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PARTE SPECIALE 3 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 1

DEFINIZIONI Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale. Datore di Lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Considerata la struttura di Solar Energy Italia 7, deve intendersi Datore di Lavoro nel presente Modello, a seconda dei casi, sia Solar Energy Italia 7 Solar Energy Italia 7 (o di HFV quando sia questa il committente), come di volta in volta specificato. Decreto Sicurezza: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa. Lavoratori: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di Solar Energy Italia 7. Considerata la struttura di Solar Energy Italia 7 seconda dei casi, sia i dipendenti di Solar Energy Italia 7 (ove ve ne fossero) sia i dipendenti degli Appaltatori di Solar Energy Italia 7 (o di HFV ove sia questa il committente), come di volta in volta specificato. Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori. SSL: Salute e Sicurezza dei Lavoratori. 2

CAPITOLO 3.1 LE FATTISPECIE DI REATO Le fattispecie dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001) Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto. Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C. P.) Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C. P.) Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi: "1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo". Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., "la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso". Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza. Ai sensi del suddetto articolo "in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti". 3

A tal proposito appare opportuno sottolineare come entrambi i modelli, tesi alla realizzazione degli obiettivi di gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l'utilizzo di un sistema di gestione della sicurezza integrato nel generale sistema di gestione adottato dall'impresa, costituiscono strumenti di adesione volontaria. **** IL DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25- DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001) Il delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare è stato introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2 -duodecies nel corpo del D. Lgs. 231/2001. dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano: a) in numero superiore a tre; b) minori in età non lavorativa; c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603- bis, c.p. ei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 4

CAPITOLO 3.2 3.2.1 Premessa metodologica. Prima di procedere all'individuazione delle Attività Sensibili in materia di sicurezza sul lavoro, ai fini di una migliore interpretazione ed applicazione della presente parte speciale, si premette che nella predisposizione della presente Parte Speciale 3, così come di tutto il Modello, si è tenuto conto del fatto che Solar Energy Italia 7, (i) non ha dipendenti, (ii) svolge le proprie attività non core (es. contabilità, amministrazione, segreteria societaria, ecc.) prevalentemen di gestione e manutenzione degli impianti sviluppati dalla Società sono svolte prevalentemente da HFV Appaltatori base dei loro obblighi normativi e di cui al contratto di appalto tra le parti, fermo restando le responsabilità previste per Solar Energy Italia 7 in qualità di committente come qui di seguito individuati. 3.2.2. Attività Sensibili in materia di sicurezza sul lavoro Di seguito sono elencate quelle attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte al rischio di commissione reato di cui all'art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001: Società; effettuazione di lavori o prestazione di servizi da parte di terzi appaltatori diretti della Società in contemporanea alle attività O&M. 5

CAPITOLO 3.3 REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 3.3.1 Principi di comportamento Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 Decreto Sicurezza e nelle definizioni di cui sopra, nonchè in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue. 3.3.2 La politica aziendale in tema di sicurezza La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società e dagli Appaltatori deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori. Tale politica deve contenere: una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze; l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale; l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione; l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie; l'impegno a garantire che i destinatari del Modello, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza; l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società. 3.3.3 L'organizzazione del sistema Agli Appaltatori e alla Società sono attribuiti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel modo qui di seguito indicato, in considerazione del fatto che la Società non ha propri dipendenti, ma svolge le Attività Sensibili affidandosi ai Lavoratori degli Appaltatori. Obblighi della Società: 1. verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione (attraverso i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, ii) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), iii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 2. soltanto munita di titoli di idoneità prescritti dalla proprio Modello ex D. Lgs. 231/2001), ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa; 3. f specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; 6

4. nel caso in cui vi siano più appaltatori e subappaltatori, promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra costoro (v. successivi punti 8 e 9), affinché gli stessi elaborino un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze sulla base dei singoli documenti di valutazione dei rischi forniti dai singoli appaltatori e subappaltatori; il documento di valutazione dei rischi da interferenze deve recare una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che 5. pericolose; 6. - - contratto, sia con riferimento che sarà contrattualmente convenuto - delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. tipo di interferenza di verifica potrà essere utilizzato al solo fine di contestare eventuali inadempimenti contrattuali; Obblighi degli Appaltatori: 7. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 8. coordinano tra loro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i propri Lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i Lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; 9. adempiono gli obblighi formativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro relativamente ai propri Lavoratori occupati nelle aree di proprietà della Società. *** Al fine di prevenire il più possibile il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dovranno essere rispettati i seguenti principi comportamentali: è necessario rispettare gli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno; è necessario assicurare la verifica della regolarità del permesso di soggiorno in caso di assunzione di lavoratori stranieri ed un monitoraggio periodico finalizzato a verificare la validità/scadenza dei permessi di soggiorno stessi; in caso di lavori affidati a soggetti terzi mediante subappalti, viene sottoposta ad ogni fornitore una dichiarazione preventiva con cui lo stesso si impegna a non utilizzare, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare, nonché a rispettare tutte le normative applicabili in tema di lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie, sicurezza e impiego di personale proveniente da paesi terzi; i contratti con le controparti contengono specifiche clausole che liberano la Società da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la controparte utilizzi, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, cittadini di paesi terzi senza regolare permesso di soggiorno; è necessario assicurare la verifica preventiva circa la regolarità del permesso di soggiorno dei dipendenti degli appaltatori e subappaltatori; 7

su tutti i cantieri della Società, vengono assicurati adeguati controlli preventivi sugli accessi fisici e segnalati tempestivamente ai responsabili competenti eventuali accessi da parte di soggetti sconosciuti o non identificati ività lavorative; la Società non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale; è vieta regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza. 8