Cosa fare in caso di sciopero



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Cosa fare in caso di sciopero I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE PRIMA DELLO SCIOPERO IL GIORNO DI SCIOPERO 1. I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE La legge (146/90) prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il dirigente del servizio (il dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ata o gli educatori di convitti o educandati, ma non per i docenti in generale. I servizi indispensabili sono previsti dal contratto nazionale (allegato attuazione della legge 146/90, art.2.1). Il dirigente non può prevederne altri. Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell anno (es. scrutini) o in particolari istituzioni scolastiche (es. l allevamento del bestiame nell azienda agraria di un istituto tecnico agrario). La preintesa dell agosto 2001 di modifica dell allegato sulla legge 146 non è stato firmato, quindi non è operante. L accordo integrativo nazionale del 8/10/99 definisce i criteri generali per determinare il contingente da prevedere in caso di sciopero. Un accordo di scuola definisce poi i criteri specifici del contingente di quella scuola. SERVIZI ESSENZIALI CONTINGENTI (accordo nazionale) Qualsiasi esame e scrutini finali un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa, un assistente tecnico dell area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l uso dei laboratori un collaboratore scolastico per l apertura e chiusura dei locali scolastici. Vigilanza durante il servizio mensa solo se per motivi eccezionali il servizio è mantenuto uno o due collaboratori scolastici Cura del bestiame un assistente tecnico di azienda agraria, (solo istituto agrario) un collaboratore scolastico tecnico un collaboratore scolastico per l apertura e la chiusura dei locali scolastici Impianto di riscaldamento chi è ha il patentino di conduttore di caldaie (sole se condotto direttamente dalla scuola) Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi (solo istituto con reparti di lavorazione) Pagamento stipendi ai supplenti temporanei. Vigilanza di notte e servizio mensa (solo in convitto o educandato con un assistente tecnico di reparto un collaboratore scolastico per l accesso ai locali interessati direttore un assistente amministrativo un collaboratore scolastico. un istitutore un cuoco

convittori o semiconvittori) un infermiere un collaboratore scolastico. Il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati. Quindi: - nella gran parte delle scuole e nella gran parte dell'anno non occorre formare il contingente; - non è prestazione indispensabile l apertura della scuola, né la generica vigilanza all ingresso o all interno della scuola o di tutti i plessi. Se il dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente di collaboratori per assicurare queste prestazioni farebbe attività antisindacale. (Vedi sentenza del Giudice di Piacenza) Il dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente. Se non vi fosse il contratto di scuola, dirigente scolastico e RSU potrebbero concordare transitori criteri di formazione del contingente. Se neanche questo accadesse, il dirigente scolastico dovrebbe comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività anti-sindacale. 2. PRIMA DELLO SCIOPERO Il dirigente scolastico - chiede a docenti e ata con una circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria. (La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello sciopero) - non può obbligare alcuno a rispondere, - non può chiedere di più (ad esempio che si dichiari anche l intenzione di non scioperare) Il lavoratore è libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare. Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile. Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe essere non utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe comunque considerato in sciopero. Quindi se intende cambiare idea lo deve comunicare per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle famiglie). - valuta l effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni): - può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell orario e lo comunica ai docenti - può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo; - non può chiudere la scuola, a meno che tutti abbiano dichiarato di scioperare - comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero non deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie sul suo comportamento il giorno dello sciopero. La comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli docenti. Quindi il dirigente scolastico non può invitare ogni lavoratore a comunicare ai propri alunni se intende scioperare e no - individua, tenuto conto dei servizi essenziali Chi (ata o educatore) riceve la comunicazione

da garantire nel giorno di sciopero, il contingente di personale (solo tra gli ata o gli educatori, ma non tra i docenti) per assicurare le prestazioni indispensabili - lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero - sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarare di voler scioperare con altre che non scioperano di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di cui sopra. Per formare il contingente usa i criteri del contratto di scuola o, se non ci fossero, quelli del contratto integrativo nazionale, utilizzando con priorità coloro che non hanno dichiarato di scioperare. Non può decidere unilateralmente che il contingente svolga servizi essenziali non previsti dal contratto. se sciopera, lo comunica al dirigente regionale e dà indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni essenziali di direzione potrà svolgere il giorno di sciopero 3. IL GIORNO DI SCIOPERO Il dirigente scolastico o, se sciopera, chi lo sostituisce - organizza con il personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie Il lavoratore 1. chi sciopera non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero - comunica alla direzione regionale le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute (Le eventuali % vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone in servizio il giorno dello sciopero e non all organico) 2. chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; può però essere chiamato dal dirigente, o chi lo sostituisce, - a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero, - a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere poi essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date 3. Chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non

può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero. Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve essere comunicato immediatamente al sindacato per le iniziative opportune. Un primo intervento del sindacato provinciale o della RSU può consistere, quando è necessario, nel diffidare il dirigente scolastico a non attuare iniziative antisindacali. SERVIZI MINIMI La legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali alcuni lavoratori (contingente) devono comunque garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). I servizi indispensabili sono previsti dal contratto, non sono decisi dal dirigente scolastico. Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell anno (es. scrutini) o che in particolari istituzioni scolastiche (es. l allevamento del bestiame nell azienda agraria di un istituto tecnico agrario). 1. Lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame e degli scrutini finali. Sono obbligati a prestare servizio un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa, un assistente tecnico dell area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l uso dei laboratori e un collaboratore scolastico per l apertura e chiusura dei locali scolastici. 2. La vigilanza durante il servizio mensa. Se per motivi eccezionali il dirigente scolastico è costretto a mantenere questo servizio, potrà essere richiesta al massimo la presenza di uno o due collaboratori scolastici. 3. La cura del bestiame negli istituti tecnici agrari. Per questo servizio potrà essere richiesta la presenza di un assistente tecnico di azienda agraria, di un collaboratore scolastico tecnico e di un collaboratore scolastico per l apertura e la chiusura dei locali scolastici. 4. Il funzionamento degli impianti di riscaldamento se condotti direttamente dalla scuola. In questo caso potrà essere richiesta la presenza del personale in possesso del patentino di conduttore di caldaie.

5. 5.La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, limitata agli istituti con reparti di lavorazione. In questo caso potrà essere richiesta la presenza dell assistente tecnico di reparto e di un collaboratore scolastico per l accesso ai locali interessati. 6. Il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei. In questo caso potrà essere richiesta la presenza del responsabile amministrativo, di un assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico. 7. La vigilanza nelle ore notturne ed il servizio mensa nei convitti o educandati. In questo caso potrà essere richiesta la presenza di un istitutore, di un cuoco, di un infermiere e di un collaboratore scolastico. Il servizio mensa potrà essere sostituito anche con la fornitura di piatti freddi o preconfezionati. Nessun servizio minimo potrà essere richiesto, se non è prevista la presenza di alunni convittori o semiconvittori. L accordo integrativo nazionale del 8/10/99 definisce i criteri generali per determinare il contingente di personale ATA ed educativo da prevedere in caso di sciopero. Un accordo di scuola definisce i criteri specifici del contingente di scuola. Durante le recenti assemblee, molti lavoratori intenzionati a scioperare hanno espresso la loro preoccupazione circa le intenzioni manifestate da alcuni dirigenti scolastici che, in occasione dello sciopero, intenderebbero obbligare al servizio almeno un collaboratore scolastico per plesso per assicurare la vigilanza sugli ingressi. Questa tendenza va contrastata con forza da subito in quanto non è in linea con l accordo dell 8 ottobre e, nel caso delle scuole con molti plessi, significherebbe ridurre sensibilmente le adesioni allo sciopero. Il dirigente scolastico, in occasione degli scioperi, deve seguire le procedure previste dall art. 2 dell allegato al CCNL 1998/2001, in attuazione della legge 146/90, non potrà prendere decisioni unilaterali senza averne discusso con le RSU di scuola. Se lo facesse il delegato ne deve informare il sindacato che può attivare il ricorso al pretore del lavoro per attività antisindacale. 1. Il dirigente scolastico, sulla base del numero di adesioni allo sciopero, valuterà se sospendere in tutto o in parte il servizio, comprese le attività didattiche, dandone comunicazione alle famiglie. 2. Per assicurare le prestazioni indispensabili nel caso di adesione totale allo sciopero, il dirigente scolastico dovrà trovare un accordo con le RSA di scuola secondo la procedura prevista dall art.6 del CCNL: il dirigente scolastico deve informare sui suoi propositi e potrà concordare con le RSA un intesa sulle unità e i nominativi di coloro che dovranno rimanere in servizio. I lavoratori precettati dovranno essere avvertiti per iscritto almeno cinque giorni prima dello sciopero. 3. Ricevuta la comunicazione il lavoratore obbligato al servizio potrà, qualora non l avesse già fatto, dichiarare la sua volontà di aderire allo sciopero e chiedere se possibile la sostituzione con altre unità.

A C C O R D O I N TE G R ATIV O N A ZIONALE CONCERNENTE CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DEL PERSONALE EDUCATIVO ED ATA NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO L'anno 1999, il giorno otto, il mese di ottobre, in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale, TRA la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa nazionale E la delegazione sindacale, di cui all allegato 1, V I E N E C O N C O R D ATO Art.1 In attuazione dell art.2, comma 1, dell accordo nazionale del settore della scuola per l attuazione della legge 146/90, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione 99/284-8.1 (seduta del 22/4/99) e allegato al CCNL del 26 maggio 1999, le parti concordano i sotto indicati criteri generali per la determinazione del contingente di personale educativo ed ATA necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero. 1. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e collaboratore scolastico per le attività connesse all uso dei locali interessati per l apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull ingresso principale. 2. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare,

di licenza media, di qualifica professionale e di licenza d arte, di abilitazione all insegnamento nel grado preparatorio, esami di stato) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le attività connesse all uso dei locali interessati, per l apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull ingresso principale. 3. Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto, è indispensabile la presenza di uno o più collaboratori scolastici. 4. Per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l interruzione del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistenti tecnici appartenenti all area interessata al servizio da garantire e collaboratori scolastici per le attività connesse. 5. Per garantire la cura e l allevamento del bestiame nelle aziende agrarie annesse agli istituti tecnici e professionali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico, collaboratore scolastico tecnico addetto all azienda agraria, collaboratore scolastico per le attività connesse. Nelle ipotesi di conduzione diretta da parte della scuola dell impianto di riscaldamento va garantita la presenza del personale in possesso della specifica abilitazione professionale. 6. Per garantire la raccolta, l allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi è indispensabile la presenza dell assistente del reparto o del laboratorio e del collaboratore scolastico per consentire l accesso ai locali interessati agli incaricati delle ditte che eventualmente gestiscono lo smaltimento dei rifiuti a norma di legge. 7. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: responsabile amministrativo, assistente amministrativo, collaboratore scolastico per le attività connesse. 8. Per garantire agli alunni convittori e semi convittori i servizi indispensabili, nelle

istituzioni educative, con particolare riguardo alla vigilanza anche nelle ore notturne alla cucina ed alla mensa è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: educatore, cuoco, infermiere, collaboratore scolastico. Il servizio di mensa potrà essere erogato, ove possibile, anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati. Art.2. Il numero delle unità di personale,appartenenti a ciascuna delle figure professionali di cui al precedente art. 1 che, in caso di sciopero, è tenuto a garantire i servizi minimi, viene determinato dal Capo di Istituto in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative, con le modalità di cui all art. 6 del CCNL del 26 maggio 1999. Art. 3 1. A norma del comma 3 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione del presente contratto è sottoposta all'autorizzazione del Ministro della Pubblica Istruzione. 2. Subito dopo la sottoscrizione, copia del presente contratto sarà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, al Ministero del Tesoro ed all'a.ra.n.. 3. Il presente contratto la cui validità è disciplinata dall art. 2 comma 2 dell allegato al CCNL del 26 maggio 1999 del Comparto scuola sull attuazione della legge 146/90 diviene efficace e vincolante per le parti solo dopo che, a seguito dell'apposizione del visto, da parte della Ragioneria Centrale, sul provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, lo stesso venga sottoscritto dalle parti contraenti. 4. Con la piena attuazione dell autonomia scolastica e con l attribuzione della dirigenza ai Capi di Istituto la materia sarà oggetto di contrattazione integrativa così come esplicitamente previsto dall art. 6 comma 5.

SENTENZE Tribunale di Piacenza -ordinanza del 12 giugno 2000 SUI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO TRIBUNALE DI PIACENZA COMUNICAZIONE DI ORDINANZA pronunciata fuori dall'udienza nella causa civile promossa da BONGIORNI PIERLUIGI +3 CONTRO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORTEMAGGIORE il Collaboratore di cancelleria del suddetto Ufficio comunica ai Sigg. 2) AVV.TO A.GRUZZA proc. di BONGIORNI PIERLUIGI + 3 3) AVV.STATO BO proc. di ISTITUTO COMPRENSIVO CORTEMAGGIORE che il Giudice Dott. Marina MARCHETTI in data 12.06.2000 ha pronunciato, nel procedimento civile fra le parti sopra indicate, la seguente ORDINANZA IL GIUDICE sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, letti gli atti, sentite le parti; rilevato che la precettazione dei lavoratori indicati nel provvedimento 29.4.2000 (docc. 3 e 4 ricorrente) è stata svolta "per assicurare l'apertura degli edifici scolastici, ritenendosi ciò attività diretta alla realizzazione dei servizi minimi essenziali, vale a dire delle attività didattiche di orario"; ritenuto che queste ultime attività non rientrano in nessuna delle ipotesi eccezionali e tassative previste dall'art.2 della norma attuativa della legge 146/90 per il comparto scuola, ai fini di legittimamente impedire il diritto di sciopero; ritenuto che tale provvedimento in quanto adottato fuori dai casi di legge, configuri attività antisindacale, avendo di fatto impedito ai lavoratori precettati di aderire allo sciopero indetto dalle OO.SS. P.Q.M. Accerta e dichiara che l'ordine di precettazione 1721/B3 prot.29 aprile 2000 ai collaboratori ATA in esso individuati dato dal Capo dell'istituto Comprensivo Statale di Salsomaggiore, nonchè il previo provvedimento di definizione delle prestazioni necessarie prot.1720/b3 prot.29 aprile 2000 assunto dal predetto Capo d'istituto, sono stati assunti in violazione di legge e di contratto, e come tale

costituisce comportamento impeditivi del diritto di sciopero e della libertà ed attività sindacale a sensi dell'art.28 legge n.300/70; Ordina a Istituto Comprensivo Statale di Cortemaggiore in persona del Capo di istituto in carica, con sede in Cortemaggiore via XX Settembre n.40, la cessazione dell'illegittimo comportamento sopra descritto anche per il futuro, nei limiti in atti indicati; Ordina al predetto istituto la rimozione di ogni effetto dell'accertata illegittima condotta, in particolare condanna l'istituto Comprensivo Statale di Cortemaggiore ut supra a dare immediatamente alle competenti sedi la dovuta pubblicità ai dati relativi all'adesione allo sciopero del 2 maggio 2000, così conteggiando tra gli aderenti anche il personale illegittimamente precettato come indicato nel ricorso introduttivo; Ordina al predetto istituto ut supra di provvedere, a sue cura a spese, all'affissione dell'emanando decreto per giorni 15 presso tutte le sedi delle scuole materne, elementari e medie dei comuni di Cortemaggiore, Besenzone, San Pietro, Villanova sull'arda a Castelvetro Piacentino, nonché presso la sede dell'istituto Comprensivo Statale di Cortemaggiore. Condanna l'istituto ut supra al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Lire 2.000.000 di cui Lire 1.000.000 oltre accessori di legge. Piacenza 12 giugno 2000