Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura delle Marche STATUTO. (Anno 2011)



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Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura delle Marche STATUTO (Anno 2011)

INDICE: Art. 1 Costituzione, natura e sede Art. 2 Competenze e funzioni Art. 3 Rapporti con le autonomie funzionali Art. 4 Rapporti con Regione e Enti locali Art. 5 Gli Organi Art. 6 Il Consiglio Art. 7 Le competenze del Consiglio Art. 8 Modalità di funzionamento del Consiglio Art. 9 La Giunta Art. 10 Le competenze della Giunta Art. 11 Modalità di funzionamento della Giunta Art. 12 Il Presidente Art. 13 Il Collegio dei Revisori dei Conti Art. 14 Il Comitato dei Segretari Generali Art. 15 Il Segretario Generale Art. 16 Il Personale Art. 17 Disposizioni sul finanziamento e contabilità Art. 18 Scioglimento Art. 19 Norme transitorie e finali

Art.1 Costituzione, natura e sede 1. Le Camere di commercio delle Marche sono associate, ai sensi dell articolo 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, nell Unione Regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, la cui denominazione abbreviata è Unioncamere Marche. 2. L Unioncamere Marche ha sede in Ancona e può costituire uffici distaccati, anche in comune con le altre Unioni Regionali, in Italia e all estero. 3. L Unioncamere Marche non persegue scopi di lucro e quindi non distribuisce utili o avanzi di gestione. 4. L Unioncamere Marche, insieme alle altre Unioni Regionali, all Unioncamere italiana, alle Camere di commercio italiane e ai loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le Camere di commercio italiane all estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.

Art.2 Competenze e funzioni 1. In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di commercio e nel rispetto della loro autonomia, l Unioncamere Marche cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione. In particolare: a) svolge, nell ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese; b) assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell economia regionale, cura e realizza studi e ricerche e predispone il rapporto annuale sull attività delle Camere di commercio da presentare alla Regione; c) svolge attività di coordinamento a favore delle Camere associate, imposta le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di commercio della regione Marche e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune; d) promuove proposte di leggi regionali e ricerca il coordinamento con l Unioncamere italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell interesse del sistema economico regionale; e) promuove, coordina e realizza l esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2010, al fine di assicurarne una gestione più efficace e di perseguire economie di scala; f) promuove e coordina, in collaborazione con l Unioncamere italiana, l utilizzo da parte della rete camerale delle Marche dei programmi e dei fondi comunitari, operando come referente e titolare degli interventi e favorendo la collaborazione in via prioritaria con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, nonché dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti. g) può svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di commercio e ad altri enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali. 2. Per il raggiungimento di tali finalità, l Unioncamere Marche promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell ambito degli scopi istituzionali delle Camere di commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative di sviluppo economico e sociale.

Art.3 Rapporti con le autonomie funzionali 1. L Unioncamere Marche promuove le collaborazioni con le altre autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate dalla normativa statale e regionale.

Art.4 Rapporti con Regione ed Enti locali 1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l Unioncamere Marche promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Marche per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione. 2. I rapporti di collaborazione con la Regione Marche saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall Unioncamere Marche in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe, previste da legge, esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici. 3. Secondo quanto disposto dall articolo 2 comma 9 e dall articolo 6 comma 5 del decreto legislativo n. 23/2010, l Unioncamere Marche può formulare pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese. 4. L Unioncamere Marche promuove strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell economia e del territorio regionale.

Art. 5 Gli Organi 1. Sono organi dell Unione Regionale: a) il Consiglio; b) la Giunta; c) il Presidente; d) Il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. I componenti degli organi di cui alle lettere a) e b) devono far parte delle Giunte camerali, mentre per la lettera c) si richiede il requisito di Presidente camerale. I singoli componenti tuttavia decadono immediatamente se vengono meno i requisiti della loro eleggibilità a tali organi. Nell ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza o dimissioni, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dalla carica medesima del membro sostituito.

Art.6 Il Consiglio 1. Il Consiglio è organo di indirizzo, programmazione e controllo politico dell Unione Regionale. Al Consiglio partecipano, oltre ai Presidenti, quattro rappresentanti per Camera, componenti di Giunta. 2. Esso si riunisce in via ordinaria almeno due volte all anno per l approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo, nonché per la definizione, su base pluriennale, di strategie, linee di sviluppo e obiettivi comuni del sistema camerale regionale. 3. Si riunisce, inoltre, ogni qual volta la Giunta lo ritenga necessario, oppure quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta motivata al Presidente, proponendo gli argomenti da inserire all ordine del giorno. 4. Alle sedute del Consiglio partecipano con funzioni consultive i Segretari Generali delle Camere associate.

Art.7 Le competenze del Consiglio 1. Il Consiglio: a) determina gli indirizzi e i programmi generali dell Unione Regionale; b) discute e approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, le linee generali programmatiche di attività e il preventivo economico per l anno successivo stabilendo la misura dell aliquota di contribuzione delle Camere di commercio; c) approva i provvedimenti di variazione al bilancio; d) discute e approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio d esercizio dell anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull attività svolta; e) elegge per un biennio il Presidente dell Unione Regionale tra i Presidenti delle Camere associate; f) nomina i Revisori dei Conti; g) approva, con voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, lo Statuto e le relative modifiche; h) nomina la Giunta nella composizione di cui all art.9; i) determina l entità degli emolumenti del Presidente e dei componenti degli organi, secondo le disposizioni di legge e regolamentari.

Art.8 Modalità di funzionamento del Consiglio 1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell Unione Regionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo fax, oppure a mezzo lettera raccomandata. 2. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all ordine del giorno; eventuali integrazioni sono possibili purché comunicate, anche con telegramma, almeno 3 giorni prima della riunione. 3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell Unione Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario. 4. Le riunioni del Consiglio in prima convocazione sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, da effettuarsi a distanza di almeno 24 ore, quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti, arrotondato all unità superiore. 5. Quando è chiamato a eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza pari ai due terzi dei componenti. 6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.9 La Giunta 1. La Giunta è costituita dai Presidenti delle Camere associate. 2. La Giunta è convocata dal Presidente che la presiede. 3. Alle sedute della Giunta partecipano con funzioni consultive i Segretari Generali delle Camere associate. 4. La Giunta dura in carica 2 anni, in coincidenza con il mandato del Presidente dell Unione Regionale.

Art.10 Le competenze della Giunta 1. La Giunta: a) elegge uno o più Vice Presidenti dell Unione Regionale, di cui uno vicario, tra gli altri Presidenti delle Camere di commercio, attribuendo anche incarichi specifici. b) predispone lo schema del preventivo economico, con il relativo programma di attività, e del bilancio d esercizio, da sottoporre all approvazione del Consiglio, unitamente alla misura dell aliquota annuale di contribuzione delle Camere di commercio; c) adotta in caso di necessità e urgenza i provvedimenti di variazione al bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile; d) adotta i provvedimenti necessari per l attuazione dei programmi di attività dell Unione Regionale; e) nomina il Segretario Generale dell Unione Regionale e ne stabilisce il rapporto di lavoro e la retribuzione; f) adotta, su proposta del Segretario Generale, i provvedimenti relativi all ordinamento degli uffici e al piano di fabbisogno del personale, nonché i provvedimenti regolamentari relativi al personale e predispone i regolamenti a valenza esterna; g) nomina i rappresentanti dell Unione Regionale negli enti partecipati e in tutti gli organismi ove venga richiesta la rappresentanza dell Unione Regionale; h) istituisce commissioni, gruppi di lavoro e comitati; i) decide sul funzionamento dell Unione Regionale nelle materie di competenza; j) delibera sulle convenzioni e sulle partecipazioni esterne dell Unione Regionale. 1. La Giunta delibera, altresì, su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi e del Segretario Generale. 2. Alla Giunta possono essere invitati di volta in volta a partecipare esperti in relazione alla natura degli argomenti da trattare.

Art.11 Modalità di funzionamento della Giunta 1. La Giunta è convocata dal Presidente, che ne predispone l ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo fax, oppure con lettera raccomandata. 2. In caso di particolare urgenza tale termine è ridotto a 3 giorni. 3. Nella convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all ordine del giorno. 4. Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti della Giunta; in seconda convocazione, da effettuarsi a distanza di almeno 24 ore, è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. 5. La Giunta delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 6. Ai fini della validità della presenza, è ammesso il collegamento in video conferenza.

Art.12 Il Presidente 1. Il Presidente dell Unione Regionale è il legale rappresentante dell Ente e ha la rappresentanza politica e istituzionale dell Unione Regionale. 2. Viene eletto dal Consiglio e dura in carica due anni, salvo che cessi dalla carica di Presidente nella Camera di commercio di appartenenza; nel qual caso decade immediatamente anche dalla carica nell Unione Regionale. La durata nella carica di Presidente non può superare i due mandati biennali consecutivi. Il Presidente è eletto nella prima votazione con la maggioranza assoluta dei componenti; nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; in caso di urgenza esercita le competenze della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva. 4. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso. 5. In caso di decadenza del Presidente, il Vice Presidente vicario convoca entro sessanta giorni gli organi statutari per la nomina di un nuovo Presidente.

Art.13 Il Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio e vigila sull osservanza della legge e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, riferisce annualmente al Consiglio sul bilancio preventivo, sui conti consuntivi e sui risultati economici della gestione. 2. E composto da tre membri effettivi e da due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Ufficiali dei Conti. 3. Il Collegio dura in carica un biennio e i suoi componenti sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato. 4. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art.14 Il Comitato dei Segretari Generali 1. Il Comitato dei Segretari Generali è organismo di consulenza tecnica dell Unione Regionale, collabora con gli organi della stessa nell espletamento delle funzioni di indirizzo e nell attuazione delle competenze e delle funzioni di cui all articolo 2 del decreto legislativo n.23/2010 ed esprime, su richiesta della Giunta e del Consiglio, pareri e proposte in ordine all attività dell Unione Regionale. 2. Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere di commercio associate e dal Segretario Generale dell Unione Regionale che lo convoca sulla base di un ordine del giorno, ne coordina i lavori e ne redige un verbale.

Art.15 Il Segretario Generale 1. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell Unione Regionale ed è il capo del personale, relativamente al quale assume le determinazioni necessarie. Adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, previa informativa alla Giunta, in base agli atti di programmazione e ai vincoli di bilancio, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente ed assegna i premi di risultato e di produttività al personale, nell ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e dalle deliberazioni della Giunta. 2. Determina gli assetti organizzativi dell Unione Regionale, le procedure amministrative e gestisce l attività ordinaria, nell ambito di un autonomia di spesa fissata dal Regolamento approvato dalla Giunta. 3. Esplica le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta ed è responsabile dell esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organismi statutari, nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata; a tal fine adotta, con proprie determinazioni, i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 4. E individuato tra i Segretari Generali delle Camere di commercio delle Marche oppure, tramite selezione, tra i dirigenti del sistema camerale o all esterno tra figure dotate di adeguata professionalità.

Art.16 Il Personale 1. L Unione Regionale si avvale per il proprio funzionamento di apposito personale da assumere, previa idonea selezione, con il contratto collettivo nazionale per i dipendenti o per i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi, nei limiti fissati dal piano di fabbisogno del personale approvato dalla Giunta in relazione alle esigenze operative dell Unione Regionale. Tale piano viene rivisto ogni tre anni. 2. Il personale può svolgere la propria attività, purché connessa a specifiche funzioni inerenti alle competenze dell Unione Regionale o del Sistema camerale, anche presso le sedi delle Camere di commercio e degli eventuali uffici distaccati, sia all interno del territorio regionale che all estero, previa convenzione con le Camere interessate. 3. Ai fini del più efficace coordinamento e funzionamento dei servizi camerali, possono essere istituiti presso l Unione Regionale Comitati o Gruppi di lavoro formati da personale camerale, secondo modalità determinate dal Comitato dei Segretari Generali.

Art.17 Disposizioni sul finanziamento e contabilità 1. Il finanziamento dell Unione Regionale è assicurato: a) da un aliquota delle entrate del diritto annuale, al netto della svalutazione dei crediti, e degli aumenti come indicati dall articolo 18 - comma 9 - del decreto legislativo n. 23/2010 e dei diritti di segreteria risultanti dall ultimo bilancio di esercizio deliberato dagli organi delle Camere di commercio della regione, ai sensi dell articolo 6, comma 7 - del decreto legislativo n.23/2010; l importo dell aliquota deve risultare congruo rispetto al programma fissato per l anno in risposta alle nuove competenze attribuite dal decreto legislativo di riforma e in coerenza con l assetto generale della base impositiva; b) dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della Regione ed altri enti pubblici e privati; c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall Unione Europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati; d) dai progetti finanziati dal fondo di perequazione, istituito presso l Unioncamere; e) da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari, a carico delle singole Camere di commercio, destinati a specifici progetti, attività e servizi di interesse comune, anche non proporzionali alle entrate di cui al comma a); f) da qualsiasi altro introito derivante dall attività svolta. 2. L Unione Regionale adotta il regime di contabilità previsto per le Camere di commercio. 3. L esercizio sociale corrisponde all anno solare.

Art.18 Scioglimento 1. In caso di scioglimento dell Unione Regionale le attività risultanti dalla liquidazione saranno ripartite tra le Camere di commercio aderenti in proporzione alle quote versate nell ultimo triennio.

Art.19 Norme transitorie e finali 1. Lo Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione, fatta eccezione per le norme relative agli Organi, che entrano in vigore alla data del 1 ottobre 2012.