OPZIONE CALCOLO CONTRIBUTIVO



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OPZIONE CALCOLO CONTRIBUTIVO Premessa L'idea di questo lavoro è nata da una necessità: sempre più spesso mi sono sentito chiedere il calcolo della pensione da persone che potevano esercitare l'opzione; le ho sempre scoraggiate affermando che la decurtazione sarebbe stata di un certo peso, ma non andavo oltre perché in realtà non avevo acquisito gli elementi fondamentali per quantificare in modo più preciso. Da quando la riforma del 2004 ha esteso la possibilità dell'opzione, mi sono riproposto il problema: ho cercato per prima cosa di riunire tutto il materiale legislativo riguardante l'argomento, l'ho studiato con la dovuta attenzione ed è nata questa dispensa che penso possa essere utile a quanti sono interessati in quanto spiana la strada e permette un approccio più semplificato. Mi sono mancate le fonti più rassicuranti, cioè dei decreti di calcolo effettuati dagli Enti Previdenziali (INPS, INPDAP...) in quanto non ho avuto alcun caso di persona che sia andata in pensione con opzione per il calcolo contributivo. Se trovate qualche sbavatura segnalatemela, può essere la strada giusta per rifinire ed aggiornare questo lavoro che, fondamentalmente è formato da 4 parti: a) normativa riguardante l'opzione b) procedura di calcolo della pensione c) esempio di calcolo con dati reali rilevati dal CCNL Scuola d) allegati (tabelle e testi legislativi di riferimento) Un po' di storia Il sistema contributivo è stato introdotto dal comma 6 dell'art. 1 della Legge 335/95, la possibilità di opzione per questo sistema (invece del retributivo o del misto) è prevista dai commi 23 e 24, ma non era applicabile prima del 1/1/2001 in quanto sono richiesti 15 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 5 posteriori all 1/1/96. La normativa poi è stata riveduta da numerosi interventi: a) dalla legge finanziaria 2001 (legge 388 del 23/12/2000) che ha spostato al 1/1/03 la data di possibile opzione, creando scompiglio fra quanti avevano già presentato l opzione a partire dal 1/1/2001 o si apprestavano ad esercitare lo stesso diritto. E da rimarcare il fatto che lo spostamento sia stato introdotto il 23 dicembre, 8 giorni prima della data stabilita ben 6 anni prima; b) dall art. 1 del Decreto Legge n 158/2001 convertito senza modifiche nella legge 248/2001 che, oltre a dettare norme meno favorevoli da quelle indicate nel Decreto Legge 180/97 per il calcolo del montante fino al 31/12/95 (sostituendo l anzianità effettiva fino al 92 con quella ponderata ), ripristinava la data del 1/1/2001 per esercitare l opzione contributiva, annullando il dispositivo della legge finanziaria; c) dal Decreto Legge 355/01 convertito nella Legge 417/01 che limita il diritto all opzione a coloro che al 31/12/1995 avevano un anzianità inferiore a 18 anni per cui si trovano nel regime di calcolo misto; veniva però riconosciuta la validità delle domande presentate prima dell entrata in vigore del decreto, cioè prima del 1/10/2001, da personale con anzianità al 31/12/1995 superiore a 18 anni; Le norme attuative dell'opzione sono state emanate col Decreto Legislativo n 180 del 30/4/97. Le disposizioni per il calcolo della pensione, come indicato nel D.L., sono state semplificate e impartite dall'inpdap con circolare n 62 del 27/11/97 e aggiornate dopo i D.L. 158/2001 e 355/01 con l'informativa n 65 del 30/11/2001. Una seconda possibilità di opzione è stata prevista a partire dal 1/1/2008 (e fino al 2015 in via sperimentale) dall'art. 1, comma 9 della Legge 243/04, l ultima riforma pensionistica; mancano per ora norme specifiche relative alla sua applicazione. Pertanto al momento il punto di riferimento per il calcolo resta l informativa n 65/01.

Requisiti Possono presentare l'opzione: a) ai sensi dell art. 1, comma 6 della legge 335/95 e del Decreto Legge 355/2001, convertito con alcune modifiche nella legge 417/2001, coloro che sono soggetti al calcolo della pensione col sistema misto in quanto non avevano almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995. b) a partire dal 1/1/2008, ai sensi della Legge 243/04 (Riforma Maroni), il personale femminile N.B.: Fino al 1/10/2001, prima dell entrata in vigore del D.L. 355/01, anche coloro che al 31/12/95 avevano superato i 18 anni di servizio potevano presentare l opzione per il calcolo contributivo. Sono necessari i seguenti requisiti: a) Requisiti per poter presentare l opzione per la pensione col calcolo contributivo ai sensi della Legge 335/95: 1) aver compiuto i 57 anni di età che si elevano a 60 dal 1/1/2008 oppure aver maturato un anzianità pensionistica di almeno 40 anni 2) aver maturato un anzianità contributiva di 15 anni, di cui almeno 5 posteriormente al 1/1/1996 3) per quanti non abbiano compiuto i 65 anni occorre aver maturato una pensione di importo non inferiore all assegno sociale maggiorato del 20% b) Requisiti per poter presentare dal 1/1/2008 l opzione per la pensione col calcolo contributivo ai sensi della Legge 243/04: 1) aver compiuto i 57 anni di età (58 se lavoratrici autonome); questo requisito non è richiesto se in possesso di anzianità pensionistica di 40 anni 2) aver maturato un anzianità contributiva di almeno 35 anni Ricordiamo che per il personale della scuola vige la norma che permette di accedere alla pensione al 1 settembre se si maturano i requisiti entro il 31 dicembre.

CALCOLO DELLA PENSIONE Per eseguire il calcolo della pensione occorre la retribuzione pensionabile annua (per anni solari) dal 1/1/93 alla cessazione. La retribuzione annua pensionabile è composta da: a) stipendio base (comprensivo di eventuali assegno ad personam e RIA-retribuzione individuale di anzianità) lordo percepito nei 12 mesi maggiorato del 18% b) se il salario accessorio nell anno solare ha superato la maggiorazione del 18%, aggiungere l eccedenza (la retribuzione professionale docenti, fondo di istituto e assegni similari fanno parte del salario accessorio) c) la tredicesima comprensiva di una mensilità di stipendio e di una dell indennità integrativa speciale d) l indennità integrativa speciale percepita per 12 mensilità e) la retribuzione di posizione fissa e variabile percepita dai dirigenti scolastici N.B. Secondo una recente sentenza della Corte dei Conti Sezione di Catania, anche la retribuzione di posizione percepita dai dirigenti scolastici deve essere maggiorata del 18%, l Amministrazione attualmente non la riconosce fino a quando la questione non sarà definita. COME ESEGUIRE IL CALCOLO: Per quanti fanno l opzione per il contributivo, l'anzianità contributiva viene suddivisa in due periodi, nei quali si applicano procedure di calcolo differenziate: a) calcolo del montante contributivo maturato fino al 31/12/95 b) calcolo del montante contributivo dal 1/1/96 alla cessazione A - CALCOLO MONTANTE FINO AL 31/12/95 1) Per determinare il montante contributivo alla data del 31/12/95, si deve innanzitutto calcolare la contribuzione pensionistica media del periodo di riferimento; tale periodo si calcola a ritroso dal 31/12/95 ed è pari a 18 mesi se il richiedente aveva almeno 15 anni di anzianità contributiva al 31/12/92, di 36 mesi nel caso contrario. Qualora ci siano periodi a retribuzione ridotta, si deve comunque considerare la retribuzione che sarebbe toccata al 100% Appare evidente che attualmente, dopo il D.L. 355/01, può essere solo di 36 mesi; dal 1/1/08 per le opzioni ai sensi della 243/04 saranno possibili solo casi con anzianità al 31/12/92 di almeno 15 anni. Considerazione: Non conosciamo le valutazioni fatte dal legislatore nello stabilire i periodi di 18 oppure 36 mesi, ma dobbiamo constatare che, a parità di retribuzione, quasi sempre il calcolo su 36 mesi è più favorevole di quello su 18 mesi; l anacronismo è dovuto al fatto che la rivalutazione composta delle retribuzioni in base al tasso annuo di capitalizzazione legato al PIL è superiore al naturale incremento delle retribuzioni nello stesso periodo: ricordiamo anche che il triennio 92/95 rappresenta un periodo negativo per lo slittamento del rinnovo del CCNL dal 1991 al 1995. N.B.: (Non riguarda certamente il personale della scuola) In ottemperanza all art. 2, comma 6 del Decreto Legislativo n. 180/97, la retribuzione pensionabile annua non può essere superiore a: nel 1993 59.742,70 ( 115.678.000) nel 1994 62.251,65 ( 120.536.000) nel 1995 64.679,51 ( 125.237.000) Per la tabella dei tassi di capitalizzazione vedi allegato 2

2) Si procede poi al calcolo dell aliquota contributiva media dall inizio dell attività lavorativa al 31/12/92, considerando due elementi: i giorni di lavoro fatti nel corso di ogni anno e la percentuale versata al fondo pensioni dalla propria categoria (vedi allegato 1) A tal fine si deve precisare che, come indicato dal comma 1 dell art. 1 del D.L. 158/2001, per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote vigenti per i lavoratori dipendenti iscritti all INPS. Questa scelta è dettata dal fatto che per tali dipendenti l aliquota per il fondo pensioni è definita solo dal 1/1/96 e per i periodi precedenti non esiste alcun riferimento in quanto lo Stato non versa i contributi in alcuna cassa, ma utilizza queste entrate per pagare le pensioni. Quelle degli altri lavoratori non possono superare l aliquota vigente nell INPS per lo stesso periodo. 3) Si procede infine al calcolo dell aliquota contributiva media del decennio precedente l anno della presentazione dell opzione: considerato che dal 1/1/96 l aliquota non ha subito variazioni, per le domande presentate dopo l'1/1/2006 la media del decennio è pari all aliquota stessa: 32,95. B - CALCOLO MONTANTE DAL 1/1/96 ALLA CESSAZIONE Per determinare il montante dal 1996 in poi, valgono gli stessi criteri che si seguono per il calcolo misto: pertanto sono necessarie le retribuzioni annue pensionabili dal 1996 alla cessazione. C CALCOLO PENSIONE Si applica al montante complessivo riguardante i due periodi l'aliquota percentuale espressa dal coefficiente di trasformazione (vedi allegato 3). Il coefficiente è in funzione dell'età espressa per arrotondamento in anni e mesi.

ESEMPIO Opzione ai sensi della legge 335/95 e del D.L. 355/01 Insegnante di scuola elementare nata il 20/4/1950 Al 31/12/95 ha un'anzianità contributiva compresi i riscatti di anni 16 e mesi 10. Al 31/8/2007 ha un età di anni 57 e un anzianità pensionistica di anni 28 e mesi 10 Alla stessa data è retribuita nella classe 21/27 per un anzianità retributiva di anni 22 e mesi 8 Ha presentato l'opzione nel 2006 per andare in pensione dal 1/9/2007 (non potrebbe andare con il calcolo retributivo più favorevole per mancanza del requisito di 35 anni di contribuzione) A - CALCOLO MONTANTE FINO AL 31/12/95 (vedi Informativa INPDAP 65/01, paragrafo 3.1) 1) Calcolare la contribuzione media del periodo di riferimento che è di 36 mesi antecedenti il 31/12/95 e quindi dal 1/1/93 al 31/12/95, ipotizzando in base ai CCNL le seguenti retribuzioni pensionabili: Anno Retribuzione in Retribuzione in N giorni 1993 32.171.205 16.615,04 360 1994 33.927.183 17.102,77 360 1995 34.383.320 17.757,50 360 Calcolo della contribuzione media del periodo di riferimento (1/1/93-31/12/95): 1993 1994 1995 A) Coefficiente di rivalutazione 1,088611 1,072990 1,065726 B) Montante complessivo anno precedente 0 1.756.134,07 3.666.059,41 C) Montante anno precedente rivalutato (AxB) 0 1.884.314,30 3.907.014,83 D) Retribuzione annua pensionabile 16.615,04 17.102,77 17.757,50 E) N giorni retribuiti nell anno 360 360 360 F) Aliquota contributiva 26,97 26,97 27,12 G) Retribuzione dell anno rivalutata (DxA) 18.087,32 18.351,10 18.924,63 H) Montante anno corrente (GxExF/100) 1.756.134,07 1.781.745,11 1.847.649,42 I) Montante complessivo (H+C) 1.756.133,59 3.666.059,41 5.754.664,25 L) Periodo di riferimento in giorni 1.080 M) Contribuzione media periodo di riferimento (I/L) 5.328,39 Nota: E utile ricordare che l aliquota contributiva è superiore di un punto percentuale per la parte eccedente nel caso in cui il reddito imponibile superi gli importi indicati dall art. 21, comma 6 della legge 67/1988 che per gli anni interessati è pari a: 27.617,53 ovvero 53.475.000 per l anno 1993 28.592,60 ovvero 55.363.000 per l anno 1994 29.736,56 ovvero 57.578.000 per l anno 1995 Per quanto riguarda il personale della scuola, possono essere interessati solo i dirigenti scolastici: in questo caso per ogni anno si esegue il calcolo del montante in due parti: retribuzione pensionabile fino al reddito limite con l aliquota dell anno, retribuzione pensionabile derivata dall eccedenza con la stessa aliquota maggiorata di un punto.

2) Calcolare l'aliquota contributiva media per gli anni di contribuzione fino al 31/12/92 Anno A - Giorni retribuiti B - Aliquota contributiva C - TOTALE (AxB) 1973 10 19,01 190,10 1974 12 19,95 239,40 1975 50 20,73 1.036,50 1976 20 23,31 466,20 1977 136 23,31 3.170,16 1978 55 23,31 1.282,05 1979 112 23,31 2.610,72 1980 108 23,31 2.517,48 1980 248 24,01 5.954,48 1981 130 24,01 3.121,30 1982 180 24,01 4.321,80 1982 190 24,31 4.618,90 1983 205 24,51 5.024,55 1984 360 24,51 8.823,60 1985 360 24,51 8.823,60 1986 360 25,51 9.183,60 1987 360 25,51 9.183,60 1988 360 25,51 9.183,60 1989 360 25,92 9.331,20 1990 360 25,92 9.331,20 1991 120 25,92 3.110,40 1991 240 26,17 6.280,80 1992 180 26,17 4.710,60 1992 180 26,77 4.818,60 Totale 4.696 117.334,44 Aliquota media fino al 31/12/1992 (C/A) 24,99 Nota: In caso di lavoro a part-time, il periodo annuale di lavoro si riduce in proporzione, per cui per un anno al 50% si considerano 180 giorni. 3) Si procede infine al calcolo dell aliquota contributiva media del decennio precedente l anno della presentazione dell opzione: poiché è stata presentata nel 2006 la media del decennio 1996-2005 è pari all aliquota stessa: 32,95 Per la tabella delle aliquote contributive vedi allegato 1

4) E per finire si procede a determinare il montante contributivo fino al 31/12/95, secondo la procedura indicata al punto 3.1 della circolare INPDAP n 65/01: A Contribuzione media periodo di riferimento 5.328,39 B Aliquota contributiva media anni precedenti il 1993 24,99 C Aliquota contributiva del decennio precedente l anno di opzione 32,95 D Numero dei giorni retribuiti nel periodo di riferimento 1/1/93-31/12/95 1.080 E Numero dei giorni retribuiti fino al 31/12/92 4.696 CALCOLO MONTANTE F Rapporto di ponderazione D.L. 158/01 (B/C) 0,758422 G Anzianità al 31/12/92 in giorni ponderata (ExF) 3.561,55 H Anzianità in giorni fino al 31/12/95 (G+D) 4.641,55 I Montante complessivo fino al 31/12/95 (AxH/360) 68.699,96 Considerazione: Per effetto della ponderazione dell'anzianità introdotta dal D.L. 158/01, l'anzianità al punto E viene notevolmente ridotta come indicato al punto G.

B - CALCOLO MONTANTE DAL 1/1/96 ALLA CESSAZIONE Per determinare il montante dal 1996 in poi, valgono gli stessi criteri che si seguono per il calcolo misto: pertanto sono necessarie le retribuzioni annue pensionabili dal 1996 alla cessazione. In base ai CCNL, ipotizziamo le seguenti retribuzioni pensionabili annue fino al 31/8/2007: 1996 19.142,20 2000 22.479,33 2004 24.945,21 1997 20.106,76 2001 23.088,56 2005 25.613,31 1998 20.467,95 2002 23.700,72 2006 28.181,74 1999 20.951,77 2003 24.329,41 2007 17.762,83 1) Usando i codici della tabella allegato 2 (sono noti fino al 2005, oltre tale anno dobbiamo indicarli in via previsionale), procediamo al calcolo del montante: montante coefficiente montante retribuzione aliqu. montante montante anno prec. di rivalut. rivalutato anno corr. contrib. anno corr. complessivo 1 2 3 (1 x 2) 4 5 6 (4x5/100) 7 (1+6) 1996 68.699,96 1,062054 72.963,07 19.142,20 33,00 6.316,93 79.280,00 1997 79.280,00 1,055871 83.709,45 20.106,76 33,00 6.635,23 90.344,68 1998 90.344,68 1,053597 95.186,89 20.467,95 33,00 6.754,42 101.941,31 1999 101.941,31 1,056503 107.701,30 20.951,77 33,00 6.914,08 114.615,39 2000 114.615,39 1,051781 120.550,29 22.479,33 33,00 7.418,18 127.968,46 2001 127.968,46 1,047781 134.082,93 23.088,56 33,00 7.619,22 141.702,15 2002 141.702,15 1,043698 147.894,25 23.700,72 33,00 7.821,24 155.715,49 2003 155.715,49 1,041614 162.195,44 24.329,41 33,00 8.028,71 170.224,14 2004 170.224,14 1,039272 176.909,18 24.945,21 33,00 8.231,92 185.141,10 2005 185.141,10 1,040506 192.640,43 25.613,31 33,00 8.452,39 201.092,82 2006 201.092,82 1,035000 207.125,61 28.181,74 33,00 9.299,97 216.425,58 2007 216.425,58 1 216.425,58 17.762,83 33,00 5.861,73 222.287,31 C CALCOLO DELLA PENSIONE Al montante finale si applica la percentuale del coefficiente di trasformazione (vedi allegato 3). Per un età alla cessazione di anni 57 e mesi 4 è pari a 4,767 Pensione annua lorda con tredicesima = 222.287,31 x 4,767% = 10.595,70 Poiché nel calcolo del montante è inserita la tredicesima, la pensione annua ottenuta comprende 13 mensilità; per il personale della scuola la pensione annua viene sempre indicata per 12 mensilità, occorre eseguire: 10.595,70 / 13 x 12 per cui Pensione annua lorda = 9,780,64 (12 mensilità) Pensione mensile lorda = 815,05

Per un confronto ipotizziamo con la stessa situazione un calcolo misto (se la stessa persona andasse in pensione però con dispensa per motivi di salute) CALCOLO COL SISTEMA MISTO Qualifica Ins. elementare Posizione retributiva Classe 21 A1 Retribuzione pensionabile alla cessazione 25.857,54 Anzianità pensionistica al 31/12/92 aa. 13 e mm. 10 A2 Aliquota pensione al 31/12/92 32,28% A Quota A della pensione (A1 x A2) 8.346,81 B1 Retribuzione media per quota B 24.924,35 Anzianità dal 1/1/93 al 31/12/95 aa. 3 e mm. 0 B2 Aliquota pensione 1/1/93-31/12/95 6,02% B Quota B della pensione (B1 x B2) 1.500,44 Età alla cessazione aa. 57 e mm. 4 C1 Montante contributivo dal 1/1/96 alla cessazione 99.558,68 C2 Coefficiente di trasformazione 4,767% C Quota C della pensione (C1xC2/13x12 4.380,88 D Pensione annua lorda (12 mensilità) (A+B+C) 14.228,13 D1 Pensione mensile lorda 1.185,67 Nota: La retribuzione pensionabile è data dall ultimo stipendio annuo maggiorato del 18% + l indennità integrativa speciale (12 mensilità) La media stipendiale per il 2007 è calcolata sulle retribuzioni pensionabili degli ultimi 111 mesi, rivalutate degli indici ISTAT Il montante contributivo è calcolato applicando i tassi di capitalizzazione legati al PIL sulle retribuzioni pensionabili dal 1996 alla cessazione.

ALLEGATI 1) Tabella aliquote contributive dipendenti statali 2) Tabella tasso annuo di capitalizzazione 3) Tabella coefficienti di trasformazione 4) Legge 335/95 art. 1, commi 23 e 24 5) D.Lvo n 180 del 30 aprile 1997 6) Circolare INPDAP n 62 del 27 novembre 1997 7) Legge 388/2000 (Legge finanziaria 2001) - art. 69 comma 6 8) D.Lvo n 158 del 3 maggio 2001 9) Decreto Legge 355 del 28 settembre 2001 art. 2 10) Informativa INPDAP n 65 del 30/11/2001 11) Legge 243/04 art. 1, comma 9

Allegato 1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DEI DIPENDENTI STATALI Ai fini del calcolo della pensione contributiva, per gli statali si applicano le aliquote vigenti per i lavoratori INPS. Per le altre categorie le aliquote non possono superare quella vigente per lo stesso anno per i lavoratori dipendenti INPS (Art. 2, comma 3 del D.Lgs 180/97). 1965 18,71 1986 25,51 1966 18,56 1987 25,51 1967 18,91 1988 25,51 1968 19,60 1989 25,92 1969 20,56 1990 25,92 1970 20,56 1991 25,92 1971 18,91 1/5/91 26,17 1972 19,01 1992 26,17 1973 19,01 1/7/92 26,77 1974 19,95 1993 26,97 1975 20,73 1994 26,97 1976 23,31 1995 27,12 1977 23,31 1996 32,95 1978 23,31 1997 32,95 1979 23,31 1998 32,95 1980 23,31 1999 32,95 1/3/80 24,01 2000 32,95 1981 24,01 2001 32,95 1982 24,01 2002 32,95 1/7/82 24,31 2003 32,95 1983 24,51 2004 32,95 1984 24,51 2005 32,95 1985 24,51 2006 32,95 Ai sensi dell'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, in legge n. 438/1992, la contribuzione a carico dei lavoratori è aumentata di un punto percentuale per la quota di retribuzione imponibile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'articolo 21, comma 6, della legge n. 67/1988: tale limite è pari a: 53.475.000 (euro 27.617,53) per l'anno 1993 55.363.000 (euro 28.592,60) per l'anno 1994 57.578.000 (euro 29.736,56) per l'anno 1995

Allegato 2 Tasso annuo di capitalizzazione (Allegato 4 alla legge 8 agosto 1995 n. 335 aggiornato al 2005) Anno da rivalutare Tasso annuo di capitalizzazione 1976 1,156004 1977 1,190509 1978 1,216775 1979 1,210426 1980 1,203363 1981 1,226929 1982 1,214364 1983 1,205767 1984 1,202694 1985 1,186164 1986 1,160219 1987 1,142703 1988 1,126341 1989 1,115314 1990 1,105217 1991 1,101013 1992 1,097075 1993 1,088611 1994 1,072990 1995 1,065726 1996 1,062054 1997 1,055871 1998 1,053597 1999 1,056503 2000 1,051781 2001 1,047781 2002 1,043698 2003 1,041614 2004 1,039272 2005 1,040506 Il tasso per il 2006 sarà reso noto dall'istat a gennaio 2007.

Allegato 3 COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 57 4,720 4,732 4,743 4,755 4,767 4,778 4,790 4,802 4,813 4,825 4,837 4,848 58 4,860 4,872 4,884 4,897 4,909 4,921 4,933 4,945 4,957 4,970 4,982 4,994 59 5,006 5,019 5,032 5,045 5,058 5,071 5,085 5,098 5,111 5,124 5,137 5,150 60 5,163 5,177 5,192 5,206 5,220 5,234 5,249 5,263 5,277 5,291 5,306 5,320 61 5,334 5,349 5,364 5,379 5,394 5,409 5,424 5,439 5,454 5,469 5,484 5,499 62 5,514 5,530 5,546 5,562 5,578 5,594 5,610 5,626 5,642 5,658 5,674 5,690 63 5,706 5,723 5,740 5,757 5,774 5,791 5,809 5,826 5,843 5,860 5,877 5,894 64 5,911 5,930 5,949 5,967 5,986 6,005 6,024 6,042 6,061 6,080 6,099 6,117 65 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 Individuare il coefficiente in funzione dell età arrotondata per eccesso o per difetto in anni e mesi. Per età inferiore ad anni 57 è 4,720 e per età superiore ad anni 65 è 6,136. La pensione annua lorda, comprensiva di tredicesima, si ottiene applicando la percentuale al montante maturato alla cessazione. Allegato 4 LEGGE 8 agosto 1995, n. 335 (Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995) Art. 1, commi 23 e 24 omissis 23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo. 24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Allegato 5 D.Lvo 30 aprile 1997, n. 180.- Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Art. 1.- Ambito di applicazione. 1. Il presente decreto disciplina la facoltà di opzione prevista dall'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Art. 2.- Modalità di applicazione. 1. Il montante individuale dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335/1995 è determinato dalla somma di due quote: a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995. 2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335/1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5. 3. La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'inps. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'inps, per i periodi contributivi antecedenti l 1 luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data. 4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9. 5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995. 6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere l'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'istat. 7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995. 8. L'importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335/1995.

Allegato 6 INPDAP Circolare 27 novembre 1997, n. 62 OGGETTO: Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 - Opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. L art. 1 comma 23 della legge 8-8-95 n. 335 offre la facoltà ai lavoratori, iscritti all AGO ovvero alle forme di previdenza esclusive o sostitutive di quella obbligatoria, in servizio alla data del 31/12/95 (destinatari, pertanto di un sistema di calcolo pensionistico retributivo o pro-rata) di optare per l integrale liquidazione della pensione con il metodo di calcolo contributivo. L esercizio dell opzione è subordinato al conseguimento di un anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati successivamente al 31-12-95. Di conseguenza, la possibilità di optare per il sistema contributivo potrà essere esercitata solo a partire dal 1 gennaio 2001. Con il decreto legislativo 30-4-97 n. 180 pubblicato sulla GU n. 145 del 24-6-97 sono state emanate le norme recanti disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative dei soggetti interessati all esercizio dell opzione. Per gli aspetti che qui interessano, si ricorda che la liquidazione dei trattamenti pensionistici con un sistema di calcolo contributivo dovrà essere effettuata secondo le modalità già indicate da questo Istituto con Circolare n. 21 del 29-3-96. In particolare, la base di calcolo per l applicazione integrale del suddetto sistema sarà costituita da un montante contributivo individuale, ottenuto moltiplicando la retribuzione imponibile annua per l aliquota di computo del 33%. Il montante così determinato verrà rivalutato annualmente al 31 dicembre su base composta (con esclusione della contribuzione relativa al medesimo anno) mediante apposito tasso di capitalizzazione, costituito dalla variazione media del PIL nazionale, calcolata dall ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare. L importo del trattamento pensionistico si otterrà applicando al montante contributivo così ottenuto un coefficiente di trasformazione il cui valore varia a seconda dell età di pensionamento (da 57 a 65 anni - allegata Tabella A legge di riforma 335/95). Ai dipendenti che optino per l integrale applicazione di un sistema di calcolo contributivo, si tratterà, pertanto, di rideterminare la posizione assicurativa già acquisita trasformandola in montante contributivo individuale. Il comma 1 dell art. 2 del D.L.vo 180/97 specifica che tale montante sarà costituito dalla somma di due quote: 1) la prima, relativa ai periodi contributivi maturati fino al 31-12-95; 2) la seconda, riguardante l anzianità contributiva conseguita successivamente. Per la determinazione della quota di cui al punto 1) si dovranno individuare i seguenti elementi: A) Anzianità contributiva maturata dall interessato fino al 31-12-95 A tal fine dovrà essere valutato, oltre al servizio effettivamente prestato, anche eventuali periodi riscattati o ricongiunti che si collochino temporalmente entro la suddetta data. B) Periodo di riferimento In virtù di quanto disposto dall art.7 D.L.vo 503/92, andrà operata una distinzione tra i soggetti che alla data del 31-12-92 avevano maturato un anzianità contributiva inferiore a 15 anni e quelli con anzianità superiore o pari a detto limite. Per i primi, il periodo di riferimento andrà ricercato nell intero arco temporale compreso tra l 1-1-93 e il 31-12-95. Per i secondi il corrispondente periodo andrà ridotto nella misura del 50%. In questa sede non trova applicazione quanto disposto dall art. 1 comma 17 L. 335/95, che eleva il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media imponibile dal 50% al 66,6%, in quanto tale incremento si riferisce a periodi successivi al 31-12-95.

C) Retribuzione contributiva annua Per ogni anno di riferimento, come sopra individuato, andrà ricercata la retribuzione imponibile che, per espressa previsione normativa (art. 2 comma 4 D.L.vo 180/97), coinciderà con quella indicata nell art. 2 comma 9 della Legge 335/95, nonostante che tale ampliamento si applichi, per i pubblici dipendenti, solo a decorrere dall 1-1-96. Pertanto, ai fini dell esercizio di opzione, la retribuzione contributiva annua da considerare sarà quella comprensiva di tutti gli emolumenti che il lavoratore ha percepito in costanza del rapporto di lavoro, escludendo le voci tassativamente indicate dall art. 12 della Legge 30-4-69 n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all art. 17 D.L.vo 503/92 ed art. 2 commi 15-18 L. 335/95. Si precisa che tale retribuzione imponibile non può comunque eccedere l importo del massimale di cui all art. 2 comma 18 L. 335/95 in riferimento all anno considerato; poiché il citato articolo introduce il concetto di "massimale contributivo" solo a decorrere dall 1-1-96, per gli anni di riferimento 1993, 1994 e 1995 sarà cura dell ISTAT calcolare il tetto contributivo sulla base dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. D) Aliquota di finanziamento Per ciascun anno di riferimento, si utilizzerà l aliquota di finanziamento prevista per il versamento contributivo a questo Istituto, fino a concorrenza dell aliquota contributiva vigente nel medesimo periodo presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell INPS (art. 2 comma 3 D.L.vo 180/97). Quest ultima verrà direttamente assunta per i dipendenti statali, tenuto conto che fino al 1 gennaio 1996 non era prevista alcuna aliquota a carico dello Stato (in qualità di datore di lavoro), il quale si limitava ad intervenire finanziariamente in sede di erogazione dei trattamenti di quiescenza. In virtù di quanto disposto dall art. 2 comma 2 D.L.vo 180/97, una volta acquisiti i suddetti elementi, per ogni anno di riferimento, si dovrà moltiplicare la retribuzione contributiva per l aliquota di finanziamento vigente nello stesso anno; il prodotto così ottenuto andrà rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, determinata dall ISTAT e pubblicata in data 28-3-97 (pari a 1,088611 per l anno 1993, a 1,072990 per l anno 1994 ed a 1,065726 per l anno 1995). La somma delle contribuzioni così calcolate e rivalutate, rilevate nell arco temporale 1-1-93/31-12- 95, andrà divisa per il numero degli anni o frazione di anni relativi allo stesso periodo di riferimento (3 anni, qualora l iscritto sia in possesso di un anzianità contributiva al 31-12-92 inferiore a 15 anni ovvero 18 mesi, qualora in possesso di un anzianità pari o superiore a tale limite). Per ottenere il montante individuale da imputare sulla posizione assicurativa dell interessato fino al 31-12-95, basterà moltiplicare la media delle contribuzioni annue così ottenute per l anzianità contributiva complessiva posseduta alla stessa data. Al riguardo occorre precisare che qualora nel periodo di riferimento da prendere a base per il calcolo della media della contribuzione annua si verifichino interruzioni dal servizio (esempio: aspettative non retribuite o frequenze a corsi di studio finalizzate al conseguimento dei relativi diplomi) la retribuzione annua contributiva cui fare riferimento sarà quella cui l interessato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, compresi eventuali benefici derivanti dall applicazione dei CCNL di comparto e con esclusione degli emolumenti accessori strettamente legati all attività lavorativa. La seconda quota del montante relativo ai periodi contributivi maturati dopo il 31-12-95, in base a quanto previsto dai commi 7 e 8 del decreto legislativo in esame, si calcolerà applicando le regole vigenti nel sistema contributivo così come indicate nell art. 1 comma 6 della Legge n. 335/95. Nell ipotesi di un iscritto già destinatario di un sistema di calcolo pensionistico retributivo, la quota di montante contributivo individuale, relativa al periodo 1-1-96 fino alla data di presentazione della domanda di opzione, si otterrà moltiplicando la retribuzione annua imponibile per l aliquota di computo del 33%, rivalutata secondo i criteri previsti dalla citata legge di riforma.

Allegato 7 Comma 6, art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo. La predetta opzione non può essere esercitata prima del 1 gennaio 2003. Allegato 8 Art. 1 del Decreto Legislativo 3 maggio 2001, n. 158.- Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali. (G.U. n. 102 del 4 maggio 2001). Art. 1.- Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo 1. All'articolo 2, comma 2, del D.Lvo 30 aprile 1997, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'inps.". 2. Al comma 6 dell'art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso l'ultimo periodo. 3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dall 1 gennaio 2001. Allegato 9 Art. 2 del Decreto Legge 28 settembre 2001, n. 355 convertito nella Legge 417 del 27/11/2001 Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni Art. 2 1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo. 2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo e' comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Allegato 10 INPDAP - Informativa 30 novembre 2001, n. 65 OGGETTO: Opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. 1. PREMESSA L'articolo 69, comma 6, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva stabilito che l'opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non potesse essere esercitata prima dell 1 gennaio 2003. L'articolo 1 del D.L. 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2001, ha stabilito che: "1. All'articolo 2, comma 2, del D.Lvo 30 aprile 1997, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'inps." 2. Al comma 6 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso l'ultimo periodo. 3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dall 1 gennaio 2001". Per effetto delle disposizioni della legge n. 248 è nuovamente operante l'opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo. In proposito occorre peraltro considerare le disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 28 settembre 2001, n. 355, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 dell 1 ottobre 2001 ed entrato in vigore nello stesso giorno, il quale dispone che: " 1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo. 2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto". La legge di conversione di detto decreto legge è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per effetto di tali disposizioni occorre distinguere due tipologie di situazioni: iscritti che hanno esercitato il diritto di opzione entro l 1 ottobre 2001, data di entrata in vigore del D.L. n.355 e iscritti che esercitano tale diritto dopo la predetta data. 2. Iscritti che hanno esercitato il diritto di opzione entro il 1 ottobre 2001 A norma dell'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 355 coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione entro l 1 ottobre 2001 possono ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo sia che si tratti di iscritti con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di iscritti con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data. La facoltà di opzione è subordinata alla condizione che l'interessato possa far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo. Si fa presente che, in virtù del principio dell'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici sancito dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 335/1995, possono optare sia gli iscritti in attività di servizio o in prosecuzione volontaria sia coloro che abbiano già risolto il rapporto di lavoro sempreché siano in possesso dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa vigente. Ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione sono utili tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria, quelli derivanti da totalizzazione ex Regolamento CE n. 1606/1998, da

riscatto e/o computo nonché i periodi di contribuzione versati in altri regimi previdenziali a condizione che vengano riuniti, attraverso l'istituto della ricongiunzione, nella gestione previdenziale di appartenenza. 3. DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO Agli iscritti che optano per l'integrale applicazione di un sistema di calcolo contributivo viene rideterminata la posizione assicurativa già acquisita trasformandola in montante contributivo individuale di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335/1995. In applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi: D.Lvo n. 180/1997 e D.Lvo n. 278/1998 tale montante è costituito dalla somma di due quote: - la prima, relativa ai periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; - la seconda, riguardante l'anzianità contributiva maturata successivamente al 31 dicembre 1995. 3.1 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI MONTANTE MATURATO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995 Ai fini della determinazione della quota di montante in esame occorre preliminarmente: a) individuare il periodo di riferimento nell'arco temporale 1 gennaio 1993-31 dicembre 1995, secondo le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 503; b) calcolare, per ogni anno del periodo di riferimento come sopra individuato, la retribuzione imponibile comprensiva degli emolumenti accessori, di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/1995, in deroga al principio generale che prevede l'ampliamento della base imponibile, per i pubblici dipendenti, solo a decorrere dall 1 gennaio 1996. La predetta retribuzione imponibile, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del D.Lvo n. 180/1997, non può, comunque, eccedere l'importo del massimale previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'istat (in particolare pari a L. 115.678.000 (euro 59.742,70), per l'anno 1993, a L. 120.536.000 (euro 62.251,65) per l anno 1994 e a L. 125.237.000 (euro 64.679,51) per l'anno 1995). Una volta acquisiti tali dati, la prima quota di montante si determina: 1. moltiplicando la retribuzione imponibile annua per l aliquota contributiva vigente nell anno interessato, ai fini dell individuazione della relativa contribuzione. Si rammenta che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 del D.Lvo n. 180/1997, le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'inps. Per il personale iscritto alla Cassa per le pensioni dei dipendenti dello Stato, l'aliquota contributiva da considerare è quella vigente nel medesimo periodo presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'inps. Giova, inoltre, ricordare che, ai sensi dell'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, in legge n. 438/1992, la contribuzione a carico dei lavoratori è aumentata di un punto percentuale per la quota di retribuzione imponibile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'articolo 21, comma 6, della legge n. 67/1988 [tale limite è pari a L. 53.475.000 (euro 27.617,53) per l'anno 1993, a L. 55.363.000 (euro 28.592,60) per l'anno 1994, a L. 57.578.000 (euro 29.736,56) per l'anno 1995]. 2. rivalutando l'ammontare dei contributi di ciascun anno su base composta fino al 31 dicembre 1995 mediante il tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), appositamente calcolato dall'istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Al riguardo occorre precisare che la rivalutazione della contribuzione inerente il primo anno del periodo di riferimento non opera nel caso che tale anno coincida con la data di prima assunzione; 3. dividendo il montante contributivo così determinato per l'entità del periodo di riferimento considerato, al fine di individuare il montante medio contributivo. 4. moltiplicando il montante medio per l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

In base alle disposizioni impartite dai decreti legislativi: D.Lvo n. 180/1997 e D.Lvo n. 278/1998 tale anzianità era quella complessivamente maturata dall'iscritto a tale data; con l'intervento della legge di conversione al D.L. n. 158/2001 si è inteso, ora, mitigare l'effetto derivante dall'intera valutazione del servizio utile introducendo il meccanismo della "valutazione ponderata della contribuzione". Al riguardo occorre precisare che per i pubblici dipendenti gli anni di contribuzione da ponderare sono tutti quelli antecedenti l 1 gennaio 1993, indipendentemente dalla circostanza che l'iscritto abbia al 31 dicembre 1992 un'anzianità contributiva inferiore ovvero pari o superiore a 15 anni. In ottemperanza a quanto disposto dall articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 158/2001, il meccanismo della ponderazione prevede: - l'individuazione dell'aliquota contributiva vigente in ciascun anno antecedente al 1 gennaio 1993. Si ribadisce che per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'inps, ad eccezione degli ufficiali giudiziari per i quali a decorrere dall 1 gennaio 1984 trovano applicazione le aliquote vigenti nella relativa Cassa; - la determinazione della media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercita l'opzione, escludendo a tal fine l'anno di presentazione della relativa istanza. Per determinare l'aliquota media contributiva si tiene conto del decennio temporale e non di quello contributivo, con la conseguenza che si può conoscere immediatamente la percentuale di aliquota media in base alla data di presentazione della domanda. Si rende necessario precisare che per il personale iscritto alla Cassa pensioni per i dipendenti dello Stato le aliquote contributive da considerare fino al 31 dicembre 1995 sono quelle vigenti nel medesimo periodo presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'inps; a partire dall 1 gennaio 1996, essendo intervenuto l'obbligo per le amministrazioni dello Stato al versamento all'inpdap di una contribuzione, l'aliquota complessiva è pari al 32,95 per cento. Occorre, inoltre, tenere presente che qualora nel decennio temporale antecedente la domanda di opzione l'interessato risulti iscritto in diverse gestioni previdenziali con soluzione di continuità, occorrerà prendere in considerazione, per il periodo di vuoto contributivo, l'aliquota vigente presso il fondo cui il dipendente risulta iscritto dopo l'interruzione. Sulla base di tali elementi si calcola il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione; la percentuale così ottenuta viene moltiplicata per il numero dei giorni presenti nell'anno considerato, includendo, come già evidenziato, eventuali periodi oggetto di riscatto o di ricongiunzione, collocati temporalmente nel medesimo anno. La sommatoria dei giorni ponderati in ciascun anno rappresenta il periodo complessivo rideterminato. Si fa presente che tale riduzione incide esclusivamente ai fini della misura del trattamento pensionistico. Nel caso di prestazione di servizi a part time si applicano le norme di cui alla legge n. 554/1988; la ponderazione degli anni viene effettuata sulla base del periodo già ridotto in relazione alla percentuale di part time. Per la determinazione della prima quota di montante si moltiplica l anzianità contributiva maturata dall'iscritto fino al 31 dicembre 1995, ponderata secondo il meccanismo sopra illustrato, per il montante medio contributivo. Si ricorda che, in virtù dell'articolo 1 del D.Lvo n. 278/1998, tale quota non resta cristallizzata ma viene rivalutata fino all'anno precedente quello di decorrenza della pensione. 3.2 Determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 31 dicembre 1995 La seconda quota di montante viene determinata applicando le regole vigenti nel sistema contributivo, così come disposte dall'articolo 1, comma 6 e seguenti della legge n. 335/1995. Conseguentemente, la quota di montante individuale dall 1 gennaio 1996 alla data di presentazione della domanda di opzione si ottiene moltiplicando la retribuzione annua imponibile per l'aliquota di computo del 33%, rivalutata secondo i criteri previsti dalla citata legge di riforma. Anche in questa ipotesi, la retribuzione imponibile non può, comunque, eccedere l'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 rapportato all'anno considerato

sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'istat, fermo restando che tale massimale opera con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successive alla data di esercizio dell'opzione. Per contro, per i periodi dall 1 gennaio 1996 al mese di esercizio dell'opzione, le retribuzioni non incontrano il limite del massimale né ai fini contributivi né, conseguentemente, ai fini pensionistici, come del resto accade attualmente in un sistema di calcolo misto. Al fine di evitare effetti applicativi iniqui, l'importo del massimale annuo calcolato dall'istat va riproporzionato in relazione al periodo temporale di lavoro effettivamente svolto; è necessario, pertanto, individuare l'importo del massimale mensile, settimanale e giornaliero prevedendo il conguaglio a fine anno, in analogia alle norme del TUIR. Conseguentemente, la contribuzione da versare all'inpdap deve essere calcolata su una base imponibile limitata all'importo del massimale riproporzionato. Giova rammentare che la rivalutazione del montante su base composta deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della retribuzione dello stesso anno, ed ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dall 1 gennaio dell anno immediatamente successivo. 4. Iscritti che esercitano il diritto di opzione successivamente all 1 ottobre 2001 A norma dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 355, la facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo è concessa soltanto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 e, quindi, agli iscritti che potevano far valere meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 a condizione che abbiano maturato 15 anni di cui 5 nel sistema contributivo. Per la liquidazione dei relativi trattamenti pensionistici si applicano le disposizioni impartite nei precedenti paragrafi rammentando che la facoltà di opzione è concessa anche agli iscritti che abbiano già risolto il rapporto di lavoro nonché ai superstiti di iscritti, previa presentazione di apposita istanza in linea con il principio generale in base al quale ogni tipo di prestazione necessita di apposita richiesta da parte degli interessati. 5. Aspetti operativi Gli interessati all'esercizio del diritto di opzione, iscritti alle ex Casse pensioni degli Istituti di previdenza ed il personale del comparto Scuola nonché, a decorrere dall 1 gennaio 2002, i dipendenti del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'istituto Superiore della Sanità in servizio a tale data, devono presentare la relativa istanza alle sedi periferiche dell'inpdap territorialmente competenti, per il tramite dell'ente datore di lavoro. Fino a quando l'inpdap non abbia assunto, anche mediante intese, la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale statale, le domande di opzione devono essere inoltrate dagli interessati alle relative amministrazioni di appartenenza. La domanda di opzione per un sistema di calcolo contributivo è irrevocabile. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 69, comma 6, del collegato alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria), le sedi periferiche, su richiesta degli interessati, sono tenute, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, a rilasciare due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema contributivo e con il sistema retributivo esclusivamente nei confronti di coloro per i quali l I.N.P.D.A.P. procede alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza, utilizzando, a tal fine, l apposito software in uso per il calcolo del trattamento pensionistico, così come implementato secondo le disposizioni della presente informativa. Con la presente informativa si intendono modificate le precedenti disposizioni impartite da questo Istituto in materia di opzione per il sistema di calcolo contributivo.

Allegato 11 LEGGE 23 agosto 2004, n. 243 Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria. (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004) Art. 1, comma 9... omissis 9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.