Decreto 6 aprile 1987



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Decreto 6 aprile 1987 Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 del 18/05/1987 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Viste le regole II/2, II/3, II/4, II/6, III/2, III/3, III/6, IV/1, IV/3 e VI/1 della citata convenzione internazionale, nelle quali vengono stabiliti i requisiti obbligatori per le abilitazioni professionali del personale marittimo di coperta, macchina e radio; Considerato che, in base alle regole soprarichiamate, è previsto per il predetto personale uno specifico addestramento alle tecniche di sopravvenienza e salvataggio; Tenuto conto delle indicazioni contenute nella risoluzione 19 adottata dall'imo nella Conferenza di Londra del 1978, relativa all'addestramento del personale marittimo alle tecniche di sopravvivenza individuale; Ritenuta la necessità di determinare criteri univoci relativi a programmi, strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso di sopravvivenza e salvataggio, anche ai fini dell'annotazione sul libretto di navigazione degli interessati, in attesa che la frequenza dello stesso sia resa obbligatoria con successivi provvedimenti; Sentita la commissione interministeriale sull'istruzione e l'addestramento professionale del personale marittimo istituita con decreto interministeriale 21 maggio 1981; Decreta: Art. 1. È istituito il corso di sopravvivenza e salvataggio della durata non inferiore a 24 ore, di cui non meno di 12 impiegate in esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere deve essere conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto. Art. 2. Il corso può essere svolto da istituti, enti o società dotati delle strutture e delle attrezzature di cui all'allegato B, riconosciuti idonei dal Ministero della marina mercantile. Art. 3. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a ventidue, suddivisi, nelle esercitazioni pratiche, in gruppi di undici guidati dall'istruttore. Il corso è aperto a marittimi provenienti da Stati esteri. Art. 4. Il Ministero della marina mercantile, sulla base dei profili professionali di cui all'allegato C, stabilisce la consistenza e la idoneità del corpo istruttori del corso, perchè ne siano salvaguardate la finalità e la completezza sotto il profilo teorico pratico.

Art. 5. Al termine del corso gli allievi devono sostenere un esame teorico-pratico dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della marina mercantile. Art. 6. A coloro che abbiano superato l'esame, con esito positivo, è rilasciato un attestato secondo il modello riportato nell'allegato D. Restano validi gli attestati rilasciati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addì 6 aprile 1987 Il Ministro DEGAN ALLEGATO A - PROGRAMMA DEL CORSO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO. Parte teorica: obbligo di cooperare alla sicurezza della propria nave e obbligo di soccorrere altre navi e naufraghi; situazioni di emergenza che possono verificarsi in mare (collisione, incendio, affondamento, incaglio, uomo in mare, inquinamento); ruolo d'appello, libretto e scheda delle destinazioni personali in caso di emergenza; mezzi di salvataggio collettivi ed individuali normalmente disponibili sulle navi e loro normale ubicazione; principi generali e tecniche di sopravvivenza: effetti dell'immersione in acqua e ipotermia; esposizione al sole, al vento, alla pioggia e al mare; precauzioni da prendere in climi freddi e in climi tropicali; importanza di indossare vestiario adatto; protezione contro il mal di mare; uso opportuno dell'acqua potabile e del cibo; effetti del bere acqua di mare; importanza di mantenere alto il morale; conseguenza del panico; sopravvivenza in circostanza di incendio e petrolio in acqua, o in acque infestate da squali; necessità di essere pronti ad ogni emergenza e conseguente valore dell'addestramento e delle esercitazioni - conoscenza delle esercitazioni di emergenza che normalmente si effettuano a bordo - conoscenza dei segnali di salvataggio, di soccorso, di allarme e per la direzione della lancia in recupero di uomo in mare - conoscenza della ubicazione dei mezzi di salvataggio - dotazioni delle lance e delle zattere di salvataggio; mezzi antincendio normalmente in dotazione alle navi - principi di funzionamento e pericoli connessi con l'impiego di alcuni di essi; mezzi di sfuggita normalmente esistenti a bordo; tecniche per il ritrovamento di naufraghi e di lance di salvataggio - trasbordo da lancia a unità soccorritrice - approdo della lancia in costa. Parte pratica: azioni da compiere quando si è chiamati al posto di riunione dei mezzi di salvataggio; azioni da compiere quando si deve abbandonare la nave e si è a bordo del mezzo di salvataggio: indossare la cintura di salvataggio, salire a bordo di un mezzo di salvataggio dalla nave e dall'acqua, indossando la cintura di salvataggio - tuffarsi da un'altezza non inferiore a tre metri, indossando la cintura di salvataggio - raddrizzare un mezzo di

salvataggio capovolto - recuperare e assistere i superstiti - utilizzare i mezzi disponibili per facilitare il ritrovamento da parte di altri - gettare un ancora galleggiante; addestramento alla voga su una lancia di salvataggio a remi. Ogni ciclo di esercitazione pratica dovrà comprendere le operazioni di apertura di una zattera di salvataggio autogonfiabile. ALLEGATO B - STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO. Un'aula per lezioni teoriche possibilmente a gradinata, dotata di proiettore, schermo, lavagna luminosa, diaproiettore, lavagna di ardesia o simile. Un ambiente o spazio acqueo di superficie non inferiore a mq 220, e comunque con un lato non inferiore a m 12, e di profondità non inferiore a m 3, con subarea adeguata per l'esecuzione di tuffi da una piattaforma di altezza non inferiore a m 3 sulla superficie dell'acqua. Le attrezzature, di tipo approvato, di cui al seguente elenco: almeno due zattere di salvataggio autogonfiabili di capacità di dodici persone ciascuna, complete di dotazioni; un imbarcazione di salvataggio completa di attrezzature e dotazioni; un elicottero o altro mezzo meccanico sostitutivo che possa simulare l'operazione di salvataggio dall'alto; un apparecchio radioportabile di tipo approvato; almeno una cintura di salvataggio per ogni allievo; almeno due salvagenti anulari muniti di boetta luminosa e di relativa sagoma galleggiante. ALLEGATO C. - REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO. Medico. Istruttore con brevetto CONI di "Maestro di salvamento". Capitano di lungo corso con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di ufficiale. Capitano di macchina con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni in qualità di ufficiale. ALLEGATO D. - MODELLO DI ATTESTATO DEL CORSO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO. (denominazione dell'istituto, ente o società) (name of the School...)

CORSO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO SURVIVAL AND RESCUE TRAINING COURSE Si certifica che il sig.... We certify hereby that Mr..... nato a... il... inscritto nelle matricole born in... on... entered in the registers del compartimento marittimo di... al n.... of the marine compartment of... n.... ha frequentato dal... al... has attended from... to... con esito favorevole il corso di sopravvivenza e salvataggio with satisfactory results the survival and rescue training course presso... riconosciuto idoneo at... qualified dal Ministero della marina mercantile con dispaccio n.... by the Ministry of merchant marine with despatch n.... Tale corso si è svolto ai sensi della convenzione IMO STCW/78, tenuto conto della Ris. 19 e secondo le modalità di cui al D.M. 6 aprile 1987. The above mentioned training course has taken place in accordance with IMO STCW/78 convention, taking account of the Res. 19 and in compliance with procedures of the D.M. 6 aprile 1987. Data del rilascio... Date of issue...

Registrato col n.... Registered n.... Il direttore del corso The course director Il presidente della commissione di esami rappresentante del Ministero della marina mercantile The examination committee chairman representative of the Ministry of merchant marine Decreto Dirigenziale del 07/08/2001 emessa da: Ministero dei trasporti e della navigazione (1993-2001) Modifica della certificazione del corso di sopravvivenza e salvataggio. IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - TMA Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978; Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'imo tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978; Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (STCW'95); Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1 febbraio 1997;

Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla sopra citata convenzione STCW'95, regola VI/1 con l'adeguamento della relativa certificazione; Vista la sezione A-VI/1 del codice STCW'95 relativa all'addestramento base di sicurezza sulle tecniche di sopravvivenza personale; Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopraccitato e della corrispondente sezione A- I/8 del codice STCW'95 relativa agli standards di qualità dell'addestramento fornito; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 con il quale è stato istituito il corso di sopravvivenza e salvataggio; Visto il modello di corso n. 1.19 pubblicato dall'organizzazione internazionale marittima (IMO); Considerato che il programma del corso di sopravvivenza e salvataggio istituito con decreto ministeriale 6 aprile 1987 sopra citato risulta conforme alle disposizioni emanate dalla regola VI/1 della convenzione STCW'95; Decreta: Art. 1 Finalità e durata 1. Il programma di attuazione, le strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso e i requisiti del corpo istruttori del corso di sopravvivenza e salvataggio di cui agli allegati A, B e C del decreto ministeriale 6 aprile 1987, sono conformi alle disposizioni impartite dalla convenzione STCW'95 capitolo VI, e dalla sezione A-VI/1 del codice STCW'95. 2. I centri di addestramento devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito secondo le disposizioni dettate dalla sezione A-I/8 del codice STCW'95. 3. Il corso di sopravvivenza e salvataggio effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato membro dell'unione europea è considerato valido ai fini di cui al presente decreto. (*) NOTA (*) comma abrogato dall art. 4 del D.D. 20 maggio 2004 Art. 2 Attestato di frequenza del corso 1. I centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a rilasciare gli attestati di superamento del corso di sopravvivenza e salvataggio, dovranno adeguare la certificazione secondo il modello di cui all'allegato A del presente decreto. 2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 7 agosto 2001 Il dirigente generale: NOTO ALLEGATO A (art. 2, comma 1) MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI SOPRAVVIVENZA E

SALVATAGGIO. (Intestazione dell Istituto, ente o società riconosciuto) CORSO DI ADDESTRAMENTO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO (PROFICIENCY IN PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES) Si certifica che il sig.... We hereby certify that Mr... nato a... il... iscritto nelle matricole... born in... on... entered in the registers... del Compartimento marittimo di...... al n.... of the Marine Department of... n... ha frequentato dal...... al... con esito favorevole, il corso di... has attended from... to... with positive results the course of... ADDESTRAMENTO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO (PROFICIENCY IN PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES) presso..., riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n. in data at the... recognized by Ministry of the Infrastructures and Transports with despatch n. dated. Tale corso si è svolto ai sensi della Regola VI/1 dell Annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW/95 e della sezione A-VI/1 del Codice STCW e secondo le modalità di cui al D.M.. The above mentioned training course has taken place in accordance with Regulation VI/1 of the IMO STCW-95 Convention and of STCW Code, section A-VI/1 and in compliance with procedures of the M.D... Data del rilascio. Registrato con il n.... Date of issue Registered n.... IL DIRETTORE DEL CORSO course Director IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ESAMI President of examination commission

. RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Representative of the Ministry of the Infrastructures and Transports