Comune di Montevecchia Provincia di Lecco. Vasto utilizzo nell edilizia dal 1950 al 1992 per via di basso costo e buona resistenza.

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Comune di Montevecchia Provincia di Lecco L AMIANTO Vasto utilizzo nell edilizia dal 1950 al 1992 per via di basso costo e buona resistenza. Utilizzato per: Coperture (ETERNIT) cemento-amianto; Isolanti Termici/Acustici; Intonaci (da esterno/scarso utilizzo); Tubazioni (Fibrocemento); Coibentazione tubature; Legge 257/1992: Vieta in Italia la produzione e/o la commercializzazione di Amianto; Permetteva l uso delle scorte di Magazzino fino al 1994;

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco PERICOLOSITA L amianto o asbesto è cancerogeno! La pericolosità si manifesta quando le sue fibre, col passare del tempo e il degradamento dell elemento legante (cemento), si staccano, volatilizzano nell aria e vengono respirate. Le fibre di amianto sono 1300 volte più piccole di un capello umano e NON possono essere viste ad occhio nudo! -- ASL --

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco NORMATIVA Legge Regionale 29 settembre 2003 N 17 - Norme per il risanamento dell ambiente, bonifica e smaltimento dell amianto; D.G.R. 22 Dicembre 2005 N 8/1526 Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) : Censimento dell amianto presente sul territorio Lombardo entro 4 febbraio 2013; Sanzioni per gli inadempienti da 100 a 1.500 da febbraio 2013; Incapsulamento/Bonifica con rimozione dell amianto entro 2015;

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco MONTEVECCHIA Il problema esiste; Da una analisi visiva ci sono circa dai 20 ai 30 potenziali siti (baracche, pollai, capannoni industriali) con copertura ETERNIT; Maggior presunta concentrazione localizzata nei capannoni industriali;

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco MONTEVECCHIA CENSIMENTO Invio a tutte le aziende del modulo NA/1 e Indice Degrado (I.D.)per autonotifica (entro 22 dicembre); Modulistica NA/1 e Indice Degrado (I.D.) già presente sul sito Internet e presso Uffici;

COMITATO RCA ROBBIATE CONTRO L AMIANTO info@rca.lombardia.it www.rca.lombardia.it

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco Modulo NA/1 & ID MODULO NA/1 Indice di Degrado NOTE ESPLICATIVE NA\1

Amianto che fare Montevecchia 10 dicembre 2012 Dr.ssa Giuliana Saba Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL di Lecco

L'amianto è stato utilizzato come * isolante acustico sale cinematografiche scuole uffici sale per conferenze palestre navi * isolante antincendio centrali elettriche e termiche soffitti di capannoni carrozze ferroviarie navi * isolante termico soffitti di capannoni industriali o di abitazioni rivestimenti per tubazioni di centrali termoelettriche navi * isolante anticondensa piscine soffitti di tintorie * ecc

Nel nostro paese il crisotilo ha rappresentato il 75% del totale dell amianto utilizzato, ed il 75% di tutto l'amianto usato è stato impiegato nel settore edilizio e delle costruzioni (fibrocemento). Con la cessazione dell uso di materiali di attrito contenenti amianto, attualmente la principale esposizione ad amianto della popolazione deriva dalla erosione delle coperture in cemento-amianto, nel cui impasto è contenuto dal 6 al 12% di amianto. Da studi eseguiti, risulta che da ogni metro quadrato di lastra in cemento-amianto si liberano mediamente 3 grammi di amianto all anno.

Patologia da amianto Gli ORGANI BERSAGLIO principali dell'amianto sono il polmone la pleura Le PATOLOGIE principali che possono insorgere sono: Non neoplastiche: Asbestosi Placche pleuriche Pleuriti benigne, atelectasie rotonde Neoplastiche: Cr. Polmonare Mesotelioma Cr. laringe, (intestino, ovaie)

Mesotelioma - principali caratteristiche, che lo differenziano dal cancro del polmone Manca l effetto sinergico del fumo di sigaretta Compare per esposizioni notevolmente basse È raro anche nei gruppi ad alta esposizione Ha una lunghissima latenza (15 40 anni) Si sviluppa sempre dalla pleura parietale Gli anfiboli (crocidolite-amosite) sembrano avere maggiore effetto oncogeno rispetto al serpentino È un tumore particolarmente maligno, resistente alle terapie antiblastiche Il tempo trascorso dall inizio della esposizione influisce sulla frequenza del tumore molto di più della entità dell esposizione. Nb: compare anche, raramente, per esposizione a fibre similasbesto (erionite), o nella sede di vecchie cicatrici, o a seguito di ripetuti pneumotoraci.

Legge ordinaria del Parlamento 27 marzo 1992 n. 257 (norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto) - Art. 12 1. Le unità sanitarie locali effettuano l analisi del rivestimento degli edifici di cui all art. 10 comma 2 lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali. 3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.

Legge ordinaria del Parlamento 27 marzo 1992 n. 257 (norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto) - Art. 12 comma 5 Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma.... Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all articolo 10, comma 2, lettera l).

telerilevamento

Legge Regionale 29 settembre 2003 n. 17 Principali contenuti: campo di intervento esteso all amianto in matrice compatta stanziamento fondi per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto redazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL); istituzione di due registri: registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto. obblighi di notifica da parte dei proprietari; caratteristiche dei laboratori che effettuano analisi sull amianto (art. 7, che richiama il DM 14.05.1996); istituzione del Nucleo amianto presso la Direzione generale Sanità, periodica informazione alla popolazione sull avanzamento del censimento e delle bonifiche; stanziamento di fondi.

Legge Regionale 31 luglio 2012 n. 14 Principali novità introdotte Art.1 (finalità), comma 2, lettere c quater). la formazione e l aggiornamento degli operatori delle ASL, dell Agenzia regionale per la protezione dell ambiente della Lombardia (ARPA) e delle imprese che si occupano di attività di bonifica e smaltimento dell amianto; c quinquies). la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto. Art. 1, comma 2 bis. La Regione favorisce la rimozione dell amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici. In particolare promuove, in collaborazione con le province, la sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici. Art. 1, comma 2 ter. In attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti e al fine di limitare il trasporto di rifiuti pericolosi, la Regione Lombardia, attraverso i propri strumenti di pianificazione e programmazione, stabilisce criteri atti ad assicurare lo smaltimento o il trattamento di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA) provenienti dalla rimozione sul territorio regionale presso impianti lombardi.

Legge Regionale 31 luglio 2012 n. 14 Principali novità introdotte Art.1 bis (Politiche di sostegno a favore degli ex-esposti) Art. 2 bonifica di piccoli quantitativi: comma 4 bis. I comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell amianto, possono stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto. Art. 4, contenuti del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) punto 1.a.1: il censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall ASL, va fatto in collaborazione con le province e i comuni.

Legge Regionale 31 luglio 2012 n. 14 Principali novità introdotte Art.8 bis (Sanzioni e controlli) 1. La mancata comunicazione di cui all articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l applicazione di una sanzione amministrativa da 100,00 a 1.500,00. 2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale. 3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.

Compiti del proprietario dell edificio In base alla normativa nazionale (DM 06/09/1994), il proprietario dell edificio edificio e/o responsabile dell attivit attività che vi si svolge (legale responsabile di attività produttiva, amministratore di condominio, ), deve inoltre: - designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività di manutenzione che possono interessare i materiali di amianto - tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto - garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le l attività di pulizia, gli interventi manutentivi, ecc. - fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare - verificare periodicamente le condizioni e prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre - intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio

Ruolo dei Comuni nel Censimento individuazione e segnalazione delle strutture di proprietà contenenti amianto (scuole, sale civiche, ), come qualsiasi altro proprietario - gestore collaborazione con la ASL nella fase di informazione (aiuto nella predisposizione di materiale divulgativo, consegna delle schede, sportello informativo ai cittadini) raccolta preliminare delle schede NA1, invio all ASL per l inserimento nel registro del censimento Gestione delle sanzioni amministrative

Ruolo dell ASL nel Censimento Acquisizione delle schede NA1 e tenuta del registro del censimento delle strutture di proprietà contenenti amianto Con la collaborazione dei Comuni, gestire la fase di informazione (predisposizione di materiale divulgativo, consegna delle schede, sportello informativo ai cittadini, ) Su richiesta dei Comuni, valutazione delle condizioni di degrado del materiale

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco PRAL PIANO REGIONALE AMIANTO La Regione Lombardia, attraverso l'approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), avvenuta con Decreto di Giunta Regionale n. 8/1526 del 22/12/2005, si è posta come obiettivo strategico l'eliminazione dell'amianto dal territorio lombardo entro 10 anni dall'approvazione del PRAL. Sono state previste perciò alcune azioni tra cui il censimento di tutte le strutture ed edifici con presenza di amianto. La Regione Lombardia ha previsto che tale censimento possa avvenire anche attraverso l'autonotifica del proprietario dell immobile contenente amianto, così il cittadino potrà davvero essere il principale artefice della sua salute. I proprietari di immobili con presenza di amianto, utilizzando l'apposito modulo di autonotifica; e trasmettendolo, in duplice copia, al Comune, che provvederà poi all'inoltro all'asl di Lecco

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), elaborato ai sensi dell art. 10 della L. 257/92 e dell art. 3 della L.R. 17/2003, è stato approvato con d.g.r. n. VIII/1526 del 22/12/2005. PRAL NORMATIVA 1/2 L uso di materiali contenenti amianto è soggetto alla Legge n 257/1992 - Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto. L art. 10 di tale Legge prevede l adozione, da parte delle Regioni, di piani di protezione dell ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto. La Regione Lombardia ha emanato la L. R. 29 settembre 2003, n. 17 Norme per il risanamento dell ambiente, bonifica e smaltimento dell amianto, con la quale viene data attuazione alle disposizioni della Legge 257/92, estendendo il campo di intervento anche all amianto in matrice compatta. L art. 6 di tale legge stabilisce che i proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto hanno l obbligo di comunicare tale presenza all ASL competente per territorio.

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco PRAL NORMATIVA 2/2 La Legge Regionale 14 del 31.07.2012 ha apportato modifiche ed integrazioni alla L.R. 17/2003 e stabilisce sanzioni per chi non effettua autodenuncia di presenza di eternit entro i termini di legge. Il PRAL, in base a quanto stabilito dall art. 3 della L.R. 17/2003, contiene le azioni e gli strumenti per realizzare gli obiettivi indicati dalla legge stessa all art. 1, ovvero: 1. la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all inquinamento da fibre di amianto; 2. la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell amianto; 3. la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell amianto. Inoltre il PRAL si pone come obiettivo strategico l eliminazione dal territorio lombardo dell amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro entro 10 anni.

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco PRAL CENSIMENTO 1/4 In base alla L. 257/92 i proprietari hanno l obbligo di denunciare all ASL la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile; la L.R. 17/2003 ha esteso l obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto (amianto in matrice compatta). I modelli per la notifica della presenza di amianto sono riportati nell Allegato 4 del PRAL. Il censimento viene svolto dalle ASL in collaborazione con i Comuni e le Province. Il PRAL stabilisce che occorre comunque favorire, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali e provinciali, l autonotifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici privati. A tal fine i Comuni invieranno ai proprietari l apposito modulo di cui all Allegato 4 che dovrà essere restituito debitamente compilato all ASL.

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco PRAL CENSIMENTO 2/4 OBBLIGHI DEI PROPRIETARI: A tutt oggi non esiste l obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto, a meno che non sia stata rilevata la pericolosità di dispersione delle fibre. Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario di un edificio, l amministratore o il responsabile dell attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l esposizione degli occupanti.

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco PRAL CENSIMENTO 3/4 PROGRAMMA DI CONTROLLO: Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto; Tenere un idonea documentazione da cui risulti l ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l amianto venga inavvertitamente manomesso; Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissione dei materiali contenenti amianto. A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile; Fornire una corretta informazione agli occupanti dell edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; Nel caso siano in opera materiali friabili provvede a far ispezionare l edificio almeno una volta all anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aero-disperse all interno dell edificio.

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco PRAL CENSIMENTO 4/4 INDICE DI DEGRADO: La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto deve essere effettuata secondo il Protocollo Regionale approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18/11/2008. La valutazione, che deve essere sottoscritta da personale qualificato, (Ingegnere, Architetto, Geometra, Tecnico con patentino regionale per l amianto), permette di calcolare l Indice di Degrado (I.D.). In base al risultato ottenuto, gli interventi da attivare saranno: 1. Nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25) 2. Esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44) 1. Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco PRAL SANZIONI A partire dal 04.02.2013, la mancata comunicazione di presenza di amianto o materiali contenenti amianto, comporta, a carico dei proprietari inadempienti, la sanzione amministrativa da 100,00(Cento euro) a 1500,00 (Millecinquecento euro).

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco PRAL ALLEGATO 4 Modulo NA/1 MODULO NA/1 NOTE ESPLICATIVE NA\1