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DELIBERAZIONE N. 1788/2014 ADOTTATA IN DATA 13/11/2014 OGGETTO: Convenzione con Poliambulatorio San Paolo S.r.l. di Alba (CN) per l esecuzione di attività di consulenza del dott. Claudio Bernucci. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che Poliambulatorio San Paolo S.r.l. di Alba (CN) ha comunicato con e- mail che intende avvalersi della consulenza del dott. Claudio Bernucci, dirigente a rapporto esclusivo presso l USC Neurochirurgia; Atteso che questa azienda ha provveduto, con deliberazione n. 1412 adottata in data 17/10/2013, a disciplinare nell ambito del Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni; Acquisito il parere favorevole del dott. Claudio Bernucci in riferimento alla compatibilità con le attività istituzionali; Ritenuto di dover precisare che: - l attività di consulenza specialistica sarà svolta dal dott. Claudio Bernucci con un impegno quantificabile in circa un accesso al mese, al di fuori dell orario di lavoro e gli introiti derivanti rientranti nell ambito delle Libera professione / Consulenze saranno assegnati al professionista secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale; - gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell azienda ospedaliera ove dovute; Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio; DELIBERA 1. di approvare le premesse e di stipulare con Poliambulatorio San Paolo s.r.l. di Alba (CN) specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento; 2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell attività oggetto della convenzione, siano contabilizzati nel conto 406520010 "Ric. att. consulenza sanit. LP. art.55c1-lett.c-d art 57-58 CCNL", che identifica proventi in regime libero Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo

professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l esecuzione delle prestazioni; 3. di incaricare l USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggio dell esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle attività svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito orario, (2) a richiedere all ufficio competente l emissione della fattura e la contabilizzazione come sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo

ALLEGATO A MRKMod. Contratto 01 / Consulenza prestazioni sanitarie Az. Non accreditata CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA Tra Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo ufficioprotocollo@pec.hpg23.it, C.F. n. 80020570166 e Partita IVA n. 00837210160, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche Azienda ) e Poliambulatorio San Paolo S.r.l., con sede legale in Alba (CN), Piazza San Paolo n. 3 e sede operativa sempre in Alba (CN), Via Vivaro n. 27, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo poliambulatoriosanpaolo@confcommercio.legalmail.it, C.F. 02292000011 e Partita IVA n. 01772110043, rappresentata per la firma del presente atto nella persona del sig. Cane Luciano nato ad Alba (CN) il 05.06.1964, con la qualifica di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche Titolare della convenzione ), ( Azienda e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche "Parti"). PREMESSO CHE - il Titolare della convenzione : - è attiva nel settore degli studi medici specialistici e poliambulatori non accreditati, che svolge tale attività in strutture idonee, per le quali dichiara, sotto propria responsabilità, sono in essere tutti i requisiti e le autorizzazioni di legge; - nella propria sede operativa sita in Alba (CN), Via Vivaro 27, intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la quale si rende necessaria la consulenza di un medico specialista in neurochirurgia; - ha manifestato con specifica richiesta alla Azienda la volontà di avvalersi in particolare della consulenza specialistica in ambito neurochirurgico, del dott. Bernucci Claudio, dipendente della Azienda con contratto di esclusività (d'ora in poi detto anche il Professionista ) e domiciliato presso la Azienda per gli aspetti connessi alla presente convenzione, a) la Azienda : - ha provveduto con la deliberazione n. 1412 del 17/10/2013 a disciplinare nell ambito dell Atto aziendale per la disciplina e l organizzazione dell attività libero professionale intramuraria le MRK Convenzione HPG23 / Poliambulatorio San Paolo Pag. 1 di 7

modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste ai propri Professionisti da soggetti esterni; - considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per l Azienda oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso le sedi del Titolare della convenzione ; - ha verificato la disponibilità del Professionista che svolgerà dette attività, a fronte di specifici compensi, al di fuori del debito orario nelle forme previste dal provvedimento di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della azienda ; b) le Parti ed il Professionista : - danno atto che le attività in oggetto sono conformi alle previsioni dell art. 5, comma 6, della legge regionale n. 33/2009, che consente espressamente alle aziende ospedaliere, soddisfatte prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e fermo restando il pareggio di bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari a terzi oppure a soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria; - danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto; - danno atto che le prestazioni sono richieste dal Titolare della convenzione a favore di propri utenti e clienti e che pertanto (a) il Titolare della convenzione assume a proprio carico tutti gli oneri anche risarcitori derivanti dalla propria Responsabilità Civile e che (b) il Professionista che accetta di erogare le prestazioni richieste assume a proprio carico tutti gli oneri anche risarcitori di Responsabilità Civile Professionale connessa all'attività da esso svolta in attuazione della presente Convenzione presso le sedi del Titolare della convenzione manlevando, entrambi, la Azienda da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta, e garantendo a proprio carico le relative coperture assicurative; - si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi. Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI MRK Convenzione HPG23 / Poliambulatorio San Paolo Pag. 2 di 7

2.1 - La Azienda autorizza il Professionista ad effettuare la consulenza richiesta dal Titolare della convenzione nell arco di validità del contratto. 2.2 - L attività di consulenza sarà svolta dal Professionista al di fuori dell orario di lavoro e del debito orario dovuto alla Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere espletate, sarà programmata per un numero di circa cinque ore una volta al mese presso le sedi indicate in premessa. 2.3 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni del Professionista individuato e che sottoscrive per accettazione, in nessun caso la Azienda sarà tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a responsabilità derivanti da indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di validità del presente contratto. Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO 3.1 - Per l attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà alla Azienda un corrispettivo di 350,00 (trecentocinquanta/00) per ore di attività omnicomprensive, tenuto conto che tale corrispettivo e comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico della Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali. 3.2 - Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione della / delle prestazioni. 3.3 - Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell IVA se dovuta. 3.4 - Il Titolare della convenzione provvederà a trasmettere con cadenza mensile il prospetto delle ore e/o degli accessi relativi all attività prestata dal Professionista in relazione alla presente convenzione, all USC Formazione, marketing e libera professione della Azienda che attiverà le procedure di fatturazione. 3.5 - Il Titolare della convenzione dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII, IBAN IT75Z0569611100000008001X73. 3.6 Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all imposta di bollo del presente contratto di cui la Azienda si fa carico per l assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione. 3.7 - La Azienda provvederà ad erogare i compensi di competenza del Professionista entro 40 (quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione. MRK Convenzione HPG23 / Poliambulatorio San Paolo Pag. 3 di 7

Art. 4 - DURATA 4.1 - Il presente contratto ha validità dalla data in cui sia stata effettuata l ultima sottoscrizione da parte del legale rappresentante con poteri di firma di ciascuna delle Parti come risultante dalle firme in calce al presente atto ed ha la durata di un anno senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti. 4.2 - Le Parti ed il Professionista si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto. Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI 5.1 - Le Parti ed il Professionista dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. 5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti ed il Professionista utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all uso per il quale sono destinati. 5.3 - Le Parti ed il Professionista si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali e sue successive modifiche ed integrazioni. 5.4 - Titolare della convenzione ed il Professionista dichiarano di conoscere il Codice etico aziendale ed i regolamenti della Azienda e si impegnano al completo rispetto degli stessi, le eventuali violazioni danno titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala l inadempienza. 5.5 - Le Parti ed il Professionista concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o indiretta potrà essere posta in capo alla Azienda per le attività svolte dal Professionista a favore del Titolare della convenzione presso le sedi di quest ultimo. Il Titolare della convenzione garantisce la copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori derivanti propria la Responsabilità Civile manlevando la Azienda da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa. Il Professionista dichiara di disporre di adeguata copertura assicurativa per ogni forma di responsabilità professionale per le attività svolte in forza del presente contratto presso le sedi del MRK Convenzione HPG23 / Poliambulatorio San Paolo Pag. 4 di 7

Titolare della convenzione manlevando la Azienda da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa. 5.6 - Le Parti e il Professionista concordano che sono escluse a carico della Azienda e del Titolare della convenzione le coperture dei rischi per infortunio compreso quello in itinere collegati all attività oggetto del presente contratto. 5.7 - Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo. Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto. Violazioni a carico di una delle Parti o del Professionista, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d ora che la Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell altra in conseguenza dell anticipata cessazione del rapporto. Art. 7 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO 7.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento. MRK Convenzione HPG23 / Poliambulatorio San Paolo Pag. 5 di 7

7.2 - Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 7.3 - L imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta virtualmente dalla Azienda in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al Titolare della convenzione per un importo complessivo di euro 64,00 atteso che la presente convenzione si compone di 182 righi. Letto, approvato e sottoscritto Data Data Data Per la Azienda IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora Per il Titolare della convenzione IL LEGALE RAPPRESENTANTE Geom. Luciano Cane Il Professionista Dott. Claudio Bernucci firma firma firma MRK Convenzione HPG23 / Poliambulatorio San Paolo Pag. 6 di 7

Le Parti ed il Professionista dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, II comma, e dell art. 1342 Codice civile: premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI), articolo 4 (DURATA), articolo 5 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI), articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7 (FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO). Letto, approvato e sottoscritto Data Data Data Per la Azienda IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora Per il Titolare della convenzione IL LEGALE RAPPRESENTANTE Geom. Luciano Cane Il Professionista Dott. Claudio Bernucci firma firma firma MRK Convenzione HPG23 / Poliambulatorio San Paolo Pag. 7 di 7

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------