RICERCA, CERTIFICAZIONI E VERIFICHE DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI BERGAMO. Ing. Angelo Romanelli, Direttore Dipartimento RCV Data 04 LUGLIO 2013



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RICERCA, CERTIFICAZIONI E VERIFICHE DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI BERGAMO Ing. Angelo Romanelli, Direttore Dipartimento RCV Data 04 LUGLIO 2013

Uno dei problemi che l uomo ha dovuto affrontare è stato la movimentazione dei carichi. La forza umana ed animale permettevano una capacità di trasporto/sollevamento quasi sempre limitata. Nel tempo e con l evoluzione delle macchine si sono sviluppati sistemi di trasporto e sollevamento sempre più efficienti che hanno consentito di moltiplicare le forze applicate e di sollevare carichi sempre più consistenti. Con l avvento delle macchine a vapore e successivamente dei motori elettrici e a combustione interna, si è arrivati a sistemi di sollevamento estremamente sofisticati e alla portata di tutti, tanto che oggi, praticamente in tutti i settori, dell edilizia, dell industria manifatturiera, la logistica, i sistemi di movimentazione e sollevamento sono diventati indispensabili compagni di lavoro.

INTRODUZIONE Negli ultimi trent anni si sono verificati dei cambiamenti sostanziali nelle normative attinenti alle attrezzature da lavoro a seguito di importanti trasformazioni politico/ sociale di tipo epocale che ha inciso profondamente tutto il settore produttivo ed industriale. L integrazione economica europea, con la necessità di apertura dei mercati, ha comportato il superamento delle normative nazionali utilizzate sino ad allora, ai fini della realizzazione di beni e prodotti. Il processo, non ancora concluso, è in continua evoluzione iniziata con: Trattato di Roma - 1956

INTRODUZIONE L innovazione è dovuta, probabilmente, ad una consapevolezza della necessità di adattare un sistema normativo profondamente cambiato. Mentre il vecchio sistema è fondato su vecchi regolamenti quali il R.D. 824/27, D.Lgs 547/55 ecc. Il sistema normativo moderno si basa su adozioni di Direttive di prodotto emanati dalla Comunità Europea fondati su principi di costruzione sostanzialmente diversi, il tutto coordinato e integrato agli altri stati membri della Comunità Europea. Con il recepimento delle direttive comunitarie le attrezzature da lavoro vengono dichiarate conformi quindi commercializzate e immesse sul mercato senza il controllo sull attrezzatura stessa, da una terza parte pubblico ufficiale.

INTRODUZIONE Nel 1985 la Comunità Europea rifletteva il concetto di approccio del prodotto una normativa che andava a coprire tutti gli aspetti legati al singolo prodotto. La Comunità Europea dà vita al Nuovo Approccio passando di fatto da una legislazione in cui erano fissate le specifiche tecniche di produzione del singolo prodotto ad una legislazione che fissava esclusivamente i Requisiti Essenziali di Sicurezza RES. Scopo del nuovo approccio era quello di garantire un livello di sicurezza con lo stato dell arte e contemporanea superamento delle barriere per il libero commercio all interno del mercato unico. Le norme redatte secondo queste nuove indicazione volevano essere considerate delle direttive per i paesi membri, quindi per questo prendono il nome di Direttive di prodotto. Il compito delle Direttive è quello di sostituire il complesso sistema di norme nazionale preesistente per dare vita ad una normativa coordinata e omogenea per tutto il territorio della Comunità Europea.

INTRODUZIONE Le Direttive, quindi, non solo sostituiscono le norme previgenti ma introducono la nuova filosofia di approccio delle attrezzature di lavoro. Viene soppresso il concetto di omologazione a favore di quello della certificazione con tutte le conseguenze che verranno considerate. Omologazione Norme tecniche di carattere obbligatorie Organismi di controllo pubblici Marchio di stato RES Certificazione Organismi Notificati Marchio CE

INTRODUZIONE 1948 Nell Italia Repubblicana la legislazione riguardante la sicurezza e l igiene del lavoro ha i suoi provvedimenti nella Carta Costituzionale: tre articoli affrontano il tema. Art.32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

INTRODUZIONE Art.35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di immigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell interesse generale e tutela il lavoro Italiano all estero.

INTRODUZIONE Art.41 L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi ed i controlli opportuni purché l attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali.

INTRODUZIONE 1955 DPR 547. Fu il primo passo del legislatore italiano, che diede inizio all attuazione dei principi costituzionali riguardanti le sicurezza e l igiene del lavoro 1956 DPR 303. Norme generali per l igiene del lavoro. DPR 164. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. 1965 DPR 1124. Norme per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Legge 186. Emancipazione del principio della regola d arte senza provvedere controlli e sanzioni.

INTRODUZIONE 1970 Legge 300. Fu il primo passo del legislatore italiano, che diede inizio all attuazione dei principi costituzionali riguardanti le sicurezza e l igiene del lavoro 1990 Legge 46. Normative sulla sicurezza degli impianti tecnologici degli edifici. 1991 DPR 447. Regolamento di applicazione della legge 46/90 relativo agli impianti elettrici e tecnologici negli edifici civili. D.Lgs. 277. Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici (piombo, amianto, rumore).

INTRODUZIONE 1994 D.Lgs. 626. Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 1995 D.Lgs. 230. Attuazione delle direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti. 1996 DPR 459. Norme sulle macchine di recepimento della direttiva macchine. D.Lgs. 493. Norme sulla segnaletica di sicurezza.

INTRODUZIONE 2005 D.Lgs. 187. Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. 2007 Legge 123. Misure su tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. 2008 DM 37. Norme per la sicurezza degli impianti ed erogazione della legge 46/90.

INTRODUZIONE 2008 D.Lgs. 81. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che con l art.304 abroga: DPR 27 Aprile 1955, n 547 DPR 7 Gennaio 1991, n 164 DPR 19 Marzo 1956, n 303 fatta eccezione per l art.64 D.Lgs. 15 Agosto 1991, n 277 D.Lgs. 19 Settembre 1994, n 626 D.Lgs. 14 Agosto 1996, n 493 D.Lgs. 14 Agosto 1996, n 494 D.Lgs. 19 Agosto 2005, n 187

D. Lgs 81/08 INTRODUZIONE L art. 70 del D.Lgs. 81/08, prescrive che tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, siano rispondenti alle corrispondenti norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto; Nella fattispecie per le attrezzature in pressione il decreto di recepimento della direttiva europea di prodotto (Pressure equipment directive o PED 97/23/CE) è il D.Lgs. 93/2000 di recepimento. Ad esso è collegato il regolamento di attuazione, cioè il D.M. 329/04. Per le attrezzature di sollevamento è la direttiva macchina recepita con il DPR 459/96 è abrogato e sostituito dal D.Lgs. 17/2010, recepimento della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE. Per gli ascensori è la direttiva ascensori 95/16/CE recepita con DPR 162/99. Questa direttiva non riguardano gli ascensori da cantiere.

INTRODUZIONE Sino all emissione dell 81/08 si distinguevano le verifiche omologative dalle verifiche periodiche. Le prime di competenza dell ISPESL le seconde di competenza degli enti di vigilanza ASL (D.Lgs 833/78).

L art. 89 Definizione e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell opera denominato semplicemente coordinatore per la progettazione; soggetto nominato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all art. 91. f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell opera semplicemente coordinatore per l esecuzione dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all art. 92. La figura del coordinatore della sicurezza non può essere assunta dal datore di lavoro delle imprese o da un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da questi designato.

L art. 92 Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori. Durante l esecuzione dei lavori il Coordinatore: e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all art. 100, e propone la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese e o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. L art. 94 Obblighi dei lavoratori autonomi. L art. 95 Misure generali di tutela. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l esecuzione dei lavori osservano le misure generali di tutela di cui all art. 15 e curano, ciascuno per la propria parte di competenza: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità; b) la scelta dell ubicazione dei posti di lavoro; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Preposto: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Potrebbe rientrare nella funzione di preposto il capo cantiere, il capo reparto: si presuppone cioè, un ordine gerarchico; è giusto che sia preposto chi è anche inquadrato ad un certo livello in azienda, che abbia il potere di intervenire direttamente per evitare la possibilità di infortuni.

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall articolo 37.

Intanto il preposto è un lavoratore come tutti gli altri e quindi va riservata allo stesso la formazione a questi destinata in genere dalle norme di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Ogni lavoratore deve ricevere da parte del DdL una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda.

L art. 37 al comma 3 aggiunge ai contenuti sopraindicati anche una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui, i rischi presenti nei luoghi di lavoro, quelli legati all uso delle attrezzature e dei DPI, i rischi nei cantieri temporanei o mobili, i rischi legati ad una carenza o inidonea segnaletica di sicurezza, alla movimentazione manuale dei carichi, all uso di attrezzature munite di videoterminali, agli agenti fisici, all uso di sostanze pericolose, agli agenti biologici ed alle atmosfere esplosive. La formazione dei lavoratori è una novità che riguarda tutte le figure che sono interessate alla sicurezza nei luoghi di lavoro. L addestramento, ove previsto dei lavoratori stessi che è comunque tutt altra cosa, al momento della costituzione del rapporto di lavoro o prima dell inizio della utilizzazione se si tratta di somministrazione di lavoro, oppure in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni, o al momento della introduzione in azienda di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L art. 56 Sanzioni per il preposto Con riferimento a tutte le disposizioni del D.Lgs 81/08, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: 1) con l arresto fino a due mesi e con l ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell art. 19, comma 1, lettera a), c), e) ed f). 2) con l arresto fino ad un mese e con l ammenda fino da 200 a 800 euro per la violazione dell art. 19 comma 1, lettera b), d) e g).

Le attrezzature da lavoro sono commercializzate nel rispetto della direttiva che ne regola la loro realizzazione sotto la responsabilità dei fabbricanti che li hanno prodotte. In particolare la costruzione delle attrezzature da lavoro è eseguita dopo precisa e puntuale analisi dei rischi, effettuata dal fabbricante e successiva applicazione dei requisiti di sicurezza (RES). Il fabbricante esegue l analisi dei rischi apportando nel manuale d uso e manutenzione tutti gli accorgimenti per prevenire ed evitare i pericoli dell utilizzazione della particolare attrezzatura di lavoro. Con le indicazioni riportati nel manuale d uso e manutenzione le attrezzature vengono utilizzate e mantenute nelle condizioni di non pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone. L utilizzo deve essere conforme alle previsioni di destinazione della fase realizzativa e quindi ai rischi ragionevolmente prevedibili.

Le attrezzatura di lavoro sono oggetto di degrado, quindi di riduzione delle condizioni di sicurezza rispetto alla prima messa in servizio. Il degrado è un effetto di invecchiamento e/o eccessivo uso dei componenti. L invecchiamento e l eccessivo utilizzo dell attrezzatura, incidono sensibilmente sull uso sicuro dei dispositivi per la regolazione, il controllo e la sicurezza. L attenzione è rivolta a quegli elementi sensibili per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, quindi l attività di manutenzione è fondamentale per prevenire rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. A tale scopo le norme di sicurezza (81/08) elencano le periodicità delle attività di controllo da parte degli enti preposti, INAIL e ASL (o ARPA) con la valutazione delle condizioni di sicurezza delle attrezzature, di conseguenza sono giudicate le operazioni di manutenzione adottate dal datore di lavoro.

D.Lgs 81/08 art. 69 a) Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. b) Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro (messa in servizio, fuori servizio, impiego etc..) c) Zona pericolosa: qualsiasi zona all interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso. d) Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. e) Operatore: il lavoratore incaricato all uso di una attrezzatura di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro art. 71 Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformita' alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

Obblighi del datore di lavoro art. 71 Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinche': 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localita' di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

Obblighi del datore di lavoro art. 71 i controlli sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Oltre a quanto previsto precedentemente, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall INAIL e le successive dalle ASL (D.M. 11 aprile 2011). Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Per l'effettuazione delle verifiche, le ASL e l'inail possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

La mancata manutenzione o la errata manutenzione può provocare incidenti che possono determinare infortuni ai Lavoratori e ulteriori danni di immagine aziendale da coinvolgere tutta la gerarchia della sicurezza aziendale. Compito Individuazione dei macchinari, attrezzature, impianti e strumenti oggetto di manutenzione e definizione di un programma di manutenzione preventiva e successivamente pianificare la formazione del Personale incaricato alla manutenzione. Soluzione Definizione di un Piano di Manutenzione Preventiva e formazione con sensibilizzazione del personale incaricato

Principi che devono guidare il datore di lavoro Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, idonei ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adatte a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive a) Adeguatezza: Funzionalità del tipo di attrezzatura fornita rispetto al lavoro da eseguire (adatto allo scopo) b) Idoneità : Capacità dell attrezzatura di eseguire l attività secondo le prescrizioni di sicurezza indicate nelle norme di sicurezza. Uso delle attrezzature da lavoro in modo conforme alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie

Come scegliere le attrezzature da lavoro All atto della scelta delle attrezzatura da lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: 1. Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere. 2. I rischi presenti durante l attività di lavoro. 3. Rischi derivanti dall impiego dell attrezzatura. 4. Rischi derivanti da interferenze. 1) Condizioni generali e ambientali: Derivanti dalla specifica attività lavorativa. 2) Caratteristiche specifiche: Per il lavoro da svolgere, scegliendo l attrezzatura adeguata. 3) I rischi presenti nell ambiente di lavoro: Rischi associati all ambiente compresi a quelli propri della attrezzatura. 4) Rischi dovuti all impiego dell attrezzatura: Analisi di rischio connesso all uso della attrezzatura. 5) Rischi da interferenza con altre attrezzature: Valutare le possibili interferenze.

Riduzione dei rischi. Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature da lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni per le quali non sono adatte, adotta misure tecniche ed organizzative tra le quali quelle dell allegato VI 1) Ridurre al minimo i rischi connessi con l uso delle attrezzature da lavoro da parte dei lavoratori. 2) Impedire l uso scorretto delle attrezzature. Vigilare su l uso delle attrezzature e in particolare che l uso delle attrezzature sia eseguito dall operatore specificatamente formato. Dovranno essere valutati i rischi propri dell attrezzatura, e in particolare le modalità con cui i lavoratori li utilizzano e i rischi esterni ma comunque presenti nel contesto.

I Responsabili delle attività di manutenzione gestiscono e tengono aggiornato un apposito elenco impianti, mezzi, macchinari ed attrezzature in dotazione, che sottopongono a verifica del Responsabile della Direzione. Per tali impianti, mezzi, macchinari e attrezzature, i Responsabili delle attività di manutenzione gestiscono una specifica scheda di manutenzione nella quale vengono riportati tutte le informazioni utili, desunti dal manuale di istruzione e d uso del fabbricante, per una corretta manutenzione, in particolare: tipologia dell impianto, del mezzo, del macchinario o attrezzatura; tipologia di intervento di manutenzione; frequenza di intervento.

La scheda di manutenzione definisce tutti gli interventi di manutenzione ordinaria o preventiva che il personale interessato deve effettuare ad intervalli predeterminati. Tali interventi sono quelli che l esperienza aziendale suggerisce, tenuto conto di quanto consigliato nel manuale d uso e manutenzione predisposto dal fabbricante. E cura del Responsabile della Direzione, su segnalazione dei Responsabili della manutenzione, organizzare attività di addestramento finalizzata ad una idonea utilizzazione dell attrezzatura con particolare attenzione agli aspetti relativi all ambiente e alla salute e sicurezza dei lavoratori.

Le attività di manutenzione vengono effettuate con personale aziendale o, nel caso di ricorso a Organizzazione Esterna, da Personale qualificato nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia ambientale e di tutela della sicurezza nel luogo di lavoro. Lo stato di utilizzazione degli impianti, dei mezzi, dei macchinari e delle attrezzature viene verificato di volta in volta dal Personale Aziendale al momento della loro effettiva utilizzazione durante lo svolgimento delle attività operative ed al momento della conclusione delle attività stesse. In caso di malfunzionamento o di non conformità del mezzo, il Responsabile aziendale mette al corrente il Responsabile della manutenzione interessato affinchè si prendono tutte quelle azioni necessarie per ripristinare la funzionalità del mezzo o attrezzatura.

Le attrezzature che oggi troviamo a disposizione possono essere di due tipi: a) Attrezzature rispondenti alle norme ante Direttiva macchine; b) Attrezzature a Direttiva macchine, con marchio CE. Le Direttive, quindi, non solo sostituiscono le norme previgenti ma introducono la nuova filosofia di approccio delle attrezzature di lavoro. Viene soppresso il concetto di omologazione a favore di quello della certificazione con tutte le conseguenze che verranno considerate.

Le attrezzature da lavoro sono commercializzate nel rispetto della direttiva che ne regola la loro realizzazione sotto la responsabilità dei fabbricanti che li hanno prodotte. In particolare la costruzione delle attrezzature da lavoro è eseguita dopo precisa e puntuale analisi dei rischi, effettuata dal fabbricante e successiva applicazione dei requisiti di sicurezza (RES). Il fabbricante esegue l analisi dei rischi apportando nel manuale d uso e manutenzione tutti gli accorgimenti per prevenire ed evitare i pericoli dell utilizzazione della particolare attrezzatura di lavoro. Con le indicazioni riportati nel manuale d uso e manutenzione le attrezzature vengono utilizzate e mantenute nelle condizioni di non pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone. L utilizzo deve essere conforme alle previsioni di destinazione della fase realizzativa e quindi ai rischi ragionevolmente prevedibili.

Disposizioni concernenti l uso delle attrezzature da lavoro Le disposizioni dell allegato VI si applicano allorchè esiste, per l attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. 1) Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature da lavoro Indicazioni generiche per eliminare i rischi o ridurli e gli aspetti che caratterizzano, tra i quali: a) l illuminazione, b) l avviamento, c) Rischio di proiezione di oggetti, d) Rischi di elementi mobili, e) Rischi di caduta di oggetti, f) materie e prodotti pericolosi, g) rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti.

2) Disposizioni cocernenti l uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no. 3) Disposizioni cocernenti l uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi (SC) 4) Disposizioni cocernenti l uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone (SP) 5) Disposizioni cocernenti l uso di determinate attrezzature da lavoro 6) Rischi per l Energia Elettrica 7) Materie e prodotti infiammabili e esplodenti 8) Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenici, ossidrica, elettrica e simili 9) Macchine utensili per legno e materiali affini 10) Macchine per filare e simili

Attrezzatura Scale aeree ad inclinazione variabile Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento mot. Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Ponti sospesi e relativi argani Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diam. esterno del paniere > 500 mm. Carrelli semoventi a braccio telescopico Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente Intervento/periodicità Verifica annuale Verifica annuale Verifica biennale Verifica biennale Verifica triennale Verifica annuale Verifica annuale Verifica biennale Verifica annuale

Attrezzatura Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 Kg, non azionati a mano di tipo mobile o trasferibile in costruzioni, siderurgico, ecc Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con fabbricazione < 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con fabbricazione >10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con fabbricazione >10 anni riscontrabili in siderurgico, costruzioni, ecc. Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con fabbricazione < 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, Intervento/periodicità Verifica annuale Verifica biennale Verifica annuale Verifica annuale Verifica biennale Verifica triennale

Attrezzatura Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 1 gruppo Recipienti in III e IV categoria Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 1 gruppo Recipienti in I e II categoria Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 1 gruppo Tubazioni in I, II e III categoria. Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 1 gruppo Recipienti per liquidi in I, II e III categoria. Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 2 gruppo Recipienti contenenti fluidi diversi dal vapor d acqua in III e IV categoria Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 2 gruppo Generatori di vapore d acqua Intervento/periodicità Verifica funzionamento biennale Integrità: Decennale Verifica funzionamento quadriennale Integrità: Decennale Verifica funzionamento quinquennale Integrità: Decennale Verifica funzionamento quinquennale Integrità: Decennale Verifica funzionamento quinquennale Integrità: Decennale Visita interna biennale Verifica funz. biennale Integrità: Decennale

Verifiche periodiche effettuate dai titolari della funzione INAIL - ASL Direttamente con le proprie strutture Territoriali Con il supporto di soggetti abilitati che operano sotto la responsabilità dei titolari della funzione

La prima verifica periodica deve essere eseguita prima della scadenza di cui all all. VII INAIL ex ISPESL 1^ verifica periodica T < 60 gg* Verifica INAIL D.Lgs. 81/08 art. 71 ASL Periodiche successive si no no si T < 30 gg Verifica ASL La periodicità di verifica è stabilita dall allegato VII del D.Lgs. 81/08 45 gg a partire dal 19 settembre 2013 Decreto del fare pubblicato il 21.06.13 Verifica soggetto abilitato Verifica soggetto abilitato

D.Lgs. 81/08 art. 71 c. 13 Solo verifiche periodiche! D. M. 11/04/2011 art. 2 si no INAIL titolare 1 verifica no si ASL titolare verifica successiva Verifica a cura di soggetto titolare della funzione (es. ASL, INAIL, DPL) o altro soggetto abilitato di cui al art. 2 comma 5 del D.M. Verifica da parte di soggetto abilitato inserito nell elenco di cui all allegato III del D.M. 11/04/2011.

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

MOVIMENTAZIONE MERCI PERICOLOSE Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali Manuale sulla sicurezza destinato agli addetti al carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali pericolosi INAIL ed. 2012

DISPOSIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI CONCERNENTI MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI In particolare la presente disposizione pone l attenzione alla gestione di materie e oggetti pericolosi e mettono in guardia gli operatori nell uso di imballaggi, contenitori, cisterne e contenitori per gas. Uso delle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, containers cisterna, casse mobili cisterna con serbatoi costruiti con materiali metallici, e dei veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (cgem). Il capitolo 1.4 detta gli obblighi di sicurezza degli operatori 1.4.1 Misure generali di sicurezza 1.4.2 Obblighi dei principali operatori 1.4.3 Obblighi degli altri operatori

Il Manuale Movimentazione merci pericolose è destinato agli addetti al carico, scarico, facchinaggio e trasporto di merci e materiali, con particolare riferimento a quelli pericolosi, ossia agenti chimici (sostanze o miscele) classificati ed etichettati come tali in conformità alla normativa vigente, della quale si tiene conto di nuovi sviluppi e aggiornamenti (ADR 2011, Regolamento CLP-GHS, REACH). Questa pubblicazione contiene informazioni approfondite su: come effettuare correttamente il trasporto e la movimentazione di materiali e merci in generale e, in particolare, di quelle pericolose; come prevenire e/o gestire i rischi per la sicurezza e la salute degli addetti; come comportarsi in caso dell instaurarsi di situazioni di emergenza. Il Manuale è suddiviso in quattro parti:

Parte 1 - Movimentazione delle merci in generale: Descrizione delle attrezzature per il sollevamento, il trasporto e lo stoccaggio di merci in generale, loro utilizzo in sicurezza e comportamenti scorretti da evitare durante l uso delle attrezzature. Parte 2 - Movimentazione delle merci pericolose: Caratteristiche di pericolosità di sostanze e miscele, classificazione ed etichettatura secondo la normativa UE, regolamentazione del loro trasporto (su strada, ferroviario, marittimo e aereo), prevenzione del rischio chimico correlato. Parte 3 - Carico e scarico delle merci pericolose: Procedure per eseguire in sicurezza il carico e lo scarico di merci pericolose da autocisterne, ferrocisterne o navi cisterna, con particolare riferimento al G.P.L. negli impianti di distribuzione stradale. Parte 4 - Guida al comportamento in caso di emergenze legate alla movimentazione di merci pericolose: Situazioni di emergenza che possono verificarsi durante il trasporto di merci pericolose (es. incendio, rilascio accidentale di prodotti, presenza di anomalie sugli imballaggi), conseguenze per la sicurezza e la salute degli addetti, comporta

REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO Le attrezzature di sollevamento debbono rispondere a requisiti minimi di sicurezza a tutela dell incolumità dei lavoratori, di persone e beni che potrebbero subire dei danni, a causa di un loro difetto di costruzione. Sembrerebbe superfluo ricordare che i mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d impiego ; purtroppo, si verificano ancora troppi infortuni, derivanti da una errata scelta del mezzo di sollevamento e/o di trasporto, in relazione al carico da movimentare. Un requisito basilare, comune a tutti gli apparecchi di sollevamento e trasporto, è la presenza, su ogni mezzo, dell indicazione della portata massima; inoltre, se la portata varia col variare delle condizioni d uso (es. distanza del carico dall asse nelle gru), l entità del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Per eliminare i rischi residui connessi all utilizzo delle apparecchiature, è necessario avere a disposizione e utilizzare determinati DPI; è da prevedersi quindi un impiego mirato dei DPI limitatamente alle attività per le quali i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti. Per i singoli DPI, devono essere individuate poi le condizioni di utilizzo, tenendo conto di: entità del rischio; frequenza dell esposizione; caratteristiche degli ambienti di lavoro; prestazioni, sulla base delle indicazioni fornite dal produttore; uso simultaneo (compatibilità di utilizzo) di altri DPI; ritmo e durata di lavoro; confort ed ergonomia; marcatura CE. Di seguito, sono riportati, a seconda della tipologia di attrezzatura utilizzata e della mansione, i principali DPI da utilizzare, che saranno implementati nelle varie specifiche realtà.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Apparecchi di sollevamento Durante l utilizzo dei mezzi di sollevamento, è necessario utilizzare: DPI di protezione del capo (elmetti); DPI di protezione delle mani (guanti), soprattutto nelle fasi di imbracatura o sgancio dei carichi; DPI di protezione dei piedi (scarpe di sicurezza). Qualora l accesso alle posizioni sopraelevate degli apparecchi comporti rischio di caduta, è necessario utilizzare in aggiunta ai DPI di cui sopra, specifici DPI anticaduta (imbracatura + assorbitore di energia) e prevedere idonei punti di vincolo mobili o fissi alle strutture.

INDIVIDUAZIONE DELL ATTREZZATURA DA LAVORO L attrezzatura da lavoro in uso o la scelta della particolare attrezzatura da utilizzare deve poter coprire tutti o parte dei rischi presenti durante l attività che si intende svolgere. I rischi residui devono essere preventivamente individuati e risolti con accorgimenti che la norma o la buona tecnica consiglia per compiere diligentemente l attività in tempi ridotti e in sicurezza. La scelta dell attrezzatura è determinata dall attenta valutazione indicata dal fabbricante, dal manuale d uso dell apparecchio. I rischi residui sono la serie di esecuzioni che si intendono effettuare utilizzando un attrezzatura non adeguata allo scopo e come tale non può essere eseguita perché l attrezzatura non è compatibile.

INDIVIDUAZIONE DELL ATTREZZATURA DA LAVORO A Insiemi delle situazioni di pericolo assolte dall uso dell attrezzatura B Insiemi delle situazioni di pericolo dovute all uso della attrezzatura B A AΞ B Attrezzatura senza operatore/i

COMPORTAMENTI DA EVITARE Una serie di comportamenti scorretti molto comuni. Attuarli significa esporre se stessi o gli altri a rischi estremamente gravi, oltre che rischiare di danneggiare apparecchiature, strutture, ecc. Questi comportamenti sono dettati spesso dalla fretta, dalla superficialità, dall eccessiva confidenza o dalla scarsa conoscenza delle apparecchiature utilizzate.

USO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO All inizio del turno di lavoro, troppe volte i gruisti tralasciano le verifiche preliminari ritenute, a torto, un inutile perdita di tempo. Viceversa, una corretta verifica della gru permette di riscontrare eventuali anomalie o difetti ed evita il verificarsi di situazioni pericolose durante l utilizzo; infatti, se ci si accorge che un tratto di fune è danneggiato, si può cambiarla per tempo e non si rischia che la stessa, sotto sforzo, si lesioni ancora di più o, peggio ancora, si rompa. Un altro comportamento scorretto, abbastanza comune, è l esecuzione di più manovre contemporanee; questo, come già detto, può provocare oscillazioni pericolose del carico, con conseguenze abbastanza ovvie (rischio di urto del carico contro strutture circostanti, intervento dei dispositivi di sicurezza, attorcigliamento delle funi ).

USO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Durante le operazioni di prelievo di carichi su cui ne sono posizionati altri, alcuni gruisti non spostano quanto posto sopra, ma agganciano il carico che devono prelevare e lo sollevano; questo comportamento potrebbe destabilizzare la pila e innescare movimenti bruschi del carico, con le conseguenze riportate al paragrafo precedente. Non bisogna poi cercare di sollevare carichi che potrebbero, anche a causa di azioni dinamiche dovute al movimento, superare il carico massimo ammissibile dell apparecchio che si sta utilizzando. Durante gli spostamenti, bisogna evitare di passare con il carico sospeso sopra le persone, così come non si deve intervenire al di sotto del carico.

USO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Le gru non vanno utilizzate per strappare oggetti fissati al suolo, in quanto al momento del distacco, il bozzello (e quanto vi è agganciato) potrebbe andare a colpire con violenza quanto o chi sta intorno. Inoltre, se l oggetto è saldamente fissato al suolo, potrebbero intervenire i sistemi di sicurezza della gru (es. limitatore di carico o di momento). Anche il traino di carichi o mezzi, è una manovra che non deve essere eseguita con gli apparecchi di sollevamento. I guanti e l elmetto vanno sempre utilizzati, perché il rischio di urti alla testa è sempre in agguato e il carico o gli stessi accessori, oltre che essere sporchi, possono provocare abrasioni, tagli, eccetera. Da ultimo, i dispositivi di sicurezza e le carterature, oltre a non dover essere rimossi, non vanno modificati, né tantomeno manomessi.

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Aspetti normativi NON SONO ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

Aspetti normativi Sono accessori di sollevamento Ai sensi della Direttiva Macchine

USO DELLE CATENE Sistemare su Non Verificare Proteggere apposito supporto sovraccaricare le targhette da spigoli vivi Verificare regolarmente Evitare colpi bruschi Non battere sulla catena Non riparare mai con bulloni. Non annodare

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI Prevenzione delle cadute dalle MEWP SCELTA DEI DPI di protezione dalle cadute Ci sono due tipi di dispositivi di protezione: Sistemi di trattenuta sul lavoro ( work restraint system) fermano l operatore dal cadere dalla Piattaforma Sistemi di arresto cadute (fall arrest system) fermano l operatore una volta che è caduto dalla piattaforma

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI Prevenzione delle cadute dalle MEWP SCELTA DEI DPI Sistemi di trattenuta I sistemi di trattenuta che si usano sulle MEWP ( restraint system) sono una combinazione di dispositivi di imbracatura per il corpo e di cordini di posizionamento. E ormai diffuso l uso di cordini regolabili in modo tale da offrire la massima libertà di movimento, garantendo l immediato trattenimento in caso di necessità

L AUTOGRU Escavatore con gancio non autorizzato

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI Prevenzione delle cadute dalle MEWP SCELTA DEI DPI Sistemi di trattenuta La lunghezza dei cordini ( sia in caso di cordini con lunghezza fissa sia nel caso di cordino regolabili) deve essere scelta tenendo conto delle caratteristiche della piattaforma e deve essere sufficientemente corta in modo tale da impedire all operatore di raggiungere una posizione dalla quale può cadere. Il DPI cintura di sicurezza è un dispositivo di trattenuta (intendendo per trattenuta la condizione che per la lunghezza del cordino e del posizionamento dell ancoraggio rende impossibile la caduta) che, in caso di caduta, trattiene l operatore impedendone lo scivolamento e/o il rotolamento. Non deve assolutamente essere utilizzato per arrestare una caduta dinamica

UNI ISO 9927-1 Apparecchi di sollevamento Ispezioni Allo scopo di assicurare il funzionamento in piena sicurezza degli apparecchi di sollevamento è necessario che siano mantenute le corrette condizioni di lavoro e funzionamento. È necessario perciò un regolare controllo di tutti gli apparecchi di sollevamento per mezzo di ispezioni. Ciò assicura che le deviazioni dalle condizioni di sicurezza siano rilevate e che possano essere corrette. Le ispezioni devono essere predisposte dall utilizzatore.

UNI ISO 9927-1 Apparecchi di sollevamento Ispezioni Ispezione prima dell uso Prima dell uso l operatore deve controllare l apparecchio di sollevamento. In generale l ispezione prima dell uso corrente consiste in una prova di funzionamento dei dispositivi di sicurezza, eseguita in accordo con le istruzioni operative, e in una ispezione visiva sulle condizioni della macchina, in particolare su funi o catene, gancio o altro organo di presa, e sugli accessori di sollevamento da utilizzare.

UNI ISO 9927-1 Apparecchi di sollevamento Ispezioni Intervalli fra ispezioni Personale ispettivo Ispezioni regolari in funzione ispezioni effettuate da della durata di funzionamento delle condizioni di funzionamento del luogo di lavoro un tecnico esperto un ingegnere esperto Tipi di ispezioni possono essere ispezioni regolari ispezioni straordinarie

Incidente apparecchi di sollevamento 1 caduta carico.mp4

Incidente apparecchi di sollevamento 2 Incidente autogru dal ponte.mp4

Incidente apparecchi di sollevamento 3 Incidente gru a torre.mp4

GRAZIE PER L ATTENZIONE Angelo Romanelli Tel.035 352364 a.romanelli@inail.it