REGOLAMENTO del COMITATO GENITORI LICEO BOTTONI



Documenti analoghi
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis

COMUNE DI ESCALAPLANO

STATUTO COMITATO DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI CARDANO AL CAMPO

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Statuto dell Associazione Culturale-Sportiva Scolastica-Franco Formato

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

COMITATO GENITORI MONTE OLIMPINO DEL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI COMO-MONTE OLIMPINO

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO. Associazione Il Larice Club

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)

Per il raggiungimento dei propri scopi, l associazione provvede con:

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO BESOSTRI. 1) Per iniziativa del Comune di Mede, è costituita la Fondazione Teatro Besostri.

STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

REGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

(Approvato con atto del 12 ottobre 2001 e modificato dall Assemblea dei soci in data 1 ottobre 2010 e 14 dicembre 2015)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE ENTE NON COMMERCIALE SENZA FINI DI LUCRO DENOMINATA CIRCOLO DI CULTURA FOTOGRAFICA PHOTOLIFE

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura delle Marche STATUTO. (Anno 2011)

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Articolo 1 Composizione

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO NAZIONALE. Art. 1 COSTITUZIONE

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato **************************

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO ASSOCIAZIONE

A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI COMITATO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE REGOLAMENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

FOTO CLUB ADRIA - STATUTO -

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

COMUNE DI CALVENE. Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici

Statuto dell Associazione Genitori dell Istituto Statale Comprensivo G. Lanfranco Dammi La Mano

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

CITTÀ DI IMOLA MEDAGLIA D ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA PARTIGIANA

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO dell'associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

CITTA DI TORREMAGGIORE SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURIMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO. Accademia Forense Europea

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI del COMUNE di BORGOFORTE STATUTO. Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Transcript:

REGOLAMENTO del COMITATO GENITORI LICEO BOTTONI Website: http://www.genitoriliceobottoni.it/ Codice: Statuto_13-04-2011 COMITATO GENITORI BOTTONI.doc Versione: 1.0 Milano, 13 Aprile 2011 Codice: Regolamento_13-04-2011 COMITATO GENITORI BOTTONI.doc Pagina 1/7

Indice 1 - COSTITUZIONE - SEDE SCOPO...3 ART. 1...3 ART. 2...3 ART. 3...3 2 - COMPOSIZIONE, ADESIONE, OBBLIGHI, RINUNCIA, DECADENZA, ESCLUSIONE...4 ART. 4...4 3 - ORDINAMENTO DEL COMITATO GENITORI...4 ART. 5...4 4 - ASSEMBLEA GENERALE...4 ART. 6...4 ART. 7...4 5 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE...5 ART. 8...5 ART. 9...6 ART. 10...6 6 - TESORIERE...6 ART 11...6 ART 12...6 7 - COMMISSIONI DI LAVORO...6 ART 13...6 8 - PATRIMONIO...7 ART. 14...7 9 - RINVIO...7 ART. 15...7 Codice: Regolamento_13-04-2011 COMITATO GENITORI BOTTONI.doc Pagina 2/7

1 - COSTITUZIONE - SEDE SCOPO Art. 1 È costituito, ai sensi dell articolo 45 dei D.P.R. 31 maggio 1974 No 416, il Comitato Genitori del Liceo Bottoni denominato COMITATO GENITORI LICEO BOTTONI. Il Comitato Genitori ha sede presso il Liceo PIERO BOTTONI Via Mac Mahon, 96 Milano. Art. 2 Il Comitato Genitori ha lo scopo di: a) difendere e sostenere, in sintonia con i principi costituzionali enunciati agli articoli 30, 33 e 34, il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, e, in particolare, la possibilità di assolvere e di ottenere il dovere e diritto all istruzione facendo loro frequentare istituti pubblici; b) organizzare le attività dei genitori/tutori (esercitanti la patria podestà) dei ragazzi iscritti al Liceo Bottoni al fine di migliorare la partecipazione scolastica in tutte le sue forme; c) collaborare con il Consiglio di Istituto secondo le modalità di volta in volta concordate con esso; il Comitato Genitori non intende in alcun modo sostituirsi agli organi di rappresentanza interna del Consiglio di Istituto nelle loro prerogative istituzionali; d) supportare i genitori membri eletti nel Consiglio di Istituto; e) assicurare un coordinamento e un organizzazione ai rappresentanti di classe. Il Comitato Genitori, per raggiungere gli scopi, potrà tra l altro: Art. 3 1. collaborare con enti pubblici e/o privati e/o sportivi con o senza scopo di lucro che operino in settori di interesse al fine di perseguire gli scopi enunciati; 2. organizzare manifestazioni/eventi/incontri a carattere sportivo, culturale, ludico per i ragazzi e per i genitori; 3. promuovere attività in convenzione con il Consiglio di Istituto, tra le quali attività di raccolta fondi nel contesto di manifestazioni/eventi/incontri. Il Comitato Genitori non ha fini di lucro, è retto dal presente regolamento e ispira la propria vita al rispetto dei principi di democrazia, delle pari opportunità tra uomo e donna e della tutela dei diritti inviolabili della persona. Gli atti e i registri del Comitato Genitori si intendono consultabili dai genitori nei limiti delle leggi vigenti, ed in particolare del D. Lgs. 196/03 (Testo unico sulla privacy). Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato Genitori, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato Genitori impronta il presente statuto e gli eventuali regolamenti a principi di trasparenza e di democrazia avvalendosi in prevalenza delle prestazioni volontarie dei genitori della scuola. Codice: Regolamento_13-04-2011 COMITATO GENITORI BOTTONI.doc Pagina 3/7

2 - COMPOSIZIONE, ADESIONE, OBBLIGHI, RINUNCIA, DECADENZA, ESCLUSIONE Art. 4 Fanno parte del Comitato Genitori, senza necessità di approvazione, i genitori/tutori (esercitanti la patria potestà) dei ragazzi iscritti al Liceo Bottoni. Ogni Genitore/tutore (esercitante la patria potestà) ha diritto ad esprimere un solo voto, indipendentemente dal numero di figli frequentanti. Il Genitore/Tutore decade automaticamente dal Comitato Genitori dal giorno successivo all ultimo giorno di frequentazione da parte del ragazzo del Liceo Bottoni. 3 - ORDINAMENTO DEL COMITATO GENITORI Art. 5 Gli organi del Comitato Genitori sono: a) l Assemblea generale; b) il Presidente e Vice Presidente (facoltativo); c) il Tesoriere; d) le Commissioni di lavoro. 4 - ASSEMBLEA GENERALE Art. 6 L Assemblea generale è il momento fondamentale di confronto per assicurare una corretta partecipazione e gestione del Comitato Genitori. L Assemblea Generale è costituita dai genitori di cui all Art.4 i quali tutti sono vincolati, anche se assenti o dissenzienti, dalle sue deliberazioni. Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. Quella ordinaria è convocata almeno una volta l anno entro il 30 novembre di ogni anno per approvare il rendiconto ed rinnovare le cariche. Art. 7 L Assemblea generale: è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente o da altro genitore nominato dall Assemblea; si riunisce nei locali del Liceo (o in una sede diversa); viene convocata ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno: normalmente si riunisce bimensilmente; deve essere annunciata con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo mediante pubblicazione sul sito Web ufficiale del Comitato Genitori, contenente l ordine del giorno, la data, l ora e il luogo (che potrà essere diverso dalla sede) fissati per l adunanza; la stessa comunicazione sarà inoltrata all indirizzo e-mail registrato sul sito Web del Comitato Genitori. La modalità di pubblicazione sul sito Web del Comitato Genitori (www.genitoriliceobottoni.it) sarà considerata la modalità ufficiale di pubblicazione dei documenti del Comitato Genitori e gli indirizzi e-mail dei genitori registrati saranno il mezzo ufficiale per raggiungerli (sarà cura dei genitori aggiornare l indirizzo e comunicare eventuali impedimenti tecnici per ricevere le comunicazioni del Comitato Genitori). Almeno 50 (cinquanta) genitori possono inserire uno o più argomenti nell ordine del giorno entro 5 giorni dalla data dell Assemblea generale; in tal caso il Presidente ne dà comunicazione ai genitori con le stesse modalità sopra indicate. Codice: Regolamento_13-04-2011 COMITATO GENITORI BOTTONI.doc Pagina 4/7

L Assemblea generale ha il compito di: eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (facoltativo); deliberare in merito al rendiconto annuale; discutere la relazione del Presidente sull attività svolta; approvare il programma annuale del Comitato Genitori del nuovo anno scolastico; deliberare la costituzione di Commissioni di lavoro ed individuarne l indirizzo generale; nominare i componenti delle Commissioni di lavoro; deliberare su eventuali modifiche al regolamento; deliberare sulle questioni eventualmente sottoposte alla stessa dal Presidente e ratificare i provvedimenti di competenza dell Assemblea adottati dal Presidente per motivi di urgenza; deliberare sull adesione ad altri organismi; deliberare sulla destinazione di eventuali proventi derivanti da disponibilità finanziarie finalizzati al miglioramento della didattica, delle dotazioni strumentali della scuola, al benessere psico-fisico degli alunni frequentanti nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. L Assemblea generale è convocata, di norma, dal Presidente compatibilmente con il calendario scolastico per consentire la più ampia partecipazione. L Assemblea può essere invocata anche da parte di almeno 50 (cinquanta) genitori mediante richiesta scritta da inoltrare al Presidente nella quale devono essere indicate le motivazioni e gli argomenti da dibattere. Il Presidente è fatto obbligo di convocare l Assemblea entro trenta giorni. In caso di inadempienza si applica l articolo 20, comma 2, ultimo periodo del Codice Civile. L Assemblea generale è validamente costituita quando siano presenti almeno 30 (trenta) genitori e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice (metà più uno) dei genitori presenti. Ogni genitore dispone di un voto che deve esprimere personalmente. Il voto è sempre espresso in forma palese, escluso il caso di decisione diversa dell Assemblea generale assunta a maggioranza dei presenti; nel caso di elezione degli organi direttivi si procede a scrutinio segreto se lo richieda uno solo dei genitori presenti. Per le modifiche al regolamento l Assemblea è validamente costituita secondo le modalità già descritte e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei presenti. Le deliberazioni dell Assemblea generale devono essere accompagnate da un verbale firmato dal Presidente. L assemblea può eleggere un Segretario per la stesura del verbale. 5 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE Art. 8 Il Presidente ed il Vice Presidente (facoltativo) sono eletti dall Assemblea e questa ha il potere di revocare loro l incarico dietro presentazione di una mozione secondo le modalità di cui all articolo 7. Risulta eletto Presidente il candidato che hanno riportato la maggioranza semplice dei voti dei Genitori presenti all'assemblea. Il Presidente dura in carica 1 (uno) anno e non può essere rieletto per più di due anni scolastici consecutivi. Entra in carica con il conferimento del mandato: fino a quella data rimane in carica per la gestione ordinaria il Presidente uscente. In caso di dimissioni o revoca, l Assemblea dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio di Istituto e degli altri organi di rappresentanza a base territoriale: al verificarsi della situazione di incompatibilità, il Genitore eletto dovrà optare, seduta stante, per l'una o per l'altra carica. Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato, per qualsiasi ragione a svolgere il compito per il quale è stato delegato, gli è fatto obbligo di rimettere il mandato nella mani del Vice Presidente, se esiste. Altrimenti deve convocare una assemblea generale straordinaria affinchè si provveda alla sua sostituzione. Codice: Regolamento_13-04-2011 COMITATO GENITORI BOTTONI.doc Pagina 5/7

Art. 9 Il Presidente: rappresenta il Comitato Genitori; convoca e presiede l Assemblea generale: ne orienta e ne dirige i lavori; ha compiti di promozione, iniziativa e coordinamento ed adempie a tutti i compiti e funzioni che gli vengono delegati dall Assemblea. In casi di reale urgenza, previo ricerca del parere favorevole della maggioranza dei genitori dell assemblea, può assumere i provvedimenti che ritiene necessari, chiedendo poi al più presto l approvazione e la ratifica dell Assemblea; coordina e controlla il lavoro delle Commissioni di lavoro, secondo il mandato dell assemblea; elabora proposte da sottoporre all attenzione dell Assemblea; può avvalersi della collaborazione di altri genitori che lo coadiuveranno nella gestione del suo mandato. A questi può delegare, pur rimanendone responsabile, parte delle sue attribuzioni determinandone in ogni caso compiti e deleghe. Art. 10 Il Vice Presidente, se indicato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Il Presidente stabilirà continuamente, di volta in volta, gli ambiti di collaborazione. Verificandosi la vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente convocherà l Assemblea per l elezione del nuovo Presidente entro 30 giorni dall evento che l ha provocata. 6 - TESORIERE Art 11 Le entrate del Comitato Genitori sono costituite: da contributi, sovvenzioni, donazioni di singoli, enti o privati; da attività di autofinanziamento da ogni altra entrata anche occasionale, purchè compatibile con le finalità del Comitato Genitori ed in ogni caso approvata dall Assemblea. Art 12 Il Tesoriere è eletto dall Assemblea. Il Tesoriere dura in carica 1 (uno) anno e può essere rieletto senza vincoli di mandato. Entra in carica con il conferimento del mandato: fino a quella data rimane in carica per la gestione ordinaria il Tesoriere uscente. Il Tesoriere ha il compito di: redigere il rendiconto e la relazione annuali da presentare all Assemblea generale; tenere la cassa; pagare i corrispettivi deliberati dall Assemblea dietro presentazione di adeguate ricevute, previa autorizzazione alla spesa da parte del Presidente. 7 - COMMISSIONI DI LAVORO Art 13 Per dare operatività a delibere ed indicazioni di carattere generale o per approfondire singoli argomenti, l Assemblea può avvalersi di una/o più Commissioni di lavoro. Queste hanno il compito di: nominare un Referente che si interfaccerà con il Presidente; formare i gruppi di lavoro; formulare proposte operative anche sulla base delle aspettative dell utenza; Codice: Regolamento_13-04-2011 COMITATO GENITORI BOTTONI.doc Pagina 6/7

formulare specifici programmi con attività da tenersi nell anno scolastico; selezionare le proposte educative ed i relativi istruttori/docenti; rendicontare le attività e predisporre un bilancio preventivo/consuntivo; presentare una relazione scritta con le risultanze finali del proprio lavoro nell ultima assemblea dell anno o entro la prima dell anno successivo. Le Commissioni sono approvate dall Assemblea Generale su proposta del Presidente. I membri delle Commissioni sono nominati dall Assemblea Generale. Le Commissioni predispongono i progetti esecutivi che, insieme alla richiesta di eventuali finanziamenti, dovranno essere presentati ed approvati dall Assemblea. Le Commissioni possono avvalersi, per la realizzazione operativa del proprio progetto, di personale della scuola (genitori, alunni, docenti, ATA) di personale volontario. Le Commissioni agiscono su mandato dell Assemblea. Le Commissioni vengono rinnovate di anno in anno e rimangono in carica fino al rinnovo del mandato e comunque non oltre il 30 Novembre di ogni anno. Le Commissioni possono avere incarichi anche di breve termine. 8 - PATRIMONIO Art. 14 Il patrimonio del Comitato Genitori è costituito: dai beni di proprietà del Comitato Genitori; dalle somme accantonate per qualunque scopo; da ogni eventuale bene mobile o immobile, che appartenga al Comitato Genitori per donazione, lascito, successione o rapporti analoghi. 9 - RINVIO Art. 15 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme contenute in materia dei D.P.R. n 416 del 31 MAGGIO 1974 e successivi aggiornamenti. Codice: Regolamento_13-04-2011 COMITATO GENITORI BOTTONI.doc Pagina 7/7