Fondo per la formazione professionale dell industria grafica



Documenti analoghi
Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

VISCOM Associazione svizzera per la comunicazione visiva Verband Werbetechnik+Print COPYPRINTSUISSE Associazione svizzera dei reprografi

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell industria grafica

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell industria grafica

Regolamento del Fondo Nazionale Formazione Professionale Odontotecnica

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Corso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

ASIPG Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori. Riforma della formazione professionale di base dei pittori

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Documenti per i corsi

Profilo di qualificazione per impiegata / impiegato di commercio

Profilo delle scuole universitarie di teatro (SUT)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA Consiglio di amministrazione

BBF. Fondo di formazione professionale IGKH

Fondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni)

Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento

REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

Piano dettagliato dei corsi interaziendali. Interactive Media Designer AFC

SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER ESPERTI IN MARKETING & COMUNICAZIONE

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Linee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti

Regolamento sugli investimenti

PROCEDURA PER L ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARI

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Il programma di Gioventù+Sport Versione abbreviata

Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Art. 1 Finalità. Art. 2 Soggetti

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL ARCHIVIO DONETTA

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

persona in formazione è stipulato dall azienda o organizzazione di riferimento. Art. 9 Ubicazione della formazione di base ad impostazione aziendale

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.

1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 -

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Scheda informativa concernente il fondo per la formazione professionale forestale

l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento del Settore Attività Giovanile. Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Legge federale sulla politica regionale

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

CEPAS Viale di Val Fiorita, Roma Tel Fax: scrivi_a@cepas.it Sito internet:

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sulla formazione professionale di base

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

Regolamento relativo al fondo per la formazione professionale della comunità d interessi degli artigiani del legno

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Transcript:

VISCOM Associazione svizzera per la comunicazione visiva VWP Verband Werbetechnik+Print COPYPRINTSUISSE Associazione svizzera dei reprografi Fondo per la formazione professionale dell industria grafica Regolamento del 9 settembre 00. Parte Generale Art. Nome Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «fondo per la formazione professionale dell industria grafica» (in seguito «Fondo») un fondo per la formazione ai sensi dell'articolo 60 della legge sulla formazione professionale del Dicembre 00 (LFPr 4.0). Art. Organo Responsabile I rappresentanti dell organo responsabile di questo fondo sono l Associazione svizzera della comunicazione visiva VISCOM, Verband Werbetechnik+Print VWP e l Associazione svizzera dei reprografi COPYPRINTSUISSE. Art. Scopo Il fondo promuove e sostiene la formazione professionale di base del settore.. Parte Campo di applicazione Art. 4 Campo di applicazione territoriale Il campo di applicazione del fondo è la Svizzera. Art. 5 Campo di applicazione aziendale Il campo di applicazione del fondo è riservato a tutte le aziende grafiche o parti d azienda, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che offrono i seguenti servizi e attività: a. Concezione, progettazione, elaborazione di dati, ripresa e lavorazione dei dati per ogni genere di stampa e digitale. b. Preparazione delle forme, stampa, riproduzione e copiatura di prodotti stampati su differenti materiali, specialmente carta, plastica e metallo. c. Taglio, assemblaggio, cucitura, rilegatura, lavorazione di prodotti stampati di ogni genere. I seguenti rami e settori sono espressamente esclusi dal fondo per la formazione: a. La redazione di giornali, tranne le attività inerenti alla produzione tecnica dei giornali, allegati e riviste; b. La flessografia; incluso le attività di prestampa specifica per la flessografia; c. La fabbricazione d imballaggi; incluso le attività di prestampa specifiche per gli imballaggi; d. La fabbricazione di cartone ondulato e di carta; e. Le attività specifiche delle ordinanze sulla formazione professionale di base di tecnico pubblicitario AFC, tecnologo dell imballaggio AFC, flessografo AFC e tecnologo della carta AFC; f. Editori, agenzie pubblicitarie e atelier grafici con attività descritta, vedere anche articolo 5, cifra punto di applicazione a. / 5

Art. 6 Campo di applicazione personale Il fondo è valevole per tutte le aziende o parti d azienda che sono attive nel settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che hanno rapporti di lavoro con le seguenti persone: Persone in possesso di un attestato federale di capacità quale: Poligrafo AFC (o denominazioni precedenti), diplomato multimedia, tecnologi di stampa AFC (incluso serigrafi e reprografi), serigrafi AFC, reprografi AFC, operatori postpress AFC, operatori dei media stampati AFC, allestitori di prodotti stampati AFC. Art. 7 Validità per la singola azienda o parti di azienda Il fondo è valido per le aziende e le parti d azienda che operano nel settore, indipendentemente dal numero di collaboratori, che rientrano nel campo d applicazione sia territoriale, sia aziendale che personale del fondo.. Parte Prestationi Art. 8 Campo di prestazione Il fondo finanzia le seguenti prestazioni nell ambito della formazione professionale di base: a. Formazione di base. Sviluppo e adattamento dei concetti di formazione (elaborazione delle ordinanze di formazione, piani di formazione e modelli dei corsi). Elaborazione dei documenti per le procedure. Finanziamenti e organizzazione dei corsi interaziendali 4. Realizzare sistemi per la valutazione, le parti d esame e i test intermedi b. Sviluppo professionale. Elaborazione dell offerta per personale qualificato (ad eccezione per la formazione continua regolamentata) e per il personale ausiliario. Perfezionamento professionale per docenti e istruttori di corsi interaziendali. Ricerche scientifiche c. Promozione e incoraggiamento delle giovani leve. Sviluppo del test d idoneità e documentazione per gli stages. Sviluppo e realizzazione di articoli promozionali per tutta la categoria della formazione professionale, in particolare anche il finanziamento di esposizioni professionali, partecipazione a concorsi internazionali come World Skills, Euro Skills e specializzazioni del settore a livello nazionale ed internazionale Le prestazioni seguenti non rientrano negli scopi ai fini del fondo per la formazione: a. Formazione professionale di base Contributi ordinari per la formazione di apprendisti, quali i costi di trasporto per le trasferte alla scuola professionale, ai corsi interaziendali, il materiale didattico ed i costi amministrativi per gli esami finali professionali degli apprendisti. b. Promozione e incoraggiamento delle giovani leve Organizzazione di giornate di porte aperte presso le aziende e la partecipazione ad esposizioni locali delle arti e mestieri. / 5

4. Parte Finanziamento Art. 9 Obbligo di contribuzione Le aziende e le parti d aziende, coinvolte dal fondo sono tenute a contribuire al finanziamento del fondo per raggiungere gli scopi prefissati. Le Le aziende individuali sottostanno all obbligo di contribuzione. Art. 0 Base di calcolo Il calcolo dei contributi è basato sull azienda o parte d azienda coinvolta dal fondo e dal numero totale di collaboratori secondo l'art. 6. Il Fondo si basa sul principio dell autodichiarazione. Se un azienda rifiuta l autodichiarazione, sarà effettuata una stima da parte del segretariato del Fondo secondo l art. 5 cpv.. Art. 4 5 Contributi Le Le aziende devono corrispondere per ogni collaboratore secondo l art. 6 un importo annuale di Fr. 00.-, i posti di lavoro a tempo parziali vengono conteggiati a tempo pieno. I contributi vengono riscossi annualmente. Il contributo di cui al capoverso è considerato indicizzato conformemente all indice nazionale dei prezzi al consumo al. gennaio 00. Gli organi competenti verificano i contributi annualmente. Se del caso, adattano il contributo secondo l indice nazionale dei prezzi al consumo. Le persone in formazione non sono soggette al contributo. Art. Esenzione dall obbligo di contribuzione L esenzione dall obbligo di contribuzione è disciplinato dall art. 60 cpv. 6 LFPr in combinazione con l art. 68 cpv. 4 dell ordinanza sulla formazione professionale del 9 novembre 00 (LFPr). Un azienda che pretende di essere dispensata totalmente o parzialmente dall obbligo di contribuzione deve presentare una richiesta scritta motivandola al segretariato del fondo. Art. Limitazione delle entrate Le entrate provenienti da contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all art., calcolati su una media di 6 anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve. LFPr 4.0 / 5

5. Abschnitt Organizzazione e revisione Art. 4 4 5 6 Comitato centrale delle associazioni responsabili VISCOM, VWP e COPYPRINTSUISSE I comitati centrali di VISCOM, VWP e COPYPRINTSUISEE sono l organo di vigilanza e strategico del fondo. L organo responsabile dispone di tutte le competenze per la gestione del fondo. L organo di sorveglianza è costituito da membri dell organo responsabile. I partner sociali hanno diritto ad un posto con lo statuto di osservatore. L organo di sorveglianza nomina il direttore del segretariato del fondo. L organo di sorveglianza allestisce un regolamento d applicazione ed un regolamento delle finanze. Art. 5 Segretariato Il segretariato rende operativo il presente regolamento nell ambito delle sue competenze. Il segretariato decide concernente: a. L applicazione del fondo presso le aziende; b. L accettazione dell esenzione totale o parziale dei contributi secondo l art.. È responsabile per l incasso dei contributi, il versamento delle prestazioni secondo l art. 8, l amministrazione e la contabilità. Art. 6 Gestione finanziaria Il segretariato gestisce il fondo come organo indipendente, con una contabilità autonoma, con un proprio conto economico ed un proprio bilancio. L anno civile è definito come periodo contabile. Art. 7 Revisione Per la revisione dei conti viene dato mandato ad un ufficio di revisione indipendente. Art. 8 Sorveglianza Il fondo dopo aver acquisito carattere obbligatorio generale è sottoposto alla sorveglianza dell ufficio federale della formazione professionale e tecnologico (UFFT) ai sensi dell articolo 60 capoverso 7 (LFPr). Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza all UFFT. 6. Abschnitt Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 9 Approvazione Il presente regolamento entra in vigore previa autorizzazione del comitato centrale di VISCOM, del comitato centrale di VWP e del comitato centrale di COPYPRINTSUISSE. Art. 0 Conferimento del carattere obbligatorio generale Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio Federale. Art. Scioglimento Nel caso in cui gli obiettivi del fondo non possono più essere raggiunti o vengono meno le basi legali, le associazioni responsabili procedono alla liquidazione del Fondo con il consenso degli organi di sorveglianza. Un eventuale capitale del fondo attivo, viene suddiviso e riversato alle associazioni e destinato alla formazione professionale. 4 / 5

Berna, settembre 00 Viscom Associazione svizzera per la comunicazione visiva Peter Edelmann Dr. Thomas Gsponer Direttore VWP Verband Werbetechnik + Print Florian Tanner Ruedi Meier Vice-presidente COPYPRINTSUISSE Associazione svizzera dei reprografi Hugo Becker Daniel Eggimann Segretario 5 / 5