SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA. Denominato Piano di Recupero PR11A via Diaz



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Al Signor Sindaco del comune di Costa Masnaga Provincia di Lecco PIANO DI RECUPERO - PR 11 A - via Diaz Limonta Prosciutti s.r.l. - via Alessandro Volta 20 SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA Denominato Piano di Recupero PR11A via Diaz IN VARIANTE ALLA SCHEDA NORMA DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE Art. 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150 Articoli 12 e 14, legge regionale 11 marzo 2005, n.12 Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Oggi, del mese di dell anno duemila. In nel mio studio in davanti a notaio in inscritto nel collegio notarile dei distretti riuniti di, sono presenti i signori: da una parte: nato a il domiciliato per la carica in Costa Masnaga, presso il Palazzo Comunale in via XXV Aprile numero 70, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Tecnico Progettuali e Tecnico Manutentivi ed in rappresentanza del Comune di COSTA MASNAGA, codice fiscale tale nominato con Atto Sindacale n. in data, che in copia conforme all originale qui si allega sotto la lettera A), agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data del Registro delle Deliberazioni ed in data del Registro delle Deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, che in copia conforme agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere B) e C), nel seguito del presente atto denominato semplicemente Comune ; dall altra parte: Limonta Adelio nato a Costa Masnaga il 05/06/1930 C.f. LMN DLA 30H05 D112L residente in Costa Masnaga via A. Diaz n. 3/b il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Amministratore Unico della LIMONTA PROSCIUTTI S.r.l. P.Iva 00580360139 con sede in via Alessandro Volta n. 20, agendo in forza dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione della società stessa in data il cui verbale C) in copia certificata conforme all originale in data odierna di mio rep., qui si allega sotto la lettera D), nel seguito del presente atto denominata semplicemente

Parte Proponente. Detti signori, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all assistenza dei testimoni a questo atto, e quindi: PREMESSO a) che la Parte Proponente è proprietaria in Comune di COSTA MASNAGA, sezione CEN, foglio 5 dell appezzamento di terreno e superiore fabbricato distinto nel catasto fabbricati mappale 20 sub. 10 - P.T. S1 scheda denuncia N.C.E.U. n. 43 del 21/04/1990; confinante partendo da nord: proprietà stessa ditta al mapp. 408, proprietà di terzi al mapp. 120, proprietà di terzi al mapp. 20 sub. 9, strada comunale via Diaz, in forza del decreto di trasferimento del Tribunale di Como del 03/12/2003, registrato il 19/12/2003 al n. 3266 serie 4; b) che suddetto terreno risulta classificata nel P.G.T. vigente approvato con Del. CC 23 in data 19/06/2012 in zona soggetta a PIANO DI RECUPERO denominato PR 11 A - via Diaz come da apposita scheda normativa del piano delle regole; c) che lo strumento urbanistico di cui alla precedente lettera b), ha previsto l imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l edificazione è subordinata all approvazione di un piano attuativo convenzionato, qui denominato PR 11 A ; d) che quanto dichiarato alle precedenti lettere b) e c), con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell articolo 30,commi 2 e 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; e) che l aria è soggetta ai seguenti vincoli: - area all interno del centro abitato; - classe di fattibilità geologica II (fattibilità con modeste limitazioni); - classe studio acustico: classe IV (area ad intensa attività umana); - PTCP: sorgenti areali di pressione;

- PTPR: esterno alla rete ecologica regionale; f) che il comparto Piano di Recupero n. 11A è regolamentato da apposita scheda normativa contenuta nell ambito del Piano delle Regole del Piano del Governo del Territorio; g) che con il Piano di Recupero Presentato, le ditta Limonta Prosciutti s.r.l. chiede una variante consistente: - nell ampliamento delle destinazioni d uso ammesse, con l inclusione degli uffici e della residenza, senza alcun aumento della capacità edificatoria consentita dal P.G.T.; - nella rettifica del perimetro del comparto sul lato nord, al fine di farlo coincidere con il limite del fabbricato esistente; h) che la Parte Proponente è proprietaria in Comune di COSTA MASNAGA, sezione COS, foglio 7 dell appezzamento di terreno e superiore fabbricato distinto nel catasto fabbricati mappale 408; confinante partendo da nord: strada comunale via A. Volta, proprietà di terzi al mapp. 120, stessa ditta al mapp. 20 sub. 9, strada comunale via Diaz; i) che suddetto terreno risulta classificata nel P.G.T. approvato con Del. CC 23 in data 19/06/2012 vigente in zona a INDUSTRIALE; VISTI a) la domanda di adozione e approvazione del piano attuativo in variante al piano delle regole del P.G.T., con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. 5218 del 30/05/2013 da parte della ditta Limonta Prosciutti s.r.l., e il parere favorevole con prescrizioni emanato dalla Commissione Comunale per il paesaggio nella seduta del 20/07/2013; b) la delibera del consiglio comunale n. in data, esecutiva, con la quale veniva adottato il piano attuativo in variante al PDR del P.G.T.;

c) l attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del piano attuativo, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni; d) la delibera del consiglio comunale n. in data, esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il piano attuativo in variante al PDR del P.G.T.; e) la nota prot. in data con la quale il Comune ha comunicato ai proponenti l avvenuta efficacia dei provvedimenti di approvazione del piano attuativo, con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente convenzione; f) l articolo 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall articolo o della Legge 6 agosto 1967, n. 765, l articolo 22 della Legge 30 aprile 1999, n. 136 gli articoli 12, 14 e 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 g) la Legge Regionale 12/2005 e in particolare l articolo 14 comma 5 e l articolo 13 commi da 4 a 12; TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 1. Il Proponente si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 2. Il Proponente è obbligato in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal proponente con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita,

le quali non hanno efficacia nei confronti del comune e non sono opponibili alle richieste di quest ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal proponente non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. ART. 3 - ELABORATI DEL PIANO ESECUTIVO L attuazione del Piano di Recupero in argomento avverrà in conformità alle norme di cui alla presente convenzione ed alle modalità contenute negli elaborati di progetto allegati come in fra specificato, che formano parte integrante e sostanziale della convenzione medesima anche se qui non materialmente acclusi, costituiti da: 1. ELABORATI TECNICI: Tav. 1A-1 Planimetria generale esistente - documentazione fotografica - estratti Tav. 1A-2 Verifiche planivolumetriche - Esistente Tav. 1A-3 Planimetria generale - Progetto - allacciamenti servizi Tav. 1A-4 Verifiche planivolumetriche - Progetto Tav. 1A-5 Verifica area a parcheggio -area drenante - Progetto Tav. 1A-6 Pianta piano interrato - Esistente Tav. 1A-7 Pianta piano terra - Esistente Tav. 1A-8 Pianta piano primo -Esistente Tav. 1A-9 Pianta piano terra - Progetto Tav. 1A-10 Pianta piano primo - Progetto Tav. 1A-11 Pianta piano terra - piano primo - Sovrapposizione Tav. 1A-12 Sezione A-A - Prospetti - Esistente Tav. 1A-13 Sezione A-A Prospetti - Progetto 2. RELAZIONE TECNICA; 3. VALUTAZIONE IMPATTO PAESISTICO E RELAZIONE PAESAGGISTICA; 4. PERIZIA ASSEVERATA FABBRICATO ESISTENTE IN DEMOLIZIONE; 5. SCHEDE P.U.G.S.S.; 6. VALUTAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE IMPATTO ACUSTICO; 7. STUDIO PREVISIONALE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI;

8. RELAZIONE GEOLOGICA; 9. DICHIARAZIONE DI ESONERO AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO; Detti elaborati, integrati dalle osservazioni e dalle contro deduzioni, si trovano allegati alle preindicate deliberazioni di Consiglio Comunale n. del Registro delle Deliberazioni in data e n. del Registro delle Deliberazioni in data, esecutive ai sensi di legge. ART. 4 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di approvazione del P.R. da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell art. 14 comma 4 della L.R. 12/2005. 2. Nel calcolo dei termini non sono computati i ritardi imputabili al Comune nella predisposizione della documentazione necessaria alla stipula della convenzione o per mettere a disposizione la propria organizzazione interna, compreso il soggetto competente alla firma. 3. La realizzazione degli spazi di parcheggio lungo la via Diaz, in continuazione degli esistenti, previsti dalla scheda norma di P.R. come successivamente descritti, deve essere ultimata entro il termine massimo dei 2 (due) anni dalla firma della presente, l area così come realizzata a parcheggio sarà asservita a uso pubblico in forma gratuita a favore del comune, quanto sopra deve avvenire a semplice richiesta di quest ultimo e comunque non oltre 4 mesi dall ultimazione delle opere. Le spese tecniche e notarili di asservimento ad uso pubblico saranno a carico della parte proponente che si impegna sin d ora per se e successivi aventi causa ad assumere perpetuamente gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pulizia dell area a parcheggio. 4. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni. Entro lo stesso termine il Proponente deve aver conseguito l ottenimento degli atti assenso e presentato le denunce di inizio attività per la completa edificazione degli interventi

previsti dal piano attrattivo. 5. In ogni caso la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria deve avvenire con regolarità e continuità contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse. ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 1. Il Proponente assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano attuativo. 2. Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore e, in ogni caso: - tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite nel rispetto della normativa tecnica di settore; - le opere le cui installazioni comportino l emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere conformi alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano,al parere dell A.R.P.A o ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale; - le opere inerenti il ciclo delle acque, dall approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarici liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui agli articoi da 73 a 105, a agli allegati 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle altre norme attuative da questo richiamate. 3. Il Proponente assume inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere complementari, afferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo: - La realizzazione di una tubazione in pvc avente diametro pari a mm. 300 che consenta di collegare la caditoia esistente sulla via Diaz identificata sull elaborato

grafico tav. 1A-3 come caditoia 1 con la tombinatura esistente su via Silvio Pellico 4. Non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. ART. 6 - PEREQUAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI 1. La Parte Proponente, proprietaria del terreno specificato in premessa si impegna, in attuazione del progetto urbanistico nonché in base alle specifiche disposizioni contenute nella scheda norma di P.R. del Piano delle Regole del P.G.T., alla realizzazione dei parcheggi esterni lungo la via Diaz., in continuazione a quelli esistenti, per una superficie di mq. 200, in particolare avendo per necessità di progetto posizionato il cancello carraio sul lotto di piano di recupero, detti parcheggi verranno realizzati : a) parte sul lotto di PR 11 A, da Pe16 a Pe27 oltre a Pe15 in parte per una superficie di mq. (12,50x12+11,66) = 161,66, b) parte sull area di proprietà in zona I in asservimento, in particolare trattasi dell asservimento dei 4 parcheggi Pe12 - Pe13 - Pe14 e Pe15 in parte per una superficie di mq. (12,50x3 + 0,84) = 38,34. 2. Sono a carico del proponente le spese tecniche, i frazionamenti, il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere da realizzare ad uso pubblico. 3. Prima dell ottenimento degli atti di assenso per l esecuzione delle opere dovrà essere stipulato e debitamente registrato e trascritto l atto di asservimento delle aree a parcheggio esistenti, di cui al punto 1 lettera b. 4. Il Proponente si impegna altresì alla realizzazione di una barriera a verde alberata lungo il confine sud del lotto ove il P.G.T. prevede la riconversione degli spazi industriali dismessi in zona residenziale. Le pratiche per l ottenimento degli atti di assenso per l esecuzione delle opere dovranno contenere le specifiche tecnico/esecutive della barriera a verde. L ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani e periurbani deve essere posta attenzione alla funzione ecologica degli stessi,

tendono conto della loro importanza nei processi di defragmentazione e ricostruzione delle connessioni tra ambiti urbani e agro sistemi circostanti. Si deve prevedere la tutela ed il consolidamento degli spazi urbani verso la rete ecologica ed in particolare degli elementi naturali attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione naturalistica. Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla capacità di ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti (come si evince da P.U.G.S.S.) e alla ricezione degli impianti di depurazione. Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi, al fine di promuovere un uso razionale delle risorse idriche, si dovrà avere come riferimento le Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile negli strumenti del Governo del Territorio e nei Regolamenti Edilizi della Provincia di Lecco (2006) ART. 7 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 1. Dopo la realizzazione e trascrizione della convenzione il Proponente può presentare le domande per ottenere i permessi di costruire o le denuncie di inizio attività per l edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest ultimo. 2. L efficienza dei permessi di costruire o delle denuncie di inizio attività, in qualunque forma ai sensi del comma1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e contributo commisurato al costo di costruzione) e agli articoli 43, 44 e 48 della Legge Regionale n. 12 del 2005, con le modalità previste dalla normativa comunale e nella misura in vigore al momento del deposito del Permesso di Costruire o della D.I.A.. ART. 8 - TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ La Parte Proponente sì impegna ad inserire negli eventuali atti di trasferimento degli

immobili oggetto della presente convenzione le seguenti clausole, da riportare nella nota di trascrizione, inviando poi al Comune a mezzo lettera raccomandata copia autentica della nota stessa: - l acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione di piano attuativo con il Comune di Costa Masnaga in data, trascritta Presso l ufficio dei Registri Immobiliari di, accettandone i relativi effetti formali e sostanziali; - l acquirente si impegna pertanto ad osservare in proprio le norme circa l edificazione e l utilizzazione degli edifici, nonché ad inserire le clausole di cui al presente comma ed ai precedenti nel contratto di ulteriore trasferimento degli immobili, nonché ad inviare al Comune a mezzo lettera raccomandata copia autentica della relativa nota di trascrizione. Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dall acquirente a norma dell articolo 1341 Codice Civile. ART. 9 - VARIANTI 1. Ai sensi dell articolo 14, comma 12, della Legge Regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazioni previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e/o a vincolo di destinazione pubblica. 2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse purchè siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti: a) l edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze

legali; b) l edificazione in aderenza su lotti congiunti interni al comparto, anche ai sensi dell articolo 9 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra; d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti; e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell ubicazione, della conformazione e dell estensione delle aree destinate all uso pubblico. 3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune. 4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo per le quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato. 5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all articolo 4 salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune. ART. 10 - COLLAUDO DEL PIANO ATTUATIVO 1. Ultimate le opere di cui all articolo 6 (realizzazione interventi compensativi) il Proponente presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune medesimo e a spese del Proponente che ne deve

anticipare l onere e semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi. 2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere. qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego. ART. 11 ASSERVIMENTO AD USO PUBBLICO DELLE AREE 1. L area a parcheggio di cui all art. 4 sarà asservita ad uso pubblico in forma gratuita al comune a semplice richiesta di quest ultimo, comunque non oltre i termini già previsti dall articolo 4 2. le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata al piano attuativo, per farne parte integrante e sostanziale come segue: asservite ad uso pubblico quali aree per attrezzature e servizi pubblici, con il colore verde, per mq. 200. 3. l area suddetta che sarà identificata con frazionamento catastale, è libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni genere. 4. in deroga a quanto previsto al comma 1, qualora la controversia attenga a diritti soggettivi, la competenza è devoluta ad un collegio arbitrale, ai sensi dell articolo 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205. ART. 12 - CONTROVERSIE 5. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede/sezione di 6. in deroga a quanto previsto al comma 1, qualora la controversia attenga a diritti soggettivi, la competenza è devoluta ad un collegio arbitrale, ai sensi dell articolo 6,

comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205. ART. 13 - SPESE 1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del proponente. ART. 14 TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione. 2. I proponenti autorizzano il signor Conservatore dei Registri lmmobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. Letto, confermato e sottoscritto, li Il Proponente