INTERNAL DEALING CODICE DI COMPORTAMENTO



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INTERNAL DEALING CODICE DI COMPORTAMENTO Aggiornato con le integrazioni suggerite da Borsa Italiana. Approvato dal CdA del 7 marzo 2003

Art. 2.6.3. (Obblighi in capo agli Emittenti) 1. In ottemperanza al titolo 2.6 del Regolamento di Borsa Italiana in materia di Obblighi in capo agli Emittenti il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. adotta il seguente codice di comportamento, al fine di disciplinare gli obblighi informativi nonché le eventuali limitazioni inerenti le operazioni di cui all articolo 2.6.4. del Regolamento di Borsa Italiana effettuate per conto proprio dalle persone rilevanti. 2. La società, nell ambito del codice di comportamento: - identifica le persone rilevanti destinatarie degli obblighi di comunicazione previste dallo stesso codice nelle seguenti figure: o i membri del Consiglio di Amministrazione; o i Sindaci effettivi; o i dipendenti (Investor Relator, Direttore Amministrativo, Responsabili di Marchio, Responsabili Controllo di Gestione) e i direttori generali del Gruppo e delle sue controllate operanti in determinati settori, i quali in virtù dell incarico ricoperto possono avere accesso ad informazioni, riferite a fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali del Gruppo ed idonee qualora diffuse, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati. - definisce gli obblighi di comportamento e informativi che le persone rilevanti sono tenute a rispettare nei confronti della società, ai fini di quanto previsto dall articolo 2.6.4 del Regolamento; nello specifico comunica formalmente per iscritto alle persone rilevanti identificate nella lista sopra menzionata l adozione della società del Codice di Comportamento e vincola i suddetti a : A) Obblighi di comportamento: a.1. Ciascuna persona rilevante è tenuta ad astenersi dal diffondere informazioni rilevanti non di pubblico dominio in loro possesso; a.2. Ciascuna persona rilevante è tenuta ad astenersi dal porre in essere, direttamente o indirettamente, operazioni a qualsiasi titolo su strumenti finanziari della Società o delle società del gruppo avvalendosi delle informazioni rilevanti non di pubblico dominio in loro possesso. B) Obblighi informativi: b.1. Ciascuna persona rilevante è tenuta a comunicare alla Società le operazioni rilevanti effettuate in ciascun periodo di rilevazione (identificato come trimestre solare) il cui ammontare, anche cumulato, sia uguale o superiore a 50.000; b.2. Ciascuna persona rilevante è tenuta a comunicare alla Società le operazioni rilevanti il cui ammontare, anche cumulato con altre operazioni effettuate nel periodo di rilevazione e non precedentemente comunicate, sia superiore a 250.000 (Operazione significative). Le operazioni rilevanti devono essere comunicate alla società entro 5 giorni lavorativi dal termine di ciascun periodo di rilevazione. 2

Le operazione significative devono essere comunicate alla società senza indugio. - individua nella figura dell Investor Relator il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dall articolo 2.6.4 del Regolamento; i compiti del Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione delle informazioni saranno: a) consegnare brevi manu l informativa Internal Dealing alle persone rilevanti ; b) fornire assistenza alle persone rilevanti perché le operazioni siano comunicate alla società nel più breve tempo possibile e con le modalità dalla stessa stabilite; c) provvedere al ricevimento delle segnalazioni da parte delle persone rilevanti ed alla loro tempestiva comunicazione al mercato; d) tenere aggiornati gli Organi della società delle comunicazioni pervenute e dalla stessa trasmesse al mercato; e) curare la conservazione delle comunicazioni pervenute dalle persone rilevanti e di quelle trasmesse al mercato. Nell espletamento dei propri compiti, il Preposto è tenuto al rispetto delle procedure e delle norme interne concernenti il trattamento delle informazioni riservate (privacy). - stabilisce che le operazioni rilevanti devono essere comunicate dalle persone rilevanti alla società entro 5 giorni lavorativi dal termine di ciascun trimestre solare; mentre stabilisce che per le operazione significative queste devono essere comunicate dalle persone rilevanti alla società senza indugio; fissa il contenuto della comunicazione che dovrà essere predisposta così come da allegato A, e infine stabilisce che la modalità di trasmissione delle informazioni richieste possa avvenire via: Consegna Brevi Manu; Trasmissione via Fax al numero 0536/992794; Inoltro via e-mail all indirizzo: investor.relations@ricchetti-group.com La persona rilevante dovrà preavvisare telefonicamente l invio della documentazione al soggetto preposto al numero 0536/992783. 3. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà, previa comunicazione, di vietare o limitare al compimento da parte delle persone rilevanti, in determinati periodi dell anno, delle operazioni di cui all articolo 2.6.4 del Codice di Comportamento. Articolo 2.6.4 (Operazioni compiute da persone rilevanti) 1. La società provvederà a rendere note al mercato: o le operazioni rilevanti compiute da persone rilevanti, entro il decimo giorno di borsa aperta successivo alla scadenza del periodo di rilevanza (trimestre solare); o le operazioni significative compiute da ciascuna persona rilevante non appena ne riceve comunicazione e comunque senza indugio. La comunicazione al mercato avverrà da parte della Società mediante l invio di un comunicato a Borsa Italiana utilizzando il sistema NIS. 3

La comunicazione riguarderà operazioni aventi ad oggetto: a) strumenti finanziari quotati emessi dall emittente o da sue controllate, escluse le obbligazioni non convertibili; b) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti di cui al punto precedente; c) strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui alla lettera a), anche quando l esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti. 2. Ai fini di quanto stabilito al comma precedente: a) si tiene conto delle operazioni compiute da ciascuna persona rilevante, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatta compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate; b) non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli, nell ipotesi in cui la persona rilevante o gli altri soggetti di cui alla lettera a) assumano la posizione del prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto; c) non si tiene conto delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore all importo di 50.000 per periodo di rilevazione; d) non si tiene conto delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui alla lettera a); e) non si tiene conto delle operazioni effettuate nell ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni. 3. Delle operazioni di cui al comma 1 di ammontare significativo, per tali intendendosi quelle il cui controvalore, anche cumulato, sia superiore alla soglia dei 250.000,la società darà senza indugio comunicazione al mercato secondo le modalità ivi previste, salvo quanto previsto dall articolo 2.6.3, comma 2. 5. La società darà tempestiva comunicazione al mercato dell avvenuta adozione del codice di comportamento, contestualmente alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 6. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 5, la società trasmetterà a Borsa Italiana copia del codice di comportamento. Di ogni successiva modifica o integrazione ad esso apportata darà immediata comunicazione, senza indugio, a Borsa Italiana. Entrata in vigore del Regolamento Le norme di cui sopra entrano in vigore dal 1 gennaio 2003; conseguentemente i periodi trimestrali di riferimento coincideranno con i trimestri solari, a partire dal trimestre 1 gennaio 2003 31 marzo 2003. 4

Sanzioni per l inosservanza del Regolamento L inosservanza degli obblighi prescritti attribuisce la facoltà a Borsa Italiana, tenuto conto della gravità della violazione e dell eventuale recidiva, di imporre all emittente le seguenti sanzioni: 1. richiamo scritto in forma privata; 2. richiamo scritto in forma pubblica; 3. sanzione pecuniaria da 5.000 a 100.000. Per i soggetti che siano membri del Consiglio di Amministrazione, Sindaci e dipendenti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., l inosservanza potrà assumere rilievo per l applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura. Tabella inerente il peso percentuale dei ricavi delle principali società del Gruppo Ceramiche Ricchetti Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. Italia 46% Cinca Companhia Industrial de Ceramica SA Portogallo 12,5% BizTiles Italia S.p.A 12,5% CC Hoganas Byggkeramik AB Svezia 10% OY Pukkila Finlandia 5,5% Klingemberg Dekoramik AB Germania 3,5% Evers AS Danimarca 2,5% Hoganas Byggkeramik AS Norvegia 2,5% Altre minori 5% Totale consolidato Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. 100% 5

Allegato A Per la comunicazione ai sensi dell articolo 2.6.4 del regolamento Comunicazioni delle operazioni di cui all art. 2.6.4 Società: Periodo di riferimento: Comunicazione: periodica? immediata? Dichiarante: Qualifica: Comunicazioni di cui all art. 2.6.4, comma 1, lettera a), nonché obbligazioni convertibili Data Operazione 1 Strumento Cod Isin Qtà Prezzo unitario Controvalore Fonte 3 finanziario 2 Sub-TOTALE (A) 4 Categoria 7 Cod Comunicazioni di cui all art. 2.6.4, comma 1, lettera b) e c) Data Operazione 5 Strumento Strumento Investimento/ Investimento/ finanziario 6 Isin finanziario Disinvestimento effettivo Disinvestimento potenziale sottostante 8 (nozionale) Qtà Prezzo Controv Qtà Prezzo controv Condiz ioni 9 Sub-TOTALE (B) 10 TOTALE (A) + (B) * Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo. 1 Indicare la tipologia di operazione: A = acquisto V = vendita S = sottoscrizione O = altro, in tale caso specificare 2 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell operazione: AZO = azioni ordinarie AZP = azioni privilegiate AZR = azioni di risparmio OBCV = obbligazioni convertibili O = altro, in tal caso specificare lo strumento Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di società controllate indicare la denominazione della società. 3 Indicare l origine dell operazione: - transazione sul mercato; - transazione fuori mercato; - conversione di obbligazioni convertibili; - esercizio warrant; - esercizio strumento derivati; - esercizio covered warrant; - altro, in tal caso specificare. 4 Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo. 5 Indicare la tipologia di operazione: A = acquisto V = vendita O = altro, in tale caso specificare 6 Indicare la tipologia di strumento derivato: W = warrant OPZ = opzione PR = premio CW = covered warrant O = altro, in tal caso specificare 7 Indicare la categoria di strumento derivato: C = call P = put O = altro, in tal caso specificare 8 Indicare lo strumento finanziario sottostante 9 Specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo) 10 Indica il controvalore complessivo delle operazioni riportate nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale 6