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Transcript:

QUESITI 1D: L articolo 6 del disciplinare punto 4 dice: presenza di un professionista geologo, che dovrà essere nominativamente individuato già in sede di offerta, nella struttura del soggetto professionale mediante costituzione di raggruppamento temporaneo di professionisti oppure Vorrei sapere perché le prestazioni del geologo non possono essere subappaltate visto che l art 91 comma 3 del D.lgs 163/06 (richiamato all art 5 p.15 del disciplinare) consente proprio tale subappalto. R: La presenza del geologo all'interno della compagine è obbligatoria stante la previsione della relazione geologica che non può essere subappaltata ai sensi dell'art 91, comma 3 del D.lgs 163/2006 e della determinazione ANAC 4/2015. 2D: L articolo 6 del disciplinare punto 5 dice: espletamento, negli ultimi tre anni solari precedenti la pubblicazione del presente bando, di almeno tre verifiche sulla vulnerabilità sismica di edifici, ovvero di almeno tre progettazioni di interventi di miglioramento/adeguamento sismico di edifici esistenti, aventi ciascuno una superficie lorda e complessiva uguale o superiore 1.000 mq Faccio osservare che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono specificati all art. 263 del dpr 207/10 nel quale si fa chiaramente riferimento ai 10 anni o ai 5 anni precedenti (e non 3); si fa chiaramente riferimento ad importi lavori per classi e categorie di opere (e non su tipologie specifiche di prestazioni e non sui mq) R: per mero errore materiale all'art 6 punto 5 del disciplinare di gara è stato indicato il termine 3 anni solari anziché 5 anni solari. Pertanto il termine di riferimento deve essere sostituito con 5 anni solari. Per la seconda parte del quesito si rimanda alla risposta alla domanda 12D. 3D: L art. 2 del disciplinare dice: L'importo complessivo è stato determinato sulla base delle indicazioni di cui al bando per la selezione degli edifici strategici e rilevanti sui quali effettuare indagini finalizzate alla vulnerabilità sismica etc, giusto punto 4.2 del Decreto 2465/2010 del Dirigente -Direzione Regionale Politiche Territoriali e Ambientali -Area di Coordinamento tutela dell'acqua e del territorio Settore Ufficio tecnico del genio Civile di Area vasta FI, PO, PT, AR, Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica. Il DD 2465/2010 si riferisce a BANDO DI SELEZIONE degli edifici strategici e rilevanti sui quali effettuare indagini diagnostiche finalizzate alla valutazione della vulnerabilità sismica e della caratterizzazione dei terreni non vi è alcun articolo che specifici il calcolo dei corrispettivi professionali per le prestazioni richieste nel bando, per le quali si utilizza il DM 143/13 R: Il costo è stato stimato a corpo come costo convenzionale, congruente con il Decreto 2465/2010 ai sensi del OPCM 3362/2004, comprensivo delle indagini, spese ecc., come meglio specificato all'art 3 del disciplinare.

4D: All art. 6 del disciplinare di gara viene richiesto come requisito l espletamento, negli ultimi tre anni solari precedenti la pubblicazione del presente bando, di almeno tre verifiche sulla vulnerabilità sismica di edifici, ovvero di almeno tre progettazioni di interventi di miglioramento/adeguamento sismico di edifici esistenti, aventi ciascuno una superficie lorda e complessiva uguale o superiore 1.000 mq. All art. 10 del disciplinare, ai fini dell attribuzione del punteggio, si legge che vengono valutate Attività svolte analoghe a quelle di cui agli artt. 1 e 2 del disciplinare di incarico: massimo 30 punti su 100 cui, si legge, Sarà infatti attribuito un punteggio massimo di 10 punti per ogni intervento documentato, per un massimo di tre servizi (oltre a quelli previsti obbligatoriamente per la partecipazione) riferito alle attività di cui all art. 2 del disciplinare di incarico professionale in relazione alla volumetria dell intervento indagata, alla qualità progettuale, alle soluzioni innovative, alle caratteristiche tecnologiche, ai programmi e strumenti utilizzati nell attività professionale svolta e proposta per la Valutazione. In merito a questo punto si chiede di precisare a quali anni possono riferirsi i servizi aggiuntivi oggetto di valutazione. R: I servizi oggetto di valutazione devono riferirsi a servizi svolti successivamente alla data di entrata in vigore delle norme tecniche 2008. 5D: In merito al bando di cui all oggetto sono a porre i seguenti quesiti: Al sopralluogo può partecipare un Amministratore Delegato presentando copia della visura camerale ove si evince la sua posizione all interno della società? Serve lo stesso la delega? I tre servizi da presentare nell offerta tecnica devono essere diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti obbligatoriamente per la partecipazione, cosa si intende? Diversi da quelli presentati per il possesso dei requisiti di cui ai punti 5 e 6 dell articolo 6 del disciplinare. R: Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. (per concorrenti organizzati in forma societaria) o certificato di iscrizione ad Ordini o Albi professionali, può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o da un dipendente se munito di atto di delega scritto, unitamente a fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato. (Art 11 disciplinare di gara) I servizi inseriti nell'offerta tecnica devono essere diversi e ulteriori a quelle presentati per il possesso dei requisiti di partecipazione. 6D: Con riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di Gara: Art. 4 Soggetti ammessi a concorrere e requisiti di partecipazione "Sono ammessi a concorrere tutti i soggetti di cui all'art. 90 comma 1 del D.lgs.163/2006, limitatamente alle figure professionali competenti tecnicamente;

Art. 6 Requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi la scrivente xxxxx pone il seguente quesito: E legittimata a partecipare alla gara in oggetto una Società di capitali che, sebbene non sia qualificata come società di ingegneria, abbia nel proprio oggetto sociale l attività di controllo delle costruzioni, immobiliari e di genio civile, le verifiche relative alla sicurezza delle persone? xxxxx, non essendo soggetto di cui all art. 90 D.Lgs 163/06, è Organismo di ispezione di Tipo A accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni. R: come esplicitato la disciplinare di gara i soggetti ammessi alla partecipazione sono quelli rientranti nelle casistiche di cui all'art 90 comma 1 del Dlgs 163/2006. Nella fattispecie, non essendo la società soggetto di cui all'art 190/2006 non è ammessa la partecipazione. 7D:Ai fini del computo dei servizi di cui all'art. 6 comma 5: a) valgono anche i servizi in corso, ovvero con contratto in essere, ma non ancora ultimati? b) valgono anche interventi di risanamento conservativo che comportino, da un punto di vista strutturale, un insieme di interventi locali? c) per ultimi tre anni si intende 2014, 2013 e 2012 oppure da maggio 2012 a maggio 2015? R:a) Valgono solo i servizi ultimati; b) sono esclusi questi interventi di risanamento conservativo; c) Per ultimi 3 anni si intende da maggio 2012 a maggio 2015; alla luce del disciplinare di gara rettificato il periodo di riferimento è quello compreso tra maggio 2010 e maggio 2015. 8D Ai fini del computo dei servizi di cui all'art. 6 comma 6: si intende la somma degli onorari per le verifiche sismiche, comprensiva di quelli del geologo, o la somma degli onorari per le verifiche sismiche, comprensiva di quelli del geologo e dell'importo lavori per i conseguenti interventi di adeguamento/miglioramento? Ai fini del computo dei servizi si intende la sommatoria degli onorari per le verifiche sismiche, comprensiva di quelli del Geologo e dei costi delle prove. 9D: requisiti art 6 p.to 6: si chiede se è possibile considerare (per il raggiungimento delle soglie ) oltre all'onorario relativo alla verifica sismica, anche gli importi delle indagini effettuate per l'esecuzione delle verifiche sismiche. Ai fini del computo dei servizi si intende la sommatoria degli onorari per le verifiche sismiche, comprensiva di quelli del Geologo e dei costi delle prove. 10D: requisiti art 6 p.to 6: per il raggiungimento delle soglie ( 255.946,50 lotto 1 e 1414.147,50 lotto 2 in dieci anni) é possibile considerare anche l'attività di progettazione strutturale così come indicato per i 3 servizi di punta? Non è possibile considerare l'attività di progettazione di cui all'art 6 punto 5 del dicplinare di gara.

11D:Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Art. 266. Modalità di svolgimento della gara (art. 64, d.p.r. n. 554/1999) 1. Nel caso di procedura aperta o negoziata con bando l offerta è racchiusa in un plico che contiene: ( ) c) una busta contenente l'offerta economica costituita da: 1) ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall articolo 262, comma 3, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell intervento; ( ) R: il ribasso unico percentuale dell'offerta economica deve essere non superiore a 30% (vedi disciplinare di gara rettificato pubblicato sul sito web istituzionale). 12D: Premesso che all'art. 6 punti 5 e 6 del disciplinare di gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: "espletamento, negli ultimi tre anni solari precedenti la pubblicazione del presente bando, di almeno tre verifiche sulla vulnerabilità sismica di edifici, ovvero di almeno tre progettazioni di interventi di miglioramento/adeguamento sismico di edifici esistenti, aventi ciascuno una superficie lorda e complessiva uguale o superiore 1.000 mq"; "espletamento negli ultimi 10 anni di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi tecnici finalizzati alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici pubblici o privati appartenenti alla classe e categoria 1/g per un importo complessivo globale dei suddetti servizi pari al doppio di quello a base d'asta e per tanto non inferiore ad 255.946,50 (lotto1) e ad 141.147,50 (lotto 2). Considerato che la determinazione n 4 del 2015 dell'anac così, testualmente, recita: "ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare". Si chiede di voler confermare l'ammissibilità, per le certificazioni utili ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti, anche di quelle relative a servizi analoghi per opere strutturali non necessariamente di identica destinazione funzionale (edifici) ma con grado di complessità pari e/o maggiore. R: Si, si conferma l'ammissibilità, per le certificazioni utili ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti, anche di quelle relative a servizi analoghi per opere strutturali non necessariamente di identica destinazione funzionale (edifici) ma con grado di complessità pari e/o maggiore.

13D: nel caso di costituzione di associazione temporanea, affinché la presenza del giovane professionista abilitato da meno di cinque sia effettivo oggetto di valutazione dell'offerta, tale professionista deve essere necessariamente membro della RTI (e quindi parte dei soggetti del costituendo atto notarile) oppure può essere semplicemente indicato dall'rti e quindi soggetto esterno al gruppo? R:Il giovane professionista potrà essere un progettista, libero professionista singolo o associato e non dovrà necessariamente fare parte del raggruppamento. A tal proposito, si può richiamare parere 209/2012 ed il precedente parere ANAC n. 84 del 05/05/2011 (ma nello stesso senso cfr. anche parere n. 158 del 27/09/2012) secondo cui Nelle procedure selettive volte all affidamento di incarichi di progettazione, la presenza di un giovane professionista costituisce una condizione di ammissibilità dell istanza di partecipazione alla gara; tuttavia la legge non richiede che questa presenza assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del R.T.P. ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza. Anche la giurisprudenza sostiene che ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali (CdS, sez. V, n. 6347 del 24/10/2006). 14D: il modello F relativo alla "presentazione dell'offerta di tempo e di prezzo", può considerarsi sufficiente quale atto di impegno a costituire RTI? Lo stesso modello riporta infatti la dichiarazione di partecipazione alla gara mediante "raggruppamento temporaneo da costituirsi come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell'art. 37, comma 8, del decreto legislativo n.163 del 2006, allegato agli atti" R: l'impegno a costituire RTI è assolto con il punto 24) del modello di domanda di partecipazione (mod C1 e C2) di aver preso visione e di accettare quanto stabilito nel bando di gara, nello schema del Disciplinare di incarico, nei documenti tecnici allegati al disciplinare di incarico (art 5, punto10 del disciplinare di incarico (in caso di associazione temporanea non ancora costituita) impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo ad un unico soggetto (indicare quale), uniformandosi alla disciplina vigente in materia, con riguardo alle associazione temporanee, ed indicazione del nominativo del professionista abilitato da meno di cinque anni all esercizio della professione. 15D: Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale e tecnico-organizzativi, al punto 6 dell art. 6 del disciplinare di gara, ai fini della partecipazione occorre aver espletato negli ultimi 10 anni incarichi professionali e tecnici finalizzati alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici pubblici o privati appartenenti alla classe e categoria 1/g per un importo complessivo globale dei servizi suddetti pari al doppio di quelli a base d asta. : Risultano validi, ai fini della valutazione dei requisiti, i servizi inerenti le valutazioni di sicurezza, ma svolti nell ambito di una consulenza specialistica su incarico del progettista che poi ha firmato l intero progetto? R: NO

16D: Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale e tecnico-organizzativi, al punto 6 dell art. 6 del disciplinare di gara, ai fini della partecipazione occorre aver espletato negli ultimi 10 anni incarichi professionali e tecnici finalizzati alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici pubblici o privati appartenenti alla classe e categoria 1/g per un importo complessivo globale dei servizi suddetti pari al doppio di quelli a base d asta. : Sono da considerarsi anche i servizi relativi a nuove progettazioni, quando sono inquadrati nella categoria di lavori 1/g? R:no 17D: Esiste un calendario per le visite di sopralluogo? Oppure dei giorni della settimana in cui di solito si effettuano? R: Per quanto riguarda il sopralluogo è necessario fare riferimento a quanto disposto dall'art 11 del disciplinare di gara ed ai chiarimenti sopralluogo pubblicati sul sito web istituzionale. 18D: Il modello C1 deve essere compilato da ogni società componente RTP; Il bollo deve essere applicato solo sul mandatario? R: la marca da bollo deve essere apposta su ogni modello compilato dai mandanti e dai mandatari. 19D: Partecipando alla gara in oggetto come capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire, è possibile delegare lo svolgimento del sopralluogo al soggetto che rivestirà il ruolo di mandante. R: si. 20D: In relazione all'art. 6 punto 5 del disciplinare della gara in oggetto, come considerare i metri quadrati "utili" degli edifici in caso i servizi di verifiche e/o progettazione siano stati effettuati in ATI ed in caso siano iniziati prima del 2010? R: I servizi in ATI sono da considerarsi al 100% ai fini dell'art 6 p.5 del disciplinare di gara non essendo collegati al fatturato. Il punto 5 del suddetto articolo prevedere che il servizio venga espletato ovvero eseguito nei 5 anni solari precedenti la pubblicazione del presente bando. 21D: C'è necessità per il geologo, che figura come mandante in un Raggruppamento temporaneo, di dichiarare incarichi svolti (che sono attività di redazione della relazione geologica) e corrispettivi, assolvendo la mandataria al 100% dei requisiti previsti dall'articolo 6 del disciplinare, punti 5 e 6? R: NO 22D: Sul bando c'è scritto che è necessaria la presenza di un geologo. Se il geologo non è dipendente è per forza obbligatorio formare un RTP? R: SI 23D:Nell'eventualità di un RTP la fidejussione deve essere intestata al raggruppamento o può essere intestata esclusivamente alla società"master" che deve garantire i requisiti di partecipazione? R: la fidejussione deve essere intestata al raggruppamento. 24D: L'articolo 12 del disciplinare in riferimento alla busta B Offerta Tecnica dice: "La Documentazione deve essere prodotta utilizzando al massimo 3 schede di formato A4, Carattere 12 - Stile Time New Roman... Le tre schede sono complessive, oppure tre schede per ogni servizio svolto?

R: Le 3 schede sono complessive. 25D: In riferimento all art. 10 del disciplinare ed al quesito n 4 si richiede se possano essere considerati come servizi aggiuntivi oggetto di valutazione, quelli relativi a verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi dell Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003, antecedentemente all entrata in vigore delle Norme tecniche 2008 e negli ultimi 10 anni. Tale ordinanza, all interno della quale si imponeva per la prima volta la verifica di sicurezza sismica di tutte le opere rilevanti e di interesse strategico ai fini della protezione civile, di fatto già modificava le modalità di progettazione e verifica in zona sismica sulla base dell Eurocodice 8 ed è stata in gran parte ripresa all interno delle NT08. R:No, vedasi risposta al quesito 4 26D:Salve la presente per richiedere chiarimenti in merito alla presenza di un professionista geologo. In caso il suddetto professionista sia individuato mediante costituzione di R.T.I., quali sono i requisiti cui deve adempiere ai fini del possesso dell idoneità professionale e tecnica-organizzativa R: Nessuno 27D: La presente per richiedere chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi. Nel caso di interventi integrati di progettazione e verifica sismica di edifici, ai fini del raggiungimento degli importi richiesti (art.6 comma 6), non potendo includere le attività di progettazione (quesito 10D) e tenendo conto che la contabilità dei lavori valuta in maniera complessiva di tutti i servizi resi, come vanno computati i singoli servizi? Alla luce di quanto esposto, in caso di verifica dei requisiti, come andrebbero dimostrati i suddetti importi? R: Non si comprende il nesso tra contabilità dei lavori e servizi resi. Comunque i servizi di cui all'art 6, co 1, punto 6 devono essere espletati e quindi all'uopo certificati dal RUP per quelli resi dalla PA mentre, per quelli resi a privati, mediante idoneo titolo edilizio da cui si evinca il servizio stesso. 28D: Nel raggruppamento temporaneo costituendo, oltre a Professionista e Geologo, può far parte anche un laboratorio prove materiali, che sarà quello che provvederà all'esecuzione delle necessarie indagini? R: No, perché non pare rientrare nel disposto di cui all'art 90 del DLGS 163/2006 29D: Ai fini dei requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi di cui al punto 6 dell'art. 6 del disciplinare, si chiede se per il calcolo dell'importo complessivo dei servizi svolti, coerentemente con l'oggetto del bando di gara, è possibile indicare il costo convenzionale determinato come da OPCM 3362/2004, basato sul volume dell'edificio, (anzichè impiegare gli importi effettivamente fatturati dal professionista, nei quali non sono ricompresi i costi delle indagini e del geologo). R: No. 30D: la presente per chiederle chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di idoneità professionale ed, in particolare, alla presenza del professionista iscritto all albo professionale da almeno dieci anni. E ammissibile il caso di un raggruppamento temporaneo tra una società di professionisti (in cui nessun componente possiede tale requisito) e un libero professionista iscritto all albo di appartenenza da oltre 10 anni? R: si purché sia mandatario capogruppo

31D:Nel p.to 6 del disciplinare, la dizione verifiche dei livelli di sicurezza sismica è sinonimo di Verifiche sulla vulnerabilità sismica oppure Progettazioni di interventi di miglioramento/adeguamento sismico? R:E' sinonimo di Verifiche sulla vulnerabilità sismica 32D:Nel p.to 6 del disciplinare, l importo complessivo globale è l importo dei lavori o l importo dell onorario? R: l importo dell onorario. 33D: in relazione all'art. 6 punto 5 del disciplinare della gara è procedura corretta considerare requisito valido la proquota temporale relativa alla superficie di un intervento di verifica di vulnerabilità sismica di un edificio di 303.400 mc (101.133 mq), data inizio maggio 2007, data fine dicembre 2010, calcolata in 18.387 mq (mesi totali 44, utili 8)? Altrimenti come dimostrare che il servizio svolto è requisito valido per la partecipazione alla gara? R: Il bando non prevede possibilità di calcolo di servizio proquota temporale. 34D: sulla base della seguente frase, riportata nell Articolo 1 del Disciplinare di Gara: Chi intende partecipare ad entrambi i lotti deve presentare due distinte domande, fermo restando che la documentazione amministrativa di cui alla Busta A può essere presentata una volta sola, mediante inserimento nel plico relativo al Lotto n. 1; 1. la restante documentazione (Buste B e C dovrà invece necessariamente essere prodotta per ognuno dei due lotti. 2. chiedo come mai la documentazione della Busta B-Offerta Tecnica debba essere inserita sia nel plico del lotto 1 sia in quello del lotto 2. 3. Perché, mi chiedo, si debbono individuare altri 3 servizi, diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti obbligatoriamente per la partecipazione, da inserire nella Busta B del lotto 2, oltre a quelli presenti nella Busta B del lotto 1?In definitiva, nella busta B del lotto 2, è possibile inserire la medesima documentazione presente nella busta B del lotto 1? R: 1) All'ufficio protocollo deve pervenire un plico per ogni lotto, come riportato all'art 12 del disciplinare di gara. Ogni plico deve contenere la busta A documentazione amministrativa, la busta B offerta tecnica e la busta C offerta economica e tempi di consegna. Coloro i quali partecipino ad entrambi i lotto nel Plico lotto 2 busta A documetazione amministrativa possono inserire apposita dichiarazione, sottoscritta con le stesse modalità dell'offerta economica, attestante la presenza della documentazione amministrativa prevista dal disciplinare di gara nella busta A relativa al lotto 1, fermo restando la necessità di inserire il modello di domanda (mod c1-c2) riferita al lotto 2. 2) perché lo gare sono 2. 3)sì. 35D: 1) Nell'Art.1 del "Disciplinare di gara" è riportato: "Chi intende partecipare ad entrambi i lotti deve presentare due distinte domande, fermo restando che la documentazione amministrativa di cui alla Busta A può essere presentata una volta sola, mediante inserimento nel plico relativo al Lotto n. 1; la restante documentazione (Buste B e C dovrà invece necessariamente essere prodotta per ognuno dei due lotti. "Nella prima pagina degli Allegati "C1" e "C2" è invece riportato "barrare la casella del lotto per il quale si partecipa; in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, dovranno essere compilate due distinte dichiarazioni, inserite in plichi distinti, a pena di esclusione". Quanto riportato sugli allegati esclude la possibilità indicata nel disciplinare, quale è l'interpretazione corretta? 2) Nel caso in cui fosse obbligatorio produrre per entrambi i plichi (lotto 1 e lotto 2) la Busta A (contenente, tra gli altri anche l'allegato/i "C"),

la marca da bollo da 16 euro andrebbe applicata sugli allegati C di entrambe le buste? R: 1) vedere risposta al quesito 34 2) sì 36D: Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di professionisti da costituirsi, ciascun allegato "C", "D" ed "E", prodotto dal mandatario e dai mandanti, deve essere firmato dai rappresentanti legali di tutti i soggetti componenti il Raggruppamento o solo dal rappresentante legale del soggetto dichiarante? R: Ogni partecipante al raggruppamento deve compilare e sottoscrivere i modelli C, D, E. 37D: Per quanto riguarda le schede di cui all'art. 12 del Disciplinare di gara, punto "Elemento A" contenuto nella "Busta B", esse devono essere riferite alle attività di cui all'art.2 del disciplinare di incarico, quindi solo a verifiche sismiche e non a lavori di adeguamento/miglioramento. 1. Confermate questa affermazione? 2. Inoltre dette schede devono contenere esclusivamente lo schema illustrato al suddetto punto e le sottoscrizioni o possono anche contenere immagini e intestazioni? 3. Cosa si intende per "Atto di adozione da parte dell'organo competente", in particolare nel caso di verifica sismica? R: 1) si, verifiche sismiche; 2) il limite previsto è di 3 schede complessivamenti per tutti i servizi in formato A4 times new roman 12. Nell'ambito di questa cornice non è previsto l'inserimento di immagini. 3) si intende gli estremi dell'atto di affidamento dell'incarico nel caso di servizi resi a PA ed estremi del titolo edilizio da cui si evinca il servizio reso nel caso questo sia stato svolto per Privati. 38D: Secondo la risposta fornita al quesito 9D ai fini del computo dei servizi di cui all'art.6 comma 6 si possono considerare anche i costi sostenuti per le prove sui materiali, sui terreni, oltre agli onorari per il geologo. Tale affermazione vale anche se detti costi sono stati sostenuti direttamente dalla Committenza? R: NO 39D: Secondo la risposta fornita al quesito 13D il giovane professionista all'interno di un raggruppamento temporaneo da costituire può non rivestire il ruolo di mandante, ma è sufficiente che sia un collaboratore o un dipendente di uno dei componenti il raggruppamento. E' ammissibile la costituzione di un raggruppamento temporaneo (da costituire) in cui il mandatario è uno studio associato, i mandanti liberi professionisti ed il giovane professionista un libero professionista non mandante che abbia fatturato nei confronti dello studio associato (mandatario) più del 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione iva? R: il professionista con meno di 5 anni deve essere indicato nel mod C1 o C2 punto 11 lettera a) e per la fattispecie dovrà avere un rapporto di collaborazione con il Raggruppamento e di dipendenza con un membro del raggruppamento. 40D: Nell'ultimo periodo dell'art.5 del disciplinare di gara è riportato: "Le dichiarazioni sopra citate dovranno essere rese, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, personalmente dalle seguenti figure:...omissis...il giovane professionista indicato nel caso di associazione temporanea (precedente punto 11)."Considerato che al punto 11 si fa riferimento all'associazione temporanea già costituita, nel caso invece di associazione temporanea da costituire il giovane professionista non mandante è esonerato dal sottoscrivere le "dichiarazioni sopra citate" (in sostanza l'allegato C1)? R: Sì 41D: Leggendo le FAQ pubblicate sulla pagina dedicata del vs sito, si evince che ai fini del computo dei servizi tecnici svolti negli ultimi 10 anni, oltre ai corrispettivi spettanti al tecnico, è possibile sommare il costo delle prove e la parcella del geologo. Nel caso in cui un incarico è stato svolto in associazione con altri professionisti, per la determinazione del compenso per la prestazione ai fini del raggiungimento del requisito, si dividono proporzionalmente anche le suddette spese per le prove e la parcella del geologo o possono essere computate per intero? R: si, proquota

42D: E' possibile utilizzare l'avvalimento per il requisito relativo all'iscrizione all'ordine professionale di almeno 10 anni? R: NO 43D: Mi trovo ad operare principalmente a XXXX; in tale sede solo dal 2012 che la parcella professionale, predisposta dall'ordine degli ingegneri in convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile (per le pratiche XXXXX) contempla la possibilità di valutare l'entità del servizio relativo alle attività connesse alla valutazione della vulnerabilità. Nei lavori svolti dal 2010 al 2012, si faceva riferimento ad un altro schema di parcella che risultava proporzionale all'importo dei lavori in progetto. Considerato che ai fini della redazione di un progetto di miglioramento/adeguamento sismico è necessaria la preventiva valutazione della vulnerabilità della struttura, le chiedo in quale maniera posso valutare l'entità del servizio ai fini della verifica del possesso del requisito di cui all'art. 6 del disciplinare, volendo includere i lavori del biennio 10/12. Dato che la nuova parcella (quella entrata in vigore dal 2012) consente di valutare la parcella per le valutazioni di vulnerabilità sismica tramite degli importi unitari da moltiplicare per il volume dell'edificio, posso utilizzare tale metodo? R: premesso che a valutare la documentazione di gara sarà l'apposita commissione, non è possibile formulare puntuale risposta alla domanda posta. Ciò premesso, è opportuno rappresentare, come per altro già risposto alla domanda 27D, che i relativi servizi devono essere così dimostrati: 1) per servizi resi alla PA: certificazione del RUP della quantificazione delle spettanze relative alla quotaparte delle verifiche di vulnerabilità sismica; 2)per servizi resi a privati: idoneo titolo edilizio da cui si evince il servizio reso la cui quantificazione relativa alle verifiche di vulnerabilità sismica potrà essere dimostrata mediante operazioni algebrica della volumetria indagata moltiplicato per i coefficienti di cui all'opcm 3364/2004 congruente con la presentazione della fattura emessa 44D: Nell A.T.I. costituenda sono ammesse società di professionisti (ex art 90 del D.Lgs 163/2006) specializzate in diagnostica strutturale? R: I soggetti ammessi sono quelli richiamati all'art 4 del disciplinare di gara. Relativamente alla specializzazione non si comprende l'impatto sulla ammissibilità o meno. 45D: Si ponga il caso di un libero professionista che ha progettato il piano superiore di un edificio, contemporaneamente ha proceduto alla verifica dell intero immobile. Per i servizi resi è stato compensato in un unica soluzione, senza distinzione di quanto dovuto per la parte progettuale e di quanto per quella di verifica. Ai fini del raggiungimento degli importi richiesti (art.6 comma 6 del disciplinare), come va computato il sopracitato lavoro? R: vedasi risposta al quesito 43D. 46D: Si richiede un chiarimento circa i 3 servizi con superficie maggiore di 1000 mq da inserire nell allegato E. In particolare Vi chiedo se è possibile inserire un servizio dei tre comprendente 3 edifici che complessivamente superano 1000 mq. R: Il servizio è da intendersi riferito all'incarico avuto, indipendentemente dal numero di edifici contenuti nello stesso.