Le regole da seguire per viaggiare all estero



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Le regole da seguire per viaggiare all estero La dichiarazione per la valuta eccedente - I limiti per tabacchi, alcolici e carburanti - Gli effetti personali Con cane, gatto o furetto al seguito Il controllo dei bagagli aerei - Le sanzioni di Germano Palmieri Si avvicinano, per chi se le può permettere, le vacanze di Pasqua; vacanze che molti trascorreranno all estero, per cui non è inutile un ripasso dei limiti e delle formalità da rispettare se si vuole attraversare la frontiera senza problemi e conseguenti patemi d animo. A parte la necessità d informarsi (ed eventualmente rinnovare per tempo) sui documenti occorrenti per recarsi in questo o quel Paese (non sono pochi coloro che, una volta raggiunto lo scalo aereo o il porto d imbarco, magari dopo un viaggio di centinaia di chilometri, vengono rispediti a casa per un passaporto scaduto o perché erano convinti che questo documento potesse essere sostituito dalla carta d identità per qualsiasi destinazione), a parte questa precauzione, si diceva, è opportuno conoscere quali e quante merci, e a quali condizioni, è consentito mettere in valigia, per evitare, in caso di controllo all atto di varcare la frontiera, di essere sottoposti a un salasso economico o -peggiod incorrere in una denuncia: riportare, infatti, un oggetto contraffatto o un animale di cui è vietata l importazione, o un quantitativo di merce superiore alla cosiddetta franchigia turistica, significa esporsi a conseguenze di non trascurabile peso. Meglio, quindi, informarsi preventivamente sui limiti da rispettare: sia per evitare brutte figure, sia per non vanificare di colpo i benefici effetti psicologici della vacanza. Diversa è la situazione, a seconda che ci si rechi o si rientri da un viaggio in uno dei 28 Paesi dell Unione Europea, o estraneo a questa organizzazione: si parla a riguardo di Paesi terzi. Particolari disposizioni regolano gli acquisti dei lavoratori frontalieri e di chi risiede in zone di frontiera. Cominciamo dal denaro che è possibile portare con sé, la cui normativa non fa distinzioni fra Paesi aderenti all Unione Europea e Paesi terzi.

LA VALUTA Per chi si reca o proviene dall estero è previsto un limite alla possibilità di portare con sé denaro contante (D. Lgs. 19/11/2008, n. 195). Premesso che per denaro contante s intendono non solo le banconote e le monete metalliche aventi corso legale, ma anche gli strumenti di pagamento negoziabili al portatore e quelli emessi al portatore (per es. i traveller s chèques), chi si reca o rientra dall estero portando con sé un importo pari o superiore a 10.000 euro è obbligato a depositare presso l ufficio doganale, all atto di uscire o entrare nel Paese, una dichiarazione compilata su apposito modulo che può essere scaricato dal sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it. A chi, avendone l obbligo, non presenta la dichiarazione, vengono irrogate le seguenti sanzioni: - se si supera il suddetto importo di non più di 10.000 euro, il sequestro amministrativo del 30% dell eccedenza e la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 30% della stessa eccedenza; - se si supera il suddetto importo di oltre 10.000 euro, il sequestro amministrativo del 50% dell eccedenza e la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30% al 50% della stessa eccedenza. La sanzione, con un minimo di 300 euro, è irrogata dal Ministero dell Economia e delle Finanze, sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto dall ufficio doganale. L importo eventualmente sequestrato in eccedenza rispetto alle sanzioni applicate è restituito all avente diritto che ne faccia richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.

L oblazione Si può evitare il sequestro amministrativo pagando immediatamente presso l ufficio doganale una sanzione pari al 5% dell eccedenza che non superi i 10.000 euro (al 15% dell eccedenza se compresa tra 10.000 e 40.000 euro), con un minimo di 200 euro. In alternativa (ma in tal caso non si evita il sequestro) la sanzione può essere pagata entro 10 giorni dall accertamento della violazione al Ministero dell Economia e delle Finanze. L oblazione non è consentita se l eccedenza supera i 40.000 euro o se nei 5 anni precedenti l accertamento della violazione si era stati ammessi a fruire dello stesso beneficio. Per quanto riguarda i beni diversi dalla moneta, la normativa varia a seconda che si tratti di Paesi non aderenti all Unione Europea (cosiddetti Paesi extracomunitari) o facenti parte di questa organizzazione. PAESI EXTRACOMUNITARI La materia, per i viaggiatori provenienti da Paesi non facenti parte dell Unione Europea, trova la sua fonte normativa nel decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 6/3/2009, n. 32, intitolato Regolamento recante norme per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi, e nella circolare dell Agenzia delle dogane 11/6/2009, n. 14/D. Ai fini dell'applicazione del regolamento il Principato di Monaco non è considerato Paese terzo, mentre la Repubblica di San Marino non è considerata Paese terzo limitatamente alle accise. L'isola di Man è considerata territorio in cui si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa.

Effetti personali Esportazione Non sono previsti limiti di valore o di quantità per le esportazioni di beni a seguito del viaggiatore in partenza per un Paese terzo. Poiché, però, possono esserci limitazioni stabilite dai Paesi di destinazione, è consigliabile informarsi preventivamente presso le rispettive rappresentanze diplomatiche. In ogni caso è consigliabile, se ci si reca in Paesi terzi portando con sé oggetti di un certo valore (per es. videocamera, orologio di marca, computer), munirsi anche della fattura di acquisto o, in mancanza, far vidimare dall ufficio doganale, all atto dell espatrio, una dichiarazione di possesso da esibire al rientro in caso di controllo: ciò per evitare possibili contestazioni e sanzioni. Importazione Sono esenti dai diritti doganali i beni che il viaggiatore, in arrivo da un Paese terzo, porta con sé nel bagaglio personale, purché ciò avvenga occasionalmente e si tratti di beni destinati all uso personale o familiare del viaggiatore. Inoltre il loro valore non dev essere complessivamente superiore a 300 euro. Questo importo è aumentato a 430 euro nel caso di arrivo in aereo o via mare, mentre è ridotto a 150 euro per i viaggiatori minori di 15 anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, e a 50 euro per i lavoratori frontalieri e per i residenti in zone di frontiera. Premesso che i suddetti importi sono al netto del valore di tabacchi e alcolici eventualmente importati dal viaggiatore, se il loro valore è superiore al consentito si è tenuti al pagamento dei diritti doganali sull intero valore del bene acquistato.

Tabacchi e alcolici Relativamente ai tabacchi e agli alcolici, i viaggiatori che rientrino in Italia (eccetto quelli di età inferiore a 17 anni, esclusi dalla franchigia), possono portarne con sé i quantitativi massimi appresso indicati. Tabacchi Si può scegliere fra 200 sigarette, 100 sigaretti (ossia sigari di peso non superiore a 3 grammi), 50 sigari o 250 grammi di tabacco da fumo. I suddetti quantitativi sono ridotti come appresso per i lavoratori frontalieri e per i residenti in zone di frontiera: 20 sigarette o 10 sigaretti del peso massimo di 3 grammi al pezzo, oppure ancora 5 sigari o 25 grammi di tabacco da fumo. Ciascuno dei suddetti quantitativi costituisce il 100% del quantitativo ammesso in esenzione; è possibile comunque importare una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti, purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100%: per es. 100 sigarette (50%), 10 sigari (20%) e 75 grammi di tabacco (30%): totale 100%. Alcol e bevande alcoliche E possibile rientrare in Italia con 1 litro di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22% vol. o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico pari o superiore a 80% vol., oppure con 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico non superiore a 22% vol. I suddetti quantitativi sono ridotti come appresso per i lavoratori frontalieri e per i residenti in zone di frontiera: 12,5 centilitri di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22% vol. o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico pari o superiore a 80% vol., oppure 25 centilitri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico non superiore a 22% vol. Vale quanto detto per

i tabacchi a proposito della possibilità di formare con più prodotti il 100% del quantitativo ammesso. Altre bevande alcoliche 4 litri di vini tranquilli e 16 litri di birra. (1 litro di vini tranquilli e 2 litri di birra se si tratta di lavoratori frontalieri o di residenti in zone di frontiera). Carburanti L'esenzione dall'iva, dall'accisa e dai dazi doganali è accordata limitatamente al quantitativo contenuto nel serbatoio normale di un qualsiasi mezzo di trasporto, oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacità massima di 10 litri. Per i lavoratori frontalieri e i residenti in zone di frontiera l'esenzione è accordata limitatamente al quantitativo contenuto nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto. Prodotti di origine animale e vegetale Importazione E vietata l'importazione da Paesi terzi (con esclusione di Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera) di scorte personali di carni, prodotti a base di carne, latte, prodotti lattiero caseari e selvaggina, e talune preparazioni contenenti latte o carne (per es. paste farcite e cibi per animali domestici) - a prescindere dal loro quantitativo totale - che non siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal Paese di origine. Il passeggero munito di tale certificato, prima di presentarsi all'ufficio delle Dogane, deve recarsi all'ufficio di controllo veterinario PIF, per i controlli richiesti.

Deroghe L art. 2 del Regolamento (CE) 206/2009 prevede alcune deroghe al divieto d importazione senza certificato sanitario di prodotti di origine animale e vegetale. Fra queste: - piccole quantità di carne, latte e prodotti lattiero caseari, fino a un massimo di 10 kg, provenienti dalle Isole Færøer, dalla Groenlandia e dall'islanda; - latte in polvere per lattanti, alimentari per bambini e alimenti speciali (anche per animali da compagnia) necessari per motivi medici, purché tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura, siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale, la confezione sia intatta, salvo utilizzo in corso, e la loro quantità non superi il peso di 10 kg se provenienti dalle Isole Færøer, dalla Groenlandia e dall'islanda, o 2 kg se provenienti da Paesi diversi; - piccole quantità di prodotti della pesca per consumo personale, purché il pesce sia eviscerato e non superi il limite di 20 kg o il peso di un pesce, se supera tale limite; - alcuni prodotti esentati: per es. pane, biscotti, cioccolato, prodotti della confetteria, paste alimentari e tagliatelle, purché non siano uniti a prodotti a base di carne né farciti con questi, o integratori alimentari confezionati per il consumatore finale. E fatta salva la possibilità di ulteriori controlli da parte delle autorità sanitarie anche nei casi sopra indicati. Alimenti di origine animale diversi da carni, prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero- caseari Possono essere introdotti in Italia, purché autorizzati, senza essere presentati al controllo veterinario, nei limiti di 1 kg.

Caviale e salmone Il caviale può essere importato in esenzione da documento giustificativo solo se in quantità non superiore a 125 gr. per viaggiatore. Oltre tale limite l'importazione è ammessa se accompagnata da certificato CITES Estero, da sottoporre al momento dell'importazione al Servizio CITES, insieme ad eventuali certificati CITES ad uso turistico che vengono rilasciati da Uffici Esteri. Per le uova di salmone, confezionate in barattoli sotto forma di pasta da spalmare o di paté, non è necessaria alcuna documentazione giustificativa, purché il quantitativo non superi i 20 kg. Avorio, pellicce e corallo Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente, all'atto dell'importazione devono essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, quali per esempio: zanne di elefante ed oggetti di avorio; corallo; articoli in pelle di rettile; confezioni realizzate con pellicce pregiate o tessuti derivanti da specie protette; legname proveniente dalle foreste amazzoniche. Esportazione Il viaggiatore che si rechi all estero portando con sé pellicce o altri articoli confezionati con pelle di animali protetti, prima di uscire dal territorio nazionale deve farsi rilasciare da un ufficio del Corpo Forestale dello Stato un certificato di temporanea esportazione.

Sanzioni Se durante i controlli il passeggero viene trovato in possesso di merci non adeguatamente certificate, queste vengono requisite e distrutte a spese dello stesso passeggero. Armi E vietato l'ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o impropria, salvo non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli organi competenti della zona di residenza del viaggiatore. Nel caso in cui l'arma sia sprovvista di tale permesso, è possibile depositarla in dogana, in attesa del rilascio dell'autorizzazione da parte della Questura. Medicinali I farmaci, ad eccezione degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze dopanti, possono essere liberamente importati al seguito del viaggiatore; se però il quantitativo eccede il presumibile consumo personale di 30 giorni di terapia, le autorità sanitarie e doganali di frontiera possono richiedere al passeggero l'esibizione della prescrizione medica, nella quale dev essere riportata la posologia. Piante e prodotti vegetali Piante

L importazione di alcuni esemplari di pianta (per es. cactus e orchidee) è consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza, mentre di altri esemplari (per es. cactus Ariocarpus o orchidee Papiotelinum) la Convenzione di Washington vieta sia l importazione che l esportazione. Prodotti vegetali Per i prodotti vegetali, freschi o secchi, qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi, è ammessa, in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del Paese di origine e dell'iscrizione al registro dei produttori, l'importazione di piccoli quantitativi di vegetali, derrate alimentari, o alimenti per animali, usati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto. LA CITES CITES è l acronimo di Convention on International Trade of Endangered Species, ossia Convenzione sul commercio internazionale delle specie in pericolo, siglata il 3/3/1973 e avente la finalità di controllare il commercio di piante e animali a rischio di estinzione, e dei loro derivati. Vi aderiscono 175 Paesi, fra cui l Italia, dove è in vigore dal 1980. La sua attuazione è demandata al Ministero dell ambiente, a quello dello sviluppo economico e a quello delle politiche agricole. L inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale, l irrogazione di sanzioni da 1.032 a 9.296 euro, oltre alla confisca degli oggetti introdotti illegalmente, per cui prima di avventurarsi nel trasferimento, da e per l estero, di specie animali o vegetali protette, è opportuno informarsi presso i suddetti ministeri o sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it, dal quale è possibile scaricare anche i moduli occorrenti all espletamento delle necessarie formalità.

Nessuna imposta se Il quinto comma dell art. 2 del citato decreto n. 32/2009 stabilisce che non è riscossa l'iva e l'accisa per le merci importate da ciascun viaggiatore, qualora l'importo delle imposte da esigere non superi, complessivamente, 10,00 euro; per quanto concerne i dazi doganali, la norma rinvia all'art. 868 del regolamento CEE n. 2454/1993 della Commissione Europea del 2/7/1993, che prevede la non contabilizzazione dei dazi inferiori a 10 euro. Un esempio: dazio 8 euro, IVA 10 euro, accisa 6 euro: non si paga il dazio ma si pagano sia l IVA che l accisa, poiché la loro somma supera i 10 euro. Glossario L art. 1 del decreto del Ministero dell economia e delle finanze 6/3/2009, n. 32, contiene una serie di definizioni, ai fini dell applicazione delle norme previste dal provvedimento. Aviazione privata da diporto e navigazione privata da diporto: è l'uso di un aeromobile o di un battello marittimo da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che ha un contratto di locazione o altro titolo, per scopi non commerciali e diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di Autorità pubbliche. Bagagli personali: sono quelli che il viaggiatore presenta all'ufficio doganale al momento del suo arrivo, nonché quelli che presenta allo stesso ufficio in un secondo tempo, a condizione, però, che dimostri che sono stati registrati come bagaglio al seguito al momento della partenza, presso il vettore che ha provveduto al trasporto del viaggiatore. Importazioni di natura non commerciale: sono le importazioni che, contemporaneamente, presentano carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate, e che non riflettono, per la loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale.

Lavoratore frontaliero: è chi, per la sua abituale attività, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro. Viaggiatori aerei e viaggiatori via mare: sono i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l'aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto. Zona di frontiera: è il territorio dei Comuni che ricadono, anche parzialmente, nella zona avente una profondità in linea d'aria di 15 chilometri dalla frontiera con Paesi non comunitari. Beni culturali Importazione Il viaggiatore che importi un bene culturale lo deve dichiarare in dogana per l'applicazione della relativa fiscalità: per la determinazione del valore è necessario esibire la fattura di acquisto. L'interessato, espletate le formalità doganali, può richiedere all'ufficio Esportazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il rilascio del certificato di avvenuta importazione. Il carattere di opera d'arte, invece, viene accertato dall'amministrazione dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Esportazione Per l'esportazione di beni culturali indicati nell'elenco allegato al Regolamento (CE) n. 116/2009, quali per es. gli oggetti d interesse storico o artistico, i quadri e gli oggetti di antiquariato con più di 50 anni o reperti con più di 100 anni, il viaggiatore deve presentare in dogana una licenza di esportazione definitiva o temporanea, rilasciata su formulario comunitario dall'ufficio Esportazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, unitamente all'attestato di libera circolazione o attestato di circolazione temporanea. Invece, per l'esportazione di beni culturali che non rientrino nell'elenco

allegato al Regolamento (CE) n. 116/2009, e che siano compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, il viaggiatore deve rivolgersi al competente Ufficio Esportazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per richiedere l'autorizzazione nazionale all'esportazione - il cosiddetto attestato di libera circolazione o attestato di circolazione temporanea - da presentare in dogana. È invece libera l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere artistiche e degli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni. L interessato è tenuto a fornire al competente Ufficio Esportazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la prova della sussistenza dei suddetti presupposti, attraverso il rilascio di apposita autocertificazione; questa, timbrata dallo stesso Ufficio in segno di avvenuta presentazione, dev essere presentata all Ufficio doganale all atto dell uscita dal territorio nazionale. Ulteriori informazioni possono essere attinte presso l'ufficio Esportazione territorialmente competente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il controllo dei bagagli aerei In partenza Controlli e formalità doganali sono effettuati nel Paese di partenza anche nel caso cin cui l'aereo faccia scalo in un Paese comunitario prima di proseguire per la sua destinazione non comunitaria. Nel caso di trasbordo su altro aereo prima dell'uscita dall Unione Europea, i controlli del bagaglio a mano si svolgono presso l'aeroporto di transito. In arrivo I controlli doganali si svolgono nel Paese comunitario di arrivo. Nel caso i viaggiatori debbano proseguire con un volo intracomunitario cambiando aereo, i controlli sui bagagli

registrati si svolgono all'aeroporto di arrivo di quest'ultimo volo, mentre quelli sui bagagli a mano si svolgono nel primo aeroporto comunitario di arrivo, dove avviene anche lo sdoganamento degli oggetti acquistati per il valore che dovesse eccedere l'esenzione. PAESI DELL UNIONE EUROPEA Il fatto che i Paesi dell Unione Europea costituiscano un unico, grande mercato, non significa che al suo interno possano circolare liberamente tutte le merci. Il viaggiatore che rientri in Italia provenendo da uno degli Stati membri (si veda il box qui sotto), infatti, incontra, relativamente ai tabacchi e agli alcolici, le stesse restrizioni che incontra un viaggiatore proveniente da un Paese terzo, anche se i quantitativi importabili, stabiliti dall art. 11 del D.L. 30/8/1993, n. 331, convertito dalla L. 29/10/1993, n. 427, sono più consistenti, come appresso indicato. Tabacchi 800 sigarette o 400 sigaretti (ossia sigari di peso non superiore a 3 grammi), oppure 200 sigari o un kg di tabacco da fumo. Ciascuno dei suddetti quantitativi costituisce il 100% del quantitativo ammesso in esenzione; è possibile comunque importare una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti, purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100%: per es. 400 sigarette (50%), 120 sigaretti (30%) e 40 sigari (20%): totale 100%. Alcol e bevande alcoliche 10 litri di alcol bevande alcoliche con gradazione superiore a 22%, 20 litri di alcol o bevande alcoliche con gradazione non superiore a 22%, 90 litri di vino (di cui al massimo

60 di spumante), 110 litri di birra. Vale quanto detto a proposito dei tabacchi circa la possibilità d importare una combinazione dei suddetti prodotti purché non si oltrepassi il 100%. Carburanti L'esenzione dall'iva, dall'accisa e dai dazi doganali è accordata limitatamente al quantitativo contenuto nel serbatoio normale di un qualsiasi mezzo di trasporto, oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacità massima di 10 litri. Per i lavoratori frontalieri e i residenti in zone di frontiera l'esenzione è accordata limitatamente al quantitativo contenuto nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto. Armi E vietato l'ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o impropria, salvo non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli organi competenti della zona di residenza del viaggiatore. Nel caso in cui l'arma sia sprovvista di tale permesso, è possibile depositarla in dogana, in attesa del rilascio dell'autorizzazione da parte della Questura. Se si acquista l auto Se il viaggio all estero è un pretesto per acquistare un autoveicolo occorre fare attenzione alle vetture cosiddette aziendali, a chilometri zero o comunque già immatricolate: dal punto di fiscale, infatti, potrebbero essere considerate nuove e quindi assoggettate al pagamento dell IVA nel Paese di destinazione, anche se il venditore, l'acquirente o entrambi sono privati consumatori. In particolare, un veicolo che abbia un motore superiore a 48 cc. o sia di potenza superiore a 7,2 Kw si considera fiscalmente nuovo quando risponda ad almeno una di queste caratteristiche:

abbia percorso meno di 6.000 chilometri; sia stato ceduto prima della scadenza di 6 mesi dalla data della prima immatricolazione o dell'iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento equipollente. In caso di acquisto di autoveicolo usato, invece, il privato è tenuto a pagare l'iva del Paese del venditore, quando quest'ultimo sia un soggetto d'imposta nel proprio Paese U.E., mentre non deve alcuna imposta, né nel Paese di acquisto né in Italia, quando anche il venditore è un soggetto privato. Per quanto concerne l immatricolazione, le relative informazioni possono essere attinte presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Particolari disposizioni regolano l acquisto di mezzi di trasporto effettuato nell esercidio d impresa, arte o pèrofessione. Paesi membri dell Unione Europea Aderiscono all Unione Europea i seguenti 28 Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (ossia Olanda e altre dieci province), Polonia, Portogallo, Regno Unito (ossia Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Galles), Repubblia Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. I Paesi dell eurozona L euro può essere speso nei seguenti Paesi dell Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. I Paesi dell area Schengen L Accordo di Schengen ha abolito i controlli sistematici alle frontiere, permettendo così il libero movimento delle persone. Ciascun Paese può sospendere l'uso del trattato per un limitato periodo e

per specifici motivi. L Area Schengen comprende, oltre a 22 Paesi membri dell Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), quattro Paesi associati a questa organizzazione: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. I POSSIBILI REATI Non dichiarare il quantitativo di merce eccedente la franchigia turistica, di cui l autorità accerti il possesso, comporta una denuncia per contrabbando, reato punito dall art. 282 e segg. del D.P.R. 23/1/1973, n. 43, con la multa da 2 a 10 volte l importo dei diritti di confine dovuti e la confisca della merce. Più grave la posizione di chi rientri in Italia con un orologio o una borsa con marchio o altro segno distintivo contraffatto: rischia infatti d incorrere nella reclusione da 1 a 4 anni e nella multa da 3.500 a 35.000 euro, cui si aggiunge la confisca della merce (primo comma artt. 474 e 474-bis c.p.). VIAGGIARE CON ANIMALI AL SEGUITO Gli animali possono attraversare la frontiera nazionale al seguito del viaggiatore, a patto che siano rispettate particolari e rigorose limitazioni e formalità, variabili a seconda che si tratti di Paesi aderenti all Unione Europea o di Paesi terzi. Si distinguono a riguardo tre categorie: animali da compagnia, altri animali e animali protetti.

Paesi terzi Animali da compagnia Gli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall'autorità competente in casi particolari. Questi animali possono essere introdotti nel territorio nazionale purché in numero non superiore a 5 e dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato dalle competenti autorità sanitarie del Paese di provenienza, contenente i dati identificativi dell'animale e del proprietario, e l attestazione che l'animale è stato riconosciuto sano e sottoposto a vaccinazione antirabbica in corso di validità (per diversi Paesi deve risultare che l animale è stato sottoposto alla titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia 3 mesi prima del viaggio). La vaccinazione antirabbica, se eseguita per la prima volta, deve risultare effettuata almeno 21 giorni prima della partenza. In difetto dei suddetti requisiti l'autorità competente, d intesa con il veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l'animale al Paese di origine o disporne l'isolamento in quarantena. Altri animali Gli uccelli a seguito del viaggiatore possono essere introdotti nel territorio nazionale, in numero non superiore a 5, solo attraverso uffici doganali abilitati PIF (Posto di Ispezione Frontiera). L arrivo dev essere notificato con 48 ore di anticipo ed è prevista la visita veterinaria in ingresso. L'importazione di altri animali -per es. pesci, rane, tartarughe terrestri, purché diversi da quelli protetti dalla CITES-, sempre in numero non superiore a 5 esemplari, è consentita con un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza e attestante che l'animale è stato sottoposto a visita sanitaria, non presenta sintomi di malattie proprie della specie ed è idoneo al viaggio. Se invece gli animali sono

diretti verso un Paese terzo è consigliabile informarsi presso l'ambasciata del Paese di destinazione sui requisiti sanitari richiesti. Animali protetti Per importare taluno degli animali protetti dalla Convenzione di Washington (per es. pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli e scimmie) il viaggiatore deve esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato CITES di autorizzazione all'esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. E invece assolutamente vietata l importazione di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione: per es. leopardi, ghepardi, ocelot. Paesi aderenti all Unione Europea Animali da compagnia Gli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a 3 mesi, salvo deroga concessa dall'autorità competente in casi particolari. Questi animali possono essere introdotti nel territorio nazionale purché in numero non superiore a 5 e dietro presentazione di un passaporto rilasciato da un veterinario autorizzato dalle autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il passaporto, oltre ai dati identificativi dell'animale (tatuaggio o microchip) e del proprietario, deve contenere l'attestazione della vaccinazione antirabbica in corso di validità. Nel caso si sia diretti verso Malta, Irlanda, Svezia e Regno Unito, occorre inoltre sottoporre l animale a test per la titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia. In difetto dei suddetti requisiti l'autorità competente, d intesa con il veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l'animale al Paese di origine o disporne l'isolamento in quarantena.

Altri animali Animali diversi da quelli da compagnia -per es. uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestripossono essere introdotto in Italia se vi è un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel quale si attestati che l'animale è stato sottoposto a visita sanitaria, non presenta sintomi di malattie proprie della specie ed è idoneo al viaggio. Animali protetti Le regole sono le stesse previste per l importazione da Paesi terzi. Copyright Dott. A. Giuffrè Editore Spa 2015