SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori

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SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori È necessario un titolo abilitativo per installare condizionatori e climatizzatori e, nel caso, un'autorizzazione paesaggistica? La giurisprudenza non è uniforme. 4 marzo 2015 Norme di riferimento sulle pratiche edilizie. Dunque, l'art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 380 del 2001 (come modificato dall'art. 17, comma 1, decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164) distingue gli interventi edilizi in varie categorie, includendo, in particolare, per quanto qui interessa, tra gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. L'art. 6 dello stesso decreto individua poi quelle opere dette di edilizia libera, che cioè non richiedono alcun tipo di titolo abilitativo, mentre l'art. 10 individua gli interventi subordinati a permesso di costruire. Infine, l'art. 22 individua gli interventi subordinati agli adempimenti della SCIA e della DIA e al co.1 prescrive che sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 28/05/2014 Pagina 1/5 www.clustertechnology.it

L'art. 37 sanziona come illecito amministrativo la realizzazione di detti interventi edilizi, sempre che siano conformi alle dette prescrizioni, qualora effettuati in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (con una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro). L'art. 44 sanziona invece (se il fatto non costituisce reato più grave e ferme comunque le sanzioni amministrative) come illecito penale testualmente l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire (con l'ammenda fino a 20.658,00 euro). Climatizzatori e condizionatori e come impianti tecnologici Secondo un orientamento che appare prevalente, una regolare installazione di climatizzatori o condizionatori richiede la SCIA. Vediamo perchè. Climatizzatori e condizionatori - si afferma - (v. ad es. C.d.S. n. 4744/2008, TAR Napoli n. 16203/2007 e TAR Roma n.3323/2007) rientrano nella nozione di impianti tecnologici posti in rapporti di strumentalità necessaria rispetto agli edifici esistenti, come tali sono considerati interventi edilizi minori. Trattasi però pur sempre interventi edilizi; dunque, essi rientrano nel novero degli interventi edilizi definiti dall'art. 3 D.P.R. n. 380 del 2001 sicché sono assoggettati alla relativa normativa di settore; ne consegue che la loro realizzazione o installazione, seppure non soggetta al permesso di costruire, è però soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 22 d.p.r. n. 380 del 2001. Detta conclusione è inclusa da ultimo nella sentenza della Corte di Cassazione n. 952/2014 ove, partendo dall'assunto che i condizionatori e i climatizzatori costituiscono impianti tecnologici in rapporto di strumentalità necessaria con gli edifici esistenti, si conclude che, in quanto rientranti nella definizione di opere straordinarie di cui all'art. 3, ma non negli elenchi di cui agli artt. 10 e 6, conseguentemente richiedono la 28/05/2014 Pagina 2/5 www.clustertechnology.it

SCIA. Secondo la giurisprudenza della Cassazione l'esecuzione di interventi che richiedono la DIA, ora SCIA, in assenza di titolo abilitativo, comporta la sola sanzione amministrativa di cui all'art. 37, co.1 e non quella penale di cui all'art. 44 soltanto se vi è comunque conformità alle norme e sempre che, ovviamente, non si tratta di interventi suscettibili di realizzazione mediante DIA ai sensi dell'art. 22, co. 3 (nel qual caso sono applicabili le sanzioni penali di cui all'art. 44). Conformità alla normativa Ciò in quanto, si spiega, l'art. 22, co. 1, cit., prevede la sola SCIA non già per tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6, bensì solo per quegli interventi che oltre a non rientrare nelle previsioni di cui all'art. 10 ed all'art. 6, siano anche conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Solo ricorrendo tali condizioni, dunque, si potrà applicare la disposizione dell'art. 37, che prevede solo la sanzione amministrativa per gli interventi realizzati in assenza o in difformità della denunzia di inizio attività. Detta giurisprudenza ritiene che nel caso in cui tali interventi sprovvisti del titolo della SCIA non siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, la loro esecuzione (e sempre che non si tratti di interventi per i quali è richiesto il permesso di costruire ai sensi dell'art. 10) porterà all'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 44, lett. a), il quale appunto punisce con la pena dell'ammenda l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonchè dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire (v. Cass. n. 41619/2006). Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 952/14, l'installazione 28/05/2014 Pagina 3/5 www.clustertechnology.it

del condizionatore d'aria risulta eseguita in violazione dell'art. 17 del regolamento edilizio comunale e senza la segnalazione di inizio di attività, sicché, si conclude, correttamente è stata ritenuta la violazione dell'art. 44 lett. a) D.P.R. n. 380 del 2001. Peraltro, anche l'attività edilizia libera deve rispettare le normative di settore quali le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 6, co. 1, D.P.R.n. 380 del 2001). Vincolo paesaggistico e autorizzazione paesaggistica La sentenza n. 952/14 sanziona anche l'installazione dei detti condizionatori in zona a vincolo paesaggistico: anche i condizionatori, dunque, sono soggetti al vincolo paesaggistico. Se vengono installati in una zona con vincolo, devono precedentemente essere autorizzati mediante l'autorizzazione paesaggistica, altrimenti, si integrerà il reato di cui all'art. 181, d.lgs, 42/2004. Condizionatori e climatizzatori come opere libere Secondo un diverso orientamento, che fa capo ad un parere del Consiglio di Stato (parere 16 marzo 2005 n.2602/2003) l'installazione di condizionatori e climatizzatori non è soggetta ad alcun titolo abilitativo. In tal senso ha deciso il Tar Puglia con ordinanza n. 847/2011 sancendo testualmente che il posizionamento dei condizionatori climatici all'esterno dell'edificio, pur potendo comportare, in ipotesi, alterazione della sagoma e dell'aspetto esteriore (art 10 comma 1 lett. c) t.u. edilizia e art 146 d.lgs. n.42/2004) può dirsi opera del tutto minore e sostanzialmente libera (Consiglio di Stato parere 16 marzo 2005 n.2602/2003) non idonea a ledere in modo apprezzabile né l'interesse paesaggistico né tantomeno quello urbanistico, in disparte ogni questione sulla perdurante efficacia o meno del vincolo provvisorio apposto ai sensi dell'art 2 28/05/2014 Pagina 4/5 www.clustertechnology.it

l.1939 n.1497; - che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare pertanto prevalente quello privato, in considerazione dello scarso impatto dell'intervento sul corretto assetto del territorio, con conseguente sussistenza dei presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare. Ad ogni modo, oltre alla posizione dei giudici ed alla normativa generale, sarà fondamentale sapere quanto prescrivono in materia i regolamenti comunali e gli altri provvedimenti emanati dagli enti locali nella materia. 28/05/2014 Pagina 5/5 www.clustertechnology.it