S P A Z I O R I S E R V A T O A G L I U F F I C I C O M U N A L I AL COMUNE DI T O R T O N A S P O R T E L L O U N I C O P E R L E D I L I Z I A C O M U N I C A Z I O N E D I A T T I V I T A D I E D I L I Z I A L I B E R A Circolare P.G.R. nr. 5/SG/urb del 27.04.1984 e art. 6 comma 1 del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380 smi Il/La sottoscritto/a Dati anagrafici del richiedente Cognome e Nome_ Residente a Prov. cap. C.F. / P.I. Tel/Cell. Titolare della Ditta/Società Con sede a Prov. cap. C.F. / P.I. Tel/Cell. In qualità di [*]: [*] Proprietario; Comproprietario; Amministratore, altri aventi titolo Dati dell immobile Dell immobile sito nel Comune di Tortona Identificato a catasto al foglio/i Mappale/i Sub 1
C O M U N I C A Che verranno effettuati nello stesso, interventi consistenti nelle seguenti opere: a) interventi di manutenzione ordinaria di cui all art.3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore ariaaria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw (vedi anche elenco pag. 4); b) interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali sprovviste di struttura di muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola; f) ai sensi dell articolo 17 del Decreto Legislativo n. 128 del 2006 l installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività di edilizia libera, come disciplinata dall articolo 6 D.P.R n. 380 del 2001 D E S C R I Z I O N E D E L L E O P E R E 2
Le opere sono eseguite nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dagli strumenti urbanistici comunali e comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 nr. 42 e s.m.i.. L interessato unitamente alla comunicazione di cui sopra allega le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore D I C H I AR A Ai sensi del D.Lgs del 03 Aprile 2006 nr 152 e s.m.i. Dalle opere di cui sopra non è stato prodotto materiali di scavo. I materiali di scavo delle opere di cui sopra saranno riutilizzati in sito. I materiali di scavo delle opere di cui sopra verranno inviate a centro di smaltimento o di recupero autorizzato di rifiuti. I materiali di scavo delle opere di cui sopra saranno riutilizzati in altro sito (secondo le Linee Guida della Regione Piemonte per la Gestione delle Terre e Rocce da Scavo). L opera non prevede la realizzazione di alcun tipo di rifiuti provenienti da demolizioni edilizie L opera prevede la realizzazione di rifiuti provenienti da demolizioni edilizie che verranno conferiti dall impresa incaricata delle opere presso i centri di raccolta in ottemperanza alla vigente normativa L opera prevede l utilizzo di rifiuti provenienti da demolizioni edilizie che verranno impiegati nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali L opera prevede la realizzazione di rifiuti provenienti da demolizioni edilizie contenenti amianto e pertanto ALLEGA copia del Piano di Lavoro per la rimozione di manufatti contenenti amianto con timbro di avvenuto deposito presso l Ente preposto. Tortona, lì I L RI C H I E D E NT E Proprietario Firma Per accettazione Amministratore condominio Comproprietario Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi 3
Tipo di intervento: MANUTENZIONE ORDINARIA ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 art. 6 comma 1 punto a) e Circolare P.G.R. nr. 5/SG/urb del 27.04.1984 Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici. Opere ammesse a. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi pavimentazione, manto di copertura) Riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale degli edifici purchè ne siano conservati i caratteri originali (1); tra queste: parziale di infissi e ringhiere; ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura. b. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto) Riparazione e sostituzione parziale dell orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari. c. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNE d. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE e. FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi) Riparazione e sostituzione delle finiture, purchè delle parti comuni a unità immobiliari (scale, androni, portici, logge, ecc.) siano mantenuti originari (1). f. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO SANITARI Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico sanitari. g. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio, reti e impianti di trattamento, allontanamento di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi). Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti,nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purchè tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici. Per quanto concerne edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, sono ammesse la riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché la realizzazione delle necessarie opere edilizie, sempre che non comportino modifiche dei locali né aumento delle superfici utili (2). (1) Nella definizione è precisato che qualora i caratteri della finitura siano già stati parzialmente alterati, è consentito di ripristinare i caratteri originari mediante parziali sostituzioni delle sole parti alterate. (2) Non sono considerati gli interventi di riparazione e di sostituzione, nonché di installazione di impianti strettamente connessi al processo produttivo quali macchinari apparecchiature in quanto essi non sono sottoposti alle forme di controllo urbanistico ed edilizio. Qualora gli interventi relativi a detti impianti comportino la realizzazione di manufatti o di altre opere edilizie, quest ultima è comunque subordinata al rilascio dei provvedimenti di assenso richiesti per il tipo di intervento configurato. 4
Art. 6 (L) - Attività edilizia libera (articolo così sostituito dall'art. 5 della legge n. 73 del 2010) 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw; (lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014) b) gli interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola. (ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.p.r. n. 380 del 2001») 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell inizio dei lavori da parte dell interessato all amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio; (lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014) b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; (lettera così modificata dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011) e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d uso dei locali adibiti ad esercizio d impresa. (lettera aggiunte dall'art. 13-bis, comma 1, lettera a), legge n. 134 del 2012, poi così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014) 3. (comma abrogato dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), legge n. 134 del 2012) 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. (comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014) 5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori. è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decretolegge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'agenzia delle entrate. (comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014) 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2; b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli. (le precedenti lettere b) e c) sono state così sostituite dalla presente lettera b), dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014) 7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. (comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014) 8. (comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera f), del d.p.r. n. 151 del 2011) 5