CITTÀ DI MOGLIANO VENETO



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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO Provincia di Treviso NORME PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66/1982)

Art. 1 OBBLIGHI PER CHI RITROVA UNA COSA MOBILE A norma dell art. 927 del codice civile, le cose mobili ritrovate in questo Comune, quando non vengano direttamente restituite dal ritrovatore al proprietario, devono venir consegnate senza ritardo al Sindaco, indicando le circostanze del ritrovamento. Art. 2 UFFICIO COMUNALE COMPETENTE PER IL SERVIZIO Il servizio inerente alle cose ritrovate in questo Comune è demandato all Ufficio Vigili Urbani, che provvede a curare l esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt. 927, 928 e 929 del codice civile. Art. 3 RECEZIONE DI COSE RITROVATE L Ufficio Vigili Urbani, ricevendo in deposito una cosa ritrovata, provvede ad identificare la persona che l ha consegnata ed a farsi indicare dalla stessa le circostanze del ritrovamento. Del deposito verrà rilasciata ricevuta. Art. 4 REGISTRAZIONE ED ASSUNZIONE IN CARICO DELLE COSE RITROVATE Le cose ritrovate debbono venir prese immediatamente in carico su apposito registro con numerazione progressiva, data del deposito, indicazione dell oggetto, generalità del ritrovatore e documento di identità dello stesso. All oggetto, od al contenitore del medesimo, deve venir applicato uno scontrino con il numero corrispondente a quello di registrazione ed alla data di deposito. Lo stesso numero di registrazione deve venir riportato su tutti gli atti scritti che venissero redatti successivamente, come avviso di deposito, lettere, verbale di restituzione ed altri. Art. 5 PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO A norma dell art. 928 del codice civile, la consegna delle cose ritrovate viene resa nota a mezzo pubblicazione all albo pretorio di apposito avviso, sottoscritto dal Sindaco, da farsi per due domeniche successive e che deve restare affisso per tre giorni ogni volta. L affissione deve essere certificata a tergo dell avviso. Nell avviso di cui al comma precedente, l oggetto viene sommariamente indicato.

La dettagliata descrizione dell oggetto, nonchè il valore di stima quando trattasi di oggetto prezioso ed a richiesta del ritrovatore, debbono risultare dagli atti d ufficio. Il valore di stima dei preziosi può essere richiesto ad un funzionario del Monte dei Pegni o ad altro esperto di nota serietà e competenza, ai quali, peraltro, non può farsi obbligo di tale prestazione. Art. 6 COSE RITROVATE APPARTENENTI A PERSONA IDENTIFICABILE E RICERCHE PER L IDENTIFICAZIONE DELLA MEDESIMA Qualora la cosa ritrovata, presenti elementi utili per una immediata identificazione e rintraccio del proprietario o dello smarritore, l Ufficio provvede a far spedire a costoro un semplice avviso di deposito. In ogni altro caso, qualora l oggetto depositato presenti elementi utili per giungere al rintraccio del proprietario o dello smarritore, l Ufficio potrà esperire, nei limiti della normale diligenza, le opportune e possibili ricerche per addivenire alla loro identificazione e per spedire l avviso di cui al comma precedente. Art. 7 SPEDIZIONE DI COSE RITROVATE AD ALTRI COMUNI O AD ALTRI UFFICI Qualora la natura e le dimensioni degli oggetti lo consentano, come documenti personali, targhe di veicoli, manoscritti e simili, i medesimi possono essere spediti, a mezzo servizio postale, al Comune di residenza del proprietario, con invito a provvedere per la restituzione. I libretti bancari, di deposito o di conti correnti, gli assegni ed i vaglia, i libretti di pensione, e simili documenti, qualora non sia possibile identificare i titolari o gli aventi diritto sui medesimi, vengono trasmessi agli istituti od uffici emittenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 8 OGGETTI DI SOSPETTA PROVENIENZA Qualora sussistano motivi per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l Ufficio Vigili Urbani, deve dare prontamente notizia scritta del deposito alla Questura ed al Comando Carabinieri competente per territorio, ed eventualmente ad altri uffici che possano espletare accertamenti ed indagini. Art. 9 OGGETTI DEPERIBILI, NON CONSERVABILI. OGGETTI PREZIOSI Gli oggetti deperibili o non conservabili dovranno essere venduti al prezzo di mercato ed il ricavato verrà versato alla cassa civica. Qualora si tratti di generi commestibili, dovrà preferirsi la vendita o cessione, dietro ordine del Sindaco, ad istituti di assistenza e beneficenza riconosciuti.

La consegna di oggetti di elevato valore dovrà essere segnalata senza indugio al Sindaco che darà le disposizioni opportune per il deposito e la custodia. Art. 10 RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO Le cose ritrovate, od il loro prezzo quando sia stata necessaria la vendita, verranno restituite, previo accertamenti e cautele del caso, a colui che, entro un anno dall ultimo giorno della pubblicazione, dichiari di essere il proprietario. Della restituzione viene redatto processo verbale nel quale debbono venire indicati, oltre alla data della operazione: - generalità complete, attuale residenza e documento di identità del proprietario; - elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità; - circostanze di tempo e di luogo dichiarate dal proprietario sulla perdita del possesso dell oggetto; - se ed a quale ufficio di polizia il proprietario abbia denunciato la perdita. Copia del verbale di restituzione deve essere inviata al rinvenitore ed all ufficio di polizia presso il quale il proprietario aveva eventualmente denunciato la perdita dell oggetto. Art. 11 RESTITUZIONE AL RITROVATORE A norma dell art. 929 del codice civile, trascorso un anno dall ultimo giorno dalla pubblicazione all albo pretorio senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata, od il suo prezzo quando si sia resa necessaria l alienazione, appartiene a chi l ha trovata. La cosa deve venir quindi restituita al ritrovatore, personalmente od a persona dallo stesso espressamente incaricata, munita di delega con firma autenticata. All atto della restituzione l Ufficio Vigili Urbani deve richiedere la ricevuta di cui all art. 3 e ritirare la eventuale delega di cui al comma precedente. La restituzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dal ricevente e dall addetto all Ufficio Vigili Urbani. La restituzione di oggetti ritrovati da dipendenti del Comune durante l orario di servzio e dagli stessi depositati, verrà, previa loro domanda, disposta di volta in volta dal Sindaco, valutate le modalità del ritrovamento e funzione o incarico cui il dipendente era addetto all atto del ritrovamento stesso. Art. 12 RESTITUZIONE DI COSE RITROVATE A PERSONE INCAPACI Le cose depositate, od il loro prezzo, non possono venir restituite a persone che non abbiano la maggiore età o che non si trovino in manifesto stato di incapacità, se non sono accompagnate da che ne abbia l assistenza e la rappresentanza. Possono comunque essere restituiti direttamente ai proprietari, anche se incapaci, oggetti e documenti personali, come tessere, abbonamenti, libri, oggetti scolastici e simili,

che per il loro valore e per l uso cui sono destinati, non possono costituire pericoli di sorta o atti illeciti. Art. 13 SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA, DI CONSERVAZIONE O DI MANTENIMENTO Il proprietario od il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse od incontrate dal Comune per il recupero, la custodia, la conservazione o la manutenzione delle cose ritrovate e depositate. Il pagamento delle spese di cui al comma precedente verrà disposto con ordinanza del Sindaco. Il semplice e normale deposito nei locali del Comune è gratuito. Art. 14 DISPONIBILITA ED ALIENABILITA DELLE COSE NON RITIRATE Trascorsi un anno ed un mese dall ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il rinvenitore, il Comune si riserva la piena disponibilità delle cose ritrovate. L alienazione o la destinazione delle cose di cui al comma precedente, su proposta del Sindaco, è disposta con deliberazione della Giunta Municipale. Art. 15 LOCALI DI DEPOSITO E DI CUSTODIA DEGLI OGGETTI Le cose ritrovate vengono depositate esclusivamente nei locali all uopo destinati dal Sindaco. Gli oggetti di piccole dimensioni vengono custoditi in apposito armadio di sicurezza, od in cassaforte, a cura del personale cui è affidata l esecuzione del servizio. Per gli oggetti preziosi si osservano le disposizioni impartite dal Sindaco a norma dell ultimo comma dell art. 9. Art. 16 RICOGNIZIONI ALLE COSE RITROVATE Con ordinanza del Sindaco vengono stabiliti i giorni e gli orari in cui sono ammesse le ricognizioni agli oggetti rinvenuti. Le ricognizioni devono avvenire sotto il diretto controllo del personale del Comune addetto al servizio. In casi urgenti ed eccezionali o per accertamenti di polizia giudiziaria è ammessa la ricognizione anche in giorni ed orari diversi da quelli indicati nell ordinanza di cui al primo comma del presente articolo. In caso di riconoscimento di un oggetto da parte del proprietario o dello smarritore, si procederà alla restituzione nei modi indicati nell art. 10. Art. 17

PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE Il proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio stabilito dall art. 930 del codice civile. Oltre la semplice enunciazione di quanto disposto dalla legge, resta esclusa ogni ingerenza o mediazione dell Ufficio Vigili Urbani, anche se richiesta dalle parti, circa le pretese o controversie insorgenti nella materia di cui al comma precedente. Art. 18 EQUIPARAZIONE DEL POSSESSORE O DETENTORE AL PROPRIETARIO In adempimento a quanto disposto dall art. 931 del codice civile le disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore. ALLEGATO A COMUNE DI. REGISTRO DEGLI OGGETTI RITROVATI N... Reg. Data della consegna... Cognome e nome del ritrovatore:...... nato a... in data...

res. in... Via... n.... Documento di identità:... Descrizione dell oggetto... (*) Valore approssimativo:... Circostanze del ritrovamento:...... Firma dell addetto al servizio... Data della restituzione... Generalità della persona che ha ricevuto l oggetto in restituzione (proprietario o ritrovatore) ed estremi del documento di identità:...... Firma dell addetto al servizio... Firma del ricevente... (*) indicazione non obbligatoria.

ALLEGATO B COMUNE DI. AVVISO DI OGGETTO RITROVATO... N.... Reg. Anno... IL SINDACO ai sensi dell art. 928 e seguenti del Codice Civile RENDE NOTO che è stato consegnato a questo Ufficio l oggetto sottoindicato, ritrovato in questo Comune... Gli interessati potranno presentarsi in questo Comune per la ricognizione in orario d ufficio. lì... IL SINDACO... Il presente è stato pubblicato all Albo del Comune per due domeniche successive e cioè nei giorni... IL Messo Comunale...

ALLEGATO C COMUNE DI.. BOLLETTA DI DEPOSITO DI OGGETTO RITROVATO N.... Reg. Anno... Il Sig.... ha oggi consegnato a questo Ufficio...... rinvenuto in data... in località...... L Addetto al servizio lì...... (da allegare all oggetto ritrovato)

ALLEGATO D COMUNE DI.. RICEVUTA DI DEPOSITO DI OGGETTO RITROVATO N.... Reg. Anno... Il Sig.... ha oggi consegnato a questo Ufficio...... rinvenuto in data... in località...... e del valore approssimativo di L.... (*). A norma dell art. 929 del C.C., tale oggetto sarà restituito al ritrovatore trascorso un anno dall ultimo giorno della pubblicazione all albo pretorio, se non si sarà presentato il proprietario. (Qualora l oggetto non venga ritirato dall avente diritto trascorso un anno e un mese dall ultimo giorno della pubblicazione, l Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni ulteriore custodia e responsabilità e libera di alienare l oggetto medesimo). L Addetto al Servizio lì...... (*)indicazione non obbligatoria.

(Letera che può essere fatta al ritrovatore, quando l oggetto ha compiuto la giacenza) Raccomandata r.r. COMUNE DI.. Nr.... Data... OGGETTO: Avviso di compiuta giacenza - Cosa ritrovata:... Al Signor......... Mi pregio comunicare che il reperto in oggetto indicato, rinvenuto dalla S.V., ha compiuto la giacenza prescritta senza che si sia presentato il proprietario. Poichè a norma dell art. 929 del Codice Civile la proprietà è stata acquistata dal rinvenitore, si inviata la S.V. a ritirare il reperto entro 30 giorni dalla ricevuta della presente. Trascorso il suddetto termine, questa Amministrazione si ritiene sollevata dal mantenere ulteriormente a disposizione l oggetto medesimo e si riserva la facoltà di alienarlo.

Distinti saluti. IL SINDACO... (Lettera che può essere inviata agli organi di polizia per oggetti di sospetta provenienza) COMUNE DI.. Nr.... Reg. Data... OGGETTO: Oggetto rinvenuto...... ALLA QUESTURA di... AL COMANDO CARABINIERI di... e.p.c. AL (*).........

Il reperto in oggetto è stato depositato in questo Ufficio, dalla persona cui la presente è diretta per conoscenza, come cosa ritrovata alle ore... del giorno... in Via... di questa Città. Per tale reperto, salvo diverso avviso di codesti Spett.li Uffici, sarà osservata la procedura prevista dall art. 927 e seguenti del Codice Civile. (*) Per conoscenza, alla persona che ha depositato l oggetto. IL SINDACO... (Lettera da fare nel caso che l oggetto, depositato dal ritrovatore ad un ufficio di polizia, venga successivamente consegnato al Sindaco) COMUNE DI.. Nr.... Data... OGGETTO: Deposito di cosa ritrovata...... Al Signor

... (*) e.p.c....... Si comunica che, per gli adempimenti di legge, è stato depositato in questo Comune - Polizia Urbana - il reperto in oggetto da Ella rinvenuto e consegnato all ufficio cui la presente è diretta per conoscenza. Nel trasmetterle la debita ricevuta, si rammenta che, a norma dell art. 929 del Codice Civile, l oggetto, qualora non si presenti il proprietario, appartiene a chi l ha trovato, decorso un anno dall ultimo giorno della pubblicazione all albo comunale. Distinti saluti. IL SINDACO... (*) Questura, Carabinieri, etc.