Oggetto: principali novità fiscali contenute nella legge finanziaria 2007.



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Circolare n. 1/2007 Bologna, 17 gennaio 2007 Oggetto: principali novità fiscali contenute nella legge finanziaria 2007. LEGGE FINANZIARIA n.296/2006 (in vigore dal 1 gennaio 2007); le norme con decorrenza 2006 saranno specificatamente indicate NUOVE ALIQUOTE IRPEF Fino a 15.000,00 23% Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 27% Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 38% Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 41% Oltre 75.000,00 43% NUOVE DETRAZIONI E DEDUZIONI Sono stati determinati nuovi criteri di detrazione e deduzione ai fini IRPEF, fra i quali vengono ridefinite le detrazioni per i carichi di famiglia, in sostituzione delle precedenti deduzioni dall imponibile. Con decorrenza 1 luglio 2007 per dedurre le spese relative ai medicinali, lo scontrino fiscale o la fattura dovranno riportare l indicazione del codice fiscale. STUDI DI SETTORE Sono stabiliti nuovi criteri per la revisione degli studi di settore che dovrà avvenire al massimo ogni 3 anni e dovrà tenere conto dei dati e delle statistiche di contabilità nazionale. Fino alla loro revisione e già con effetto dal 2006 si tiene conto di specifici indicatori di normalità economica, in relazione all attività svolta dal contribuente. Il limite di ricavi/compensi oltre il quale non si applicano gli studi di settore viene fissato per ciascun settore dal ministero dell economia e non potrà essere superiore a 7.500.000. Per effettuare rettifiche presuntive in base agli studi occorre che l ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. Verranno individuati indicatori che si applicano ai contribuenti esclusi dagli studi e per le società di capitali che iniziano l attività. Sono state ridefinite le regole per l applicazione degli studi di settore ai contribuenti con periodo d imposta diverso da 12 mesi. Sono infine previste delle maggiori sanzioni in caso di irregolare indicazione dei dati rilevanti per gli studi. Per l attuazione delle regole che disciplinano lo strumento accertativo bisognerà attendere successivi interventi normativi, in particolare l approvazione di tutti i nuovi indici di coerenza economica. 1

COMPENSAZIONE DELLE IMPOSTE I titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l operazione di compensazione per importi superiori a 10.000, comunicano all agenzia delle entrate, in via telematica, l importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Le modalità di invio della comunicazione saranno definite con apposito provvedimento del direttore dell agenzia delle entrate. CUNEO FISCALE NUOVE DEDUZIONI IRAP - 5.000,00 ( 10.000,00 per le regioni del sud) su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d imposta; - deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. L utilizzo del beneficio della riduzione dell imponibile IRAP è subordinato all autorizzazione della Commissione Europea e spetta nella misura del 50% dal mese di febbraio 2007 e in misura piena dal mese di luglio 2007. DICHIARAZIONE IMMOBILI Nell UNICO2008 (anno d imposta 2007) per ciascun fabbricato dovrà essere specificato: a) l indirizzo e i dati catastali; b) i dati utili ai fini ICI; c) l importo dell ICI pagato nell anno precedente (da indicare già nel prossimo UNICO 2007 relativo all anno d imposta 2006). CESSIONI IMMOBILIARI E MEDIATORI In aggiunta a quanto previsto dal D.L. 223/2006 (c.d. decreto Bersani) è disposto l obbligo solidale per i mediatori immobiliari di registrare tutte le scritture private non autenticate poste in essere nell ambito dell attività; ad esempio i preliminari di compravendita e di affitto di immobili (tassa fissa 168 e 0,50% della caparra confirmatoria). RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata prorogata per le spese sostenute nell anno 2007 per una quota pari al 36% degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo di 48.000,00 per unità immobiliare. Prorogata per tutto il 2007 anche l applicazione dell aliquota IVA del 10% sui lavori edili, manutenzione ordinaria e straordinaria comprese. I benefici fiscali spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. APPALTI CONDOMINIALI Il condominio è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% sui corrispettivi per le prestazioni relative a contratti di appalto. La ritenuta deve essere operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi (redditi occasionali). 2

SUB APPALTI NEL SETTORE EDILIZIA (REVERSE CHARGE) Il rapporto di sub appalto nel settore edile entra definitivamente nel meccanismo dell inversione contabile ai fini dell applicazione dell IVA dal 1 gennaio 2007 anche per le fatture relative a interventi effettuati nel 2006. Questo particolare meccanismo è riservato ai soggetti che esercitano un attività edile ricompresa tra i codici attività 45.21.1 e seguenti. Sono escluse pertanto le attività che, anche se attinenti alle costruzioni, non appartengono al settore edile, come ad esempio la realizzazione di giardini. Per gli adempimenti contabili relativi al suddetto meccanismo si rimanda a quanto esposto nella circolare n.6/2006 del ns. Studio (www.studiozanin.191.it/collegatofinanziaria2007.pdf ). TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI Il limite di 100,00 oltre il quale vi è l obbligo di utilizzare pagamenti tracciabili, decorrerà dal 1 luglio 2009. Attualmente e fino al 30 giugno 2008 il limite è di 1.000,00 che scenderà a 500,00 dal luglio 2008 al 30 giugno 2009. SUCCESSIONI E DONAZIONI E prevista una franchigia di 100.000,00 per i fratelli e le sorelle (in aggiunta a quella di un milione di euro per il coniuge e i parenti in linea retta) ed una esenzione da imposta nel caso di trasferimenti di azienda (anche a mezzo azioni o quote societarie) ai discendenti. In quest ultimo caso il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l esercizio dell attività di impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di trasferimento. SOCIETA DI COMODO Sono previsti nuovi inasprimenti per le società non operative, sia con riferimento alla misura dei coefficienti previsti per stabilire l operatività o meno dell impresa, sia con riferimento alle strategie di difesa nel caso in cui non vengano raggiunti i ricavi e i redditi minimi da dichiarare. Si riporta la nuova tabella aggiornata: OGGETTO Coefficiente ricavi minimi Coefficiente redditi minimi 2% A) - Partecipazioni societarie (anche società di persone) - Altri strumenti finanziari (assimilati azioni) - Obbligazioni Bonus mini comuni 1% 1,50% B) 1. Immobili 6% 4,75% 2. Uffici 5% 4,75% 3. Immobili ad uso abitativo acquistati o rivalutati nell esercizio o nei due precedenti 4% 3,00% C) - Altre immobilizzazioni anche in leasing 15% Bonus mini comuni 10% 12,00% Tenuto conto degli inasprimenti sopra riportati, la legge finanziaria prevede la seguente agevolazione. 3

Le società non operative che entro il 31 maggio 2007 deliberano lo scioglimento o la trasformazione in società semplice potranno beneficiare di un trattamento fiscale agevolato consistente in un imposta sostitutiva sui redditi e IRAP del 25%. Tale misura si applica: in caso di liquidazione, sul reddito d impresa che si determina tra inizio e chiusura della liquidazione; in caso di trasformazione, sulla differenza tra valore normale dei beni posseduti alla data della trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili il valore normale è quello risultante dai moltiplicatori catastali. Tale agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni: 1. la società è non operativa nel periodo in corso al 4 luglio 2006 o si trova nel primo periodo d imposta; 2. entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione l impresa viene cancellata dal Registro delle Imprese; 3. tutti i soci sono persone fisiche e al 1 gennaio 2007 sono iscritte nel libro soci (se previsto). AGEVOLAZIONI PER OPERAZIONI STRAORDINARIE Nel caso di operazioni di aggregazione aziendale delle società di capitali realizzate attraverso fusioni o scissioni effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l importo di 5 milioni di euro. L incentivo è esteso anche ai conferimenti neutrali, grazie alla rilevanza fiscale, in capo al conferitario, dei maggiori valori assegnati ai beni e all avviamento conferiti, rispetto a quelli che erano riconosciuti in capo alla conferente. Le suddette disposizioni si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni non facciano parte dello stesso gruppo societario, qualora siano operative da almeno 2 anni e presentino all agenzia delle entrate un istanza preventiva. IMPOSTA DI SCOPO I Comuni possono deliberare un imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche. Si tratta di una addizionale ICI con aliquota massima dello 0,5 per mille. ROTTAMAZIONE AUTO E AUTOCARRI Sono previste agevolazioni sotto forma di contributo per la rottamazione delle auto e degli autocarri euro 0 e euro 1 e per l acquisto di autovetture e autocarri euro 4 o euro 5. Ulteriori agevolazioni sono previste per l acquisto di autovetture con alimentazione a gas metano, GPL o ibridi (con motore elettrico). CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITA DI RICERCA E SVILUPPO Alle imprese viene attribuito, per gli anni da 2007 al 2009 compreso, un credito d imposta pari al 10% dei costi (fino a un massimo di 15 milioni di euro per periodo d imposta) sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, elevato al 15% se i costi di ricerca e sviluppo sono relativi a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Con decreto ministeriale saranno individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e le modalità di verifica della effettività delle spese. 4

L efficacia di tale norma è comunque subordinata all autorizzazione della Commissione Europea. COSTI BLACK-LIST (PARADISI FISCALI) L omessa indicazione fra le variazioni in aumento e in diminuzione dei costi sostenuti per operazioni con imprese residenti in paesi black-list prevede una sanzione del 10% dell importo complessivo delle spese con un minimo di 500 ed una massimo di 50.000. CONVEGNI E ammessa in detrazione (al 50% per il 2007) l IVA relativa alla somministrazione di alimenti e bevande per convegni, congressi e simili. AUTO AZIENDALI FRINGE BENFIT L elevazione dal 30 al 50% della quota che costituisce reddito da lavoro subordinato ha effetto dal 1 gennaio 2007 e non dal 1 gennaio 2006 come previsto dal decreto collegato alla finanziaria. COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI La decorrenza di tale adempimento verrà stabilita dal direttore dell agenzia delle entrate con provvedimento da adottare entro il 1 giugno 2008 per singole categorie di contribuenti. REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Sono previste novità in merito al trattamento delle minusvalenze e degli immobili strumentali. Relativamente alle minusvalenze dei beni strumentali è previsto che siano deducibili solo se derivanti dalla cessione a titolo oneroso e dal risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni, mentre diventano indeducibili quelle da autoconsumo. Relativamente agli immobili strumentali per l esercizio dell attività è disposto che: anche gli immobili, come gli altri beni strumentali, sono ammortizzabili applicando i coefficienti ministeriali ed originano plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso o di risarcimento; i canoni di leasing dei beni strumentali sono deducibili se il contratto ha una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento e comunque con un minino di 8 ed un massimo di 15 anni se si tratta di beni immobili; non sono deducibili le quote di ammortamento e i canoni di leasing di beni immobili per la parte che si riferisce al terreno su cui è collocato l immobile o al terreno pertinenziale; le spese non incrementative o di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di immobili strumentali sono deducibili nella misura del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti nel registro dei beni ammortizzabili al 1 gennaio e l eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d imposta successivi; per gli immobili ad uso promiscuo (a condizione che il contribuente non disponga di altri immobili ad uso esclusivamente professionale nello stesso comune) è deducibile il 50% della rendita e del relativo canone di leasing. Sono deducibili per il 50% anche le spese per i servizi relativi a tali immobili e quelle non incrementative di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione. 5

ELENCO CLIENTI E FORNITORI Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni all Agenzia delle Entrate possono contenere il solo numero di partita IVA dei fornitori. Analoga precisazione era già stata fornita dall Agenzia delle Entrate con riferimento all elenco clienti 2006. Si ricorda che in sede di prima applicazione del nuovo adempimento è previsto per l anno d imposta 2006 l indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA (D.L. 223/2006 c.d. decreto Bersani). INCENTIVI VARI Sono previsti i seguenti incentivi: una detrazione del 55% per le spese relative a: - interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (max 100.000); - interventi su edifici esistenti riguardanti coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi (max 60.000); - installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali (max 60.000); - interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (max 30.000). La detrazione va ripartita in tre rate annuali di pari importo ed è concessa con le modalità previste dalle norme per le ristrutturazioni edilizie. una detrazione del 20% (con un massimo di 200) per le spese sostenute nel 2007 per la sostituzione di frigoriferi e congelatori; una deduzione dal reddito d impresa del 36% dei costi sostenuti dai commercianti che sostituiscono gli impianti di illuminazione; una detrazione IRPEF del 20% delle spese sostenute nel 2007 (fino a un massimo di mille euro) per l acquisto di un apparecchio televisivo dotato di sintonizzatore digitale; una detrazione del 20% per l acquisto di motori elettrici a elevata efficienza di potenza elettrica e di variatori di velocità. TELEFONIA: LE NUOVE MISURE Sono deducibili all 80% le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le spese per le apparecchiature telefoniche aziendali sia fisse che mobili. La percentuale è elevata al 100% per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo. E invariata la detraibilità ai fini IVA (100% per la telefonia fissa e 50% per quella mobile) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Dal reddito d impresa è deducibile un importo pari al 4% dell ammontare del T.F.R. annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all art.2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%. CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI: salgono al 19,5% le aliquote INPS; dal 2008 l aliquota sale al 20%. 6

DIPENDENTI: salgono dello 0,3% i contributi dovuti all INPS. PARASUBORDINATI: sale al 23% l aliquota pensionistica dovuta per i parasubordinati, collaboratori o lavoratori autonomi priva di altra previdenza. Per chi ha altra copertura previdenziale obbligatoria, l aliquota sale al 16%. L aumento dell aliquota va diviso tra committente e collaboratore. Soggetti Aliquote 2006 Aliquote 2007 Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione indiretta 10% 16% Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie: - primo scaglione (fino a 39.297) - secondo scaglione (da 39.297 a 85.478) 18,20% 19,20% 23%* 23%* Titolari di pensione diretta (anzianità, invalidità o vecchiaia) 15% 16% * verrà chiarito se a tale percentuale si deve aggiungere lo 0,50% a titolo di maternità Ulteriori provvedimenti non ricompresi nella normativa sopra esposta: ELENCHI INTRASTAT Dal 2007 sono tenuti a presentare gli elenchi delle cessioni con cadenza mensile coloro che nell anno solare precedente hanno realizzato vendite intracomunitarie per un ammontare superiore a 250.000 (in precedenza 200.000). Mentre per gli acquisti intracomunitari il limite precedente per le dichiarazioni mensili passa a 180.000 (in precedenza 150.000). Nel caso di cessioni intracomunitarie, qualora nel corso dell anno siano superate le soglie di 40.000 o di 250.000, l operatore è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza, rispettivamente, trimestrale o mensile a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata; in relazione agli acquisti intracomunitari, in caso di superamento della soglia di 180.000 nel corso dell anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. Inoltre per il 2007, con l entrata nella U.E. della Bulgaria e della Romania, i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono comprendere, tra le operazioni alle quali fare riferimento per l individuazione della cadenza di presentazione degli elenchi stessi, anche l ammontare delle eventuali esportazioni ed importazioni poste in essere durante il 2006 nei confronti dei 2 nuovi Paesi aderenti. Si rammenta che la presente circolare è disponibile in formato.pdf nella sezione News nel sito internet www.studiozanin.191.it. 7