C O M U N E D I VIBO VALENTIA R E G O L A M E N T O AVVOCATURA CIVICA E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE ART. 1 E istituito l Ufficio di Avvocatura civica dell Amministrazione comunale, presso il Servizio Legale Contenzioso del Settore 1. ART. 2 Compiti 1. Spetta all'avvocatura Comunale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'amministrazione Comunale sia nelle cause attive che passive. 2. Gli avvocati del Comune di Vibo Valentia esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni in qualunque sede e non hanno bisogno, di norma, di deliberazione di incarico, anche nei casi in cui le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. ART.3 Rappresentanza Il Sindaco, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale, rappresenta in giudizio l Amministrazione nei processi e nei giudizi e conferisce il relativo mandato al legale incaricato. ART. 4 1. Nei casi di particolare importanza o nei casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell Avvocatura Civica, ovvero per ulteriori comprovate esigenze, sarà possibile essere associati ad uno o più avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari, ovvero di altre Avvocature Pubbliche, previa deliberazione della Giunta Comunale. ART.5 1. L Avvocatura Civica può proporre la nomina di periti di parte esperti, sia interni che esterni all'amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. La proposta di cui al presente articolo è sottoposta al Dirigente Settore AA.GG.
ART.6 1. L Avvocatura Civica riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione ed al Suo Legale Rappresentante. 2. Per gli atti notificati a persone diverse dal Legale Rappresentante l'avvocatura non è autorizzata alla ricezione degli atti, salvi i casi stabiliti dalla legge per le notifiche presso i Difensori nominati. ART.7 1. L Avvocatura Civica oltre a provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'amministrazione, provvede altresì alle consultazioni legali richieste dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Segretario Generale e da ogni singolo Dirigente. 2. L'Avvocatura esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi. 3. Su richiesta del Segretario Generale, del Direttore Generale ovvero dei singoli Dirigenti, l'avvocatura Comunale: - può esaminare i progetti di regolamenti e i capitolati redatti dagli Uffici; - predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali, d'accordo con gli Uffici interessati ovvero può esprimere pareri sugli atti di transazione redatti dagli Uffici; - suggerisce provvedimenti in relazione a reclami o a fatti che possono provocare una lite; - recupera, su richiesta dei singoli uffici che devono fornire adeguata documentazione e previa deliberazione di incarico in tal senso della Giunta Comunale, i crediti di spettanza dell'amministrazione. ART. 7 1. I singoli Uffici sono tenuti a fornire all Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l adempimento dei suoi compiti ivi compresa la costituzione in giudizio. 2. In difetto l Avvocatura segnala l inadempienza al Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti. 3. Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all adempimento dei compiti dell Avvocatura. 4. I pareri scritti possono essere richiesti all Avvocatura direttamente solo dai Dirigenti e
dal Segretario Generale, anche per conto del Sindaco, degli Assessori ovvero del Presidente del Consiglio Comunale, e saranno resi di norma entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in presenza della complessità della questione all esame. ART. 8 1. L Avvocatura Civica può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati. 2. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione della Giunta Comunale, può fornire assistenza legale anche a Società o soggetti pubblici nei quali il Comune di Vibo Valentia abbia una partecipazione, nel rispetto dell ordinamento professionale. 3. Ai soggetti di cui sopra l Avvocatura Civica può fornire, previa autorizzazione del Comune, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell Amministrazione. ART. 9 1. Le prestazioni di cui ai precedenti articoli possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell Avvocatura svolta a favore dell Amministrazione. 2. Qualora il nocumento sopravvenga la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite semplice comunicazione del Sindaco. ART. 10 1. Per le prestazioni di cui agli artt. 8) e 9) verranno definiti i relativi rapporti negli atti convenzionali. ART. 11 1. Con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti l Avvocatura può stipulare apposite convenzioni, ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con altri Enti per la domiciliazione reciproca presso Autorità Giudiziarie con sedi in altri Circondari. ART. 12 L Avvocatura Civica riferisce semestralmente al Sindaco e al Segretario Generale sull attività svolta, presentando apposite relazioni e segnale le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonchè i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell attività d istituto.
L Avvocatura Civica esprime il parere alla Giunta Comunale, sentite le strutture comunali, in merito all instaurazione di liti attive e passive, nonchè sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati. ART. 13 1.In caso di sentenza favorevole all Ente spettano ai professionisti legali componenti dell Avvocatura Civica i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, in misura corrispondente agli importi liquidati dall Autorità Giudiziaria e riscossi dall Ente a seguito di condanna della parte avversa. 2. I medesime compensi spettano, altresì, ai professionisti legali componenti dell Avvocatura Civica, in misura pari ai minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali deliberate periodicamente dal Consiglio nazionale Forense per diritti di procuratore ed onorari di avvocato, in caso di sentenza favorevole all Ente con compensazione totale o parziale delle spese di giudizio. 3. Nel caso di controversie contestualmente promosse da o nei confronti di soggetti diversi e che coinvolgono le medesime questioni di fatto e di diritto ( c.d. liti seriali ), i compensi di cui al comma che precede spettano in misura pari alla metà dei minimi tariffari dovuti per una sola controversia, aumentati del 10% per ciascuna delle ulteriori cause. 4. In caso di incarico congiunto con professionisti esterni gli importi di cui ai commi che precedono sono ridotti della metà. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione. Le sentenze favorevoli dell Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione e di eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contenda, ossia: o Le sentenze nelle quali la controparte sia soccombente; o Le sentenze nelle quali la controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio; o Le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano in tale categoria anche le sentenze di che dichiarano l improcedibilità, l estinzione, la perenzione, l inammissibilità, il difetto di legittimità ad agire, la carenza di interesse ed altre forme analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato; o Sentenze, ordinarie o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria; o Ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all Ente.
Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell Ente, nonchè le transazioni giudiziali comunque favorevoli all amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quandi l importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda; ART. 14 I compensi di cui all ar. 13 1 comma, sono comprensivi degli oneri riflessi e vengono corrisposti sulla base di determinazione del Dirigente dell Area Risorse Umane su proposta del Segretario Generale, emessa successivamente al recupero delle somme da parte dell ente. I compensi suddetti vengono previsti e impegnati in apposita azione relativa alle spese per cause ed onorari. ART. 15 Le sentenze favorevoli dell Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione e di eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contenda, ossia: o Le sentenze nelle quali la controparte sia soccombente; o Le sentenze nelle quali la controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio; o Le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano in tale categoria anche le sentenze di che dichiarano l improcedibilità, l estinzione, la perenzione, l inammissibilità, il difetto di legittimità ad agire, la carenza di interesse ed altre forme analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato; o Sentenze, ordinarie o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria; o Ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all Ente. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell Ente, nonchè le transazioni giudiziali comunque favorevoli all amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quandi l importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda; ART. 16
I compensi lordi, comprensivi di IRAP e oneri a carico dell Ente, spettano fino al massimo dell 80% del trattamento economico complessivo annuo lordo ( stipendio base + progressione orizzontale + indennità integrativa speciale + indennità di posizione se spettante + indennità di comparto + anzianità + 13^ mensilità). ART. 17 1. Agli avvocati comunali spettano, ai sensi e per gli effetti de i Contratti Collettivi di Lavoro, i compensi di natura professionale a seguito di sentenza favorevole all'ente. 2. I compensi professionali sono attribuiti ai professionisti legali per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché gli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali. 3. Per la determinazione dei compensi professionali si farà riferimento ai minimi tabellari previsti dalle tabelle degli onorari dei diritti e delle indennità di avvocato stabilite dal Consiglio Nazionale Forense ed approvate con Decreto Ministeriale. 4. I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuove tariffe professionali. 5. La liquidazione dei compensi avviene con le modalità previste dai Contratti Collettivi di Lavoro e dall'apposito Regolamento Comunale. 6. I compenso di natura professionale recuperati a seguito di condanna della parte avversa o di transazione, sono destinati a finanziare istituti incentivanti l efficacia, l efficienza e la produttività del personale non dirigenziale che presta servizio presso l ufficio di Avvocatura o in altri Settori e che concorre pieno titolo agli obiettivi del Settore 1. ART. 18 1. Ai sensi dell art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all accesso i seguenti documenti: A. pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto; B. atti defensionali e relative consulenze tecniche; C. corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b). ART. 19 1. Ai sensi dell art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti
autorità giudiziaria e contabile. ART. 20 1. Presso l Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l esercizio della professione di avvocato. 2. La pratica non dà alcun titolo per l ammissione all impiego presso l Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato. ART. 21 1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 Dlgs 30 marzo 2001n, 165. ART. 22 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 nel testo vigente purché siano compatibili con l ordinamento dell Avvocatura Comunale.