DEDUCIBILITÀ AUTOVETTURA



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Transcript:

F.N.A.A.R.C. Le sottoscritte Organizzazioni sindacali nazionali degli agenti e rappresentanti di commercio F.N.A.A.R.C., USARCI, FIARC, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, UGL, sottopongono all attenzione del Ministro dell Economia e delle Finanze, del Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati e del Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, i problemi di particolare rilevanza per la categoria degli agenti, la cui soluzione non può essere ulteriormente procrastinata. La richiesta trova origine nelle oggettive motivazioni di seguito indicate ed allo stesso tempo nella generale situazione di crisi dell economia che si riflette con pesanti conseguenze sulla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio (la contemporanea riduzione dei consumi privati e aziendali e dei punti vendita ha infatti generato una riduzione delle vendite e in conseguenza delle provvigioni percepite dagli agenti). A questo si aggiunge il fatto che gli agenti di commercio non fruiscono di ammortizzatori sociali o di interventi di sostegno al reddito, e questo appesantisce una situazione fiscale già gravosa. Gli interventi richiesti riguardano l introduzione di correttivi: - sulla deducibilità della spesa di acquisto (o leasing) delle autovetture, - sulla sterilizzazione degli studi di settore e, in prospettiva, sulla esclusione dagli studi di settore della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, - sulla definizione di autonoma organizzazione ai fini dell esclusione dal pagamento dell IRAP - sull estensione agli agenti e rappresentanti di commercio dei contributi all aggregazione - sulla riduzione dei contributi di previdenza INPS all inizio dell attività di agente e rappresentante di commercio 1

Esaminiamo in dettaglio le singole questioni: DEDUCIBILITÀ AUTOVETTURA Si richiede l elevazione dagli attuali 25.822 euro a 50.000 euro del massimale del valore imponibile fissato all art. 164 del T.U.I.R. per la deducibilità dei costi di acquisto (o leasing) delle autovetture da parte degli agenti e rappresentanti di commercio, una categoria anche esclusa dai benefici della Legge Tremonti ter. Tale richiesta è motivata dal fatto che il limite di 25.822 euro era stato fissato dalla legge finanziaria 1998 e non è mai stato successivamente aggiornato. L attuale costo delle autovetture rende di fatto impossibile acquistare entro il limite di 25.822 euro autovetture che abbiano particolari caratteristiche confacenti alle necessità degli agenti e rappresentanti di commercio, la cui percorrenza media annua è valutabile in 50.000 chilometri, con punte di 90/100 mila. STUDI DI SETTORE Alla luce della pesante e generale situazione di crisi che rende di fatto molto difficile il rispetto della congruità ( un parametro matematico costruito in un momento economicamente più favorevole, e non sufficientemente aggiornato per adeguarlo alla ormai perdurante crisi ), si richiede la sterilizzazione degli studi di settore degli agenti di commercio per un periodo di tre anni.al termine di tale periodo si ritiene necessaria una valutazione complessiva della applicazione degli studi di settore alla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, non escludendo la possibilità di prevedere la non applicazione degli studi di settore per la categoria. La richiesta di sterilizzazione e, in prospettiva, di la non applicazione degli studi di settore trovano origine sia nella attuale situazione di crisi, sia nella oggettiva condizione di certezza dei ricavi, determinata dal fatto che esiste una contrapposizione fiscale perfetta tra agenti di commercio e aziende mandanti, dal momento che le fatture per provvigioni emesse dagli agenti di commercio per il pagamento delle proprie spettanze costituiscono elemento di costo integralmente deducibile per le case mandanti. Da questo deriva che i ricavi degli agenti di commercio (le provvigioni) sono già certi e non necessitano di ulteriori elementi di indagine o verifica, così come non necessitano dell applicazione di strumenti quali gli studi di 2

settore, che ne ridefiniscano l'ammontare. Un ulteriore positiva conseguenza sarebbe l eliminazione di un contenzioso tributario che appesantisce il lavoro degli Uffici Tributari, contenzioso ormai privo di fondamento dal momento che una diffusa casistica ha chiarito nelle sentenze della Corte di Cassazione e delle Commissioni Tributarie che non vi può essere un accertamento automatico in tema di scostamento fra ricavi dichiarati dal contribuente e ricavi determinati in applicazione degli studi di settore, ma devono essere forniti dall Ufficio elementi particolari riferiti al singolo contribuente che giustifichino la richiesta dell Ufficio Tributario. Non risulta che questo sia mai avvenuto (alla luce del fatto che ogni agente di commercio presenta un mix di caratteristiche assolutamente unico e specifico, e quindi l Ufficio dovrebbe dare vita ad una attività di indagine complessa, articolata e costosa) e quindi il contenzioso vede poi l Ufficio soccombere. IRAP Con le sentenze del 26 maggio 2009 n. 12108 12109 12110 la Corte di Cassazione Civile, a sezioni unite, è intervenuta sulla questione relativa all assoggettamento o meno all IRAP delle attività svolte dagli agenti di commercio, formulando il principio secondo il quale, in tema di imposta regionale sull attività produttiva, l esercizio delle attività di un agente di commercio è escluso dall applicazione dell imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. La Corte di Cassazione ha però rimandato all esame del Giudice di merito (le Commissioni Tributarie) la verifica dell esistenza o meno della autonoma organizzazione. Si ritiene quindi necessario indicare all attenzione del Ministro dell Economia e delle Finanze le più diffuse particolarità che si riscontrano nell esercizio dell attività di agente di commercio, particolarità legate all impiego di beni strumentali e personale secondo il principio id quod plerumque accidit, vale a dire l utilizzo di quanto è strettamente necessario allo svolgimento dell attività. Si indica anche un possibile parametro per definire la presenza di autonome organizzazione. Per quanto riguarda le particolarità: 3

In primis appare perfettamente aderente all assenza di autonoma organizzazione la condizione degli agenti e rappresentanti di commercio che operano in forma di impresa individuale utilizzando autovetture (o motocicli), strumenti informatici e telefonia fissa o mobile. Appare anche aderente all assenza di autonoma organizzazione la figura dell agente di commercio operante in forma di impresa individuale che si avvale di collaboratori familiari. Questo perché il collaboratore dell impresa familiare di un agente di commercio non partecipa all attività di vendita (e quindi non permette una moltiplicazione dei ricavi) ma svolge unicamente una marginale funzione di segreteria. Appare anche aderente all assenza di autonoma organizzazione la figura dell agente di commercio che utilizza piccoli locali al di fuori della propria abitazione (di norma piccoli box) quali deposito in presenza di campionari di particolare ingombro, ad esempio quelli dei settori moda, abbigliamento, articolo sportivo, calzature. Quanto sopra esposto va inteso come indicazione della complessità e della difficoltà di un preciso inquadramento della funzione svolta dall agente di commercio, ricordando anche che gli agenti di commercio operano in tutti i comparti merceologici, svolgendo l attività con modalità diverse, anche se legate tutte dal principio dell utilizzo delle risorse strettamente necessarie. Per tutto questo le scriventi Organizzazioni indicano quale criterio per definire l esistenza o meno della autonoma organizzazione quello del numero di tre addetti nell attività, includendo entro tale limite sia i titolari dell impresa individuale, sia gli eventuali collaboratori dell impresa familiare, sia gli eventuali dipendenti. 4

CONTRIBUTI ALL AGGREGAZIONE La legge finanziaria 2008 ha previsto contributi all aggregazione, in forma di riduzione di imposta, per i professionisti costituiti in forma individuale che, in un numero massimo di dieci, decidano di aggregarsi per un migliore svolgimento dell attività. Era già stata richiesta la possibilità di inserire gli agenti e rappresentanti di commercio fra le categorie beneficiarie delle agevolazioni fiscali per l aggregazione, dal momento che non vi è sostanziale differenza fra l aggregazione di professionisti (operanti in forma individuale) e quella di agenti di commercio, sempre operanti in forma individuale. La richiesta trova origine in diversi ordini di motivi: la necessità per gli agenti di commercio di operare in forma aggregata per sviluppare il proprio lavoro con positive conseguenze sull intera filiera distributiva, offrendo alla clientela gamme di prodotti e/o servizi più ampie di quelle offerte da ogni singolo agente, oppure proponendo alle case mandanti la copertura di territori più ampi di quelli coperti da ogni singolo agente; il più che presumibile incremento di occupazione (è chiaro che più agenti che operano in forma aggregata hanno necessità di dotarsi quanto meno di personale di segreteria), così come l acquisto di arredi per uffici, computer, ed altra strumentazione. RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE INPS ALL INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENZIA Si richiede il ripristino della riduzione del 50% dei contributi previdenziali INPS nei primi tre anni di attività. Il provvedimento, già attivo in passato e non prorogato, ha avuto positivi effetti, dando modo ai neo agenti, attraverso un carico contributivo più leggero, di superare l iniziale periodo di attività che si caratterizza per le molte spese (acquisto autovettura, carburanti, contributi di previdenza) e per il fatto che le prime provvigioni vengono mediamente percepite dopo 18/24 mesi, il tempo necessario per acquisire la clientela ed ottenere i primi ordini. 5

In conclusione le scriventi Organizzazioni sottolineano anche la necessità di dare vita ad un tavolo permanente di concertazione, attraverso il quale sia possibile un confronto continuativo inerente le problematiche degli agenti e rappresentanti di commercio, una categoria di sicuro rilievo economico che, con i suoi 210 mila operatori, attiva ogni giorno 1 milione di contatti commerciali mirati, movimenta più del 60% del Prodotto Interno Lordo, acquista ogni anno autovetture per più di 2 miliardi di euro e, con una percorrenza media di 50 mila chilometri/anno con punte di 90/100 mila, acquista ogni anno carburanti per più di 1 miliardo e 200 milioni di euro. F.N.A.A.R.C. FIARC USARCI FISASCAT CISL UILTUCS UIL UGL 6