2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, per violazione



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D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (1). Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (2) (3) (4). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2002, n. 34. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 aprile 2002, n. 55 (Gazz. Uff. 10 aprile 2002, n. 84), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (3) Per la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al presente decreto, vedi il comma 552 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. (4) La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 6 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Umbria avverso il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e avverso il decreto-legge n. 7 del degli artt. 77, secondo comma, 120, secondo comma, 117, primo comma, secondo comma lettera m), e terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost.; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Basilicata e Toscana avverso il decreto-legge n. 7 del degli articoli 117, terzo comma e 118 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Umbria avverso l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5 del predetto decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, nonché dello stesso decreto-legge n. 7 del degli artt. 117, primo comma e terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost.; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Umbria avverso l'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 del predetto decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, nonché dello stesso decreto-legge n. 7 del dell'art. 97, primo comma, Cost.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea; Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della citata direttiva 96/92/CE, ed in particolare l'articolo 1 che attribuisce al Ministero delle attività produttive la tutela della sicurezza e dell'economicità del sistema elettrico nazionale; Tenuto conto che le attuali previsioni sulla crescita del fabbisogno nazionale di energia elettrica e sulla disponibilità di potenza di generazione segnalano una situazione di imminente incompatibilità con la salvaguardia della sicurezza di esercizio del sistema elettrico, rendendo pertanto necessario il rafforzamento urgente del parco di generazione al fine di evitare crisi ed interruzioni della fornitura di energia; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per garantire la sicurezza del sistema, evitando interruzioni del servizio e crisi nella fornitura di energia elettrica, anche mediante misure di carattere transitorio, valide per superare l'attuale situazione di emergenza; Considerata, in relazione ai tempi minimi necessari per la realizzazione di nuovi impianti, non più differibile l'adozione di norme per accelerare tali realizzazioni ed assicurare, su tutto il territorio nazionale, la fornitura di un servizio pubblico essenziale, necessario per salvaguardare lo sviluppo economico del Paese, nonché l'attuale livello qualitativo di vita; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto-legge:

(giurisprudenza di legittimità) 1. Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. 1. Al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla determinazione dei princìpi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all immissione in rete dell energia prodotta sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni (5). 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. L eventuale rifiuto regionale dell intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa. Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale (6).

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale (7). 3-bis. Il Ministero delle attività produttive, le regioni, l'unione delle province d'italia (UPI) e l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata (8). 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente (9). 4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'àmbito del procedimento unico di cui al comma 2 (10). 5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere (11). 5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione (12). (5) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 e poi dal comma 25 dell art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99.

(6) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 e poi dal comma 30 dell art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 18 febbraio 2003, n. 25, come modificato dalla relativa legge di conversione, e l'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. (7) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55. (8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55. (9) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55. (10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 e poi così modificato dall'art. 3, D.L. 18 febbraio 2003, n. 25, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (11) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55. (12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55. 2. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.