Pratica professionale dell architetto 349 1.1. LIMITI PROFESSIONALI DELLA FIGURA DELL ARCHITETTO N.B. Le modifiche apportate dal d.p.r. 328/2001 agli ordini professionali, in precedenza indicate, non cambiano sostanzialmente i limiti professionali della figura dell architetto iscritto alla sezione A, settore architettura, di seguito riportati, mentre, come già visto, sono ancora oggetto di dibattito le mansioni dei nuovi settori della sez. A e B. A titolo succinto ed esemplificativo l architetto iscritto ad un ordine professionale nella sez. A settore architettura ha, come oggetto della pratica professionale, i seguenti campi di attività: a) progettazione architettonica, urbanistica, strutturale; b) restauro architettonico; c) consolidamento statico; d) direzione lavori e relativa contabilità; e) coordinatore alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (dopo la partecipazione ad un corso di 120 ore organizzato da un ente riconosciuto, con esame finale) più un anno di esperienza nei cantieri; f) progettazione antincendio (dopo appositi corsi abilitanti con esame finale); g) collaudo statico (dopo 10 anni di iscrizione all albo); h) collaudo amministrativo per opere pubbliche (dopo 5 anni di iscrizione all albo); i) arredamento; l) design; m)stime e perizie (CTU consulente tecnico d ufficio, CTP consulente tecnico di parte); n) dipendente della pubblica amministrazione (Provincia, Regione, Comunità Montane, Vigili del Fuoco, ASL, Catasto, vari enti pubblici) con varie mansioni, comprese quelle di progettazione, direzione lavori e/o controllo delle suddette attività (RUP). 1.2. LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI DEL 2012 La struttura degli ordini delle professioni regolamentate, e quindi, tra le altre, anche degli ordini delle professioni di Architetto e Ingegnere, ha subito alcune modifiche nel 2012. La struttura generale degli ordini è rimasta invariata e quindi ogni provincia sede di corte d'appello può costituire un ordine, quando siano presenti minimo 25 iscritti. Gli iscritti, attraverso elezioni, designano il Consiglio dell'ordine, formato da un numero di membri pari a: 7 fino a 100 iscritti 9 da 101 a 500 iscritti 11 da 501 a 1.500 iscritti 15 oltre 1.500 iscritti Il Consiglio resta in carica 4 anni e designa gli incaricati: presidente (legale rappresentante dell'ordine); segretario; tesoriere-economo (responsabile dei fondi e delle proprietà dell'ordine).
350 Parte Seconda Mansioni dell Ordine Le mansioni dell'ordine, a livello generale, sono: vigilanza e tutela dell'esercizio professionale; repressione di abusi e mancanze degli iscritti. A livello più specifico l'ordine e il Consiglio hanno funzione: certificativa (l'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione e il Consiglio è obbligato a certificare ciò, a chiunque ne abbia interesse); consultiva (il Consiglio dà pareri su argomenti attinenti alla professione); rappresentativa (in quanto eletto democraticamente, il Consiglio ha un mandato rappresentativo per la tutela degli interessi della categoria); designativa (il Consiglio designa colleghi tra gli iscritti per lo svolgimento di funzioni professionali su specifiche richieste: terna di professionisti per il collaudo, nominativi per le commissioni d'esame di Stato, nominativi per la commissione edilizia, nominativi per arbitrati, commissioni di concorso ecc.); tributaria (il Consiglio ha il potere di imporre e riscuotere la tassa di iscrizione); tariffaria (al Consiglio è riconosciuta la funzione di esprimere parere sulla liquidazione degli onorari e delle spese degli iscritti in caso di contenzioso); tutela dell'esercizio professionale (anche attraverso la vigilanza e denuncia alle autorità dei casi di esercizio abusivo della professione di cui venga a conoscenza); disciplinare (attraverso il nuovo Consiglio di disciplina, i cui componenti sono nominati dal presidente del tribunale del circondario su nominativi proposti dal Consiglio dell'ordine, avviene la vigilanza sul rispetto della deontologia professionale degli iscritti). Le norme deontologiche Le nuove norme deontologiche, in vigore dal 1 settembre 2009, aggiornano le precedenti, sulla scorta delle nuove leggi che regolano l'attività professionale degli architetti, specificando meglio: l'uso dei titoli derivanti dalla riforma degli Ordini, dettati dal d.p.r. 328/2001; le modalità, sotto il profilo deontologico, dell'attività svolta all'estero; l'obbligo di un continuo aggiornamento tecnico e legislativo; le regole da rispettare nei rapporti intercorrenti con colleghi, collaboratori, dipendenti e tirocinanti. In attesa di nuove modifiche da parte del C.N.A.P.P.C. conseguenti la recentissima riforma delle professioni, oggi il Codice deontologico degli architetti italiani è suddiviso, con lievi differenze, per sezioni e settori. Quanto di seguito riportato riguarda gli iscritti alla sez. A settore Architettura. Gli otto capitoli, suddivisi in 50 articoli, dopo un preambolo sull'attività professionale dell'architetto, trattano le seguenti problematiche deontologiche: Titolo I - Parte generale (art. 1) Finalità e ambiti di applicazione del Codice, oltre alla disciplina da tenersi in caso di
Pratica professionale dell architetto 351 incarichi all'estero con committente straniero, nel qual caso, ove esista una diversa disciplina deontologica, questa prevale su quella italiana, salvo che il committente sia italiano. Titolo II - Principi e doveri generali (dall'art. 2 all'art. 10) Migliori e più aggiornate precisazioni legate ai principali doveri dell'architetto nell'esercizio della professione, in quanto a lealtà e correttezza, indipendenza, riservatezza, competenza e aggiornamento professionale e rispetto di leggi e regolamenti; obbligo di capacità patrimoniale per eventuali risarcimenti dovuti ad errori o negligenze previa assicurazione contro i rischi professionali. Titolo III - Rapporti esterni (dall'art. 11 all'art. 22) Abbraccia e specifica meglio, rispetto al codice deontologico precedente, i rapporti che l'architetto ha con i colleghi, l'ordine, le istituzioni e i committenti, evidenziando i casi di concorrenza sleale, il divieto di utilizzo di titoli non conseguiti, specificando anche le modalità da porre in essere nel caso di sostituzione di un collega deceduto o sospeso, nonché le attività di assistenza a gare, concorsi, e partecipazione a commissioni e giurie, nonché alla partecipazione a campagne elettorali. Titolo IV - Rapporti interni (artt. 23-24) Disciplina dei rapporti con collaboratori, dipendenti e tirocinanti. Titolo V - Esercizio professionale (dall'art. 25 all'art. 42) Norme sull'esercizio professionale in relazione agli incarichi, ad eventuali conflitti di interessi, a interferenze tra interessi economici e professione, alle modalità di accettazione di incarico, alla riservatezza da tenere, a subentri o sostituzioni di colleghi, ai compensi e alle relative modalità di richiesta, all'esecuzione degli incarichi e ai relativi standard prestazionali, a inadempimenti, a cessazioni e/o rinunce di incarico, a informative da dare al cliente sulla propria persona e sulle relative competenze e specializzazioni, oltre ai limiti e modalità di pubblicità dell'attività professionale svolta. Titolo VI - Potestà disciplinare (dall'art. 43 all'art. 46) Potestà disciplinare dei Consigli degli Ordini provinciali, in relazione alle violazioni del Codice deontologico da parte degli iscritti, e possibilità del Consiglio nazionale di riformare o confermare queste decisioni. Titolo VII - Sanzioni (art. 47) Sanzioni previste in caso di violazioni alle norme deontologiche: avvertimento, censura, sospensione e cancellazione (radiazione). Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali (dall'art. 48 all'art. 50) Disposizioni transitorie, aggiornamento annuale del codice ed entrata in vigore delle presenti norme a partire dal 1 settembre 2009. N.B. Sul CD-Rom allegato sono inseriti i codici completi per architetti e per ingegneri, promulgati dai rispettivi Consigli nazionali. Il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali (d.p.r. 137/2012) A partire dal 15 dicembre 2012 sono cambiate le regole dei procedimenti disciplinari e vengono istituiti, presso gli ordini territoriali i Consigli di Disciplina, i cui componenti sono nominati dal Presidente del Tribunale del circondario, su proposta degli Ordini provinciali, con incompatibilità dei membri del Consiglio dell'ordine.
352 Parte Seconda Compito dei Consigli di Disciplina di ogni Ordine sarà quello di gestire il regime sanzionatorio degli iscritti in caso di mancato rispetto delle norme deontologiche. Gli iscritti all'albo, infatti, sono vincolati a conformare il proprio comportamento a dette norme, e la trasgressione è passibile di azione disciplinare, sanzionata con pene graduate, a seconda della gravità, e previste nell'art. 45 della legge 2537/1925. Le sanzioni previste sono: avvertimento verbale; censura, cioè dichiarazione formalizzata; sospensione temporanea; radiazione, cioè cancellazione dall'albo. L iscritto sanzionato può ricorrere contro le sanzioni al C.N.A.P.P.C., che opererà in tal senso attraverso il nuovo Consiglio di Disciplina nazionale, che potrà esclusivamente ribadire o diminuire la sanzione applicata a livello territoriale. Il C.N.A.P.P.C. ha già promulgato il regolamento dei Consigli di disciplina, che, succintamente fissa le seguenti regole: Compiti e composizione dei Consigli di disciplina I Consigli di disciplina svolgono compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. Sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli dell'ordine. Nel Consiglio di disciplina è prevista la suddivisione interna in collegi di disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri. Incompatibilità e decadenza dalla carica La carica di consigliere dei Consigli di disciplina dell'ordine è incompatibile con la carica di consigliere dell'ordine e con la carica di consigliere del Consiglio nazionale. Nomina dei componenti I componenti dei Consigli di disciplina dell'ordine sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio dell'ordine, tra l'elenco di nominativi redatto dal Consiglio dell'ordine. Gli iscritti all'ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina devono presentare la loro candidatura nei 30 giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'ordine. Conflitti di interesse Ogni componente del Collegio di disciplina che si trovi in conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio di disciplina, che procederà alla sostituzione del consigliere con altro componente. N.B. Costituisce conflitto di interessi l'aver intrattenuto rapporti lavorativi o l aver collaborato con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante. Disposizioni transitorie Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli dell'ordine in conformità alle disposizioni vigenti. Oltre ai Consigli di disciplina, altri aspetti che incidono sulle professioni di Architetto e Ingegnere, introdotte dal D.P.R. 137/2012, succintamente sono:
Pratica professionale dell architetto 353 invariato l'obbligo di esame di Stato cosi come riportato dalla Costituzione all'art. 33; nessun tirocinio obbligatorio per ingegneri e architetti; obbligo di assicurazione professionale a partire da agosto 2013; obbligo di formazione continua da agosto 2013 (in vigore dal 1/1/2014); possibilità di pubblicità relativa all'attività professionale. N.B. Vedere anche da pag. 378. CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CON- SERVATORI (CNAPPC) Organo rappresentativo autonomo degli architetti, istituito con il d.lgs. n. 382 del 1944, con sede nella città di Roma. Con le modifiche introdotte dal D.P.R. 169/2005, è oggi composto da 15 membri eletti, ogni 5 anni, dagli Ordini provinciali. I compiti del Consiglio sono: esame dei ricorsi avversi le delibere degli Ordini provinciali (iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari, ecc.); pareri sui progetti di legge riguardanti la professione; rappresentanza della professione a livello nazionale; coordinamento delle attività degli ordini provinciali. 1.3. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A rendere concretamente operative le regole per le Società tra professionisti è stato il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 (G.U. 6 aprile 2013, n. 81) recante il Regolamento in materia di società per l esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, in attuazione dell art. 10, comma 10, L. 183/2011. La legge 183/2011 abroga la legge 1815/1939, che impediva l esercizio professionale in forma societaria, e si applica ai professionisti iscritti agli Albi, ad esclusione degli avvocati e dei notai. Il regolamento non si applica inoltre alle società di ingegneria, che sono disciplinate dal Codice Appalti (D.Lgs. 163/2006). La legge 183/2011, in attesa del presente regolamento, aveva fissato che la società tra professionisti poteva essere composta da soci appartenenti ai seguenti ambiti: professionisti iscritti agli Albi, anche in differenti settori e sezioni; i cittadini Ue «purché in possesso del titolo di studio abilitante»; soci non professionisti, a condizione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti, determinasse la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Con il regolamento in oggetto, vengono fissate le seguenti regole. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese e anche in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società multidisciplinare è invece iscritta presso l albo o il registro dell ordine o collegio professionale relativo all attività individuata come prevalente nello statuto o nell atto costitutivo.
354 Parte Seconda La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti e deve essere corredata dai seguenti documenti: atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; certificato di iscrizione nel registro delle imprese; certificato di iscrizione all albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l ordine o il collegio cui è rivolta la domanda. Il consiglio dell ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede alla cancellazione della società tra professionisti dall albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità (mancanza del requisito della proprietà delle quote societarie, pari ad almeno due terzi, per i soci professionisti, e massimo un terzo per i soci di capitale). Per quanto riguarda i requisiti obbligatori per i soci, nel caso dei soci professionisti c è l obbligo di iscrizione all Albo o Collegio professionale, mentre per i soci di capitale, questi possono far parte di una società professionale solo quando: siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l iscrizione all albo professionale cui la società è iscritta; non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; non siano stati radiati da un albo professionale per motivi disciplinari. Da un punto di vista disciplinare (regole deontologiche), il socio professionista è soggetto alle regole deontologiche dell ordine o collegio al quale è iscritto, e la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell ordine al quale risulti iscritta la società. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società. Infine, da un punto di vista operativo, il regolamento prevede che le società tra professionisti sono obbligate a fornire, al momento del primo contatto con il cliente, le seguenti informazioni: l elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l elenco dei soci con finalità d investimento; l esistenza del diritto del cliente di chiedere che l esecuzione dell incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; la possibilità che l incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l esercizio dell attività professionale; la possibilità che vi siano situazioni di conflitto d interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d investimento.