VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 14/10/2014



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RIORGANIZZAZIONE SOCIETÀ PER IL RISANAMENTO E LA SALVAGUARDIA DEI BACINI DELLA SPONDA ORIENTALE DEL VERBANO SPA. APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E CONVENZIONE DI FUNZIONE E MODIFICA DENOMINAZIONE IN VERBANO SPA. DETERMINAZIONI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL SEGMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONCERNENTE LA DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE. Premesso che: IL CONSIGLIO COMUNALE - con deliberazione consiliare n. 62 del 22/12/1994, questo comune ha aderito al Consorzio volontario per il risanamento e la salvaguardia delle acque dei bacini del medio Verbano e dei torrenti Boesio e Monvallina, approvandone lo statuto; - in data 17 gennaio 2005, con deliberazione dell assemblea consortile rogata in Varese dal notaio dr Carlo Gaudenzi, è stato dato corso alla trasformazione, ai sensi dell articolo 115, comma 7 bis del Tuel, di detto consorzio in società per azioni denominata Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano spa, avente un capitale sociale pari a 120.000,00, suddiviso in 120.000 azioni ordinarie da euro 1,00 cadauna, interamente assegnate ai soci, costituiti dagli enti locali già facenti parte del consorzio, tra cui il comune di Brissago Valtravaglia, al quale sono spettate n. 1.200 azioni, per un importo complessivo pari a 1.200,00, pari al 1 % del capitale sociale; - detta società, conformemente al proprio oggetto sociale, gestisce per conto dei comuni soci alcune delle attività che, ai sensi del d. lgs. 152 del 2006 e della l.r. 26 del 2003, costituiscono il servizio idrico integrato; - in particolare, detta società gestisce per conto del comune di Brissago Valtravaglia, il servizio di allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue urbane provenienti dagli scarichi degli insediamenti civili e produttivi del territorio del comune; - la gestione di detto servizio è regolata da contratto di servizio del 16 novembre 2006, avente durata iniziale sino al 31 dicembre 2007 e successivamente, sulla scorta di quanto disposto dal suo articolo 3, prorogato sino alle superiori determinazioni assunte dall Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale di Varese ; Dato atto che : - le attività svolte da detta società per conto dei comuni soci ineriscono alcune prestazioni costituenti il servizio idrico integrato, la cui regolazione è contenuta nelle disposizioni di cui alle sezioni III e IV del d. lgs. 152 del 2006, e in particolare: nell articolo 147, comma 1, recentemente novellato dal d.l. 133/2104 attualmente in fase di conversione in legge, il quale prevede che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1 ; nell articolo 149, che disciplina i contenuti del piano d ambito; nell articolo 149 bis, introdotto dal d.l. 133/2104 attualmente in fase di conversione in legge, ai sensi del quale: l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste

dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale ; nell articolo 151, anche questo novellato dal citato d.l. 133,il quale, nel regolare i rapporti tra autorità d ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato, prevede che il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. - il legislatore lombardo ha dato applicazione alle suesposte norme attraverso le disposizioni del capo III della l.r. 26 del 2003 (come modificate dalle l.r. 1 del 2009 e 21 del 2010) e in particolare: con l articolo 47, comma 1 che dispone: il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano. ( ) ; con l articolo 48, commi 1 e 1- bis, esplicativi dell articolo 148, comma 1 del d. lgs. 152 del 2006, che prevedono rispettivamente ( ) le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano. ( ). Le province esercitano le funzioni di governance del servizio idrico integrato secondo il principio di leale collaborazione, impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni dell ambito nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo ; in ragione del rilevante interesse pubblico all organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all articolo 14, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l ente locale, un azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L ente responsabile dell ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell Ufficio d ambito una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall ente responsabile dell ATO su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente, i consiglieri di amministrazione e i revisori dei conti dell Ufficio d ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito. con il comma 2 dello stesso articolo 48, che elenca le competenze dell ente responsabile dell ATO, tra le quali vi sono: l individuazione e l attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato, inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione, l approvazione e l aggiornamento del piano d ambito di cui all articolo 149 del d. lgs. 152 del 2006, la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato, la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente responsabile dell'ato e i soggetti cui compete la gestione del servizio; con l articolo 49, comma 1, ai sensi del quale: le province e il Comune di Milano, per l ambito della città di Milano, organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d ambito e deliberano la forma di gestione fra quelle previste dall articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [abrogato con DPR 113 del 2011, a seguito di referendum popolare abrogativo indetto con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011] e secondo i criteri ivi contenuti, acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a venti anni; Dato atto, pertanto, che: - alla luce del quadro normativo sopra esposto, il nucleo di competenze relative alla governance pubblica del servizio idrico integrato in regione Lombardia è - seppur attraverso un forte coinvolgimento dei comuni previsto dall articolo 48, comma 1, della l.r. 26 del 2003 - in capo alle Province le quali, attraverso l ufficio d ambito, costituito nelle forme dell azienda speciale, esercitano le prerogative in materia di programmazione e controllo puntualmente declinate dall articolo 48, comma 2, della l.r. 26 del 2003; - la Provincia di Varese, ente responsabile dell ambito territoriale ottimale provinciale, tramite l Ufficio d ambito, è competente, tra l altro: all approvazione del Piano di ambito relativo al servizio idrico integrato dell ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, composto dai seguenti documenti: a) Piano degli Investimenti, b) Modello Organizzativo e Gestionale, c) Piano Economico Finanziario comprensivo del Piano Tariffario; all affidamento del servizio idrico integrato di detto ambito territoriale ottimale a un unico gestore; Considerato che: - con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 17 del 29/03/2011 è stato costituito l Ufficio di Ambito della Provincia di Varese; - con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V.72 del 20/12/2011, ai sensi dell articolo 49, comma 1, della l.r. 26 del 2003 è stata assunta, quale modalità di gestione del servizio idrico integrato dell ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, la società a partecipazione totalmente pubblica secondo il modello dello in house providing, il quale, a seguito dell intervenuta abrogazione dell articolo 23 bis del citato d.l. 112 del 2008, nonché della sentenza della Corte costituzionale 199 del 2012 che ha ritenuto illegittime le disposizioni in materia di servizi pubblici locali contenute nell articolo 4 del d.l. 138 del 2011, convertito nella legge 148 del 2011, resta disciplinato dai principi sanciti dall Unione Europea in materia di servizi d interesse economico generale (SIEG) che si profilano lungo le seguenti direttrici: (i) il capitale sociale del soggetto affidatario deve essere interamente pubblico e costituito dai soggetti affidanti; (ii) i soggetti che affidano il servizio devono poter svolgere nei confronti della società lo stesso controllo che esercitano sui propri uffici; (iii) la società deve svolgere la maggior parte della propria attività a favore dell ente pubblico affidante e, quindi, nel caso di specie, tale attività deve riguardare lo svolgimento del servizio idrico integrato a favore della popolazione dell ambito territoriale ottimale di Varese; - con deliberazione Consiglio di Amministrazione dell Ufficio di ambito P.V. 32 del 24/10/2012 è stata deliberata la conferma della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato nell ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese secondo il modello della società in house e approvato il percorso per l affidamento ad una società in house di nuova costituzione del servizio idrico integrato nell ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese ; - con deliberazione della Conferenza dei Comuni P.V. 3 del 28/02/2013 è stato deliberato di esprimere parere favorevole sulla conferma della società in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato nell ambito della provincia di Varese, nonché sulle caratteristiche della società in house e sul percorso per la sua costituzione e per l affidamento ad essa del servizio, nonché sulla scelta della società a responsabilità limitata come forma giuridica del nuovo gestore in house, di cui alla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell Ufficio d Ambito P.V. 32 del 24/10/2012; - a seguito di un complesso percorso partecipativo intrapreso tra la Provincia di Varese e il suo Ufficio

d Ambito e i comuni e con la Conferenza di questi ultimi, costituita ai sensi dell articolo 48, comma 3, della l.r. 26 del 2003, è stato approvato lo statuto della NewCo, denominata Alfa società a responsabilità limitata, chiamata a gestire il servizio idrico integrato nell ambito della Provincia di Varese, cui il comune di Brissago Valtravaglia ha aderito con deliberazione consiliare n. 62 del 22/12/1994, con la quale è stato approvato lo statuto e si disponeva di acquisire una quota sociale di 1.200,00, pari al 1% del capitale sociale; Dato atto che: - a oggi la società non è stata formalmente costituita e che pertanto i singoli segmenti di cui si compone il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) continuano a essere gestiti, seppur in via transitoria, secondo le modalità pregresse; - il comune di Brissago Valtravaglia eroga le prestazioni di cui si compongono i singoli segmenti del servizio con le seguenti modalità: servizio acquedotto, mediante gestione comunale; servizio fognatura, mediante gestione comunale; servizio depurazione, mediante gestione in house per il tramite della Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano spa, in forza degli atti sopra richiamati; Considerato che, con riferimento alla Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano spa: - a far data dal 2013 essa ha attivato un percorso tendente alla razionalizzazione della propria attività e dei servizi resi ai comuni, attraverso il quale è stato, tra l altro, approvato in data 10 dicembre 2013 un nuovo piano industriale della società, e nel corso del quale i soci hanno manifestato la preoccupazione che un avvio non sollecito dell operatività del gestore unico affidatario del servizio idrico integrato da parte dell Ufficio d Ambito della Provincia potesse causare serio nocumento ai comuni, alcuni dei quali non provvisti di adeguate strutture di depurazione e per questo motivo assoggettati a procedure di precontenzioso da parte della Commissione dell Unione Europea; - detta attività di razionalizzazione è stata ipotizzata attraverso un restyling societario che, anche attraverso una consistente modifica dello statuto che peraltro prevede che la società assuma la nuova denominazione di Verbano spa, si pone l obiettivo di incidere sulla struttura dei propri atti costitutivi allo scopo di mettere i soci in condizione di: far sì che il proprio rapporto con la società sia regolato da disposizioni contrattuali più consone con il quadro normativo vigente e con le necessità di erogazione delle prestazioni; ottenere, per il tramite della propria società partecipata, che le attività non ancora poste in essere da parte dell Ufficio d Ambito della Provincia di Varese in quanto non ancora operativo il soggetto gestore Alfa srl, possano essere veicolate sul territorio dei comuni per il tramite della società partecipata, mettendo tra l altro la stessa in condizioni di poter stipulare degli accordi con l Ufficio d Ambito; Dato atto che, riguardo alla linea di azioni postulate dal primo dei due alinea precedenti, la società ha progettato una rivisitazione della governance della propria attività, introducendo degli strumenti atti a permettere ai comuni soci di accentuare l effettuazione del c.d. controllo analogo sulla società stessa che, insieme alle altre due condizioni previste dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell Ue (capitale interamente pubblico e attività svolta a beneficio dei propri soci), costituisce l elemento qualificante per poter gestire mediante in house providing i servizi pubblici locali; Dato atto che tale operazione di rivisitazione della governance dell attività societaria nel senso sopra

indicato traspare sia dai contenuti della bozza di nuovo statuto (allegato 1 alla presente deliberazione) che dalla previsione di una Convenzione di funzione (allegato 2 alla presente deliberazione) che si pone l obiettivo di declinare in termini operativi l esercizio del controllo analogo dei comuni sulla società; Dato atto, in particolare, che lo statuto contiene le seguenti clausole atte a rendere possibile la gestione in house del servizio: capitale sociale necessariamente interamente pubblico (articolo 5); attività prevalente svolta nei confronti dei soci (articolo 4, il quale dispone che la società svolge la propria attività con esclusivo riferimento al territorio degli enti locali soci, senza alcuna sovrapposizione con gli altri gestori dei singoli segmenti del servizio, con la precisazione che l attività della società può essere svolta anche in favore dei comuni che, pur ricadenti nell ambito territoriale della Provincia di Varese, non sono soci della società, nei limiti previsti dalal direttiva avente a oggetto le società in house e quindi con modalità tali da non superare i limiti quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa vigente ); controllo analogo dei soci sulla società; Dato atto, in particolare, che riguardo a quest ultimo punto, lo statuto sancisce all articolo 1 la previsione dell esercizio del potere di vigilanza e controllo da parte dei comuni soci nei confronti dell attività della società, configurando la possibilità di esercitare dette prerogative attraverso l attività di un costituendo Comitato di Indirizzo, Vigilanza e Controllo la cui costituzione e disciplina è demandata a un accordo tra i soci, da stipularsi ai sensi dell articolo 15 della legge 241 del 1990; Dato atto che la bozza di detto accordo è stata redatta e compresa nella citata Convenzione di funzione la quale prevede la costituzione del Comitato previsto dall articolo 1 dello Statuto, la cui composizione permette la rappresentanza di tutti gli enti soci, articolata per distretti territoriali e le cui competenze, previste all articolo 3, costituiscono un articolazione capillare del controllo che i comuni sono chiamati a esercitare sulla società in maniera analoga a quanto svolto nei confronti dei propri servizi; Dato atto che, riguardo alla linea di azioni postulate dal secondo dei due fasci di attività di razionalizzazione lungo cui la società ha posto in essere il proprio restyling (far sì che le attività non ancora poste in essere da parte dell Ufficio d Ambito della Provincia di Varese in quanto non ancora operativo il soggetto gestore Alfa srl, possano essere veicolate sul territorio dei comuni per il tramite della società Verbano spa, mettendo tra l altro la stessa in condizioni di poter stipulare degli accordi con l Ufficio d Ambito), il piano di azione della società prevede, per il momento, l attuazione delle seguenti azioni: sottoscrizione del primo accordo tra l Ufficio d Ambito e la società stessa avente a oggetto la definizione degli impegni economici per la realizzazione dei progetti riguardanti gli interventi gli interventi in infrazione europea precontenzioso di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell Ufficio d Ambito P.V. 36 dell 11.09.2014 per un importo complessivo di 2.579.096,72 così destinati: o 670.000,00 per depuratore Brebbia Paù; o 294.000,00 per depuratore Malgesso; o 1.445.096.72 per realizzazione di parte del collettore che permette la dismissione dell impianto di depurazione di Cocquio Trevisago per collettare i reflui all impianto di depurazione di Besozzo; o 170.000,00 per la progettazione e lo studio del progetto di completamento di reti e collettori; richiesta e formalizzazione, a seguito di decisione da assumersi da parte dell assemblea societaria, di risorse finanziarie presso istituti di credito pari a 3.000.0000,00 da destinarsi in parte per opere soggette a interventi in infrazione europea di precontenzioso e in parte per la realizzazione di adeguamenti agli impianti e alle reti di fognatura che potrebbero risultare in infrazione a partire dall anno 2016; formalizzazione, a seguito di decisione da assumersi da parte dell assemblea societaria, di un accordo tra

Verbano spa, Ufficio d Ambito, Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e comune di Tronzano relativo alla realizzazione di dieci impianti di fitodepurazione per un importo di 2.500.000,00, 1.500.000,00 dei quali finanziati a fondo perduto da parte di Fondazione Cariplo; Dato atto che il comune di Brissago Valtravaglia risulta interessato a questa linea di azione; Dato altresì atto che, al di là della realizzazione di tali rilevanti azioni operative, l operazione di riorganizzazione societaria in questione offre il pregio di permettere una più consona regolazione dell attività in essere con la società di cui il comune è già socio, attraverso la condivisione di un nuovo contratto di servizio, che sarà approvato successivamente all approvazione del nuovo statuto societario; Ritenuto pertanto che l operazione in questione possa profilarsi, sinteticamente, lungo due assi: a) consona regolazione del rapporto in essere tra comune e società, sia attraverso un più stringente e tutelante impiego del controllo analogo esercitabile da parte dei comuni soci nei confronti della società che per il tramite di un contratto di servizio che disciplini lo svolgimento delle prestazioni la cui effettuazione è demandata dal comune alla società; b) favorire la realizzazione, per il tramite della società Verbano spa, delle attività non ancora poste in essere da parte dell Ufficio d Ambito della Provincia di Varese in quanto non ancora operativo il soggetto gestore Alfa srl, anche attraverso la stipulazione di accordi con l Ufficio d Ambito stesso; Dato atto che il profilarsi di tali due linee di azione non altera, per il comune di Brissago Valtravaglia, la configurazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni che costituiscono il servizio idrico integrato in quanto, nelle more della costituzione della società Alfa srl e quindi dell effettivo avvio a cura dell Ufficio d Ambito delle prestazioni del servizio idrico in forma integrata, i segmenti di servizio costituenti l acquedotto, la fognatura e la depurazione continuano a essere gestiti attraverso gli attuali esercenti, rispettivamente il Comune di Brissago Valtravaglia e Verbano spa, la cui attività è appunto oggetto di razionalizzazione; Dato altresì atto che l intera operazione sottesa dal presente provvedimento non altera neanche i profili della governance del servizio idrico integrato delineati dal d. lgs. 152 del 2006 e dalla l. r. 26 del 2003 e declinati, per il territorio della provincia di Varese, con gli atti sopra richiamati, posto che, come peraltro evidenziato dall articolo 4 del nuovo statuto, la società si propone la razionalizzazione della gestione dei segmenti del servizio idrico integrato, essendo previsto che ad esito del percorso che porterà alla costituzione di un gestore unico di ambito, l Ufficio d Ambito e gli enti locali soci determinino le modalità di trasferimento al nuovo gestore del personale e delle dotazioni della società inerenti le attività da essa svolte e rientranti nel servizio idrico integrato; Dato atto che l insieme di questi elementi concorre a far sì che questo consesso ponga in essere proficuamente la valutazione sottesa dall articolo 42, lettera e) del Tuel, ai fini dell approvazione del nuovo statuto della stessa e, pertanto, del mantenimento dell adesione alla nuova compagine Verbano spa in luogo della già partecipata Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano spa, tenuto altresì conto che l articolo 3, comma 44, della legge 244 del 2007, mentre correla la partecipazione alle società c.d. strumentali al requisito della necessarietà per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti, prevede che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale ( ) e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza, sicché la valutazione di carattere concettuale che il consiglio comunale è chiamato a effettuare riguarda l attinenza della partecipazione alla società alle competenze istituzionali del comune;

Dato atto che in tal senso si è pronunciata la Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, che con delibera 903 del 2012 ha ritenuto come l indagine riguardo a tale attinenza debba essere rivolta alla coerenza dell attività societaria sia rispetto alla missione istituzionale dell ente, sia rispetto all effettiva produzione di servizi di interesse generale, nonché ai costi benefici, all appropriatezza del modulo gestionale, alla comparazione dei vantaggi/svantaggi con ( ) i possibili moduli alternativi, alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale ; Considerato tuttavia che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte dei Conti, la partecipazione a una società postula che l ente locale ponga in essere una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati (CdC, Veneto, cit.) e che il controllo della P.A. nei confronti delle società a partecipazione totale non può limitarsi a una verifica successiva alla gestione, attraverso l approvazione del bilancio, né ridursi al mero esercizio del potere di nomina dei rappresentanti dell ente in seno al Cda della società partecipata, ma deve essere un controllo attuale, puntuale e concomitante all attività gestionale (CdC Toscana, sentenza 267/2009); Considerato che riguardo al primo aspetto (attinenza dell oggetto sociale alle attività istituzionali del comune), è ormai ius receptum l orientamento espresso storicamente da parte della stessa Corte dei Conti secondo cui le competenze generali del comune trovano un limite nelle esigenze di carattere locale e, in particolare, la capacità di intervento sul territorio dell ente locale non può estendersi alle materie di altro ente pubblico o dello Stato e, ove ciò si verifichi, si realizza un nocumento per l ente in quanto l utilizzo di risorse destinate per bilancio a determinate finalità, in maniera difforme dalle previsioni, impedisce il perseguimento dei fini previsti ovvero la realizzazione di economie di esercizio (CdC, sez. I, 300/1991); Ritenuto, riguardo a tale aspetto, che il permanere in capo al comune delle competenze concernenti i tre segmenti di cui si compone il servizio idrico integrato, nelle more che il gestore del servizio venga costituito e acquisisca concreta operatività, insieme alle disposizioni contenute nell articolo 3, comma 44, della legge 244 del 2007, permettano di risolvere in senso positivo la questione concernente l attinenza dello statuto societario ai fini istituzionali del comune, sia pur attraverso la prudente lettura data al concetto di attinenza da parte della citata giurisprudenza della Corte dei Conti; Dato atto, infatti, che la partecipazione del comune alla governance della società, non solo attraverso la partecipazione dell assemblea della stessa, ma anche per il tramite dell esercizio del controllo analogo con gli strumenti previsti sia dallo statuto societario che dalla convenzione di funzione, permetta una consapevole partecipazione alle scelte societarie nell interesse del comune; Appurato invece che, riguardo all altro ambito di valutazione (esercizio di un controllo attuale, puntuale e concomitante all attività gestionale della società), il legislatore è recentemente intervenuto con due ceppi di norme: da una parte la disciplina contenuta nel capo III del titolo VI del Tuel in materia di controlli, prevedendo all articolo 147 quater che gli enti con popolazione superiore a 15mila abitanti si dotino di un sistema di controlli da esercitare sulle società partecipate, e dall altra le disposizioni contenute nell articolo 1, commi 550 e seguenti della legge 147 del 2013 in materia di partecipazione degli enti locali alle società; Considerato invece che: riguardo alla legge 147 del 2013, essa ha profondamente rinnovato il quadro dei rapporti intercorrenti tra gli enti locali e i soggetti da essi partecipati, introducendo delle disposizioni aventi carattere generale e altre specifiche per le aziende speciali e le società partecipate;

tali nuove disposizioni rispondono alla visione d insieme che tende a sostituire l imposizione puntuale di prescrizioni nei confronti di tali soggetti con la previsione di dirette correlazioni, di carattere gestionale ed economico-finanziario, tra il soggetto partecipante e quello partecipato; sono espressione di tale principio le previsioni contenute nei seguenti commi dell articolo 1 della citata legge: - 551, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti, l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione ; - 552, relativo alla disciplina degli accantonamenti di cui al comma 551; - 553, a decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato ; - 554, a decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante ; - 555, a decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554, diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci ; - 557, che ha novellato come segue il comma 2 bis dell articolo 18 del dl 112/08, convertito nella legge 133/08: le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di

vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. ( ) ; Ritenuto che riguardo a tale ambito di valutazione attinente al controllo della gestione della società partecipata, concorrano alla sua realizzazione tempo per tempo gli strumenti relativi al controllo analogo previsti nello statuto, che permettono di monitorare costantemente l andamento della stessa, posto anche che la società Verbano spa è comunque obbligata al rispetto di quanto previsto nelle citate norme della legge 147 del 2013, così come, in base a quanto previsto dall ultimo comma dell articolo 1 dello statuto societario, alle disposizioni normative vigenti per le società pubbliche e/o partecipate, in materia di trasparenza, reclutamento di personale, approvvigionamento di beni e servizi e, in generale contrattualistica pubblica, concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevedendo detta disposizione che i soci esercitano il controllo nei limiti previsti dalla legge e delineati dal presente statuto e dagli accordi, convenzioni o patti parasociali tra loro stipulati. Ritenuto, tuttavia, riguardo a tale profilo, di riservarsi di prevedere ulteriori forme di controllo, mediante la loro eventuale previsione nel Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni; Considerato che ciò risulta coerente con quanto rilevato dall organo di revisione il quale, ai sensi dell articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3 del Tuel, ha rilasciato parere favorevole all adesione alla società (allegato 3 alla presente delibera) raccomandato il 14/10/2014 prot. n. 4414; Ritenuto pertanto che tale linea d indirizzo, insieme alle disposizioni statutarie relative agli strumenti attraverso cui esercitare il controllo analogo portino a ritenere soddisfatta anche la valutazione relativa alla possibilità di effettuare una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati (CdC, Veneto, cit.) e un controllo attuale, puntuale e concomitante all attività gestionale (CdC Toscana, sentenza 267/2009); Appurato che tale profilo di verifica possa essere realizzato anche alla luce di quanto sancito dalla deliberazione n. 164/2014/PRSP del 25.9.14 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, secondo cui la giurisprudenza contabile è, da anni, compatta nel ritenere che non sussiste alcun obbligo per l ente pubblico partecipante di assumere, a carico del proprio bilancio, i debiti della società partecipata in liquidazione qualora il patrimonio di quest ultima non sia sufficiente a soddisfare le pretese creditorie. A maggior ragione tale principio vale quando il patrimonio della società è sufficiente a soddisfare i creditori. Se il socio pubblico, realizzando un sostanziale accollo, decide di rinunciare al limite legale della responsabilità patrimoniale per debiti, quantomeno occorre una congrua motivazione che dia adeguatamente conto delle ragioni di vantaggio, di utilità e/o di interesse pubblico che giustificano la decisione adottata. In assenza di adeguata motivazione, infatti, si concretizzerebbe un ingiustificato favor verso i creditori della società incapiente (ex multis sulla questione: Sez. Basilicata n.28/2011/par; Sez. Emilia Romagna n.33/2011/par; Sez. Veneto n.434/2012/par; Sez. Lombardia n.98/2013/par, Sez. Liguria n.82/2013/par; Sez. Regione siciliana n.59/2014/par). A maggior ragione a tali conclusioni si perviene laddove non sia riscontrabile a carico della società uno stato di insolvenza, essendo la stessa titolare di risorse sufficienti alla estinzione di eventuali debiti propri ; Dato atto, infine, che, riguardo allo svolgimento del servizio che il presente atto prefigura in capo alla

Società Verbano spa e relativo alla depurazione e scarico delle acque reflue urbane provenienti dagli scarichi degli insediamenti civili e produttivi del territorio del Comune, lo stesso costituisce un segmento del servizio idrico integrato e, anche sulla scorta di tale considerazione, possa qualificarsi come servizio pubblico locale; Dato atto, infatti, che: - il servizio idrico è ritenuto servizio d interesse economico generale (SIEG) in quanto, secondo la definizione data dalla Corte costituzionale con sentenza 325/2010 ( il legislatore statale, in coerenza con la [ ] normativa comunitaria e sull incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato, come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009, ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione), così come i servizi pubblici locali, i SIEG sono resi mediante un attività economica, e forniscono prestazioni considerate necessarie (dirette cioè a realizzare anche fino sociali) nei confronti di un indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni (cfr. Corte costituzionale 187/2011); - di tale categoria, il servizio idrico integrato mutua le caratteristiche salienti consistenti nelle circostanze che l immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che è condizione sufficiente che il gestore possa immettersi in un mercato ancora non esistente, ma cha abbia effettive possibilità di aprirsi e di accogliere, perciò, operatori che agiscano secondo criteri di economicità (Cons. St., V, 5097/2009) e che l esercizio dell attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quanto meno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi, di qualunque natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici (Corte costituzionale 168/2010); - la lettura di servizio pubblico a rilevanza economica data dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (V, 4265/2008, V, 5097/2009) ha rimarcato la rilevanza economica del suo esercizio, sancendo che le caratteristiche di una struttura, la sua localizzazione in un area polifunzionale, nonché la correlazione della stessa con spazi per attività complementari ad elevato valore aggiunto la rendono in grado di produrre utili e, quindi, la configurano come oggetto di potenziale confronto tra operatori economici, mettendo in evidenza come la rilevanza economica prescinda dalle valutazioni date dall ente titolare dello stesso anche in relazione alla sua modalità di gestione, dipendendo soltanto dalla sua attitudine a produrre redditività, sia pur in via potenziale; - in tale prospettiva, il servizio di depurazione delle acque reflue può essere configurato quale servizio pubblico locale (o SIEG), in quanto si prefigura come complesso di attività contraddistinto dall universalità del servizio, dalla continuità dello stesso, dallo standard qualitativo, dall accessibilità economica; - ad esso può inoltre essere attribuita la qualificazione di servizio pubblico a rilevanza economica perché (i) le prestazioni di cui si compone risultano affidabili nell ambito di un mercato settoriale, consolidato nell ambito contestuale di riferimento, (ii) in tale mercato è potenzialmente presente una molteplicità di operatori economici, con differente configurazione giuridica, (iii) dette prestazioni presentano caratteristiche di redditività potenziale significativa; Dato atto che, in virtù di detta qualificazione, risulta applicabile, in merito all individuazione delle modalità di gestione del servizio, l articolo 34, comma 20 del d.l. 179 del 2012 convertito nella legge 221 del 2012 ai sensi del quale per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste ;

Considerato che trova altresì applicazione al caso di specie il comma 21 dello stesso articolo che dispone che gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013; Vista la relazione redatta in merito (allegato 4) e dato atto che la stessa sarà pubblicata all albo on line del comune successivamente all esecutività della presente deliberazione e antecedentemente all approvazione del contratto di servizio; Dato atto che, ai sensi dell articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel, è demandata alla competenza consiglio comunale la materia dell organizzazione dei servizi pubblici; Ritenuto, pertanto, alla luce del complesso di motivazioni sopra esposte di organizzare il servizio pubblico a rilevanza economica consistente nel segmento del servizio idrico integrato riferito alla depurazione e scarico delle acque reflue urbane provenienti dagli scarichi degli insediamenti civili e produttivi del territorio del Comune, secondo il modello dell in house providing con la società Verbano spa, già Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano spa, dando atto che tale gestione ha natura transitoria, nelle more che sia costituita e resa operativa la società Alfa srl, cui questo comune ha aderito con deliberazione consiliare 12/2014, quale soggetto affidatario del servizio idrico integrato della provincia di Varese; Dato atto che, secondo la ripartizione delle competenze fissata dal combinato disposto tra l articolo 42, comma 2, lettera e) e l articolo 48 del Tuel, il relativo contratto di servizio sarà approvato con deliberazione della giunta comunale a seguito dell esecutività della presente deliberazione e dell operatività dei suoi contenuti; Dato atto dei pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica Voti favorevoli n. 6 legalmente espressi; DELIBERA 1) di mantenere, per le ragioni esposte in premessa, l adesione alla nuova compagine societaria Verbano spa, in luogo della già partecipata Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano spa, approvando il nuovo statuto societario (allegato 1) e la convenzione di funzione (allegato 2), prendendo atto del parere dell organo di revisione (allegato 3) e dando atto che tale adesione si pone in linea con quella già in essere con la Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano spa; 2) di dare atto che, riguardo all esercizio da parte del comune di un controllo attuale, puntuale e concomitante all attività gestionale della società, concorrano alla sua realizzazione tempo per tempo gli strumenti relativi al controllo analogo previsti nello statuto e nell accordo di funzione, che permettono di monitorare costantemente l andamento della stessa, posto anche che la società Verbano spa è comunque obbligata al rispetto di quanto previsto nelle citate norme della legge 147 del 2013,

4) di autorizzare il responsabile del servizio a sottoscrivere il rogito notarile, acconsentendo che possano essere apportate allo statuto le modifiche e/o le integrazioni non sostanziali che risultassero necessarie anche per l uniformità dello statuto per tutti gli enti locali soci; 5) di dare atto che, stante la già sussistente adesione del comune alla Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano spa, di cui la società Verbano spa è la derivazione, la partecipazione del comune al capitale sociale rimane immutato e consistente in 1.200 azioni, pari a 1.200,00; 6) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a nominare, nell atto costitutivo della società, i primi amministratori della società stessa d intesa con gli altri soci che parteciperanno alla sua costituzione. 7) di approvare la relazione redatta ai sensi dell articolo 34, comma 20 del d.l. 179 del 2012 convertito nella legge 221 del 2012 (allegato 4), dando atto ai sensi dell articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel, che il servizio pubblico a rilevanza economica consistente nel segmento del servizio idrico integrato riferito alla depurazione e scarico delle acque reflue urbane provenienti dagli scarichi degli insediamenti civili e produttivi del territorio del Comune è organizzato secondo il modello dell in house providing con la società Verbano spa, già Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano spa, evidenziando come tale gestione abbia natura transitoria, nelle more che sia costituita e resa operativa la società Alfa srl, cui questo comune ha aderito con deliberazione consiliare n. 29 del 09/09/2014, quale soggetto affidatario del servizio idrico integrato della provincia di Varese; 8) di dare atto che, stante il già sussistente affidamento del servizio alla Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano spa, la presente deliberazione è assunta anche ai sensi di quanto disposto dall articolo 34, comma 21 del d.l. 179 del 2012 convertito nella legge 221 del 2012; 9) di dare atto del parere favorevole del revisore dei conti rilasciato il 14/10/2014, prot. 4414; 10) di trasmettere ai sensi dell articolo 3, comma 28, della legge 244 del 2007 la presente deliberazione alla Corte dei Conti, sezione di controllo della Lombardia. Allegati: 1) nuovo statuto 2) convenzione di funzione 3) parere organo di revisione 4) relazione articolo 34, comma 20, d.l. 179/2012, conv. l. 221/2012.

La sottoscritta Giuseppa Giordano, Responsabile del Servizio interessato, esperita l istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di Deliberazione avente ad oggetto: RIORGANIZZAZIONE SOCIETÀ PER IL RISANAMENTO E LA SALVAGUARDIA DEI BACINI DELLA SPONDA ORIENTALE DEL VERBANO SPA. APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E CONVENZIONE DI FUNZIONE E MODIFICA DENOMINAZIONE IN VERBANO SPA. DETERMINAZIONI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL SEGMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONCERNENTE LA DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE Brissago Valtravaglia, 14/10/2014 Il Responsabile del Servizio f.to Rag.ra Giuseppa Giordano Letto confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE f.to Rag. Giuseppa Giordano IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr.ssa Maria Grazia Loffredo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il 14/10/2014. Dalla Residenza Municipale, lì 14/10/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr.ssa Maria Grazia Loffredo Reg. Aff. n 515 del 26/11/2014 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione è stata affissa all Albo Pretorio Comunale on line il giorno 26/11/2014 e vi rimarrà pubblicata fino al 26/11/2014 per quindici giorni consecutivi. IL MESSO NOTIFICATORE f.to Sig.ra Serena Ippoliti Dalla Residenza Municipale, lì 26/11/2014 Ai sensi dell art 18 del DPR 445/2000 io sottoscritto attesto che la presente copia è conforme all originale della deliberazione depositata presso la segreteria dell ente. IL FUNZIONARIO INCARICATO Dalla Residenza Municipale, lì

BOZZA STATUTO - Articolo 1 - Costituzione e denominazione E' costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale "VERBANO S.P.A." La società svolge l'attività rientrante nel proprio oggetto sociale, come definito al successivo articolo 4, in riferi- mento al servizio idrico integrato, esclusivamente sulla base _di convenzioni o contratti di servizio aventi contenuti de- terminati preventivamente dagli enti locali, nonchè dall'uf- ficio d'ambito territoriale e nel rispetto del principio fon- _damentale dell'"in house providing". Vengono qui formalizzate _e riassunte le forme di controllo esercitate dagli enti loca- _li soci sul servizio pubblico "in house". Gli enti locali soci, anche per il tramite dell'ufficio d'am- _bito territoriale, hanno i seguenti poteri: 1. Poteri di direzione e controllo sulle modalità e condizio- _ni di erogazione del servizio pubblico, nonchè circa la ge- stione della società stessa; 2. elaborazione e modifica degli "schemi tipo" di convenzio- ni/accordi/contratti di servizio; 3. approvazione di piani strategico-politico e finanziari della gestione societaria; 4. controllo dello stato di attuazione degli obiettivi asse- gnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed e- _conomicità disponendo al riguardo altresì di poteri di super- _visione, coordinamento, ispettivi e di informazione; 5. controllo e approvazione sui conti annuali della società (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da par- _te di quest'ultima). La società indicherà la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte degli enti locali soci, negli atti e nella corrispondenza, nonchè procederà all'i- scrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita se- _zione del Registro delle Imprese di cui all'art.2497-bis com- _ma secondo c.c.. 6. Ogni altro più ampio poteri di vigilanza, direzione e con- _trollo sancito: a) dalla normativa vigente tempo per tempo in materia di so- cietà pubbliche e/o partecipate e di gestione di servizi pub- _blici locali, declinato attraverso provvedimenti amministra- tivi assunti dagli organi dei comuni soci in coerenza e con- formità con la disciplina normativa vigente; b) da accordi, convenzioni o patti parasociali che i comuni soci dovessero stipulare tra essi allo scopo di esercitare sulla società il controllo analogo a quello svolto sui propri _uffici o servizi e che la società si obbliga a fare propri. La società ha l'obbligo di trasmettere preventivamente agli 1

enti locali soci il bilancio, il piano di programma (o piano industriale) e gli altri documenti programmatici, le bozze di _delibera di competenza dell'assemblea ordinaria e straordina- _ria, nonchè in generale gli atti necessari ai fini dell'eser- _cizio, del controllo sulla società analogo a quello esercita- _to sui propri servizi. Tali atti saranno trasmessi preventi- vamente per conoscenza anche all'ufficio d'ambito territoria- _le della Provincia di Varese. Nel rispetto del principio di cui al primo comma del- l'art.2380 bis c.c., per il quale la gestione dell impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le _operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale, nel quadro del piano di programma che la società si deve dare _e che deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società _intende perseguire nel triennio, ai soci spetta (fermo re- stando i poteri di programmazione, organizzazione del servi- zio idrico integrato di competenza dell'ufficio d'ambito ter- _ritoriale della Provincia di Varese) ogni e più ampia prero- gativa da esercitarsi in conformità con le competenze loro assegnate dalla normativa vigente in tema di società pubbli- che e/o partecipate ed in particolare: 1) l'approvazione nell'ambito dei propri strumenti di pro- grammazione generale o particolare degli indirizzi da perse- guire da parte della società in relazione al servizio pubbli- _co erogato nel territorio comunale di riferimento; 2) l'approvazione in termini di attività di controllo e vigi- _lanza del contratto di servizio e della carta dei servizi con _riguardo al territorio amministrato; 3) l'approvazione del report infrannuale relativo al control- _lo qualitativo e quantitativo dell'operato della società; 4) ogni e più ampia prerogativa in termini di indirizzo e controllo sulla società, da esercitarsi allo scopo di: a) orientare l'attività sociale verso standard crescenti di efficacia, efficienza ed economicità; b) prevenire ricadute di carattere economico-finanziario de- rivanti dall'attività sociale sui bilanci dei soci; c) verificare il rispetto da parte della società dei vincoli prescritti da specifiche disposizioni normative in tema di società pubbliche e/o partecipate. Anche su impulso dell'organo Amministrativo o dell'assemblea ordinaria dei soci, gli enti locali soci possono in qualsiasi _istante costituire un "Comitato di Indirizzo, Vigilanza e Controllo" organo strumentale dei soci, la cui attività con- corre con gli altri mezzi previsti nel presente statuto al- l'esercizio del controllo sulla società analogo a quello e- sercitato sui propri servizi. La composizione, le competenze ed il funzionamento del "Comitato di Indirizzo, Vigilanza e Controllo", ivi compreso un eventuale ufficio comune, vengono _determinati da apposita convenzione di funzione, accordo o patto parasociale, da approvarsi ai sensi dell'art.15 della 2

legge n.241/1990. I contenuti di detti atti convenzionali vincolano la società all'attuazione dei loro contenuti e al rispetto delle procedure ivi previste, pena l'esercizio del- l'azione di responsabilità da parte dei soci, ai sensi del- l'art.2392 del codice civile. La nomina dei componenti del "Comitato di Indirizzo, Vigilanza e Controllo" avverrà ricor- _rendo al voto proporzionale puro utilizzato per la nomina de- _gli organi sociali. Gli enti locali, soci, per il tramite del Comitato di Indi- rizzo, Vigilanza e Controllo, verificano lo stato di attua- zione degli obiettivi di breve e lungo periodo della società, _attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Per l'esercizio del controllo, l'ufficio d'ambito territoria- _le della Provincia di Varese e gli enti locali hanno accesso, _con le modalità di legge, agli atti della società. E' consentito a ciascun ente locale socio il diritto di do- mandare, sia in ambito assembleare, sia al di fuori dell'as- semblea, mediante richiesta scritta, informazioni in merito alla gestione del servizio pubblico affidato alla società, purchè tale facoltà venga esercitata con modalità e tempi ta- _li da non ostacolare la efficiente gestione della società stessa. Gli amministratori ed il Collegio Sindacale della società so- _no tenuti a collaborare anche tramite trasmissione di dati al _fine di consentire il completo controllo degli enti locali e dell'ufficio d'ambito territoriale sul servizio pubblico "in house". Si applicano alla società tutte le disposizioni normative vi- _genti per le società pubbliche e/o partecipate in materia di trasparenza, reclutamento di personale, approvvigionamento di _beni e servizi e, in generale contrattualistica pubblica, concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. I soci esercitano il controllo nei limiti previsti dalla leg- _ge e delineati dal presente statuto e dagli accordi, conven- zioni o patti parasociali tra loro stipulati. Articolo 2 - SEDE La Società ha sede in Varese (VA). La società può istituire e sopprimere, nella provincia di Va- _rese, con decisione dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, _filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denomi- nate. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio _domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel li- _bro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica. - Articolo 3 - DURATA La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 3

e potrà essere prorogata a norma di legge. - Articolo 4 - OGGETTO SOCIALE La società si propone la razionalizzazione della gestione dei _segmenti del servizio idrico integrato, acquedotto, fognatu- ra, depurazione, affidati dai soci attraverso contratto o convenzione di servizio, nell'ottica della costituzione di un _gestore unico di ambito e dell'affidamento allo stesso della gestione in via esclusiva del servizio idrico integrato in tutto il territorio della provincia di Varese. L'ufficio di ambito ottimale della provincia di Varese e gli enti locali soci determineranno, ad esito del percorso che porterà alla costituzione di un gestore unico di ambito, le modalità di trasferimento a quest'ultimo, del personale e delle dotazioni _della società inerenti le attività da essa svolte e rientran- _ti nel servizio idrico integrato. La società svolge la propria attività con esclusivo riferi- mento al territorio degli enti locali soci senza alcuna so- vrapposizione con gli altri gestori dei singoli segmenti del servizio, con la precisazione che l'attività della società può essere svolta anche in favore dei comuni, che, pur rica- denti nell'ambito territoriale della Provincia di Varese, non _sono soci della società, nei limiti previsti dalla direttiva avente ad oggetto le società "in house" e quindi con modalità _tali da non superare i limiti quantitativi e qualitativi pre- _visti dalla normativa vigente. Nel quadro della propria attività di razionalizzazione della gestione dei segmenti del servizio idrico integrato, acque- dotto, fognatura, depurazione ed al fine di consentire una efficiente gestione del servizio la società eventualmente po- _ne in essere le attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture idriche a ciò destinate, quali quelle rivolte alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, di ge- _stione delle acque ed eventualmente per usi industriali. A tal fine i comuni soci concedono alla società il diritto di posa su terreno di proprietà comunale delle tubazioni e delle _canalizzazioni principali e secondarie delle reti del servi- zio idrico, delle opere accessorie, dei cavi aerei o in tuba- _zioni, necessari alla gestione, senza indennizzo, ove previ- sto. Al fine di garantire la salvaguardia degli impianti da manomissioni procurate da lavori eseguiti nel sottosuolo in prossimità delle reti idriche, il comune avviserà la società prima di realizzare direttamente o concedere a terzi di rea- lizzare, lavori nel sottosuolo pubblico per nuovi servizi o allacciamenti od opere, quali linee elettriche, telefoniche e _comunque tutte quelle utenze che necessitano di passaggio nel _sottosuolo in prossimità delle reti idriche. I comuni segna- leranno altresì alla società i nuovi allacciamenti alle reti idriche, avendo cura di porre particolare attenzione a chè si _ 4

provveda alla separazione della acque chiare e scure. I comu- _ni prescriveranno ai terzi l'osservanza di disposizioni, an- che specifiche, che la società comunicherà agli stessi comu- ni, ove necessario, con la precisazione che in caso di inos- servanza delle dette disposizioni saranno dovuti oltre che il _pagamento delle spese e dei danni eventualmente provocati a- gli impianti, anche il rifacimento e lo spostamento delle o- pere e dei servizi realizzati senza l'osservanza delle dette disposizioni. I comuni dovranno infine informare la società preventivamente circa lavori di modifica che intendano ese- guire al fine di verificare il rispetto delle norme di legge e giudicare circa la sicurezza degli impianti. La società dal _suo canto prima di iniziare i lavori nel sottosuolo pubblico sarà tenuta a darne avviso al comune interessato che svolgerà _funzioni di coordinamento con le altre reti di servizi pre- senti nel sottosuolo, dovendo la società ottenere dal comune interessato specifica autorizzazione di manomissione e ripri- _stino del suolo, essendo, altresì, in facoltà del comune in- teressato dettare prescrizioni volte a recare condizioni di sicurezza durante le fasi dell'opera. La società su richiesta dell'ufficio d'ambito potrà fungere anche da stazione appaltante per la realizzazione degli in- terventi necessari per la ristrutturazione delle reti dei segmenti del servizio idrico integrato, ove a lei affidato. La società può svolgere la sua attività nei limiti consentiti _dall'ordinamento con riferimento al modello di società cosid- _detta "in house". La società gestisce le attività di servizio pubblico in via diretta anche attraverso personale proprio ovvero mediante appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 (codice dei contratti pubblici) e della normativa comunitaria, anche attraverso un proprio dipartimento tecni- co, comunque, secondo le norme ed i principi specificatamente _applicabili alle società "in house". La società assicura agli utenti ed ai cittadini le informa- zioni inerenti il servizio gestito ed è tenuta a gestire il servizio con i criteri di efficacia, efficienza, economicità e risparmio della risorsa idrica nel rispetto delle norme na- _zionali (D.Lgs.152/2006) e comunitarie. La società promuove ed intraprende studi, iniziative, incon- tri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizza- _zione di un uso "intelligente" delle acque per la salvaguar- dia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, _riconoscendo che l'acqua è un bene naturale e un diritto uni- _versale e indispensabile e che tutte le acque sia superficia- _li che sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa _da salvaguardare. A tal fine l'attività della società sarà improntata alla sal- _vaguardia delle infrastrutture idriche e, in generale, alla tutela delle acque attuando ogni e qualsiasi iniziativa volta _ 5