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CONDIZIONI GENERALI Definizioni (le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale) Assicurazione il contratto di assicurazione; Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Assicuratori il membro o membri di Lloyd s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione; Bilanci dei membri l utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd s; Consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; Contratto d Assicurazione il contratto in forza del quale l Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati; Contraente il soggetto che stipula il Contratto d Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall Assicurazione; Effetti Personali i beni dell Assicurato e/o dei suoi ospiti non legati alla navigazione e normalmente asportati dall Imbarcazione; Fondi dei membri presso Lloyd s i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd s a garanzia dei contraenti e per sostenere l attività assuntiva di rischi complessiva di un membro; Franchigia importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell Assicurato. Tale importo va a ridurre l ammontare dell indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita; Indennizzo la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro; Imbarcazione lo scafo, le macchine, le imbarcazioni (di servizio o salvataggio), le strumentazioni e dotazioni di bordo, secondo i normali usi come se l'imbarcazione dovesse essere rivenduta; Limiti di Navigazione l area geografica entro la quale l Assicurato e gli Assicuratori hanno concordato la copertura assicurativa dell unità da diporto; Massimale l ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto d Assicurazione; Periodo di Navigazione indica il periodo nel quale la navigazione dell Imbarcazione è assicurata; al di fuori di tale periodo l Imbarcazione è assicurata solo se in disarmo ed in giacenza a terra; Premio il corrispettivo dovuto dal Contraente all Assicuratore; Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; Modulo di Polizza il documento allegato al Contratto d Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d Assicurazione; Scoperto importo che rimane a carico dell Assicurato, espresso in misura percentuale sull ammontare dell indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso; Sindacato è definito Sindacato il membro di Lloyd s o il gruppo di membri di Lloyd s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal Council di Lloyd s; Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Sottolimite l ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto d Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso. Art. 1) Dichiarazioni inesatte e reticenze Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice. Art. 2) Forma dell'assicurazione Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto. Art. 3) Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l'assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C. In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio al netto dell'imposta dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza. CondPolYacht11.02 Pagina 1 di 9

Art. 4) Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato o del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al diritto di recesso. Art. 5) Assicurazione presso diversi assicuratori Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'assicurato o il Contraente deve dare all Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 Giorni. Art. 6) Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovrà: a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza; b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere. Art. 7) Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60º giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 8) Richiesta fraudolenta Qualora l'assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente Assicurazione. Art. 9) Comunicazioni Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex, email: a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: al Corrispondente dei Lloyd's di Londra tramite il quale è stato effettuato il Contratto di Assicurazione od al Rappresentante Generale per l'italia dei Lloyd's di Londra. b) per quanto riguarda le comunicazioni all'assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori. Art. 10) Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità: a) dagli Assicuratori, o da un Perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui disegnata; oppure, a richiesta di una delle Parti; b) fra due Periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico. Nel caso in cui le parti abbiano nominata due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo Perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quello del terzo è per metà a carico dell'assicurato che conferisce agli assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli. Art. 11) Mandato dei periti I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art 6. d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art.10 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 12) Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'indennizzo entro 60 Giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza. CondPolYacht11.02 Pagina 2 di 9

Art. 13) Domande giudiziali La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, al Rappresentante Generale per l'italia dei Lloyd's di Londra. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro : Gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, che hanno assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n.. in persona del Rappresentante Generale per l'italia dei Lloyd's di Londra. Art. 14) Oneri fiscali Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 15) Rinvio alle norme di legge Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana. CondPolYacht11.02 Pagina 3 di 9

CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 1) OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA IN ARMAMENTO E DISARMO L'Imbarcazione si intende assicurata per i rischi ed alle condizioni previste dal presente Contratto di Assicurazione quando: si trovi armata in mare od in acque interne oppure in porto, bacini di carenaggio, marine, su scali, alaggi, pontoni, oppure in spiaggia o sul bagnasciuga, oppure in locali di deposito a terra, incluso sollevamento oppure alaggio e varo. L'Imbarcazione assicurata avrà facoltà di salpare o navigare con o senza timoniere, di procedere a viaggi di prova e di prestare assistenza ed effettuare il rimorchio ad altre imbarcazioni o natanti bisognosi di soccorso, oppure secondo gli usi della navigazione, ma non potrà essere rimorchiata salvo che si tratti di rimorchio conforme agli usi oppure che l'imbarcazione necessiti di soccorso, né potrà intraprendere servizi di rimorchio o di soccorso in forza di un contratto preventivamente stipulato dai suoi Proprietari, Comandanti, Amministratori o Noleggiatori; si trovi giacente in disarmo fuori servizio, secondo quanto successivamente previsto nel presente articolo, inclusa la fase di sollevamento oppure alaggio e di lancio, durante gli spostamenti all'interno di un cantiere o marina, i lavori di disarmo, l'allestimento o le riparazioni, la normale manutenzione o quando venga sottoposta a perizia (inclusi, inoltre, rientrata e riuscita in bacino di carenaggio e periodi di giacenza in acqua connessi con il disarmo o con la manutenzione e con l'autorizzazione ad essere spostata a rimorchio od in altra maniera, da o per il proprio luogo di ormeggio purché tutto quanto sopra avvenga nei limiti del porto o del luogo in cui l'imbarcazione si trovi in disarmo). Sono esclusi dall'assicurazione, salvo che ne sia stato dato preventivo avviso agli Assicuratori e venga pagato il soprapremio dagli stessi rimesso, i periodi in cui l'imbarcazione sia adibita a casa galleggiante, oppure sia sottoposta a grandi riparazioni od a trasformazioni che ne alterino la struttura. A parziale deroga di quanto previsto nel presente articolo la strumentazione e le attrezzature di bordo, inclusi motori fuoribordo, si intendono assicurati, secondo le condizioni previste dal presente Contratto di Assicurazione, anche quando si trovino in luoghi di deposito o in riparazione a terra. La garanzia assicurativa è operante purché: 1. la navigazione venga effettuata entro i Limiti di Navigazione e durante il Periodo di Navigazione previsti nel Contratto di Assicurazione; tuttavia purché ne sia dato preventivo avviso agli Assicuratori l'imbarcazione sarà considerata assicurata a condizione da convenirsi, per la navigazione oltre i limiti convenuti; 2. l'imbarcazione venga adibita esclusivamente al diporto privato e non sia data in locazione o noleggio o comunque a pagamento, salvo patto diverso con gli Assicuratori; 3. la velocità massima di progetto dell'imbarcazione, o dell'imbarcazione ausiliaria nel caso si tratti di Imbarcazione dotata di battelli di servizio, non sia superiore a 35 nodi. Un premio addizionale verrà calcolato per le imbarcazioni la cui velocità massima sia compresa fra 35 e 50 nodi. Nel caso in cui gli Assicuratori abbiano accordato la deroga a tale limitazione di velocità, si intenderanno applicabili le condizioni previste dal successivo Art. 15) CLAUSOLA PER IMBARCAZIONI VELOCI delle Condizioni Particolari del presente Contratto di Assicurazione. Ai fini dell operatività della garanzia assicurativa durante il periodo di giacenza, l Imbarcazione dovrà restare in disarmo secondo i termini precedentemente descritti; tuttavia sarà considerata assicurata a condizioni da convenirsi purché del riarmo ne sia dato avviso preventivo agli Assicuratori, ma solo per le imbarcazioni assicurate per un valore superiore ad Euro 1.000.000. Art. 2) SOMMA ASSICURATA La somma assicurata indicata nella Modulo di Polizza per ciascuna partita rappresenta il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo che gli Assicuratori potranno essere tenuti a pagare, fermo quanto disposto dalle presenti condizioni generali di assicurazioni ed eventuali riduzioni del risarcimento disciplinate del presente contratto. Art. 3) PROSECUZIONE DELLA COPERTURA Qualora l'imbarcazione allo scadere del periodo assicurato con il presente Contratto di Assicurazione si trovi in navigazione in alto mare, oppure in pericolo od in porto o in località di rifugio, purché ne sia data immediata comunicazione agli Assicuratori, la presente assicurazione proseguirà a premio da convenirsi, fino a quando l'imbarcazione non venga ancorata od ormeggiata in condizioni di sicurezza nel più vicino porto di scalo. Art. 4) CESSIONE DEI DIRITTI Nessuna cessione dei diritti od interessi relativi a questo Contratto di Assicurazione o di qualsiasi risarcimento che potrebbe essere o divenire pagabile a seguito di avvenimenti assicurati, sarà opponibile agli Assicuratori o da essi dovrà essere riconosciuta, salvo che la notifica di detta cessione con data certa di diritti od interessi, sottoscritta dall'assicurato e dal cessionario in caso di successiva cessione, non venga annotata sul Contratto di Assicurazione; il Contratto di Assicurazione stesso con la relativa appendice di cessione dovrà essere esibita agli Assicuratori prima del pagamento di qualsiasi danno o rimborso di premio come in seguito previsto. Art. 5) CAMBIO DELL'ARMAMENTO Qualora l'imbarcazione venga venduta o trasferita ad un nuovo armatore, oppure quando l'imbarcazione risulti di proprietà di una Società e si verifichi un cambio nel controllo societario della stessa, salvo accordo scritto degli Assicuratori per la continuazione della copertura, la presente assicurazione si intenderà risolta dalla data della vendita o del trasferimento di proprietà e gli Assicuratori procederanno alla restituzione del pro rata giornaliero del premio calcolato sulla parte relativa ai periodi di armamento e/o di disarmo rispettivamente non goduti, al netto delle imposte. Tuttavia, qualora l'imbarcazione abbia lasciato gli ormeggi o si trovi in mare al momento della vendita o del trasferimento, la risoluzione a richiesta dell'assicurato, potrà essere sospesa sino all'arrivo al porto o località di destino. CondPolYacht11.02 Pagina 4 di 9

Art. 6) RISCHI ASSICURATI Salvo in ogni caso le esclusioni previste nel presente Contratto di Assicurazione e fermo restando che le relative perdite o danni non siano dovuti a mancanza delle dovute diligenze da parte dell'assicurato, Armatori, o Amministratori, questa assicurazione garantisce le perdite o i danni all'interesse assicurato causati da: accidenti della navigazione in mare, fiumi, laghi o comunque in acque navigabili; incendio; pirateria; urto contro installazioni portuali o di bacino, mezzi di trasporto terrestre, aerei o similari o caduta di cose dagli stessi trasportate; terremoto eruzione vulcanica o azione del fulmine; accidenti occorsi nel caricare, scaricare o maneggiare scorte, equipaggiamenti, attrezzature, motori o carburante; esplosioni; atti dolosi; furto totale dell'imbarcazione o del suo battello (battelli) di servizio, oppure del motore (motori) fuoribordo, purché saldamente fissati all'imbarcazione od al suo battello di servizio, con un appropriato sistema antifiuto in aggiunta ai normali mezzi di aggancio; oppure furto dei motori, inclusi i fuoribordo, attrezzature e dotazioni purché riposti nell'imbarcazione o in locali di deposito od officine di riparazione a terra e l'autore del furto si sia introdotto dall esterno mediante effrazione. Il presente Contratto di Assicurazione garantisce le perdite o i danni all'interesse assicurato, eccettuati i motori e i collegamenti (ma non l astuccio dell albero motore o le eliche) parti elettriche batterie e relativi cablaggi, causati da: difetti occulti dello scafo o delle macchine, rottura dell albero motore o scoppio di caldaie (escluso il costo e le spese per il rimpiazzo o la riparazione della parte difettosa, dell'albero motore danneggiato o della caldaia scoppiata); negligenza di qualsiasi persona, ma con esclusione delle spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi difetto, che possa risultare sia dalla negligenza sia dall'inadempienza del contratto nell'effettuare qualsiasi lavoro di riparazione o modifica per conto dell'assicurato e/o dell'armatore oppure in relazione alla manutenzione dell'imbarcazione. Il presente Contratto di Assicurazione garantisce il rimborso delle spese: di ispezione della chiglia a seguito di arenamento, purché esse siano state ragionevolmente sostenute a questo scopo, anche qualora non venga riscontrato alcun danno; sostenute per la rimozione del relitto dell'imbarcazione assicurata, da qualsiasi luogo di proprietà, noleggiato od occupato dall'assicurato, al netto di quanto ricavato dal salvato. Art. 7) ESCLUSIONI Sono esclusi dalla presente copertura assicurativa eventuali richieste di risarcimento relative a: distacco del motore fuoribordo o sua caduta dall'imbarcazione; battello di servizio che abbia una velocità massima di progetto superiore a 17 nodi, salvo che lo stesso non sia stato espressamente incluso nel Contratto di Assicurazione, nel qual caso sarà soggetto alle condizioni previste dal successivo Art. 15) CLAUSOLA PER IMBARCAZIONI VELOCI delle Condizioni Particolari del presente Contratto di Assicurazione, a meno che detto battello non si trovi a bordo dell'imbarcazione principale oppure in giacenza a terra; battello di servizio non munito di segno permanente che contraddistingua la sua appartenenza all'imbarcazione principale; vele e cappe di protezione strappate dal vento od asportate mentre erano fissate a bordo, a meno che la loro perdita non sia la conseguenza diretta di rottura di alberi, boma o pennoni a cui le vele erano inferite oppure occorsi a seguito di naufragio dell'imbarcazione, collisione od urto contro qualsiasi corpo esterno (ghiaccio incluso) che non sia acqua; vele, alberi, boma pennone o picco, manovre fisse e correnti, quando il sinistro avvenga in occasione di regate veliche, salvo che la perdita od il danno non sia conseguenza diretta di naufragio, affondamento, incendio, collisione od urto dell'imbarcazione contro qualsiasi corpo esterno (ghiaccio incluso) che non sia acqua; effetti personali; materiali di consumo, attrezzature per la pesca e l'ormeggio; rivestimento metallico della carena o riparazioni dello stesso, salvo che la perdita o il danno siano stati causati all'imbarcazione da incaglio, naufragio, incendio, collisione od urto contro qualsiasi corpo esterno (ghiaccio incluso) che non sia acqua; perdite o spese sostenute allo scopo di rimediare ad errori di progettazione o costruzione o qualsiasi costo nel quale l'assicurato sia incorso allo scopo di effettuare migliorie o modifiche del progetto o della costruzione; motore e collegamenti (con eccezione degli astucci dell albero motore o delle eliche) apparato elettrico, batterie e cablaggi, nel caso in cui la perdita o il danno sia stato causato da mal tempo, salvo che la perdita od il danno non sia dovuto a immersione dell'imbarcazione; tuttavia la presente limitazione non esclude la perdita od il danno occorso a seguito di incaglio dell'imbarcazione oppure collisione od urto contro altra Imbarcazione, molo o banchina. Dalla presente assicurazione si intendono in ogni caso escluse le perdite, i danni o le spese causate da o derivanti da: guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione o detenzione (fatta eccezione per baratteria e pirateria) e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in alto; mine, torpedini, bombe dispersi, od altri ordigni di guerra comunque non segnalati; scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili; terroristi o comunque qualsiasi persona che agisca per movente politico; impiego di qualsiasi ordigno di guerra che, fascia uso di fissione e/o fusione atomica o nucleare od altra reazione similare o materia o forza radioattiva; contaminazione radioattiva o radiazione ionica derivante da qualsiasi combustibile nucleare o residuo nucleare di combustione; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi che facciano parte di qualsiasi apparecchiatura esplosiva nucleare o componente nucleare dello stesso. 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Art. 8) FRANCHIGIA E SCOPERTO Nessuna richiesta di indennizzo relativa ad un rischio assicurato sarà pagabile a fronte del presente Contratto di Assicurazione salvo che l ammontare complessivo di tutti quei danni derivanti da ogni singolo caso od avvenimento sia superiore all'ammontare previsto al riguardo nella Modulo di Polizza come franchigia, nel qual caso detto ammontare viene dedotto dall'importo risarcibile. La presente disposizione non si intenderà applicabile nei casi di danno relativi a perdita totale o perdita totale costruttiva (virtuale) dell'imbarcazione oppure al verificarsi di tale avvenimento, per qualsiasi richiesta di indennizzo associato a quanto previsto dall Art. 10) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO delle Condizioni Particolari del presente Contratto di Assicurazione, occorso a seguito del medesimo evento o avvenimento. Prima dell applicazione della suddetta franchigia e congiuntamente alla stessa, potrà essere applicato, a discrezione degli Assicuratori, uno scoperto nuovo per vecchio non superiore ad un terzo relativamente a perdite o danni a tele di protezione, vele e attrezzature per controllare le vele (non l albero, o l asta), running riggings motori fuoribordo siano essi assicurati o meno con valutazione separata in questo Contratto di Assicurazione. Art. 9) SPESE DI SALVATAGGIO Ferme restando tutte le altre condizioni previste al riguardo in questo Contratto di Assicurazione, le spese di salvataggio sostenute allo scopo di prevenire una perdita che sarebbe riconducibile ai rischi assicurati, si intenderanno risarcibili come perdita derivante da detti rischi. Art. 10) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Nel caso si verifichi un avvenimento che possa dar luogo ad una richiesta di indennizzo risarcibile a fronte del presente Contratto di Assicurazione, dovrà esserne dato immediato avviso agli Assicuratori; inoltre in caso di furto o di danno doloso dovrà essere sporta immediata denuncia alle Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. L'avviso di perdita o di danno agli Assicuratori oppure al più vicino Agente dei Lloyds' nei caso in cui l'imbarcazione si trovi all'estero, dovrà essere effettuato prima che venga predisposta qualsiasi ispezione, allo scopo di nominate un perito che possa rappresentare gli Assicuratori stesi qualora essi lo reputino necessario. Gli Assicuratori avranno la facoltà di stabilire il porto verso il quale l'imbarcazione dovrà far rotta per entrare in bacino o per essere riparata (le effettive maggiori spese sostenute per il trasferimento derivante dalla richiesta degli Assicuratori saranno in tal caso risarcite all'assicurato) ed inoltre avranno possibilità di veto riguardo la località prescelta per la riparazione e il nominativo del cantiere. Gli Assicuratori avranno inoltre facoltà di indire appalti o pretendere che gli stessi vengano indetti dall'assicurato, in relazione alla riparazione dell'imbarcazione. In caso di perdita o di danno, l'assicurato o chi per esso dipendente o mandatario, dovrà fare tutto quanto ragionevolmente possibile allo scopo di evitare o ridurre la perdita che risulterebbe risarcibile a fronte del presente Contratto di Assicurazione. Ferme restando le condizioni in seguito previste e le disposizioni del precedente Art. 8) FRANCHIGIA E SCOPERTO delle Condizioni Particolari del presente Contratto di Assicurazione, gli Assicuratori contribuiranno al risarcimento di quelle spese propriamente e ragionevolmente sostenute dall'assicurato o da chi per esso, dipendente o mandatario, allo scopo di evitare o diminuire la perdita. In nessun caso tali spese potranno essere maggiori della somma assicurata dell'imbarcazione indicata nella Modulo di Polizza. L'Assicurato si impegna a fornire agli Assicuratori ogni ragionevole assistenza allo scopo di ottenere tutte quelle informazioni e prove che gli Assicuratori stessi reputino necessarie per effettuare un'azione legale, a loro spese ed a loro esclusivo beneficio ma a nome dell'assicurato, allo scopo di intraprendere un'azione di rivalsa o di ottenere un risarcimento da qualsiasi terzo responsabile, relativamente a tutto quanto assicurato con il presente Contratto di Assicurazione. L'intervento dell'assicurato o degli Assicuratori allo scopo di preservare, proteggere o recuperare l'interesse assicurato non potrà in alcun caso essere considerato come rinuncia od accettazione di abbandono e comunque sarà senza pregiudizio per i rispettivi diritti. Art. 11) DANNI PARZIALI Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse. In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (ex art. 535 Cod. Nav.). L indennità per danni parziali è soggetta alla regola proporzionale prevista dall art. 1907 del Cod. Civ. nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell unità da diporto al momento del sinistro. Sono esclusi dalla liquidazione le riparazioni ed i rimpiazzi non riconosciuti necessari dal perito incaricato dagli Assicuratori. In caso di disaccordo l Assicurato potrà nominare un proprio perito. I due periti potranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Le decisione sui punti controversi sono prese a maggioranza. Il costo della prestazione del perito nominato dall Assicurato sarà a suo carico mentre quello del terzo perito sarà ripartito in parti uguali fra l Assicurato e gli Assicuratori. Art. 12) DANNI NON RIPARATI L'ammontare dell'indennizzo relativamente a richieste di risarcimento per danni non riparati sarà calcolato sulla base del deprezzamento ragionevolmente applicabile al valore di mercato dell'imbarcazione alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione e riconducibile a tali danni non riparati; l'ammontare risultante non potrà comunque essere superiore al costo che si sarebbe ragionevolmente sostenuto per le riparazioni. In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a risarcire un danno non riparato qualora successivamente si verifichi una perdita totale (sia o non sia essa assicurata con il presente Contratto di Assicurazione) occorsa durante il periodo di validità del presente Contratto di Assicurazione o qualsiasi proroga dello stesso. Gli Assicuratori non sono tenuti a pagare, relativamente a danni non riparati, un importo superiore al valore assicurato al momento della scadenza del presente Contratto di Assicurazione. Art. 13) PERDITA TOTALE COSTRUTTIVA Nello stabilire se l'imbarcazione debba essere considerata come perdita totale costruttiva, il valore assicurato sarà considerato come valore dell'imbarcazione riparata, non tenendo conto del valore dell Imbarcazione danneggiata o dei singoli elementi separatamente. Nessuna richiesta di risarcimento per perdita totale costruttiva basata sul costo di recupero e/o riparazione dell'imbarcazione sarà risarcibile agli effetti del presente Contratto di Assicurazione, salvo che tale costo non sia maggiore del valore assicurato. Nella determinazione di tale presupposto dovrà essere preso in considerazione esclusivamente il costo relativo ad un singolo avvenimento o serie di danni derivanti da un unico evento. CondPolYacht11.02 Pagina 6 di 9

Art. 14) INTERESSI E SBORSI OBBLIGHI Inteso che nessun importo possa essere assicurato nella forma «policy proof of interest» oppure «full interest admitted», per proprio conto o di quello di Creditori Ipotecari od Armatori su esborsi, provvigioni, profitti ed altri interessi, comunque descritti, salvo che il valore assicurato sull'imbarcazione sia superiore a Euro 50.000; in tal caso la somma assicurabile a parte non potrà essere maggiore del 10% del valore complessivo assicurato sull'imbarcazione come indicato nel Contratto di Assicurazione. Fermo restando che una violazione di questo obbligo non potrà essere eccepita da parte degli Assicuratori qualora la richiesta di risarcimento sia presentata dal Creditore Ipotecario che abbia accettato il presente Contratto di Assicurazione non conoscendo la violazione commessa. Art. 15) CLAUSOLA PER IMBARCAZIONI VELOCI Condizione essenziale per l operatività della presente garanzia è che durante la navigazione l'imbarcazione sia condotta dall'assicurato indicato nella Modulo di Polizza o da altre persone abilitate, oppure che esse si trovino a bordo e ne abbiano il controllo. Dalla garanzia si intendono escluse le perdite o i danni occorsi all'imbarcazione o qualsiasi prestazione di salvataggio causati o derivanti all'imbarcazione da naufragio, incaglio, sommersione, immersione, rotture degli ormeggi, mentre la stessa si trovava ormeggiata od ancorata non sorvegliata al largo di una spiaggia o costa esposta; occorsi mentre l Imbarcazione stava partecipando a gare o prove di velocità oppure a qualsiasi collaudo in relazione alle stesse. Dalle garanzie assicurate si intendono escluse le eventuali richieste di risarcimento relative a timoni, all astuccio dell albero motore od alle eliche attribuibili a difetti occulti dello scafo o delle macchine, rottura di assi o scoppio di caldaie. Si intendono inoltre esclusa qualsiasi perdita o danno causato dal mal tempo, dall acqua o da collisione fatta eccezione per quella contro un'altra Imbarcazione, molo o pontile; tuttavia non si intendono esclusi i danni derivanti all'imbarcazione a seguito di immersione dell'imbarcazione stessa a causa del mal tempo. Nel caso in cui l'imbarcazione assicurata sia dotata di motori entrobordo, la validità del presente Contratto di assicurazione relativamente a danni causati o derivanti da incendio od esplosione sarà operante solo ed in quanto l Imbarcazione sia dotata, nella sala macchine (o vano motore), nel vano serbatoi e nella cucina, di un impianto di estinzione degli incendi automatico o con controllo a distanza e tale impianto sia stato installato propriamente e mantenuto in condizioni di efficiente funzionamento. Art. 16) ANNULLAMENTO E RIMBORSO DEL PREMIO La presente assicurazione potrà essere annullata dagli Assicuratori in qualsiasi momento con un preavviso all'assicurato di 30 giorni, oppure di comune accordo fra le parti; in tal caso si darà luogo al rimborso del pro-rata di premio al netto delle imposte calcolato sulla base dei premi applicabili rispettivamente al periodo di annullamento e di disarmo. CondPolYacht11.02 Pagina 7 di 9

CONDIZIONI SPECIALI A parziale deroga ed integrazione di quanto in precedenza descritto nel presente documento, s intende incluso in garanzia quanto di seguito esposto, Le seguenti Condizioni Speciali saranno operanti se richiamate nella Modulo di Polizza con l indicazione Operante e se è stato pagato agli Assicuratori il relativo sovrappremio. Art. A) INSTITUTE WAR AND STRIKES CLAUSE YACHTS 1. RISCHI ASSICURATI A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Particolari - Art. 6) RISCHI ASSICURATI e Condizioni Particolari - Art. 7) ESCLUSIONI, ma ferme restando tutte le altre condizioni della presente assicurazione, salvo in ogni caso le esclusioni in seguito previste, la copertura assicurativa viene estesa alle perdite o i danni all Imbarcazione assicurata causati da: 1.1. guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi precedenti, o qualsiasi atto ostile da parte o contro una potenza belligerante; 1.2. cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione o detenzione, e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto; 1.3. mine, torpedini o bombe dispersi od altri ordigni di guerra comunque non segnalati; 1.4. scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili; 1.5. terroristi o comunque da qualsiasi persona che agisca per movente politico; 1.6. confisca od espropriazione. Resta inteso che la presente estensione di garanzia non potrà in alcun caso essere applicabile prima che l Imbarcazione sia stata varata o mentre la stessa si trovi alata a terra. 2. DETENZIONE Nel caso in cui l Imbarcazione sia oggetto di cattura sequestro, arresto, fermo, restrizione, detenzione, confisca o espropriazione e l'assicurato subisca di conseguenza la perdita d'uso e di disponibilità dell'imbarcazione per un periodo continuativo superiore a 12 mesi, allo scopo di accertare se l'imbarcazione stessa debba essere considerata in perdita totale costruttiva (virtuale), l Assicurato sarà considerato come se sia stato privato del possesso dell'imbarcazione senza alcuna ragionevole possibilità di rientrarne in possesso. 3. ESCLUSIONI Dalla presente estensione di garanzia si intendono esclusi: 3.1. le perdite, i danni o le spese derivanti da: 3.1.1. esplosione di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare od altra reazione similare o materia o forza radioattiva, in seguito denominato ordigno nucleare di guerra; 3.1.2. scoppio di guerra (sia o non sia dichiarata) fra qualsiasi dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'america, Francia,Russia., Repubblica Popolare Cinese; 3.1.3. requisizione o acquisizione forzosa da parte di potenze straniere; 3.1.4. cattura, sequestro, arresto, fermo, confisca od espropriazione direttamente od indirettamente effettuato oppure ordinato dal governo o da qualsiasi autorità pubblica o locale del Paese nel quale l'imbarcazione risulti registrata o posseduta; 3.1.5. arresto, fermo, detenzione, confisca o espropriazione effettuati per imposizione di quarantena od a seguito di infrazioni di norme commerciali o doganali; 3.1.6. gli effetti derivanti da qualsiasi procedimento giudiziario, omissione nella presentazione di cauzioni o nel pagamento di qualsiasi multa od ammenda od obbligo fiscale; 3.1.7. pirateria. 3.2. qualsiasi richiesta di indennizzo per somme risarcibili agli effetti di qualsiasi altra copertura assicurativa sull Imbarcazione o che sarebbero state risarcibili qualora la presente assicurazione non fosse stata in essere; 4. ANNULLAMENTO La presente estensione di garanzia potrà essere annullata in qualsiasi momento sia dagli Assicuratori che dall'assicurato con un preavviso di 7 giorni (tale annullamento diverrà operante alla scadenza del settimo giorno dalla mezzanotte del giorno in cui la relativa notifica fu inviata dagli o agli Assicuratori). Gli Assicuratori tuttavia concordano la possibilità di ripristinare la presente garanzia assicurativa prima dello scadere di detto periodo previo accordo fra le parti a tassi di premio e/o condizioni e/o limitazioni da convenirsi. La presente assicurazione si intenderà comunque AUTOMATICAMENTE ANNULLATA anche senza preavviso scritto a seguito dell'esplosione ostile di qualsiasi ordigno nucleare di guerra come precedentemente definito in qualsiasi luogo o momento tale esplosione avvenga sia o non sia coinvolta l Imbarcazione; a seguito di scoppio di guerra (sia o non sia essa dichiarata) fra qualsiasi dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'america, Francia, Russia, Repubblica Popolare Cinese; nel caso in cui l Imbarcazione venga requisita sia per diritto di proprietà che per uso. In caso di annullamento della presente assicurazione per effetto sia di disdetta che per l operatività del presente articolo, oppure a seguito di vendita dell Imbarcazione, gli Assicuratori provvederanno a rimborsare all'assicurato il relativo pro-rata di premio al netto delle imposte. La presente estensione di garanzia assicurativa non entrerà in vigore qualora, successivamente al consenso degli Assicuratori ma prima della data prevista di effetto, si verifichi uno dei casi per i quali si applichi l'annullamento automatico della garanzia secondo quanto previsto dal presente articolo. CondPolYacht11.02 Pagina 8 di 9

Art. B) RINUNCIA DI RIVALSA SOLO PER IL RISCHIO INCENDIO Gli Assicuratori in caso di sinistro, su esplicita richiesta dell'assicurato, accettano di rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti del Cantiere e/o rimessaggio e/o ormeggio presso il quale si trova l'imbarcazione per danni imputabili agli stessi salvo in caso di dolo. Art. C) TRASFERIMENTI TERRESTRI La garanzia è estesa ai danni e/o alle perdite verificatesi quando l Imbarcazione viene trasportata a mezzo autocarro e/o carrello trainato dal porto fino al cantiere (e viceversa) per effettuare operazioni di rimessaggio e/o riparazioni, incluse le operazioni di carico e scarico dall autocarro. Sono esclusi i danni che determinano ammaccature e/o graffiature. Art. D) GUASTO MACCHINE A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Particolari - Art. 6) RISCHI ASSICURATI ed Condizioni Particolari - Art. 7) ESCLUSIONI, ma ferme restando tutte le altre condizioni della presente assicurazione, la garanzia assicurativa si intende estesa ad eventuali perdite o danni al motore e collegamenti parti elettriche e batterie e relativi cablaggi, causati da: 1. difetti occulti dello scafo o delle macchine, rottura d assi o scoppio di caldaie (escluso il costo e le spese necessarie per il rimpiazzo e la riparazione della parte difettosa, dell'asse danneggiato o della caldaia scoppiata); 2. negligenza di qualsiasi persona, ma con esclusione delle spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi difetto che possa risultare sia dalla negligenza sia dall inadempienza del contratto nell'effettuare qualsiasi lavoro di riparazione o modifica effettuati per conto dell'assicurato e/o dell'armatore oppure in relazione alla manutenzione dell'imbarcazione; 3. mal tempo. La presente estensione di garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia fissa per sinistro pari all 1% (uno percento) del valore dell Imbarcazione. Art. E) EFFETTI PERSONALI L'estensione della garanzia qui di seguito prevista s intenderà applicabile solo ed in quanto venga specificatamente indicata nella Modulo di Polizza la somma assicurata relativa agli Effetti Personali da garantire. Ferme restando tutte le altre condizioni di assicurazione prestate nel presente Contratto di Assicurazione ed a parziale deroga delle Condizioni Particolari - Art. 7) ESCLUSIONI, la presente assicurazione si intende estesa a garantire tutti i rischi di perdita o danno ad Effetti Personali, che risultano essere di proprietà personale dell'assicurato e/o della propria famiglia, e ad indumenti dell'equipaggio forniti dall'armatore, mentre si trovino a bordo oppure in uso in relazione all'impiego dell'imbarcazione assicurata, incluso il loro trasporto dalla località di residenza dell'assicurato all'imbarcazione e sino al loro ritorno in detta località. La presente estensione di garanzia non prevede l applicazione di franchigie o scoperti come previsti dalle Condizioni Particolari - Art. 8) FRANCHIGIA E SCOPERTO del presente Contratto di Assicurazione. Oltre a quanto già previsto dalle Condizioni Particolari - Art. 7) ESCLUSIONI del presente Contratto di Assicurazione sono esclusi i danni derivanti da: logoramento, usura, bagnamento, ammuffimento, ruggine, verminazione, tarme o guasto di natura meccanica; rottura di oggetti di natura fragile, salvo che tale danno sia conseguenza diretta di naufragio, affondamento, incaglio, incendio, collisione oppure a seguito sollecitazioni dovute alle condizioni meteorologiche, od a ladri o a scassinatori; perdite di denaro, valute, banconote o travellers cheques; perdita di sci d'acqua o di attrezzature subacquee, salvo che la stessa sia conseguenza di incendio o di furto a seguito di scasso oppure di perdita totale dell Imbarcazione. L'ammontare del risarcimento a fronte della presente estensione di copertura degli Effetti Personali sarà limitato alla somma assicurata al riguardo, come indicata nella Modulo di Polizza. Pena la decadenza del diritto all indennizzo, eventuali Effetti Personali con valore unitario superiore a Euro 500,00 dovranno essere obbligatoriamente elencati nella Proposta di Assicurazione e preventivamente accettati dagli Assicuratori. La presente assicurazione deve intendersi soggetta alla regola proporzionale e pertanto nel caso in cui i beni assicurati con la presente estensione risultino al momento di un qualsiasi avvenimento di valore maggiore rispetto al valore assicurato previsto nel Contratto di Assicurazione, l Assicurato avrà il diritto a reclamare solo la parte proporzionale di danno calcolato sulla base del valore assicurato rispetto a quello effettivo. La presente assicurazione non s intenderà operante in relazione ad eventuali perdite o danni che al momento dell'avvenimento, se non fosse per l'esistenza della presente assicurazione, sarebbero stati garantiti da altre coperture assicurative, fatta eccezione per qualsiasi franchigia prevista da tali altre coperture assicurative qualora la presente copertura non fosse stata operante. CondPolYacht11.02 Pagina 9 di 9