parte convenuta avente ad oggetto: pagamento somma



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Sentenza n.1941/05 Pronunziata il 11.11.2005 Depositata il 17.11.2005 Successioni Legittime Immobile ad uso abitativo Comunione ereditaria Uso esclusivo da parte di un coerede Diritto del coerede comproprietario a canone locatizio Esclusione Liquidità relitta Diritto del coerede alla quota Sussistenza Autonomia finanziaria del de cujus Riconvenzionale dell erede di rifusione degli alimenti Infondatezza Risarcimento da perdita di opportunità Esclusione Procedimento civile Domande nuove Differimento dell udienza di comparizione Termine ordinatorio Domanda riconvenzionale tardiva Insussistenza Rif.Leg.artt.566,1105 cc; artt.152,168bis cpc;art.70 disp.att. cpc; Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Modena Il Giudice dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 3955/2000 R.G. promossa da: XX nato a (omissis) il (omissis), residente a Carpi, con domicilio eletto in Modena Via Saliceto Panaro 5, nello studio degli avv. Paolo Setti e Caterina Melato, rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione parte attrice contro YY nata a (omissis) il (omissis), residente a Modena, con domicilio eletto in Modena Corso Canalchiaro 40, nello studio dell'avv. Francesco Bruini, rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta in calce alla copia notificata della citazione avente ad oggetto: pagamento somma parte convenuta Conclusioni di parte attrice Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta YY al pagamento a favore dell attore Sig. XX della somma di.19.154,00 (.38.308,00 : 2 =.19.154,00), così come determinata dal C.T.U. nella sua relazione, e corrispondente ai canoni di locazione di competenza dell attore dal 07.11.95 al 31.12.2003 oltre agli interessi legali sino al saldo. Condannare altresì la convenuta Sig.ra YY al pagamento a favore del Sig. XX delle ulteriori annualità di locazione di competenza di quest ultimo, 1

calcolate annualmente partendo dalla somma base di.4.991,00 dovuta per l anno 2003 con l aggiornamento Istat, e ciò a partire dal 01.01.2004 fino al saldo ed oltre agli interessi legali dovuti su tali somme. Voglia altresì l Ill.mo Tribunale adito condannare la convenuta YY al pagamento a favore del Sig. XX della somma di.2.809,21 (pari a.5.439.386) corrispondente ad un quarto dell importo giacente nel c.c. bancario N. 27759 presso la Banca Popolare dell Emilia Romagna di Modena al momento dell apertura della successione di G.B., oltre al pagamento degli interessi sulla somma di cui sopra dalla data del 07.11.95 al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.. Conclusioni di parte convenuta Contrariis reiectis, nel merito: respingere la domanda attrice circa la quota ereditaria, corrispondente alla somma giacente nel c/c bancario acceso presso la Banca Popolare dell Emilia Romagna, all atto dell aperta successione di G.B., in quanto infondata, indimostrata e comunque per intervenuta rinuncia dell attore; circa la domanda della corresponsione del 50% del canone di locazione per l occupazione dell appartamento sito in Modena via (omissis) e caduto in successione di G.B., preso atto dell epoca dell aperta successione, nonché dello stato dell immobile, in mancanza di ogni diversa indicazione, riconoscere come dovuto il canone vigente secondo le norme dettate dalla legge 27.7.1978 n. 392; in via riconvenzionale condannare parte attrice alla rifusione in favore della convenuta YY degli alimenti in qualsiasi forma corrisposti alla madre materiali e morali nonché per la perdita di compensi lavorativi e retribuzioni pensionistiche che si determinano sin d ora in lire 400.000.000 o in quella maggiore o minor somma che si determinerà in corso di causa o comunque in via subordinata da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese diritti ed onorari. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 24.11.2000 XX conveniva in giudizio la sorella YY assumendo che quest ultima ha vissuto in un abitazione sita in Modena, Via (omissis), insieme alla madre G.B. e tuttora continua ad abitare in tale immobile caduto in successione alla morte della genitrice. Sennonché, dalla data di apertura della successione, la YY afferma l attore non ha mai provveduto, nonostante varie richieste, a corrispondere l importo dell affitto corrispondente alla quota di proprietà dell attore stesso (50%), calcolato sul valore medio degli affitti di appartamenti aventi medesime caratteristiche. Inoltre l attore assumeva che alla morte della madre il conto corrente bancario n. (omissis) acceso presso la BPER, cointestato alla madre ed alla sorella, recava un saldo attivo di lire 21.757.544. Sennonché la sorella non ha provveduto a corrispondere ad esso attore l importo di ¼ del suddetto saldo attivo, ammontante a lire 5.439.386. Concludeva pertanto chiedendo la condanna della convenuta al 2

pagamento della suddetta somma e dei canoni di locazione non pagati nel periodo successivo alla morte della madre, oltre ad interessi e spese di lite. In data 1.2.2001 si costituiva in giudizio YY eccependo: 1) che il conto corrente bancario, quantunque intestato ad entrambe, veniva in realtà alimentato prevalentemente da essa convenuta mentre, da parte della madre, confluiva soltanto una pensione di modestissima entità, insufficiente al mantenimento; 2) che l attore aveva già ricevuto lire 1.000.000 per spese connesse alla successione della madre e che in ogni caso egli firmò la pratica di estinzione del conto corrente senza nulla chiedere, acconsentendo al trasferimento delle somme in un conto personale della sorella, con ciò riconoscendo di non avere alcun diritto su quelle somme; 3) di aver dedicato la propria vita alla madre gravemente malata e bisognosa, assumendosi in proprio le ingenti spese necessarie per assisterla e rinunciando a svolgere una propria attività lavorativa, precludendosi così i diritti previdenziali e pensionistici, mentre egli si era completamente disinteressato della madre. Rassegnava pertanto le conclusioni sopra trascritte. Fallito il tentativo di conciliazione, all udienza del 17.9.2002 venivano assunte prove per testimoni. Veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d ufficio. La causa passava quindi in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe all udienza del 1.6.2005. Motivi della decisione La domanda di parte attrice è duplice. La prima riguarda la metà del danaro relitto dalla madre e dichiarato in denuncia di successione. YY, infatti, ha presentato la denuncia di successione relativa alla morte della madre dichiarando, oltre al valore dell immobile, la somma di lire 10.878.772. Poiché le parti sono coeredi al 50%, l attore ha effettivamente diritto di vedersi corrisposta la metà della somma dichiarata come bene ereditario, quindi lire 5.439.386, pari ad 2.809,20. Sul punto la domanda è fondata e non può che essere accolta. Non sembra invece fondata la seconda domanda di parte attrice, che chiede un corrispettivo corrispondente ad un ipotetico canone di locazione per gli anni in cui la sorella, dopo la morte della madre avvenuta nel 1995, ha continuato a risiedere nella stessa abitazione dove aveva convissuto con la madre e sulla quale si è poi instaurata una comunione ereditaria tra gli odierni contendenti. Ora, non risultando mai attivata la procedura ex art. 1105 c.c., e non potendosi d altra parte ritenere che l uso esclusivo di un bene comune costituisca un fatto illecito, l attore non ha diritto di pretendere nulla a titolo di quota locativa. Infatti, Se la natura del bene di proprietà comune non ne permette il simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta, oppure mediante avvicendamento; ma fino a quando non vi 3

sia richiesta di uso turnario da parte degli altri comproprietari il semplice godimento esclusivo ad opera di taluno non può provocare un danno ingiusto nei confronti di coloro che hanno mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, quando non risulti provato che i beneficiari del godimento esclusivo del bene ne avessero anche tratto un vantaggio patrimoniale. (Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre 1991, n. 13036 Tessier e altro c. Tessier e altro Giur. it. 1992, I,1,1752). Va ora considerata la domanda in via riconvenzionale proposta da parte convenuta, la quale chiede la condanna di parte attrice alla rifusione degli alimenti in qualsiasi forma corrisposti alla madre nonché per la perdita di compensi lavorativi e retribuzioni pensionistiche. La convenuta ha quantificato prima in lire 400.000.000 il proprio petitum quindi, in conclusionale, in 60.000,00. Parte attrice ha eccepito in comparsa conclusionale che la domanda in via riconvenzionale è inammissibile in quanto tardivamente proposta. La prima udienza è stata fissata in citazione al 20.2.2001 poi spostata d ufficio al 22.2.2001. Parte convenuta ha depositato la propria domanda il 1.2.2001. L eccezione è infondata. Invero In mancanza di diversa disposizione il termine di cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, entro il quale il giudice designato può differire, con decreto motivato, ai sensi del comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c., la data della prima udienza, in base al principio generale contenuto nell'art. 152, comma 2, c.p.c., è ordinatorio. Pertanto, anche se il provvedimento è emesso oltre detto termine, è alla nuova data della prima udienza a cui il giudice ha rinviato la causa che occorre aver riguardo per computare i termini di comparizione e di costituzione, e quindi la tempestività della proposizione della domanda riconvenzionale, e non già alla data dell'udienza di comparizione originariamente indicata nell'atto di citazione. (Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2003, n. 16526 Soc. Ilexvetro c. Soc. Intesa Gestione Giust. civ. Mass. 2003, f. 11). La domanda in via riconvenzionale di parte convenuta appare però infondata. Innanzitutto è pacifico che la madre delle parti godesse della pensione e, quantunque in extremis, dell assegno di accompagnamento. Parte convenuta non ha inoltre contestato alcune circostanze riferite da parte attrice (cf. conclusionale avv. Setti pag. 9) da cui si evince che la signora G.B. [rectius: de cuius, NdR] incassò non modeste somme di denaro a vario titolo nel corso della sua vita. La convenuta aveva l onere di provare in dettaglio di aver sostenuto con danaro proprio eventuali spese per l assistenza alla genitrice. D altra parte, sembra evidente che la convenuta non possa ora pretendere un risarcimento dal fratello per l asserita perdita di opportunità lavorative a causa della propria decisione di dedicarsi all assistenza della madre anziana e malata. In definitiva, la convenuta deve restituire al fratello la somma 2.809,20 oltre agli interessi legali dal 5.4.2000 (data di messa in mora tramite la raccomandata dell avv. Setti, doc. 2 attore) fino al saldo. 4

Stante la parziale reciproca soccombenza si ritiene di compensare le spese di lite. Dispositivo della sentenza Definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta: condanna YY a pagare a favore di XX la somma 2.809,20 oltre agli interessi legali dal 5.4.2000 fino al saldo. Dichiara per intero compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Modena, 11 novembre 2005 Il Giudice Roberto Cigarini Depositato in Cancelleria il 17.11.2005 5