RAGGIUNTI LIMITI D ETA (DONNE)



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RAGGIUNTI LIMITI D ETA (DONNE) dal 01/01/2010 al 31/12/2011 le donne possono cessare per vecchiaia a 61 anni (L. 102/2009). Dal 01/01/2012 sale obbligatoriamente a 65 anni (art. 12 D.L. 78 del 31/05/2010, convertito nella L. 122/2010) e da qui in poi la differenziazione tra i ruoli e sesso non esiste più anche se, con una semplice comunicazione, l interessata ha sempre potuto avvalersi dei limiti più elevati previsti per gli uomini (principio delle pari opportunità). Decorrenza: - se al 31/12/2009 era raggiunto il requisito anagrafico di 60 anni, trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata, ovvero dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro; - se al 31/12/2010 è raggiunto il requisito anagrafico di 61 anni, trattamento pensionistico ha decorrenza secondo le finestre introdotte per le pensioni dalla legge n. 247/2007: Possesso dei requisiti Accesso al pensionamento il 1 luglio stesso anno Il 1 ottobre stesso anno - Se al 31/12/2011 sarà raggiunto il requisito anagrafico di 61 anni trattamento pensionistico avrà decorrenza secondo quanto previsto dall art. 12 del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ovvero dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti prescritti (c.d. finestra mobile).

RAGGIUNTI LIMITI D ETA (UOMINI) Raggiungono a 65 anni il requisito anagrafico di vecchiaia minimo (ad esclusione dei raggiungimento di 40 anni di contribuzione, vedi sotto) ed anche massimo, poiché in assenza di trattenimento in servizio (o di opzione, di chi può avvalersene, ai sensi della L. 183/2010, vedi paragrafo dedicato in fondo) si deve procedere al collocamento a riposo d ufficio come segue: decorrenza: - se al 31/12/2010 è raggiunto il requisito anagrafico di 65 anni, trattamento pensionistico ha decorrenza secondo le finestre introdotte per le pensioni dalla legge n. 247/2007: Possesso dei requisiti Accesso al pensionamento il 1 luglio stesso anno Il 1 ottobre stesso anno - Se altresì il requisito anagrafico di 65 anni (congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto) sarà raggiunto dopo il 01/01/2011 il trattamento pensionistico avrà decorrenza secondo quanto previsto dall art. 12 del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ovvero dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti prescritti (c.d. finestra mobile).

CESSAZIONE CON 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE tutti possono cessare dal servizio, a istanza di parte, al raggiungimento di 40 anni di contribuzione. Decorrenza: 40 anni entro 31/12/2010 Accesso al pensionamento il 1 luglio stesso anno* Il 1 ottobre stesso anno* * con almeno 57 anni, sennò 1 gennaio anno successivo - Se altresì il requisito contributivo di 40 anni sarà raggiunto dopo il 01/01/2011 il trattamento pensionistico avrà decorrenza secondo quanto previsto dall art. 12 del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ovvero dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti prescritti (c.d. finestra mobile). TRATTENIMENTO IN SERVIZIO Tutti, ai sensi dell art. 16 del D.lgs 503/92, possono chiedere di essere trattenuti in servizio da 65 a 67 anni di età; la domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età. In tal caso e' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

ETA PENSIONABILE DEI DIRIGENTI MEDICI E DEL RUOLO SANITARIO DEL SSN DOPO LA L. 183/2010. Alla luce dell art. 22 della L. 183/2010, approvata dal Senato il 19 ottobre 2010 e in vigore dal 24/11/2010, il comma 1 dell art. 15- nonies del D.lgs. 502/92 risulta il seguente: 1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. Quindi: - per i dirigenti PTA (Professionale: avvocati, ingegneri, architetti, geologi. Tecnico: analisti, statistici, sociologi. Amministrativo: amministrativi) il limite resta 65 anni, con la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino a 67 ma è discrezione dell amministrazione accettare; - per medici e veterinari, farmacisti, biologi chimici, fisici, psicologi, dirigenti professioni infermieristiche invece il nuovo limite (su richiesta dell interessato) è 40 anni di servizio effettivo (quindi al netto da riscatti) con limite di 70 anni d età, e visto che i medici difficilmente iniziano a lavorare prima dei 30 anni, il nuovo limite è di fatto (a parte alcuni casi) 70 anni. Resta però in vigore il comma 11, art. 72 del DL 112/08 (Brunetta) che, dopo vari avvicendamenti, consente alle PA di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti, anche dirigenti (esclusi medici responsabili di struttura complessa, prof. Universitari e magistrati) che abbiano raggiunto 40 anni di contribuzione (quindi riscatti compresi), e quindi quasi sempre raggiunti prima dei 65 anni d età, fino a tutto il 2011.

Ulteriore riflessione: il 3 comma dell art.22, L. 183/2010 Al citato terzo comma, testualmente: Le disposizioni di cui al comma 1 dell art. 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010. Appare evidente la volontà del Legislatore di estendere il beneficio a chi fosse nella condizione di usufruirne a tale data, ma risulta difficile pensare che possa essere reintegrato in servizio chi è già cessato, ha in pagamento la pensione, ha incassato la liquidazione e, soprattutto, è stato sostituito (il beneficio non può dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti). 24 novembre 2010