I.T.I.S. "S. CANNIZZARO", via Consolare Latina n.263, 00034 Colleferro RM D.S.: Prof.ssa Marisa Pia Zeppa R.S.P.P.: Arch. Vittorio Magliozzi LEZIONE # 2 Gestione della Prevenzione, D.Lgs. 81/08 SICUREZZA E SCUOLA
- Cenni circa la Sorveglianza Sanitaria - Gestione delle Emergenze - Consultazione e Partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori - Luoghi di Lavoro - Uso delle Attrezzature di lavoro e D.P.I. - Segnaletica di Salute e Sicurezza sul lavoro
SORVEGLIANZA SANITARIA TITOLO I, CAPO III, SEZIONE V, del D.LGS. 81/08 Figura di riferimento M. C. : medico competente - Può essere un dipendente interno all azienda, oppure un professionista esterno - Deve possedere i requisiti professionali descritti dall art.38 - Nominato dal Datore di Lavoro OBBLIGO della Sorveglianza Sanitaria - Nei casi previsti dalla normativa vigente ( > valutazione dei rischi > soggetti esposti a rischio ) e/o dagli organi competenti - Qualora il lavoratore ne faccia richiesta (il m.c. valuta l effettiva relazione con i rischi lavorativi)
SORVEGLIANZA SANITARIA TITOLO I, CAPO III, SEZIONE V, del D.LGS. 81/08 Sorveglianza Sanitaria Comprende VISITE MEDICHE (art.41, comma 2) FINE: valutare lo stato di salute fisica / mentale / sociale del lavoratore in relazione all attività lavorativa da svolgere o in fase di svolgimento in funzione. TIPOLOGIA di VISITE: - Preventiva - Periodica - Su richiesta del lavoratore - In occasione di un cambio di mansione - In occasione della cessazione di un attività lavorativa. GIUDIZIO di IDONIETA del M.C. (Idonietà Inidonietà) SPESE per visite mediche A CARICO del Datore di Lavoro.
EMERGENZE TITOLO I, CAPO III, SEZIONE VI, del D.LGS. 81/08 Gestione delle emergenze Manifestazione di un evento emergenza che genera un pericolo grave ed immediato Protagonisti della gestione delle emergenze 1_ Datore di lavoro 2_ Lavoratori preposti alla gestione delle emergenze: - prevenzione incendi e lotta antincendio. - evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato - salvataggio - primo soccorso 3_ Organi di Assistenza e Controllo
EMERGENZE TITOLO I, CAPO III, SEZIONE VI, del D.LGS. 81/08 Il D.L. ha l obbligo della pianificazione della gestione delle emergenze: predisposizione delle MISURE DI PREVENZIONE. Insieme di mezzi, azioni, procedure e protocolli finalizzati a gestire eventuali situazioni di pericolo, eventi emergenza. (art.18, comma 1, lett.b): designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze (dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso); (art.18, comma 1, lett.t): adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei luoghi di lavoro il D.L. deve garantire che: I lavoratori possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; La presenza di idonei mezzi di estinzione (in caso di incendio) e l esistenza di un idoneo piano di evacuazione; Ogni lavoratore possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di un pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
EMERGENZE TITOLO I, CAPO III, SEZIONE VI, del D.LGS. 81/08 Gestione delle emergenze = PREVENZIONE Informazione di tutti i lavoratori circa le misure di emergenza predisposte e i comportamenti da adottare in caso di pericolo grave e imminente. Formazione e Addestramento adeguati dei lavoratori preposti alla gestione della sicurezza. Predisposizione di procedure di evacuazione (Piano di Evacuazione) Simulazioni > Esercitazioni (primo soccorso, prevenzione incendi) > prove di evacuazione > organi di assistenza e controllo competenti
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI R.L. TITOLO I, CAPO III, SEZIONE VII, del D.LGS. 81/08 Partecipazione dei Lavoratori alla Gestione della Sicurezza RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI per la SICUREZZA eletto dai lavoratori punto di riferimento dei lavoratori circa gli aspetti legati alla sicurezza sul luogo di lavoro Ma, ancor più importante: collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI R.L. TITOLO I, CAPO III, SEZIONE VII, del D.LGS. 81/08 Art.50 _ Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di Prevenzione riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall articolo 37; partecipa alla riunione periodica di cui all articolo 35; avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
LUOGHI DI LAVORO TITOLO II, del D.LGS. 81/08 Luoghi di Lavoro di un azienda o unità produttiva, sono tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro inclusi i luoghi di pertinenza accessibili al lavoratore nell ambito del proprio lavoro.
LUOGHI DI LAVORO TITOLO II, del D.LGS. 81/08 REQUISITI secondo le indicazioni dell art.63 e dell allegato IV del D.Lgs. 81/08 Accessibilità ai lavoratori disabili Stabilità e Solidità Altezza, Cubatura e Superficie Pareti verticali e superfici orizzontali Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi Vie e uscite di emergenza Porte e portoni Scale Microclima Illuminazione (naturale e artificiale) Servizi Igienico assistenziali
LUOGHI DI LAVORO TITOLO II, del D.LGS. 81/08 È importante che: i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti indicati dalla normativa vie di circolazione, vie di fuga, luoghi sicuri, uscite di emergenza, siano sgombere ci sia regolare manutenzione e revisione degli impianti e dispositivi di sicurezza sia inibito l accesso, ad operatori non addetti ai lavori, all interno di locali destinati ad attività che comportino rischi specifici sia inibito l accesso in ambienti sospetti di inquinamento in mancanza di accertata assenza di pericolo per la vita e l integrità fisica dei lavoratori
USO di ATTREZZATURE di LAVORO e D.P.I. TITOLO III, del D.LGS. 81/08 Attrezzature di Lavoro MACCHINA UTENSILE APPARECCHIO IMPIANTO Complesso di strumenti destinato ad essere usato durante il lavoro, necessario all attuazione di un processo produttivo. Uso di una Attrezzature di Lavoro QUALSIASI OPERAZIONE LAVORATIVA CONNESSA ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO Messa in servizio o fuori servizio Impiego Trasporto Riparazione Trasformazione Manutenzione Pulizia Montaggio Smontaggio
USO di ATTREZZATURE di LAVORO e D.P.I. TITOLO III, del D.LGS. 81/08 Attrezzature di Lavoro ai sensi del D.LGS 81/08 In possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie vigenti (ALLEGATO V) Idonee ai fini della salute e sicurezza Istallate ed utilizzate come prescritto dalle istruzioni d uso Soggette a manutenzione (al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza) Adeguate al lavoro da svolgere > Al momento dell adozione di una specifica attrezzatura di lavoro vanno considerate: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
USO di ATTREZZATURE di LAVORO e D.P.I. TITOLO III, del D.LGS. 81/08 Attrezzature di Lavoro ai sensi del D.LGS 81/08 I lavoratori vanno adeguatamente informati / formati / addestrati all uso di quelle attrezzature In caso di manutenzione o riparazione, è necessario che l operatore incaricato sia qualificato a svolgere detti compiti Prevedere controlli periodici e straordinari delle attrezzature di lavoro
USO di ATTREZZATURE di LAVORO e D.P.I. TITOLO III, del D.LGS. 81/08 D. P. I. Dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. OBBLIGO DI USO (art.75, comma 1 sanzionato penale) Il lavoratore è obbligato all utilizzo dei D.P.I. quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da tecniche di prevenzione
USO di ATTREZZATURE di LAVORO e D.P.I. TITOLO III, del D.LGS. 81/08 D. P. I. ai sensi del D.LGS 81/08 In possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie vigenti Compatibilità tra diversi D.P.I. utilizzati contemporaneamente Al variare delle condizioni di rischio, i D.P.I. devono essere sostituiti e/o aggiornati se necessario Intensità e condizioni di utilizzo variabili a seconda del rischio e delle caratteristiche di fabbricazione del dispositivo stesso Adeguati rispetto alle attività da svolgere: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all utilizzatore secondo le sue necessità.
USO di ATTREZZATURE di LAVORO e D.P.I. TITOLO III, del D.LGS. 81/08 D. P. I. ai sensi del D.LGS 81/08 Manutenzione adeguata obbligatoria, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti I lavoratori devono essere adeguatamente informati / formati / addestrati al corretto uso dei dispositivi I lavoratori sono obbligati a sottoporsi ai programmi di informazione / formazione / addestramento organizzati dal D.L. e ad utilizzare i D.P.I. conformemente alle istruzioni fornite loro dal costruttore e nei programmi di formazione / addestramento I lavoratori provvedono alla cura dei dispositivi I lavoratori sono obbligati a segnalare l errato o mancato funzionamento o efficacia dei D.P.I.
SEGNALETICA di SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO TITOLO V, del D.LGS. 81/08 Serve a fornire una indicazione o una prescrizione mirata a garantire la sicurezza e la saluta sul luogo di lavoro. La predisposizione e la collocazione della segnaletica non deve trarre in inganno il lavoratore Il posizionamento della segnaletica è correlato alle attività svolte nei vari ambienti di lavoro e alle caratteristiche morfologiche dell ambiente stesso
SEGNALETICA di SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO TITOLO V, del D.LGS. 81/08 COLORE SIGNIFICATO o SCOPO INDICAZIONE e PRESCRIZIONI ROSSO Segnali di divieto Pericolo Allarme Materiali e attrezzature antincendio Atteggiamenti pericolosi Alt, arresto, dispositivi di interruzione di emergenza, sgombero Identificazione e ubicazione GIALLO Avvertimento Attenzione, cautela, verifica AZZURRO Prescrizione Azione specifica, obbligo di indossare un d.p.i. VERDE Salvataggio o Soccorso Situazione di sicurezza Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali Ritorno alla normalità
SEGNALETICA di SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO TITOLO V, del D.LGS. 81/08
SEGNALETICA di SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO TITOLO V, del D.LGS. 81/08
SEGNALETICA di SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA in ogni aula / ufficio / laboratorio
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