VISCOM Associazione svizzera per la comunicazione visiva VWP Verband Werbetechnik+Print COPYPRINTSUISSE Associazione svizzera dei reprografi Fondo per la formazione professionale dell industria grafica Regolamento del 9 settembre 00. Parte Generale Art. Nome Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «fondo per la formazione professionale dell industria grafica» (in seguito «Fondo») un fondo per la formazione ai sensi dell'articolo 60 della legge sulla formazione professionale del Dicembre 00 (LFPr 4.0). Art. Organo Responsabile I rappresentanti dell organo responsabile di questo fondo sono l Associazione svizzera della comunicazione visiva VISCOM, Verband Werbetechnik+Print VWP e l Associazione svizzera dei reprografi COPYPRINTSUISSE. Art. Scopo Il fondo promuove e sostiene la formazione professionale di base del settore.. Parte Campo di applicazione Art. 4 Campo di applicazione territoriale Il campo di applicazione del fondo è la Svizzera. Art. 5 Campo di applicazione aziendale Il campo di applicazione del fondo è riservato a tutte le aziende grafiche o parti d azienda, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che offrono i seguenti servizi e attività: a. Concezione, progettazione, elaborazione di dati, ripresa e lavorazione dei dati per ogni genere di stampa e digitale. b. Preparazione delle forme, stampa, riproduzione e copiatura di prodotti stampati su differenti materiali, specialmente carta, plastica e metallo. c. Taglio, assemblaggio, cucitura, rilegatura, lavorazione di prodotti stampati di ogni genere. I seguenti rami e settori sono espressamente esclusi dal fondo per la formazione: a. La redazione di giornali, tranne le attività inerenti alla produzione tecnica dei giornali, allegati e riviste; b. La flessografia; incluso le attività di prestampa specifica per la flessografia; c. La fabbricazione d imballaggi; incluso le attività di prestampa specifiche per gli imballaggi; d. La fabbricazione di cartone ondulato e di carta; e. Le attività specifiche delle ordinanze sulla formazione professionale di base di tecnico pubblicitario AFC, tecnologo dell imballaggio AFC, flessografo AFC e tecnologo della carta AFC; f. Editori, agenzie pubblicitarie e atelier grafici con attività descritta, vedere anche articolo 5, cifra punto di applicazione a. / 5
Art. 6 Campo di applicazione personale Il fondo è valevole per tutte le aziende o parti d azienda che sono attive nel settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che hanno rapporti di lavoro con le seguenti persone: Persone in possesso di un attestato federale di capacità quale: Poligrafo AFC (o denominazioni precedenti), diplomato multimedia, tecnologi di stampa AFC (incluso serigrafi e reprografi), serigrafi AFC, reprografi AFC, operatori postpress AFC, operatori dei media stampati AFC, allestitori di prodotti stampati AFC. Art. 7 Validità per la singola azienda o parti di azienda Il fondo è valido per le aziende e le parti d azienda che operano nel settore, indipendentemente dal numero di collaboratori, che rientrano nel campo d applicazione sia territoriale, sia aziendale che personale del fondo.. Parte Prestationi Art. 8 Campo di prestazione Il fondo finanzia le seguenti prestazioni nell ambito della formazione professionale di base: a. Formazione di base. Sviluppo e adattamento dei concetti di formazione (elaborazione delle ordinanze di formazione, piani di formazione e modelli dei corsi). Elaborazione dei documenti per le procedure. Finanziamenti e organizzazione dei corsi interaziendali 4. Realizzare sistemi per la valutazione, le parti d esame e i test intermedi b. Sviluppo professionale. Elaborazione dell offerta per personale qualificato (ad eccezione per la formazione continua regolamentata) e per il personale ausiliario. Perfezionamento professionale per docenti e istruttori di corsi interaziendali. Ricerche scientifiche c. Promozione e incoraggiamento delle giovani leve. Sviluppo del test d idoneità e documentazione per gli stages. Sviluppo e realizzazione di articoli promozionali per tutta la categoria della formazione professionale, in particolare anche il finanziamento di esposizioni professionali, partecipazione a concorsi internazionali come World Skills, Euro Skills e specializzazioni del settore a livello nazionale ed internazionale Le prestazioni seguenti non rientrano negli scopi ai fini del fondo per la formazione: a. Formazione professionale di base Contributi ordinari per la formazione di apprendisti, quali i costi di trasporto per le trasferte alla scuola professionale, ai corsi interaziendali, il materiale didattico ed i costi amministrativi per gli esami finali professionali degli apprendisti. b. Promozione e incoraggiamento delle giovani leve Organizzazione di giornate di porte aperte presso le aziende e la partecipazione ad esposizioni locali delle arti e mestieri. / 5
4. Parte Finanziamento Art. 9 Obbligo di contribuzione Le aziende e le parti d aziende, coinvolte dal fondo sono tenute a contribuire al finanziamento del fondo per raggiungere gli scopi prefissati. Le Le aziende individuali sottostanno all obbligo di contribuzione. Art. 0 Base di calcolo Il calcolo dei contributi è basato sull azienda o parte d azienda coinvolta dal fondo e dal numero totale di collaboratori secondo l'art. 6. Il Fondo si basa sul principio dell autodichiarazione. Se un azienda rifiuta l autodichiarazione, sarà effettuata una stima da parte del segretariato del Fondo secondo l art. 5 cpv.. Art. 4 5 Contributi Le Le aziende devono corrispondere per ogni collaboratore secondo l art. 6 un importo annuale di Fr. 00.-, i posti di lavoro a tempo parziali vengono conteggiati a tempo pieno. I contributi vengono riscossi annualmente. Il contributo di cui al capoverso è considerato indicizzato conformemente all indice nazionale dei prezzi al consumo al. gennaio 00. Gli organi competenti verificano i contributi annualmente. Se del caso, adattano il contributo secondo l indice nazionale dei prezzi al consumo. Le persone in formazione non sono soggette al contributo. Art. Esenzione dall obbligo di contribuzione L esenzione dall obbligo di contribuzione è disciplinato dall art. 60 cpv. 6 LFPr in combinazione con l art. 68 cpv. 4 dell ordinanza sulla formazione professionale del 9 novembre 00 (LFPr). Un azienda che pretende di essere dispensata totalmente o parzialmente dall obbligo di contribuzione deve presentare una richiesta scritta motivandola al segretariato del fondo. Art. Limitazione delle entrate Le entrate provenienti da contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all art., calcolati su una media di 6 anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve. LFPr 4.0 / 5
5. Abschnitt Organizzazione e revisione Art. 4 4 5 6 Comitato centrale delle associazioni responsabili VISCOM, VWP e COPYPRINTSUISSE I comitati centrali di VISCOM, VWP e COPYPRINTSUISEE sono l organo di vigilanza e strategico del fondo. L organo responsabile dispone di tutte le competenze per la gestione del fondo. L organo di sorveglianza è costituito da membri dell organo responsabile. I partner sociali hanno diritto ad un posto con lo statuto di osservatore. L organo di sorveglianza nomina il direttore del segretariato del fondo. L organo di sorveglianza allestisce un regolamento d applicazione ed un regolamento delle finanze. Art. 5 Segretariato Il segretariato rende operativo il presente regolamento nell ambito delle sue competenze. Il segretariato decide concernente: a. L applicazione del fondo presso le aziende; b. L accettazione dell esenzione totale o parziale dei contributi secondo l art.. È responsabile per l incasso dei contributi, il versamento delle prestazioni secondo l art. 8, l amministrazione e la contabilità. Art. 6 Gestione finanziaria Il segretariato gestisce il fondo come organo indipendente, con una contabilità autonoma, con un proprio conto economico ed un proprio bilancio. L anno civile è definito come periodo contabile. Art. 7 Revisione Per la revisione dei conti viene dato mandato ad un ufficio di revisione indipendente. Art. 8 Sorveglianza Il fondo dopo aver acquisito carattere obbligatorio generale è sottoposto alla sorveglianza dell ufficio federale della formazione professionale e tecnologico (UFFT) ai sensi dell articolo 60 capoverso 7 (LFPr). Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza all UFFT. 6. Abschnitt Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 9 Approvazione Il presente regolamento entra in vigore previa autorizzazione del comitato centrale di VISCOM, del comitato centrale di VWP e del comitato centrale di COPYPRINTSUISSE. Art. 0 Conferimento del carattere obbligatorio generale Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio Federale. Art. Scioglimento Nel caso in cui gli obiettivi del fondo non possono più essere raggiunti o vengono meno le basi legali, le associazioni responsabili procedono alla liquidazione del Fondo con il consenso degli organi di sorveglianza. Un eventuale capitale del fondo attivo, viene suddiviso e riversato alle associazioni e destinato alla formazione professionale. 4 / 5
Berna, settembre 00 Viscom Associazione svizzera per la comunicazione visiva Peter Edelmann Dr. Thomas Gsponer Direttore VWP Verband Werbetechnik + Print Florian Tanner Ruedi Meier Vice-presidente COPYPRINTSUISSE Associazione svizzera dei reprografi Hugo Becker Daniel Eggimann Segretario 5 / 5