Art. 120 t.u.b. comma 2 Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell esercizio dell attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale
Nuove tutele dal recupero coatto al controllo sulla gestione dell impresa finanziata Le vecchie tutele: Garanzie reali Garanzie personali Le nuove tutele: I covenants
Covenant Il Covenant è l accordo tra un impresa e i suoi finanziatori volto alla tutela di questi ultimi dai possibili danni derivanti da una gestione eccessivamente rischiosa dei finanziamenti concessi mediante la stipula di clausole vincolanti per l impresa pena il ritiro dei finanziamenti o la loro rinegoziazione a condizioni meno favorevoli.
Tipologie di clausole imposte alla impresa debitrice rispetto di dati e rapporti di bilancio impegni di comportamenti attivi limitazioni nella capacita di agire impegni da concordare o da assumere anche da terzi rispetto all impresa debitrice
Clausole relative al rispetto di dati e rapporti di bilancio Impegno a mantenere il rating attribuito per tutta la durata del finanziamento. Impegno a mantenere per tutta la durata del finanziamento un determinato patrimonio netto contabile Impegno a mantenere l indicatore di liquidità corrente non inferiore ad un certo minimo
Clausole relative a impegni di comportamenti attivi Impegno al pagamento regolare di oneri tributari Clausole di cross default Impegno a mantenere assicurazioni sui beni aziendali Impegno a fornire preventive comunicazioni di decisioni di modifica societaria
Clausole di limitazione delle capacità d agire dell impresa (negative covenants) Impegni a non alienare in tutto od in parte il patrimonio aziendale Impegni a non concedere ad altri garanzie su nuovi finanziamenti senza l autorizzazione della banca Impegni a concedere le stesse garanzie eventualmente concesse ad altri (pari passu)
Clausole relative ad impegni di terzi Clausole relative alla limitazione nella distribuzione dei dividendi Clausole relative alla limitazione del rimborso di obbligazioni convertibili e non Clausole relative ad impegni di ricopertura immediata di eventuali perdite di esercizio
Conseguenzedell inadempimento i covenant fondano la loro efficacia su un sistema di sanzioni anch esse contrattualmente previste, che viene azionato qualora il debitore violi gli impegni racchiusi nei covenants medesimi. L estrema ratio èla risoluzione del contratto (art. 1460 cod. civ.) e la decadenza dal beneficio del termine del debitore rispetto al rimborso del credito.
Limiti alla legittimitàdei covenants -Principio di proporzionalità -Corretto bilanciamento tra i diversi interessi in gioco
Conseguenze dell invaliditàdella clausola La nullità della clausola importerà la nullità dell intero contratto se viene provato che i contraenti non lo avrebbero stipulato senza la clausola covenant colpita da nullità In caso contrario vitiatur sed non vitiat Se la nullità dipende dalla sproporzione è applicabile analogicamente l art.1179 cod.civ. e la società finanziata potrà offrire altra sufficiente cautela
c.c. art. 1179. Obbligo di garanzia Chi ètenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale [c.c. 2784, 2808] o personale [c.c. 1936, 1943], ovvero altra sufficiente cautela [c.c. 295, 492, 502, 515, 707, 784, 985, 1002, 1151, 1172, 1200, 1461, 1936, 2784].
c.c. art. 1384. Riduzione della penale La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale èstata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale èmanifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse [c.c. 1174, 1255, 1256, 1322, 1379, 1411, 1421, 1457, 1464] che il creditore aveva all'adempimento [c.c. 1181, 1526
c.c. art. 1379. Divieto di alienazione Il divieto di alienare stabilito per contratto [c.c. 1341] ha effetto solo tra le parti [c.c. 965], e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo [c.c. 2596] e se non risponde a un apprezzabile interesse [c.c. 1174, 1255, 1384] di una delle parti [c.c. 1260].