REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ



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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ Emanato con D.R. 687 del 31.07.2001

INDICE Art. 1 - Scopo 2 Art. 2 - Campo di applicazione 2 Art. 3 - Gestione servizio di reperibilità 3 Art. 4 - Tipi di emergenza 3 Art. 5 - Modalità di attivazione del servizio 3 Art. 6 - Dotazione strumentale delle persone reperibili 3 Art. 7 - Compiti dell addetto alla reperibilità 3 Art. 8 - Modalità di allertamento della persona reperibile 3 Art. 9 - Compiti della persona reperibile in caso di chiamata 4 Art. 10 - Modulistica 4 Art. 11 - Compenso per i turni di reperibilità 4 Art. 12 - Responsabilità delle persone reperibili 4 Art. 13 - Gestione chiavi di accesso degli edifici universitari 5 Art. 14 - Assicurazione casco 5 Art. 15 - Selezione degli addetti al servizio di reperibilità 5 Art. 16 - Formazione 5 Art. 1 - Scopo Il servizio di reperibilità costituisce il mezzo per garantire la continuità di funzionamento degli impianti tecnologici in servizio, salvaguardando l'incolumità delle persone e la sicurezza degli impianti e delle sedi universitarie; lo scopo è quello di assicurare che il personale del servizio di reperibilità intervenga durante le ore di chiusura delle strutture universitarie in caso di insorgenza di una emergenza, in modo da garantire la presenza di una persona strutturata autorizzata a prendere decisioni che possono anche coinvolgere, secondo esigenze, ditte o mezzi di soccorso appropriati (es. Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.), nel caso in cui un intervento non tempestivo possa recare danno alle strutture. Art. 2 - Campo di applicazione Sono sottoposte al servizio di reperibilità tutte le sedi universitarie presenti nel territorio della provincia di Trento; in particolare la tabella sottostante: STRUTTURA Facoltà di Ingegneria Facoltà di Scienze Facoltà di Economia Facoltà di Giurisprudenza Facoltà di Lettere Facoltà di Sociologia Sede Palazzo Ferrari Direzione Risorse Umane Direzione Edilizia e Logistica Palazzina D. I. T. Litografia Appartamenti Appartamenti Appartamenti Appartamenti loc. Vela Augsburgher Hof Magazzini loc. Mattarello Progetto Speciale Nuova Edilizia LOCALITA Loc. Mesiano - Trento Loc. Povo - Trento Via Inama n 1 - Trento Via Verdi n 53 Trento Via S. Croce n 67 Trento Via Verdi n 26 - Trento Via Belenzani n 12 Trento Via Belenzani n 39 Trento Via Rosmini n 70 Trento Via Galleria Tirrena n 10 Trento Via di Briamasco n 2 Trento Via Lavisotto n 117 Trento Via Rosmini n 71 Trento Via Prati n 2 Trento Via Malpaga n 9 Trento Via Cosma e Damiano loc. Vela Trento Loc. Valcanover n 7 Caldonazzo (TN) Loc Regole Mattarello - Trento Largo Carducci n 40 - Trento Emanato con D.R. 687 del 31.07.2001 2

Art. 3 - Gestione servizio di reperibilità Alla Divisione Manutenzione e Gestione Immobili della Direzione Edilizia e Logistica viene affidata la gestione del Servizio di Reperibilità; alla Divisione Stipendi della Direzione Bilancio e Acquisti spetta invece la liquidazione dei turni di reperibilità. Il responsabile del servizio ogni quattro mesi predispone un calendario del personale reperibile e lo trasmette all'amministrazione. Con cadenza mensile invece il responsabile presenta un rapporto sull'andamento del servizio segnalando eventuali anomalie e difficoltà riscontrate. Copia di tale rapporto è presentata anche alla commissione per la contrattazione decentrata. Art. 4 - Tipi di emergenza Le emergenze più comuni a cui deve far fronte il servizio di reperibilità sono: allarme incendio diramato sia dalle centraline di rilevazione fumo che a vista; segnalazione di guasti ad impianti tecnologici con pericolo di danno alle strutture; segnalazione di danni da effetti di eventi metereologici avversi; blocco di ascensori con persone all interno. segnalazione di guasti agli impianti, alle attrezzature e alle macchine di sperimentazione. Art. 5 - Modalità di attivazione del servizio Vengono incaricati con il sistema della turnazione due addetti alla reperibilità, una per le sedi della città e una per le sedi di collina. Questi restano in servizio per una settimana, con il seguente orario: Il lunedì: dalle ore 14.30 fino alle ore 7.45 di martedì; Il martedì,il mercoledì e il giovedì: dalle ore 18 alle ore 7.30 del giorno successivo; Il venerdì: dalle ore 14.30 alle ore 7.45 di lunedì. Per esigenze organizzative la fine del turno può essere prolungata di ventiquattro o quarantotto ore nel caso di lunedì e martedì festivi. Di norma, il personale addetto alla reperibilità non può svolgere più di un servizio al mese. La Gestione dei Turni di Reperibilità viene illustrata nella tabella di cui all allegato n 1 e predisposta dal Responsabile delle Divisione Manutenzione e Gestione Immobili. Art. 6 - Dotazione strumentale delle persone reperibili Ogni persona individuata a prestare la propria attività per il servizio di reperibilità dovrà essere dotata di: Telefono cellulare; Valigetta contenente attrezzatura varia (cacciaviti, pinze ecc.); Manuale relativo alla documentazione degli impianti d allarme anti-incendio e anti-intrusione Art. 7 - Compiti dell addetto alla reperibilità Il personale, durante il periodo di reperibilità, deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; in caso di indisponibilità, per malattia o grave impedimento, va data immediata segnalazione al responsabile del servizio, che provvede tempestivamente alla sostituzione. Oltre a quello di recarsi sul luogo dell emergenza in caso di chiamata la persona reperibile deve: recarsi, prima dell inizio del proprio turno, dal reperibile del turno precedente per prendere in consegna la valigetta ed il telefono cellulare controllandone l integrità; verificare se dal suo ultimo turno vi sono state eventuali situazioni modificate all interno delle strutture di competenza; segnalare al responsabile, durante l orario di ufficio, di eventuali impedimenti sopraggiunti per forza maggiore e chiedere la sostituzione; chiedere la sostituzione, consegnando la valigetta ed il telefono cellulare al reperibile del turno successivo in caso di impedimenti di forza maggiore se la stessa si determina dopo l orario di apertura dell ufficio del responsabile; comunicare al responsabile l avvenuta sostituzione immediatamente all apertura degli uffici; trasmettere i rapporti di eventuali interventi effettuati durante il periodo di reperibilità all apertura degli uffici (vedi allegato n 3); contattare a fine turno l entrante reperibile per la consegna della valigetta e del cellulare; consegnare a fine turno il rapporto settimanale al responsabile (vedi allegato n 4) Art. 8 - Modalità di allertamento della persona reperibile Emanato con D.R. 687 del 31.07.2001 3

In ogni struttura dovrà essere affisso in punti strategici l elenco aggiornato delle persone reperibili ed il loro recapito telefonico. La persona reperibile può essere allertata: da apposito combinatore telefonico; direttamente da una persona presente nella struttura dove è in atto una emergenza. La persona reperibile ricevuto l avviso dal combinatore telefonico deve concordare con un agente dell Istituto di vigilanza l ora e il punto di incontro con la guardia giurata per poter procedere alla visita di sopralluogo. Nel caso di allertamento ricevuto direttamente da una persona presente nella struttura dove è in atto l emergenza il responsabile di turno in base alla gravità delle stesse, decide, sotto la propria responsabilità, le modalità di intervento. Art. 9 - Compiti della persona reperibile in caso di chiamata La persona di turno, reperibile, entro 30 minuti dalla chiamata deve recarsi sul luogo di lavoro dell emergenza ed in collaborazione con l addetto dell Istituto di vigilanza perlustra i locali o le zone in allarme, verifica se con semplici manovre è in grado di rimediare all emergenza, nel qual caso provvede o in alternativa coinvolge, secondo le esigenze, ditte o mezzi di soccorso appropriati (es. Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.), nel caso in cui un intervento non tempestivo possa recare danno alle strutture. Al termine di ogni intervento dovrà essere redatto un rapportino che dovrà essere inoltrato all apertura degli uffici al Responsabile del Servizio di Reperibilità. Inoltre gli addetti alla reperibilità redigono settimanalmente un rapporto corredato dai verbali relativi alle chiamate. Per ciascuna chiamata nel verbale vanno annotati: la provenienza; l'ora e la data; la natura del guasto segnalato; i provvedimenti adottati; l'eventuale personale intervenuto. Il rapporto settimanale, vistato dal responsabile del servizio, costituisce anche elemento probatorio ai fini del compenso e della copertura assicurativa per l'uso del mezzo personale, come disciplinato all art. 15. Vedi allegato n 2 Logigramma Schematico Vedi allegati n 3 e 4 Art. 10 - Modulistica Art. 11 - Compenso per i turni di reperibilità L indennità di reperibilità è compensata nel modo che risulta dalla tabella sottostante, oltre gli oneri a carico dell Amministrazione e al compenso previsto per l intervento. PROSPETTO RETRIBUZIONE Feriale Lire 20.000 Prefestivo Lire 50.000 Festivo Lire 100.000 Gli interventi sono compensati con una cifra forfetizzata di lire 100.000 (oltre gli oneri a carico dell amministrazione), nella quale è compreso l uso del mezzo proprio. Agli addetti alla reperibilità vanno riconosciute in aggiunta ai compensi forfetari, le ore di servizio eccedenti le prime due prestate durante l intervento, parametrandola alla quota oraria di lavoro straordinario riferita alla qualifica di appartenenza. A tal fine il Servizio avrà a disposizione un fondo appositamente destinato a copertura di tali prestazioni straordinarie. Il compenso per l'intervento è corrisposto anche nell'ipotesi in cui siano chiamati ad intervenire, in casi eccezionali, docenti, ricercatori o tecnici che operano nelle strutture in cui si è verificato l'evento. A fronte di possibili temporanee indisponibilità dell'automezzo privato, dovute a fattori oggettivamente riscontrabili, sarà di volta in volta autorizzato l'utilizzo dell'automezzo in dotazione alla Divisione manutenzione e gestione immobili. Art. 12 - Responsabilità delle persone reperibili Per l ottimale svolgimento del servizio occorre tenere presente i due distinti compiti e responsabilità dell amministrazione che organizza il servizio di reperibilità e degli addetti al servizio stesso. Emanato con D.R. 687 del 31.07.2001 4

L Amministrazione, attraverso la reperibilità delegata ai funzionari opportunamente individuati, deve assicurare che tutte le condizioni previste siano attivate con la massima efficienza sia dal punto di vista normativo che da quello strutturale. L Addetto al servizio di reperibilità deve, dal canto suo, una volta ricevuta la consegna e fino alla remissione della stessa, tenere quel comportamento serio, oculato, preciso, diligente ed attento che si richiede ad un incaricato di pubblico servizio. Qualora il personale chiamato non intervenga entro il limite temporale e del fatto non è riscontrabile probatoriamente la causa di forza maggiore, l'interessato decade dal beneficio economico per l'intera settimana, fatti salvi gli eventuali provvedimenti amministrativi e le responsabilità civili e penali. Art. 13 - Gestione chiavi di accesso degli edifici universitari Al fine di rendere più efficace e tempestivo l intervento della persona reperibile, all interno della struttura in emergenza, le porte di ingresso, le porte interne che per varie ragioni devono essere mantenute costantemente chiuse a chiave e le porte dei locali tecnici saranno dotate di sistemi di chiusura abilitati ad essere disinseriti oltre che con una chiave normale anche da una chiave universale (pass- partout) che sarà data in dotazione solo alla persona reperibile e a un numero ristretto di altre persone (codificato e registrato) a cura del Responsabile di Struttura. Art. 14 - Assicurazione casco Per raggiungere il luogo dell emergenza, per ritornare al luogo di partenza e per i trasferimenti dovuti a seguito dell emergenza, la persona reperibile dovrà utilizzare il mezzo di trasporto proprio. L Amministrazione dovrà provvedere all accensione di una polizza Casco per gli automezzi che i reperibili utilizzeranno, per recarsi sul luogo dell emergenza, al fine di espletare l incarico assegnato. Tale polizza dovrà prevedere la totale copertura dei danni provocati da eventuali sinistri. Art. 15 - Selezione degli addetti al servizio di reperibilità Premesso che la persona reperibile ricevuto l avviso di emergenza, deve recarsi sul luogo di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata e che deve prendere conoscenza del manuale relativo alla documentazione degli impianti d allarme anti-incendio e anti-intrusione, i criteri per la selezione del personale da adibire al servizio di reperibilità possono essere i seguenti: residenza in città o nell immediata periferia in modo da recarsi sul luogo dell emergenza nel tempo richiesto anche utilizzando percorsi alternativi; anzianità di servizio di almeno un anno; integrità psico-fisica; capacità di prendere decisioni e ad assumersi responsabilità sottoscritta dal diretto superiore. Art. 16 - Formazione Ogni reperibile viene avviato al servizio attraverso un percorso di formazione personalizzato. Il responsabile del servizio inoltre favorisce l'aggiornamento professionale continuo del personale reperibile e l'addestramento necessario ad effettuare in modo idoneo il servizio di reperibilità a seguito delle progressive modifiche agli impianti e alle strutture. Emanato con D.R. 687 del 31.07.2001 5

Allegato n 2 Emanato con D.R. 687 del 31.07.2001 6