Aspetti operativi del nuovo processo tributario



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Transcript:

di Armando Urbano Aspetti operativi del nuovo processo tributario L accertamento esecutivo Il contributo unificato La nuova nota di iscrizione a ruolo Le controversie minori: Reclamo e mediazione La chiusura liti fiscali pendenti fino a Euro 20.000,00

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111 L accertamento esecutivo L introduzione del contributo unificato nei ricorsi tributari. L obbligo di indicazione dell indirizzo posta elettronica certificata e del numero di fax del difensore, oltre al codice fiscale del contribuente, nel primo atto difensivo; L abrogazione del bollo sugli atti; La nuova nota di iscrizione a ruolo; Le controversie minori: reclamo e mediazione La chiusura delle liti fiscali pendenti fino a 20.000,00.

Art. 29, D.L. 78/2010 Art. 7, co. 2 D.L. 70/2011 Art. 23, co. 30, D.L. 98/2011

Oggetto: Tutti gli avvisi di accertamento emessi dall Agenzia delle Entrate e riferiti ai periodi d imposta a partire dal 2007 diventano esecutivi trascorsi 60 giorni dalla loro notifica. Decorrenza: atti emessi dal 01.10.2011 Imposte: Iva - Irap Irpef e relative addizionali/ires Imposte sostitutive Ritenute alla fonte Sanzioni collegate ai tributi non versati

Atti esclusi: Avvisi per controlli formali dichiarazioni Avvisi per controlli sostanziali dichiarazioni Tributi riscossi da Equitalia ed emessi da Comuni o altri enti diversi dall Agenzia delle Entrate Per i suddetti atti vige la regola finora prevista: iscrizione a ruolo invio cartella esattoriale

Impugnazione dell atto di accertamento Strumenti deflattivi del contenzioso Autotutela Acquiescenza Accertamento con adesione

Autotutela Richiesta di modifica parziale o sgravio dell atto di accertamento Acquiescenza Pagare quanto dovuto usufruendo della riduzione ad almeno 1/3 delle sanzioni irrogate Ricorso Accertamento con adesione Sospende per 90 giorni i termini di presentazione ricorso e pagamento. Riduce ad 1/3 le sanzioni irrogate. Si può o meno raggiungere un accordo. Da presentare entro 60 giorni dalla notifica dell atto di accertamento, permette la sospensione provvisoria (giudiziale, urgente e amministrativa) di un terzo della pretesa fiscale. E richiesto il pagamento del contributo unificato.

Fac-simile istanza di autotutela SPETT.LE AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI.. Oggetto: Richiesta di annullamento in autotutela dell Avviso di Accertamento n..., notificato in data.. per l anno d imposta... Il sottoscritto.. nato a il, residente in.. alla via, avente Cod.Fis.... e P.IVA.., nella qualità di.. PREMESSO che, in data., codesto Ufficio ha emesso l Avviso in oggetto concernente l anno d imposta.; che l Avviso di Accertamento è relativo a...; che da tale avviso ne scaturisce...; CONSIDERATO che tale atto è da considerarsi illegittimo ed infondato in quanto..... Per tutto quanto fin qui premesso e considerato, il sottoscritto, con la presente istanza CHIEDE a codesto Spett.le Ufficio, sussistendo i requisiti di cui ai combinati disposti e successive modificazioni ed integrazioni, degli artt. 68 del D.P.R. 287/1992 e 2 quater della Legge 656/1994, D.M. 37/1997 e C.M. n. 258/E del 04/11/1998, che venga disposto l'annullamento d'ufficio in ossequio al principio di autotutela dell atto di cui in premessa dandone comunicazione al sottoscritto contribuente e all INPS di per quanto concerne sia la materia di lavoro sia la gestione contributiva dei commercianti. Con perfetta osservanza. Luogo e data (Firma del sottoscrittore) Si allega le seguente documentazione in copia: Avviso di accertamento. Delega e documento d identità. Eccetera.

Fac-simile delega Spett.le AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI. OGGETTO: CONFERIMENTO DELEGA PER GLI ATTI DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. Il sottoscritto.. nato a il., residente in.. alla via.., avente Cod.Fis..... e P.IVA..., in qualità di.., preso atto dell Avviso di Accertamento n... concernente l anno d imposta., con la presente conferisce, D E L E G A a iscritto nell albo, con studio in al fine di trattare e/o definire il predetto atto presso gli Uffici Finanziari di codesta Amministrazione, ritenendo fin d ora rato e valido il di lui operato. Con osservanza. Luogo e data (Firma del sottoscrittore)

Fac-simile istanza di accertamento con adesione OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione ex art.6, D.Lgs. 218/1997. All Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di.. Il sottoscritto.. nato a il, residente in.. alla via, avente Cod.Fis.... e P.IVA.., nella qualità di.. PREMESSO che, in data., codesto Ufficio ha emesso l Avviso di accertamento n. concernente l anno d imposta.; che l Avviso di Accertamento è relativo a.; che da tale avviso ne scaturisce...; Tutto quanto premesso, il sottoscritto FA ISTANZA affinché l Ufficio in indirizzo voglia procedere alla formulazione della proposta di accertamento con adesione in ordine all atto richiamato in premessa al fine di una eventuale definizione in contraddittorio. Con Osservanza Luogo e data (Firma del sottoscrittore) Si allega: Documento d identità.

Mancata impugnazione dell atto di accertamento Trascorsi 30 giorni dalla esecutività dell atto, il diritto di recupero dei tributi viene trasferito al concessionario della riscossione per l incasso del 100% delle imposte oltre sanzioni ed interessi nella misura massima, oltre l aggio spettante. Trascorsi 180 giorni dall affidamento al concessionario, questi potrà avviare l esecuzione forzata per il recupero delle somme.

Misure cautelari Fermo amministrativo: effettuato su beni mobili registrati comporta il divieto del loro utilizzo. Sequestro conservativo: effettuato su beni mobili diversi. Iscrizione d ipoteca: in tal caso è previsto l invio della comunicazione d iscrizione. Esproprio: fase successiva alle precedenti, qualora nessuna di esse portasse ad un esito positivo.

Non è possibile iscrivere ipoteca nei segueniti casi: importo del debito < Euro 8.000,00 sulla prima casa del debitore se: Importo del debito < Euro 20.000,00 Contestazione o contestabilità in giudizio delle somme dovute L immobile è adibito ad abitazione principale del debitore

Art. 37, co. 6, D.L. 98/2011

ATTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO UNIFICATO Circolare Ministeriale 1/DF del 21.09.2011 ricorso introduttivo appello principale e ricorso avverso le sentenze di primo e secondo grado appello incidentale riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale istanza di revocazione ricorso in ottemperanza motivi aggiunti nei confronti di nuovi atti o provvedimenti depositati in giudizio reclamo con o senza proposta di mediazione (articolo 17-bis, Dlgs 546/1992) al momento del deposito nella segreteria della Commissione riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione atti di intervento dei litisconsorti reclamo contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale

ATTI ESENTI DAL CONTRIBUTO UNIFICATO Circolare Ministeriale 1/DF del 21.09.2011 istanza di sospensione dell esecuzione dell atto impugnato, anche se proposta con atto separato, antecedente o successivo alla proposizione del ricorso principale istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni istanza di sospensione proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione istanza di correzione materiale della sentenza riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto nei casi previsti dagli articoli 39 e 40 del Dlgs 546/1992 riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria dichiarata competente motivi aggiunti proposti a integrazione o chiarimento di quelli contenuti nel ricorso originario relazione depositata dal consulente tecnico

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO Valore della lite Importo contributo unificato Fino al Euro 2.582,28 Euro 30,00 Da Euro 2.582,28 ad Euro 5.000,00 Euro 60,00 Da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00 Euro 120,00 Da Euro 25.000,00 ad Euro 75.000,00 Euro 250,00 Da Euro 75.000,00 ad Euro 200.000,00 Oltre Euro 200.000,00 Euro 500,00 Euro 1.500,00

DICHIARAZIONE DA APPORRE NEL RICORSO (Ex art. 14, co.3-bis, DPR 115/2002) Ai sensi dell art. 12, co. 5, D.Lgs. 546/1992, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad Euro, e pertanto l importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto dall art. 13, co. 6-quater, D.P.R. 30.05.2002, n. 115 è pari ad Euro. L omissione di tale dichiarazione all interno del ricorso, comporta l applicabilità del contributo unificato nella misura massima prevista.

ATTI CON VALORE INDETERMINABILE Circolare Ministeriale 1/DF del 21.09.2011 Nei casi in cui il valore della lite sia indeterminabile come ad esempio: - Controversie relative al diniego di iscrizione all anagrafe delle Onlus; - Controversie relative ad operazioni catastali; - Impugnazione del provvedimento di autotutela - Ricorsi contro fermi amministrativi, ipoteche, interpelli disapplicativi Il contributo unificato si applica nel seguente modo: Ricorsi notificati dal 07.07.11 al 16.09.11 = 30,00; Ricorsi notificati dal 17.09.11 in poi = 120,00

MODALITA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO Modello F23 cartaceo o telematico Codice tributo 941-T e Codice Ufficio Comm.Trib. Presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati Presso gli uffici postali a mezzo bollettino di c/c intestato alla sezione della Tesoreria dello Stato competente per la provincia

PRENOTAZIONE A DEBITO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO Art. 3, D.P.R. 30-5-2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) Il contributo unificato non è soggetto all immediato pagamento ma verrà successivamente corrisposto dalla parte soccombente nel secondo grado di giudizio.

CASI PARTICOLARI Nel caso in cui il ricorso venga vinto parzialmente dalle parti il contributo unificato verrà pagato da entrambe e calcolato sugli importi risultanti a proprio carico

CASI PARTICOLARI Versamento eccedente Rimborso da richiedere a mezzo di apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento. Omesso o insufficiente versamento Obbligo di riscossione da parte dell Ufficio con applicazione di sanzione dal 100% al 200% dell imposta dovuta e interessi legali da calcolarsi sull importo iscritto a ruolo.

DATI OBBLIGATORI DA INDICARE NEL RICORSO Indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax del difensore; Codice fiscale della parte IN CASO DI OMISSIONE: MAGGIORAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO

Art. 2, comma 35-quater, lettera c, del D.L. 138/2011

Art. 2, comma 35-quater, lettera c, del D.L. 138/2011 (modifica all'articolo 22, del D.lgs 546/92) Dal 17.09.2011 è in vigore la nuova Nota di iscrizione a ruolo. Va depositata al momento della costituzione in giudizio; Deve contenere tutti i dati di riferimento della controversia compreso anche il valore della lite e del relativo contributo unificato, nonché la modalità utilizzata per il versamento dello stesso.

Se richieste nel ricorso Se valore delle imposte oggetto della lite inferiore a 20.000,00 Numero totale degli allegati Importo indicato nell accertamento Se non presente barrare Calcolare in base al valore della lite Barrare la casella che interessa Applicare l originale del contrassegno in caso di pagamento presso una rivendita generi di monopolio

01 Compilare con i dati richiesti

01 Inserire data notifica ricorso alla controparte Compilare con i dati desunti dall avviso di accertamento

01 Barrare le caselle che interessano e compilare con i dati mancanti Importo atto comprensivo delle sanzioni Barrare le caselle che interessano a seconda dell atto che s impugna

Barrare le caselle che interessano a seconda dell atto che s impugna

Riepilogare il numero dei moduli di cui è composta la nota di iscrizione Apporre firma del ricorrente

Art. 39, co.11, D.L. 98/2011

Oggetto: Il cd reclamo è una fase introduttiva del ricorso vero e proprio, una sorta di proposta (obbligatoria pena l inammissibilita del ricorso) fatta dal contribuente al fine di chiudere preventivamente una causa o per far si che l ufficio possa formulare una controproposta Entrata in vigore: atti notificati dal 01.04.2012 Ambito applicativo: controversie emesse dall Agenzia delle Entrate con un valore massimo di Euro 20.000,00

Destinatario: Direzione Provinciale o Regionale che ha emanato l atto Contenuti: Il reclamo può contenere una richiesta di sgravio totale della pretesa impositiva o una proposta di mediazione con la quale il contribuente ridetermina le somme richieste dall Ufficio Effetti: L Ufficio può: accettare le richieste del ricorrente, presentare anch egli una controproposta di mediazione o rigettare l intero reclamo

Mancato accordo: Nel caso in cui l Ufficio rigetti il reclamo, oppure il contribuente decorsi 90 giorni rifiuti la proposta dell Ufficio, il reclamo stesso costituirà un vero e proprio ricorso a cui seguirà la costituzione in giudizio da effettuarsi entro 30 giorni dal rigetto o dal rifuto Spese: In aggiunta alle spese di giudizio, la parte soccombente verserà una quota pari al 50% delle stesse a titolo di rimborso spese processuali.

Contenuto: 1. Sottoscrizione del difensore/incarico, indirizzo pec e numero di fax 2. CommissioneTributaria di riferimento 3. Dati del ricorrente, legale rappresentante, residenza o sede, codice fiscale 4. Ufficio nei cui confronti viene emesso il reclamo 5. Riferimenti dell atto impugnato e oggetto della lite 6. Motivazioni a difesa del contribuente 7. Proposta di mediazione o sgravio della lite