ANACI Varese Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. Ediltek 2009

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1 Ediltek 2009 La presenza di AMIANTO in CONDOMINIO: : adempimenti dell'amministratore, anche a tutela della salute dei condomini. 1 - La normativa regionale vigente e il PRAL. 2 - Problematiche di gestione del rischio e adempimenti occorrenti. 3 - Le responsabilità dell'amministratore. Relatore Arch. Massimo Pariani

2 L Amianto È un minerale che è stato per lungo tempo impiegato in edilizia (a partire dalla fine degli anni 50 del secolo scorso sino a fine anni 80 dello stesso secolo). Soprattutto in componenti edilizi (canne fumarie, tubazioni di scarico, lastre di copertura, ecc.) ma anche quale materiale termoisolante,, per la coibentazione di tubazioni (in particolare di quelle per impianti di riscaldamento).

3 L Amianto L Amianto è un elemento cancerogeno, tra i più pericolosi, subdoli ed insidiosi. Se inalato sviluppa gravi patologie cancerogene all apparato apparato respiratorio, anche dopo alcuni decenni dall inalazione delle fibre. Pertanto, entrambi gli impiegi di amianto nell edilizia, edilizia, in matrice compatta o friabile,, comportano rischi per la salute delle persone che ne vengono in contatto (in molti casi senza neppure saperlo).

4 L Amianto Pertanto, è nell interesse della salute pubblica che si è legiferato su questa materia. Necessario è stato il censimento del quantitativo di amianto sul territorio e presente negli edifici,, sotto varie forme. Ciò al fine di regolamentarne e monitorarne il loro stato, la bonifica e lo smaltimento.

5 L Amianto La Regione Lombardia si è mossa in tale direzione emanando norme e direttive specifiche per la salvaguardia dal rischio amianto (L.R. n 17 del 29/09/2003), ha istituito il Piano Regionale Aminato Lombardia (D.G.R. del 22/12/2005, n 8/1526) che prevede il suo censimento su tutto il territorio regionale, stabilendo i criteri per la valutazione delle condizioni di conservazione e manutenzione dei manufatti contenenti amianto.

6 La presenza di amianto in condominio Dov è possibile trovare amianto

7 In edilizia Negli edifici, lo si trova spruzzato o intonacato su pareti, su soffitti e strutture metalliche portanti,

8 In edilizia È stato utilizzato per: Tubi per acqua potabile e per fognature Lastre piane in fibrocemento Lastre ondulate Canne fumarie Ascensori Porte taglia-fuoco Pavimenti in vinil amianto Cartoni fonoassorbenti Tende antincendio in locali pubblici

9 Negli Impianti Tecnologici È stato utilizzato: Nei locali tecnici ad uso civile; Nelle centrali termiche; Nei rivestimenti di caldaie, serbatoi, silos, valvole, flange, pannelli schermanti.

10 Nelle costruzioni civili

11 NELLE COSTRUZIONI La presenza di amianto nei materiali NON è sinonimo di PRERICOLO bensì di rischio.

12 NELLE COSTRUZIONI La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sés un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo,, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale.

13 La Pericolosità dell Amianto Essa dipende: Dalla possibilità di dispersione delle fibre nell aria; Dalla friabilità del materiale.

14 Divieti La Legge n 257/92n ha vietato dall aprile aprile 1994 l estrazione, la produzione e la commercializzazione dell amianto e dei prodotti a base di amianto. Questo non significa che non ESISTE più asbesto nell ambiente che ci circonda.

15 Il D.M. 06/09/1994 Si applica a strutture edilizie ad uso civile,, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti contenenti amianto. Individua i metodi di campionamento ed analisi dei materiali. Individua il processo diagnostico per la valutazione del rischio.

16 Il Il D.M. 06/09/1994 Definisce che il proprietario dell immobile e/o il responsabile dell attivit attività che vi si svolge deve: Designare un responsabile dell amianto che controlli e coordini le attività manutentive; Tenere la documentazione in cui risulti l ubicazione dei materiali amiantiferi e porre adatta segnaletica; Garantire efficaci misure di sicurezza durante le fasi di pulizia e di manutenzione; Fornire adeguata informazione ai fruitori.

17 Il Il D.M. 06/09/1994 Nel caso siano in opera materiali friabili far ispezionare l edificio l almeno una volta l anno e redigere un rapporto con foto. La documentazione dovrà essere inviata all ASL competente per territorio. Definisce i metodi e le misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica. Definisce i criteri per la restituibilità degli ambienti bonificati.

18 D.G.R. del 12/03/2008 n 8/6777 Linee guida per la gestione del rischio amianto Programma di controllo Quando in un edificio è riscontrata la presenza di amianto, a carico del proprietario o dell amministratore, sono previsti adempimenti rivolti ad evitare l insorgere l di situazioni potenzialmente pericolose per la salute degli occupanti. Per ottemperare a ciò è necessario adottare un programma di controllo, come previsto dal DM 06/09/1994, al capitolo 4.

19 D.G.R. del 12/03/2008 n 8/6777 Linee guida per la gestione del rischio amianto Programma di controllo In particolare occorre: Designare un responsabile con compiti di controllo (e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare MCA). Tale ruolo può essere ricoperto da operatori con manifestata competenza in materia. Tenere idonea documentazione da cui risulti l ubicazione dei MCA.. Utilizzando modulo proposto nellallegato 5 al DM 06/09/94. Rendere identificabile il MCA con idonea segnaletica,, al fine di evitare situazioni di pericolo durante eventuali fasi di manutenzione o incauta manomissione.

20 D.G.R. del 12/03/2008 n 8/6777 Linee guida per la gestione del rischio amianto Programma di controllo In particolare occorre: Redigere specifica procedura per l esecuzione l in sicurezza degli interventi di pulizia e manutenzione che possono interessare i MCA. Informare le persone occupanti l edificiol circa la presenza di MCA e fornire idonee norme comportamentali; In caso di MCA friabile, incaricare personale qualificato per l esecuzione l di controlli, con frequenza almeno annuale. Ogni esito (rapporto dettagliato con documentazione fotografica) deve essere inoltrato in copia all ASL che potrà chiedere ulteriori accertamenti (rilevazione dell aerodisperso aerodisperso).

21 Le responsabilità per i proprietari di immobili In presenza di Amianto,, al proprietario o al responsabile tecnico designato compete: La NOTIFICA del MCA (in matrice friabile o compatta), secondo le indicazioni contenute nel PRAL; La VALUTAZIONE DEL RISCHIO; Il PROGRAMMA di CONTROLLO (procedure di custodia e manutenzione); L eventuale BONIFICA del sito,, ai sensi del D.M. 06/09/1994 (rimozione, sovracopertura o incapsulamento). ADEMPIMENTI MIRATI AD EVITARE L INSORGERE L DI SITUAZIONI POTENZIALMENTE PERICOLOSE PER GLI OCCUPANTI

22 La VALUTAZIONE DEL RISCHIO Gli elementi che concorrono alla valutazione del rischio sono: L ISPEZIONE VISIVA volta a verificare lo stato di conservazione e la collocazione del materiale nello stabile; L ANALISI CHIMICA microscopica del materiale rinvenuto; Il MONITORAGGIO AMBIENTALE mediante campionamento dell aria al fine di valutare la concentrazione di fibre aerodisperse.

23 La Procedura da adottare Designare un tecnico qualificato con funzioni di controllo dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto; Eseguire mappatura dell amianto presente nell edificio edificio (planimetrie, rilievo fotografico, ); Informare gli occupanti l immobilel immobile; Stabilire misure di sicurezza per operazioni di pulizia e manutenzione in presenza di MCA; Aggiornare annualmente il documento di valutazione dei rischi attraverso analoghe procedure di verifica.

24 L attività di manutenzione e custodia Essa si suddivide in interventi che: NON COMPORTANO contatto diretto con amianto; POSSONO INTERESSARE ACCIDENTALMENTE materiali contenenti amianto; INTERESSANO INTENZIONALMENTE parti limitate di materiali contenenti amianto.

25 La rimozione Ad oggi non vi è obbligo per la rimozione di coperture in cemento amianto o amianto friabile, purché non sia fonte di rischio. Potrebbe invece essere obbligatorio procedere ad uno degli interventi previsti dalla legge (incapsulamento, sovracopertura e rimozione),, nel caso in cui questo risultasse friabile (con conseguente rilascio di fibre d amianto) d a causa di un accentuato stato di degrado.

26 La presenza di amianto in condominio La normativa Regionale Vigente e il P.R.A.L.

27 L.R. n 17 del 29/09/2003 Art.1 Finalità La presente legge attua le disposizioni della legge 257/92 (norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto) in osservanza del D.P.R. 08/08 08/1994 (Atto di indirizzo e coordinamento per l adozione l di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto). amianto). Estende il campo di intervento anche all amianto amianto in matrice compatta

28 L.R. n 17 del 29/09/2003 Art.5 Registri Entro trenta giorni dall approvazione approvazione del PRAL, presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti registri: Registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo,, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto; Registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.

29 Art.6 Obblighi dei proprietari Al fine di conseguire il censimento completo dell amianto presente sul territorio regionale, i soggetti pubblici ed i privati proprietari sono tenuti a: Per edifici,, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all ASL competente per territorio,, qualora non già effettuato; L.R. n 17 del 29/09/2003

30 Piano Regionale Amianto Lombardia Adempimenti previsti Mappatura dell amianto presente sul territorio Mappatura dell amianto presente sul territorio Mappatura georeferenziatadelle coperture in in cemento amianto ARPA Censimento ASL ASL COMUNI PROVINCE Registri Registro Registro pubblico degli degli edifici edifici industriali e e ad ad uso uso abitativo degli degli impianti, dei dei mezzi mezzi di di trasporto, dei dei luoghi luoghi con con presenza o contaminazione di di amianto amianto e e delle delle strutture strutture pubbliche o o private private aperte aperte al al pubblico. pubblico. Registro Registro delle delle imprese imprese che che effettuano attività attivitàdi di bonifica bonifica e/o e/o smaltimento ASL ASL

31 Il Censimento Risponde all obbligo dell accertamento della presenza di amianto negli edifici già previsto nella normativa nazionale (art.12 del DPR 08/08 08/1994 e D.M. 06/09/1994) e consiste nel rilevare la presenza di amianto sul territorio regionale negli edifici e nei luoghi in genere (per quanto di nostro interesse).

32 Il Censimento Svolto dalle ASL in collaborazione con Comuni e Province è il primo elemento di conoscenza che rende possibile: La stima dei quantitativi e lo stato di conservazione dei rifiuti contenenti amianto; La valutazione del rischio; La programmazione della manutenzione e controllo dell amianto; La mappatura georeferenziata dell amianto presente sul territorio.

33 Obiettivi strategici del PRAL 1. CENSIMENTO E MAPPATURA SITI CON AMIANTO ENTRO 3 ANNI (dall approvazione approvazione PRAL) 2. ELIMINAZIONE ENTRO 10 ANNI DAL TERRITORIO LOMBARDO DELL AMIANTO SOTTO QUALSIASI FORMA 3. VALUTAZIONE DI METODI ALTERNATIVI PER LO SMALTIMENTO DELL AMIANTO 4. I PROPRIETARI DEI SITI CON AMIANTO DEVONO PROVVEDERE ALLA LORO MESSA IN SICUREZZA IN ATTESA DI BONIFICA 5. MESSA IN SICUREZZA DEI SITI DISMESSI 6. PROCEDURE DI RECUPERO DELLE SPESE DI BONIFICA E SMALTIMENTO, DA PARTE DEI COMUNI 7. ISTITUZIONE PRESSO DPM DELL ASL DEL REGISTRO DEI LAVORATORI ESPOSTI O EX ESPOSTI ALL AMIANTO AMIANTO

34 La presenza di amianto in condominio Problematiche di gestione del rischio e adempimenti occorrenti.

35 VALUTAZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO Materiali integri integri non non suscettibili di di danneggiamento Materiali integri integri suscettibili di di danneggiamento Materiali danneggiati ELIMINAZIONE DELLE DELLE CAUSE AREA AREA NON NON ESTESA (<10%) AREA AREA ESTESA CONTROLLO PERIODICO PROCEDURA PER PER CORRETTA MANUTENZIONE RESTAURO+ ELIMINAZIONE DELLE DELLE CAUSE BONIFICA Tabella 2 D.M

36 Fattori di esposizione Friabilità; Area interessata Capacità delle pareti di trattenere le fibre Vicinanza di ventilatori o di ventilazione Movimenti di masse d ariad Attività Capacità del pavimento di trattenere le fibre Barriere di separazione Numero di soggetti esposti

37 Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto SE IL MATERIALE PRESENTA UNA SUPERFICIE DANNEGGIATA IN MISURA > AL 10% DELLA SUA ESTENSIONE, SI PROCEDE ALLA BONIFICA COME SE IL DANNO E E MENO EVIDENTE E E NECESSARIO QUANTIFICARNE IL DETERIORAMENTO ATTRAVERSO L APPLICAZIONE DELL INDICE DI DEGRADO INDICATO DAL D.M. 06/09/1994 PRIVILEGIANDO L INTERVENTO DI RIMOZIONE

38 Indice di degrado/valutazione Esso è dato dalla seguente formula: (A+B+C+D+E+F+G+H) x I Dove le lettere rappresentano alcune particolari caratteristiche dello stato di conservazione del materiale nonché ulteriori caratteristiche relative al luogo in cui trovasi il materiale. L indice I rappresenta la vetustà del materiale.

39 Indice di degrado/valutazione Se dalle operazioni svolte l indice l di valutazione assume valore: INFERIORE O UGUALE A 25: : non è previsto alcun intervento di bonifica, ma la rivalutazione dell indice di degrado ogni con frequenza biennale; COMPRESO TRA 25 E 44: esecuzione della bonifica entro 3 anni; UGUALE O MAGGIORE A 45: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

40 Compiti del tecnico incaricato per accertare la presenza di amianto Assumere informazioni presso la proprietà o l Amministratore dell edificio edificio circa il periodo di realizzazione dello stesso; Ricercare documentazione grafica e progettuale, anche presso i competenti uffici, per le necessità del caso; Ricercare e verificare la presenza di eventuale documentazione tecnica comprovante i vari materiali impiegati nella costruzione dell edificio; edificio; Ispezionare direttamente i luoghi verificando la presenza di eventuali materiali in matrice friabile e di quelli in matrice compatta;

41 Compiti del tecnico incaricato per accertare la presenza di amianto Verificare lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto, con particolare attenzione a quelli in matrice friabile (se presenti), allo scopo di fornire una preliminare anche se approssimativa sul potenziale rilascio di fibre; Campionare i materiali sospetti per successiva conferma analitica; Mappare le zone o i luoghi in cui sono presenti Materiali Conteneti Amianto (M.C.A( M.C.A.);.); Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede di rilevamento costituenti il fascicolo tecnico su7lla presenza di amianto nell edificio. edificio.

42 Modalità operative del campionamento Acquisizione documentazione fotografica a colori, che ne evidenzi l ubicazione l rispetto all ambiente ambiente soggetto a contaminazione; Dotazione di adeguati DPI Impiego di adeguati strumenti che non permettano dispersione di polveri o di fibre Prelievo di una piccola parte di materiale (5 cm2 per cemento amianto, 3 campioni ogni 100 mq di circa 10 gr. per amianto friabile)

43 Modalità operative del campionamento Inserimento immediato del campione in busta di plastica ermeticamente sigillabile Segnalazione del punto di prelievo; apposizione di un segnale che indichi: data, nome dell operatore e modalità del prelievo Riparare con adeguati sigillanti il punto di prelievo Compilare la scheda di prelievo Trasmissione diretta del campione, della scheda e della documentazione fotografica al centro incaricato delle analisi

44 Elementi generali da esaminare durante il sopralluogo Una volta accertato (se necessario anche analiticamente) che si tratta di MCA è necessario valutare con quale probabilità la popolazione presente (attuale e futura) può essere esposta a fibre; QUANDO SI PRESENTANO SITUAZIONI INCERTE E E NECESSARIA UN INDAGINE AMBIENTALE: Riferimenti Normativi: 20 FF/l MOCF - 2 FF/l SEM

45 Valutazione del Rischio Amianto IPOTESI 1: presenza di amianto non di rischio immediato perché il materiale è in buone condizioni e difficilmente accessibile IPOTESI 2: rischio potenziale perché il materiale è in buone condizioni ma è facilmente esposto a danneggiamenti IPOTESI 3: il materiale è danneggiato con elevato rischio di dispersione di fibre nell ambiente

46 Valutazione del Rischio Amianto IPOTESI 1 e IPOTESI 2: NON SONO NECESSARI INTERVENTI DI BONIFICA E fatto però obbligo al proprietario dello stabile (in collaborazione con i responsabili delle attività) ) di mettere in atto un programma di custodia e manutenzione.

47 Valutazione del Rischio Amianto IPOTESI 3 È NECESSARIO PROCEDERE IMMEDIATAMENTE ALL INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA degli ambienti con presenza di M.C.A. Esso comporta la bonifica, consistente essenzialmente in: confinamento incapsulamento rimozione

48 La presenza di amianto in condominio Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza di amianto negli edifici

49 Coperture in cemento amianto: segnalazione di m.c.a. da parte di privati Segnalazione al al Comune da da parte parte di di un un cittadino Monitoraggio dello stato dell amianto M.C.A. Eventuale proposta di di Ordinanza Sindacale per per la la rimozione o il il trattamento del del M.C.A. Il Il Comune Comune provvede a a chiedere al al Proprietario o all Amministratore di di fornire fornire la la documentazione di di cui cui al al DM DM 06/09/94 06/09/94 e e le le informazioni previste previste dal dal PRAL PRAL Trasmissione al al Sindaco Sindaco della della documentazione richiesta, richiesta, sottoscritta da da personale qualificato Comunicazione all ASL all ASL della della documentazione trasmessa Eventuale sopralluogo dell ASL dell ASL con con possibile possibile analisi analisi e e campionature eseguite eseguite dall ARPA

50 La presenza di amianto in condominio Nei casi di materiale contenente amianto in matrice friabile (coibentazioni e/o rivestimenti interni) la procedura è identica con l aggiunta l dell intervento di ARPA Per analisi a fibre o a materiali conteneti amianto, nonché per il rilevamento dell aerodisperso aerodisperso,, al fine di valutare l inquinamento l in atto; Nel caso di ambienti di lavoro intervento di ASL e poi il resto come detto sopra.

51 La presenza di amianto in condominio Cosa dice il D.Lgs.81/ /2008 recentemente aggiornato circa la presenza di amianto negli edifici

52 D.Lgs.81/ /2008 e ss.mm.ii. Titolo IX Capo III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL ESPOSIZIONE ALL AMIANTO AMIANTO Sezione I - Disposizioni Generali Art Campo di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente Decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un esposizione ad amianto,, quali manutenzione, rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

53 D.Lgs.81/ /2008 e ss.mm.ii. Il legislatore ha precisato che tali norme si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un esposizione ad amianto,, quindi senza alcuna esclusione estendendole a tutte le attività lavorative. Ha inoltre eliminato la parola rischio dalla precedente versione dell articolo. In questo modo lascia intendere che indipendentemente da rischio tutti i lavoratori possono essere esposti ad amianto.

54 D.Lgs.81/ /2008 e ss.mm.ii. Titolo IX Capo III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL ESPOSIZIONE ALL AMIANTO AMIANTO Sezione II Obblighi del datore di lavoro Art.248 Individuazione della presenza di amianto 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. 2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.

55 D.Lgs.81/ /2008 e ss.mm.ii. Titolo IX Capo III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL ESPOSIZIONE ALL AMIANTO AMIANTO Sezione II Obblighi del datore di lavoro Art.248 Individuazione della presenza di amianto È cioè previsto l obbligo, l per i Datori di lavoro, di adottare ogni misura necessaria per l individuazione della presenza di materiali a contenuto amiantifero,, prima di intraprendere qualsiasi lavoro di manutenzione o demolizione su porzioni o parti dell edificio. edificio. Ciò pone un obbligo diretto ed indiretto in capo all amministratore amministratore quale custode dell edificio edificio e/o datore di lavoro anche a mezzo appalto o contratto d opera. d

56 D.Lgs.81/ /2008 e ss.mm.ii. Titolo IX Capo III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL ESPOSIZIONE ALL AMIANTO AMIANTO Sezione II Obblighi del datore di lavoro Art.248 Individuazione della presenza di amianto L obbligo dell accertamento della presenza di amianto va nella stessa direzione del suo censimento, previsto dalla vigente normativa. Pertanto disattendere tale obbligo di indagine e censimento costituisce una grave negligenza ed imprudenza dell Amministratore, che può esporlo a spiacevoli conseguenze giudiziarie.

57 D.Lgs.81/ /2008 e ss.mm.ii. Titolo IX Capo III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL ESPOSIZIONE ALL AMIANTO AMIANTO Sezione II Obblighi del datore di lavoro Art.249 Valutazione del rischio 1. Nella valutazione di cui all articolo articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall amianto amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell esposizione esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

58 D.Lgs.81/ /2008 e ss.mm.ii. Titolo IX Capo III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL ESPOSIZIONE ALL AMIANTO AMIANTO Sezione II Obblighi del datore di lavoro Art.249 Valutazione del rischio In sostanza si tratta di stabilire, attraverso le verifiche e le valutazioni precedentemente trattate ed il monitoraggio periodico dell aerodisperso e dello stato di conservazione del materiale a contenuto amiantifero,, se il lavoratore è soggetto ad esposizioni sporadiche e di debole intensità, che deve risultare chiaramente dalla valutazione del rischio, affiché per attività di breve durata e non continuative di manutenzione sia provata la non necessità di adempimenti maggiori a tutela dei lavoratori.

59 D.Lgs.81/ /2008 e ss.mm.ii. Titolo IX Capo III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL ESPOSIZIONE ALL AMIANTO AMIANTO Sezione II Obblighi del datore di lavoro Art.249 Valutazione del rischio L esposizione anche soporadica e limitata al rischio amianto deve sempre comportare l uso l di idonei e specifici D.P.I. per le vie respiratorie, aventi fattore operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell aria o al possibile rischio di esposizione anche per eventi accidentali.

60 La presenza di amianto in condominio Conclusioni

61 Conclusioni Come si è appreso il Condominio non è esente dall applicazione applicazione della suddetta normativa, indipendentemente dal fatto che sia o meno datore di lavoro. In caso di MCA esiste un rischio concreto di esposizione che deve essere valutato in funzione della situazione specifica, alla cui valutazione del rischio devono seguire azioni di monitoraggio. Ciò nell interesse degli occupanti che devono essere adeguatamente informati sulle situazioni rinvenute, sul loro stato di conservazione, sul grado di rischio e sull eventuale possibilità di aerodispersione di fibre. Il tutto al fine di attuare le misure preventive e protettive necessarie o la bonifica in casi di necessità,, a tutela della salute pubblica.

62 Ediltek 2009 La presenza di AMIANTO in CONDOMINIO: : adempimenti dell'amministratore, anche a tutela della salute dei condomini. 1 - La normativa regionale vigente e il PRAL. 2 - Problematiche di gestione del rischio e adempimenti occorrenti. 3 - Le responsabilità dell'amministratore. Relatore Arch. Massimo Pariani

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