della lotteria (pagamento del 40% della somma complessiva); e) l'impiego del provento netto. Se il rendiconto non viene inoltrato entro il termine fissato, in futuro all'organizzatore non verrà più rilasciata nessuna autorizzazione. V. Fondo della Lotteria intercantonale Per contributi provenienti dal Fondo della Lotteria intercantonale è competente il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA). VI. Competenze - Persona di riferimento presso l'ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni: Priska Kouaté, segretaria, 081 257 30 01 VII. Basi giuridiche - Legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS 935.51); - Ordinanza del 27 maggio 1924 relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS 935.511); - Legge cantonale sulle lotterie del 24 aprile 2006 (CSC 935.450).