5(38%%/,&$,7$/,$1$,1120('(/3232/2,7$/,$12,O7ULEXQDOH$PPLQLVWUDWLYR5HJLRQDOHGHO/D]LR 6H]LRQH7HU]D7HU



Documenti analoghi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

ha pronunciato la presente

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA , N REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

contro nei confronti di

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

per l'esecuzione del giudicato

T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE. Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006

N /2012REG.PROV.COLL. N /2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

contro nei confronti di per la riforma


Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

contro per l'annullamento

Ric. n. 2473/2006 Sent. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda SENTENZA

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:

Formula 1. Atti processuali RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO

per l accertamento e la declaratoria

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

Calendario Serie A TIM 2004/2005

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ORDINANZA

1. Che cos è il diritto di accesso agli atti? 2. Qual è il contenuto del diritto di accesso? 3. Chi può esercitare il diritto di accesso?

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

contro ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

I documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1996

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

DELIBERAZIONE N. 1154/2015 ADOTTATA IN DATA 30/07/2015 IL DIRETTORE GENERALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA QUATER SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

UDIENZA SENTENZA N REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione terza ter ) ha SENTENZA

ha pronunciato la presente


TAR LAZIO: LE PARAFARMACIE POSSONO USARE INSEGNE DIVERSE DALLA CROCE VERDE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

Transcript:

5(38%%/,&$,7$/,$1$,1120('(/3232/2,7$/,$12,O7ULEXQDOH$PPLQLVWUDWLYR5HJLRQDOHGHO/D]LR 6H]LRQH7HU]D7HU N. Reg. Sent. Anno 2009 N. 1801 Reg. Ric. Anno 2009 composto dai Magistrati: Italo Riggio Maria Luisa De Leoni Giulia Ferrari Presidente Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente 6(17(1=$ sul ricorso n. 1801/09, proposto dall Orlandina Basket s.r.l., in persona del legale rappresentante SUR WHPSRUH, rappresentata e difesa dall avv. Natale Bonfiglio e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Pellegrino Matteucci n. 44 presso lo studio dell avv. Milena Cipollone, FRQWUR la Federazione Italiana Pallacanestro F.I.P., in persona del legale rappresentante SURWHPSRUH, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro presso il cui studio in Roma, viale delle Milizie n. 106, è elettivamente domiciliata, della Lega Società di pallacanestro di Serie A, in persona del legale rappresentante SURWHPSRUH, non costituita in giudizio, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano C.O.N.I., in persona del legale rappresentante SURWHPSRUH, non costituito in giudizio, della COM.TE.C, in persona del legale rappresentante SURWHPSRUH,

non costituito in giudizio, nonché QHLFRQIURQWL della Mens Sana Basket s.p.a., in persona del legale rappresentante SUR WHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Montepaschi Siena, non costituita in giudizio, della Pallacanestro Virtus Roma s.r.l., in persona del legale rappresentante SUR WHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Lottomatica Roma, non costituita in giudizio, della S.S. Felice Scandone Avellino, in persona del legale rappresentante SUR WHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Air Avellino, non costituita in giudizio, della S.S.Sutor Montegranaro s.r.l., in persona del legale rappresentante SURWHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Premiata Montegranaro, non costituita in giudizio, della Pallacanestro Olimpia Milano Società sportiva a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante SURWHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Armani Jeans, non costituita in giudizio, della Pallacanestro Cantù s.p.a., in persona del legale rappresentante SURWHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come NGC Cantù, non costituita in giudizio, della Fortitudo Pallacanestro s.r.l., in persona del legale rappresentante SURWHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie

A 2008 2009 come Gmac Bologna, non costituita in giudizio, della U.S. Victoria Libertas Pallacanestro s.r.l., in persona del legale rappresentante SUR WHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Scavolini Spar Pesaro, non costituita in giudizio, della Pallacanestro Treviso s.p.a., in persona del legale rappresentante SURWHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Benetton Treviso, non costituita in giudizio, della Teramo Basket s.r.l., in persona del legale rappresentante SUR WHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Bancatercas Teramo, non costituita in giudizio, della Pallacanestro Biella s.p.a., in persona del legale rappresentante SURWHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Angelico Biella, non costituita in giudizio, della Nuova AMG Sebastiani Basket s.r.l., in persona del legale rappresentante SUR WHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Solsonica Rieti, non costituita in giudizio, della Virtus Pallacanestro Bologna s.p.a., in persona del legale rappresentante SUR WHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come La Fortezza Bologna, non costituita in giudizio, della Pallacanestro Amatori Udine s.r.l., in persona del legale rappresentante SUR WHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Snaidero Udine, non costituita in giudi-

zio, della Basket Club Ferrara s.r.l., in persona del legale rappresentante SUR WHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Carife Ferrara, non costituita in giudizio, e della Basket Juvecaserta s.r.l., in persona del legale rappresentante SUR WHPSRUH, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Eldo Caserta, non costituita in giudizio, SHUODQQXOODPHQWR del silenzio formatosi sull istanza di accesso ai documenti inoltrata, in data 19 dicembre 2008, alla Federazione Italiana Pallacanestro e da questa ricevuta il successivo 23 dicembre. Visti l atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Pallacanestro F.I.P. e la relativa memoria; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla camera di consiglio del 9 aprile 2009 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: )$772 1. Con ricorso notificato in data 21 febbraio 2009 e depositato il successivo 5 marzo 2009 l Orlandina Basket s.r.l. impugna il silenzio formatosi sull istanza di accesso ai documenti inoltrata, in data 19 dicembre 2008, alla Federazione Italiana Pallacanestro e da questa ricevuta il successivo 23 dicembre.

Espone, in fatto, di aver proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio avverso la revoca dell ammissione al campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009, disposta dalla Federazione Italiana di Pallacanestro, in data 20 settembre 2008, per asseriti mancati pagamenti di contributi previdenziali. Detto provvedimento è stato impugnato dapprima dinanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport e poi, stante l esito negativo del lodo, dinanzi al T.A.R. Lazio che, con ordinanza n. 4878 del 2008, ha rigettato l istanza cautelare di sospensione dell atto impugnato. Con telegramma del 22 ottobre 2008 la ricorrente ha quindi comunicato alla F.I.P. il proprio recesso dall affiliazione alla Federazione. Con successivo atto stragiudiziale del 19 dicembre 2008 ha chiesto alla Federazione il rilascio di documenti utili per la proposizione di motivi aggiunti al ricorso pendente dinanzi al T.A.R. Lazio e per le azioni penali e risarcitorie scaturenti dall effettivo accertamento dei fatti, anche sotto il profilo probatorio. In particolare, ha chiesto l ostensione: a) dei documenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), h), h), i), j) e k) della delibera del Consiglio Federale del F.I.P. n. 290 del 2008, recante la normativa ai fini dell ammissione delle società regolamentate dalla L. 23 marzo 1981 n. 91 e s.m. al campionato 2008 2009 ; b) dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e k) della delibera del Consiglio Federale della F.I.P. n. 267 del 2007, recante la normativa ai fini dell ammissione delle società regolamenta-

te dalla L. 23 marzo 1981 n. 91 e s.m. al campionato 2007 2008 ; c) della documentazione con la quale la Lega di Pallacanestro serie A ha comunicato alla F.I.P. l elenco delle società che hanno o non hanno rispettato le condizioni di ammissione o permanenza nella lega stessa ai sensi del relativo regolamento, incluso quello esecutivo; d) delle note parere, dei verbali dell istruttoria e delle note, rispettivamente, adottati e/o stilati e/o comunicati dalla Commissione Tecnica della F.I.P. ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Federale n. 290/2008 e della L. n. 91 del 1981, anche ai fini dell individuazione dell equilibrio economico finanziario di ciascuna società ammessa al campionato professionistico; e) delle delibere adottate dalla F.I.P., con le quali sono state iscritte al campionato di serie A 2008 2009 le sedici società che attualmente vi militano. Sulla predetta istanza, ricevuta dalla Federazione in data 23 dicembre 2008, si è formato il silenzio diniego. 2. Avverso il diniego tacito di rilascio dei documenti richiesti la ricorrente è insorta deducendo: 9LROD]LRQHHGHUURQHDDSSOLFD]LRQHDUWW/QGHOHH GHO UHODWLYR UHJRODPHQWR DWWXDWLYR HPDQDWR FRQ '35 DSULOH 2006. E illegittimo il diniego tacito di ostensione dei documenti richiesti con l istanza del 19 dicembre 2008, sussistendo tutti i requisiti e i presupposti per il rilascio della documentazione. Questa è infatti detenuta dalla Federazione. Gli atti relativi alle due annualità sono stati richiesti per incrociare i dati esposti dai dichiaranti e gli accer-

tamenti e/o provvedimenti, rispettivamente effettuati e/o adottati dalla F.I.P., dalla Lega delle società di pallacanestro di serie A e dalla COM.TE.C. 3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro F.I.P., che ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva della COM.TE.C. e l inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza. 4. La Lega Società di pallacanestro di Serie A non si è costituita in giudizio. 5. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano C.O.N.I. non si è costituito 6. Il COM.TE.C. non si è costituita 7. La Mens Sana Basket s.p.a., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Montepaschi Siena, non si è costituita 8. La Pallacanestro Virtus Roma s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Lottomatica Roma, non si è costituita 9. La S.S. Felice Scandone Avellino, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Air Avellino, non si è costituita 10. La S.S.Sutor Montegranaro s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Premiata Montegranaro, non si è costituita 11. La Pallacanestro Olimpia Milano Società sportiva a responsabili-

tà limitata, militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Armani Jeans, non si è costituita 12. La Pallacanestro Cantù s.p.a., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come NGC Cantù, non si è costituita 13. La Fortitudo Pallacanestro s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Gmac Bologna, non si è costituita 14. La U.S. Victoria Libertas Pallacanestro s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Scavolini Spar Pesaro, non si è costituita 15. La Pallacanestro Treviso s.p.a., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Benetton Treviso, non si è costituita 16. La Teramo Basket s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Bancatercas Teramo, non si è costituita 17. La Pallacanestro Biella s.p.a., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Angelico Biella, non si è costituita 18. La Nuova AMG Sebastiani Basket s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Solsonica Rieti, non si è costituita 19. La Virtus Pallacanestro Bologna s.p.a., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come La Fortezza Bologna,

non si è costituita 20. La Pallacanestro Amatori Udine s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Snaidero Udine, non si è costituita 21. La Basket Club Ferrara s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Carife Ferrara, non si è costituita 22. La Basket Juvecaserta s.r.l., militante nel campionato di pallacanestro di serie A 2008 2009 come Eldo Caserta, non si è costituita 23. Alla camera di consiglio del 9 aprile 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione. ',5,772 1. Deve preliminarmente essere accolta l eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva della Commissione tecnica di controllo federale (COM.TE.C.). Ed invero, la COM.TE.C. è un organismo tecnico deputato al controllo della solidarietà finanziaria delle società professionistiche che aspirano all ammissione ai campionati professionistici. Essa è quindi priva di autonoma soggettività giuridica e, come tale, non poteva essere evocata 2. Passando al merito, il ricorso è infondato. L esclusione della ricorrente dal campionato professionistico di serie A di pallacanestro 2008 2009 è stata disposta dal Consiglio federale della F.I.P. in ragione del notevole debito contributivo da detta società accumulato nel periodo ottobre 2001 maggio 2008 nei con-

fronti dell E.N.P.A.L.S. e risultante da due cartelle esattoriali per un importo pari ad ¼HG¼QRQFKpGDGXHFRPunicazioni dell Istituto di previdenza del 5 e 6 agosto 2008. Appare dunque evidente che, con riferimento alla materia del contendere, la ricorrente avrebbe titolo ad accedere alla documentazione esistente ed idonea a comprovare l inesistenza del suddetto debito, ma non a quella comprovante eventuali trattamenti di favore che la Federazione Italiana Pallacanestro potrebbe aver riservato a tutte le altre società ammesse al campionato per l ipotesi che anch esse versassero nell identica posizione debitoria, atteso che l accesso disciplinato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 non è finalizzato a consentire all istante una generalizzata indagine esplorativa sulle eventuali ed ipotetiche irregolarità che potrebbero emergere dall esame dell attività svolta dall Amministrazione, ma postula da parte dell istante non solo la precisa indicazione del vizio riscontrabile nei documenti chiesti in visione, bensì anche la rilevanza che tale acquisizione assume rispetto alla difesa delle proprie ragioni, non essendo consentito un controllo generalizzato sull azione amministrativa, seppure limitato ad un determinato settore. Tale situazione non ricorre nel caso in esame, atteso che eventuali irregolarità commesse dalla Federazione Italiana Pallacanestro a vantaggio di alcune o di tutte le società ammesse al campionato di serie A non legittimerebbero la ricorrente a chiedere di fruire di identico trattamento, essendo irragionevole ritenere che il vizio riscontrato a suo carico possa considerarsi sanato per effetto di eventuali,

identici vizi in cui potrebbero essere insorte le altre partecipanti e che sarebbero stati, intenzionalmente o non, ignorati dalla Federazione. 3. Aggiungasi che alcuni dei tanti documenti richiesti e cioè proprio quelli che nella prospettazione attorea servirebbero più degli altri a dimostrare che anche altre squadre di pallacanestro, pur versando in identica situazione debitorea, sono state ammesse al campionato di serie A sono pubblici, con la conseguenza che per gli stessi non è necessario esercitare il diritto di accesso. 4. Il ricorso deve dunque essere respinto, ma sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio. 340,O7ULEXQDOH$PPLQLVWUDWLYR5HJLRQDOHGHO/D]LR±6H]LRQH,,,7HU definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2009. Italo Riggio Giulia Ferrari Presidente Consigliere - Estensore