Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 83

Documenti analoghi
Norme per il sostegno e la diffusione delle banche del tempo

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1240

XVII Legislatura CAMERA DEI DEPUTATI AC PROPOSTA DI LEGGE. Norme per il sostegno e la diffusione delle banche del tempo. D iniziativa dei deputati

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 527

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1739

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 529

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 952

Indice. 1. DDL S XVII Leg Dati generali Testi Testo DDL

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 509

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2139

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 740

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1346

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1634

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1740

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1995

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1521

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1998

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1727

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1617

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 758

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1754

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Deliberazione legislativa n. 30/ I N D I C E

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 08 AGOSTO 2014

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 Finalità e oggetto.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

5 per mille al volontariato 2007

Albo Comunale delle Associazioni Regolamento

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13 DELIBERAZIONE 22 marzo 2010, n. 363

LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI

Legge 26 febbraio 1987, n. 49. Nuova disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo 1. Art.1. Finalità.

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1245

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 780

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 617

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

F.A.Q. OdV e Aps a confronto

Art. 1 Finalità. Art. 2 Soggetti

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

Deliberazione legislativa n. 87/ Art. 1 Finalità

Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale ( B. U. REGIONE BASILICATA N. 51 bis del 16 novembre 2009)

Consiglio regionale della Toscana

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

promulga Art. 1. (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)

Date di vigenza che interessano il documento:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) Associazione Direttori di Albergo (di seguito denominato ADA)

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2295

DECRETI PRESIDENZIALI

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO

Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 644

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 442

IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

PROPOSTA DI LEGGE N. 345/9^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI A. DATTOLO, G. MORRONE, M.

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.

Regolamento per scambi socio culturali tra il Comune di San Giorgio a Cremano e Paesi Esteri (Approvato con deliberazione di C.C. N.

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

SENATO. 6 Commissione (Finanze) 5 novembre 2008 TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 414 E N. 507

PROPOSTA DI LEGGE Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale

SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni

proposta di legge n. 420

Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani.

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL REGIONE LAZIO

solidarietà familiare

Legge 30 aprile 1999, n " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

proposta di legge n. 460

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

LINEE GUIDA PER I PIANI DI ZONA

Progetti di azione positiva

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI

Cesvot insieme a Crescit per promuovere il Servizio Civile Regionale nelle associazioni. SERVIZIO CIVILE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 282

LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2015, N. 6.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizione per la tutela della qualità della ristorazione italiana nel mondo

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

COMUNE DI CIGLIANO REGOLAMENTO DELLA RETE CIVICA E SITO INTERNET COMUNALE

Cos è. e come funziona

PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

L.R. 24 dicembre 2004, n. 30. Disciplina delle associazioni di promozione sociale. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA L ENTE LOCALE/REGIONE.

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

Comune di Scarperia REGOLAMENTO SULL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA SCOPO DI LUCRO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA KENNEDY

Transcript:

Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 83 Norme per il sostegno e la diffusione delle banche del tempo 22/11/2015-19:37

Indice 1. DDL S. 83 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 83 4

XVII Legislatura 1. DDL S. 83 - XVII Leg. 1. DDL S. 83 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1

XVII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 83 XVII Legislatura Norme per il sostegno e la diffusione delle banche del tempo Iter 9 maggio 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.83 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Roberta Pinotti ( PD ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 15 marzo 2013; annunciato nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013. Classificazione TESEO VOLONTARIATO, CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE Assegnazione Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 9 maggio 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 21 del 14 maggio 2013. Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 11ª (Lavoro) Senato della Repubblica Pag. 2

XVII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 83 1.2.1. Testo DDL 83 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 83 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa della senatrice PINOTTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013 Norme per il sostegno e la diffusione delle banche del tempo Onorevoli Senatori. -- Le banche del tempo sono comunità di persone che scambiano fra loro servizi utilizzando il tempo come moneta, secondo il principio che un'ora di un tipo di servizio è equivalente all'ora di qualsiasi altra tipologia di servizio scambiato: un'ora di stiratura vale quanto un'ora di lezioni di lingua inglese. Le regole del sistema sviluppano l'abitudine alle pratiche di reciprocità solidale e di mutuo aiuto. Nell'attuale scenario economico, che può far temere un'irrimediabile crisi delle economie occidentali, queste forme di volontariato acquistano nuovo valore, soprattutto nell'ottica di un cambiamento radicale di mentalità e di prospettive, che potrebbero rendere interessanti i grandi mutamenti che ci aspettano. Ormai è chiaro che siamo in presenza di due modelli molti diversi che si fronteggiano, il modello fondato su un'economia solidale, che ha difficoltà ad emergere e che si collega intimamente con lo sviluppo di un'economia ecocompatibile, e il modello economico neoliberista, ancora imperante. Il modello ecosolidale ed ecocompatibile è un modello alternativo che tende a valorizzare le persone con tutte le loro differenze, le varie culture e le diverse etnie. In questo scenario occorre vedere le banche del tempo non semplicemente come una zona residua di amicizia tra gruppi di cittadini, ma considerarle come una parte integrata all'interno di un modello di economia solidale. Sempre più si avverte la necessità di un'economia più umana e il diritto di essere riconosciuti dagli altri. Su questi princìpi ci si interroga spesso senza trovare risposte esaurienti, ma come creare le basi di una società più giusta e più solidale, di un'economia più equa e più distributiva, di un rapporto con gli altri più conciliante e più condiviso? Tutte queste domande se le pone chi guarda alle banche del tempo come ad un luogo di scambio di generosità e di aiuto per le difficoltà sociali ed economiche, come soluzioni a qualche problema quotidiano pratico, come miglioramento della propria vita e come antidoto contro la solitudine. I servizi più scambiati nelle attuali banche del tempo sono l'accudimento di bambini, prevalentemente nella fascia di età da 4 a 10 anni, la preparazione di cibi, i lavori di cucito, i passaggi in automobile, le lezioni di lingue e di computer, queste ultime molto richieste dagli iscritti più anziani. E proprio gli anziani sono gli iscritti prevalenti, probabilmente per una maggiore disponibilità di tempo da dedicare alle attività, seguiti dalle donne e dai giovani. Infine alle banche del tempo in alcune realtà si stanno avvicinando anche i cittadini dell'unione europea ed extracomunitari che vivono nel nostro Paese, anche in questo caso in prevalenza donne, che ritrovano nella banca del tempo un contesto amichevole, capace di far emergere le professionalità acquisite in patria e non spendibili nel nostro Paese. In tempi di instabilità lavorativa ed economica, quali quelli attuali, il ruolo delle banche del tempo e il Senato della Repubblica Pag. 4

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 83 loro coinvolgimento nella programmazione territoriale possono aprire inediti spazi di promozione delle risorse individuali portate a valore in una dimensione di scambio reciproco. Le banche del tempo sono importanti anche per i giovani che ancora non sanno come poter impiegare il loro tempo e come poter razionalizzare l'uso del tempo. Il denominatore comune di ogni rapporto sociale è il tempo, ma non il tempo della produzione, né il tempo libero, ma il tempo che si può dedicare agli altri. Stiamo andando verso un periodo in cui dovremo riscoprire lo scambio del tempo e dell'aiutarsi, anche perché siamo arrivati a un livello preoccupante di indifferenza delle persone verso le altre persone. Molto si può dire su queste organizzazioni ma il punto distintivo è lo scambio di azioni e di saperi, che riguarda tutto ciò che le persone sanno fare e che può spaziare in ogni campo, non un ambito specifico dunque, perché tutto ciò che i soci sanno fare viene messo a disposizione di chi può averne bisogno, tutti sanno fare qualche cosa e chiunque può sentirsi utile, nessuno escluso, quindi è anche un valore sociale quello che possono trasmettere queste banche, perché sentirsi utili dà carica, dà forza e dà energia. Ciò che caratterizza una banca del tempo è la ricchezza del territorio e la sua grande varietà quanto a tradizioni, cultura, alimentazione e dialetto: un grande potenziale quindi, espressione del territorio e a disposizione del territorio, un modello di welfare che deve coinvolgere anche gli enti locali nel sostegno, nella valorizzazione e nell'espansione di questo prezioso patrimonio, importante sia dal punto di vista economico che sociale, per la capacità di creare solidarietà in ogni azione di scambio. Esistono alcuni siti internet dedicati alle banche del tempo: Tempomat -- Osservatorio nazionale sulle banche del tempo, creato alla fine del 1995 per sostenere e promuovere la diffusione delle associazioni «banche del tempo» in Italia (http://www.tempomat.it/); Associazione nazionale banche del tempo, nata ad Alì Terme (Messina) nel 2007 grazie all'attività di otto donne rappresentanti di banche del tempo e dei coordinamenti dell'emilia-romagna, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, della Sicilia e del Veneto (http://www.associazionenazionalebdt.it/). Con la legge 8 marzo 2000, n. 53, si è voluto cambiare il concetto dell'attività di cura non più vista, come dalla normativa precedente, secondo il principio di tutela della madre lavoratrice e del nascituro. La legge stabilisce che le regioni definiscano, con proprie leggi, qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. A tal fine, le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione delle banche dei tempi. L'articolo 27 è dedicato alle banche dei tempi, strumenti per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e di gruppi di cittadini, di associazioni, di organizzazioni e di enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse. Gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate «banche dei tempi», disponendo a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali. Le regioni in tale quadro riconoscono: il diritto delle persone alla scelta del tempo per una migliore qualità della vita; il valore della vita di relazione, della cura delle persone, della crescita culturale e dell'organizzazione dei tempi del lavoro, promuovendo al contempo: l'armonizzazione dei tempi della città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati; Senato della Repubblica Pag. 5

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 83 l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale; la riorganizzazione dei tempi delle attività lavorative e l'accessibilità ai servizi destinati alla cura, alla vita di relazione, alla crescita culturale e ricreativa, allo scopo di favorire l'integrazione nella vita sociale e il riequilibrio tra donne e uomini; le pari opportunità, la dimensione di comunità e la qualità della vita nella progettazione degli spazi e delle infrastrutture, nella dislocazione dei servizi, nella programmazione dei flussi di mobilità e nella modulazione dei tempi d'uso delle attrezzature e dei servizi. A tal fine, le regioni adottano misure per: migliorare la funzionalità dei servizi, favorendo il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati, in armonia con le esigenze della comunità; stabilire i criteri per l'elaborazione e per l'adozione del piano territoriale degli orari da parte dei comuni; stabilire i criteri e le modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per la predisposizione e per l'attuazione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione inferiore o pari a 30.000 abitanti; promuovere corsi di qualificazione e di riqualificazione del personale impegnato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi. Nonostante tale legislazione, diverse regioni non hanno dedicato una legge alle banche del tempo e alcune le hanno collocate all'interno di altre politiche e di altre scelte, ad esempio quelle relative ai soggetti del terzo settore, ovvero quelle relative alle politiche a sostegno delle pari opportunità. Per sviluppare le banche del tempo c'è bisogno di una legislazione regionale più mirata che contenga norme specifiche. È dunque necessaria una legge quadro di principio, non invasiva dell'autonomia regionale e dei legami che devono legare le banche del tempo con le istituzioni locali. Il presente disegno di legge ha proprio lo scopo di offrire questo riconoscimento dando indicazioni alle istituzioni locali meno sensibili con lo scopo di rafforzare il radicamento di carattere convenzionale e pattizio tra banche del tempo e autonomie locali. Solo sostenendo e consolidando le banche del tempo esse non saranno lasciate alla sola buona volontà dei cittadini. Il presente disegno di legge non impone un'unica forma giuridica delle banche del tempo perché vanno valorizzate le diversità che si sono determinate nei vari territori. Le banche del tempo appartengono sicuramente all'area del terzo settore e quindi dovranno fruire di tutti quegli aiuti che la legislazione nazionale già prevede. Il presente disegno di legge prevede alcuni sostegni finanziari, come l'estensione alle banche del tempo del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche se costituite solo a livello comunale, provinciale o regionale, nonché un contributo per i costi di costituzione della banca del tempo e la devoluzione di una sede gratuita da parte degli enti locali interessati per territorio o la concessione di una sede gratuita o di altre liberalità in denaro o in natura da parte di privati per i quali è prevista la deducibilità. È altresì prevista l'erogazione da parte delle regioni di un contributo finalizzato a promuovere l'informazione ai cittadini sull'attività delle banche del tempo, attraverso campagne promozionali sul territorio. Il contributo è volto altresì alla formazione degli iscritti e al coordinamento telematico della rete delle banche del tempo regionali. Si prevede inoltre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblichi nel proprio sito istituzionale l'elenco delle banche del tempo, i relativi indirizzi e gli eventuali siti internet, effettuando annualmente una campagna nazionale d'informazione sui mezzi di comunicazione di massa con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle banche del tempo. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. Senato della Repubblica Pag. 6

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 83 (Sostegno e diffusione delle banche del tempo) 1. Alle banche del tempo ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, purché costituite nella forma di associazioni senza scopo di lucro, sono riconosciuti i seguenti benefìci: a) l'iscrizione al registro provinciale di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, anche per le associazioni che svolgono la propria attività in un solo comune, in una sola provincia o in una sola regione, al fine di consentire la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle banche del tempo, ai sensi dei commi da 337 a 340 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) un contributo per i costi di costituzione della banca del tempo e la devoluzione di una sede gratuita da parte degli enti locali interessati per territorio; c) concessione di una sede gratuita o di altre liberalità in denaro o in natura da parte di privati per i quali è prevista la deducibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni. 2. Le regioni possono erogare alle banche del tempo di cui al comma 1 un contributo finalizzato a promuovere l'informazione ai cittadini sull'attività delle banche medesime, attraverso campagne promozionali sul territorio. Il contributo è volto altresì alla formazione degli iscritti e al coordinamento telematico della rete delle banche del tempo regionali. 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco delle banche del tempo, i relativi indirizzi e gli eventuali siti internet, effettuando annualmente una campagna nazionale d'informazione sui mezzi di comunicazione di massa con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle banche del tempo. Art. 2. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di 2 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Senato della Repubblica Pag. 7

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.