POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE



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aureo Politica di gestione dei Conflitti di Interesse POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE PREMESSA... 1 1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI... 2 2. RIFERIMENTI NORMATIVI... 2 3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ... 4 4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE... 4 5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE... 5 6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE... 6 7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE... 7 8. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY... 7 ALLEGATI... 7 ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE... 8 ALLEGATO 2 - DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE... 20 PREMESSA La MiFID riconosce che a causa dell intensificarsi delle attività degli intermediari, le situazioni di sono fisiologiche e che è impossibile eliminarle a priori. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. Una delle misure indicate della MiFID dispone che gli intermediari devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti adeguata alle dimensioni e all organizzazione dell intermediario e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità). Alla luce di quanto esposto, il presente documento espone la politica aziendale cui la BCC (di seguito la Banca ) si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti, anche tenendo conto del suddetto criterio di proporzionalità. La Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti. Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti, relativa alla erogazione di servizi di o gestione patrimoniale viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale. Le fattispecie di conflitti prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per se illeciti. Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni: 1) descrizione delle relazioni con altre norme e documenti; 2) sintesi dei riferimenti normativi; 3) mappatura delle tipologie di conflitti rilevanti per la Banca; 4) gestione dei conflitti evidenziati; 5) informativa (disclosure) dei conflitti cosiddetti residuali ; 6) descrizione delle modalità di tenuta del registro dei conflitti di interessi che sorgono in concreto nel corso dell operatività della Banca; 7) descrizione delle regole di aggiornamento della Policy e del modello interno adottato per la gestione dei conflitti di interesse, nonché i criteri di individuazione, di contenimento e di gestione degli stessi. Settembre 2013 Pagina 1 di 20

aureo Politica di gestione dei Conflitti di Interesse 1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI Le linee guida contenute nella presente Policy integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne. Le indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella Policy sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, nella Policy di Classificazione della Clientela e nelle Linee guida per la gestione degli Incentivi, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d. In particolare: a) la Policy di Esecuzione e Trasmissione degli ordini descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizio di prestato e di strumento o, i criteri ispiratori, le modalità di esecuzione e/o trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di svolte dalla Banca; b) la Policy di Classificazione della Clientela definisce le regole in base alle quali la Banca acquisisce una conoscenza mirata delle caratteristiche dei clienti, al fine di inquadrare gli stessi in una delle categorie previste dalla normativa, individuata sulla base della natura e delle caratteristiche del cliente e secondo le opzioni legislative concesse. Tali regole permettono di garantire il livello di tutela adeguato alla classificazione operata; c) le Linee Guida per la gestione degli Policy sugli Incentivi fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate (compresi i criteri di calcolo e le modalità di pagamento), le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte, e la correlazione rispetto a servizi di e/o accessori prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto dell obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi. Le disposizioni definite nei suddetti documenti devono: - considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni; - ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell erogazione dei servizi d, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari. Al fine di assicurare presso tutti gli alla prestazione dei servizi di una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d uso in apposita disposizione interna (es. comunicazione di servizio). Detta normativa, resa accessibile a tutto il personale della Banca, è altresì resa disponibile a tutti gli al processo di erogazione dei servizi di. Le linee guida della presente norma devono altresì essere recepite in un documento di sintesi, contenente le informazioni principali sulla Conflict Policy (di seguito Sintesi della Conflict Policy per la clientela ) che la Banca adotta (art. 29, c.1, lett. i, Regolamento Intermediari). Tale documento di sintesi dovrà essere fornito in tempo utile, prima della prestazione di servizi di o accessori, al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti (art. 29, lett. i e art. 34, c 3, Regolamento Intermediari). Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca dovrà fornire maggiori dettagli circa la propria politica in materia su un supporto duraturo o telematico, nel rispetto delle condizioni poste dall art. 36 c.2 del Regolamento Intermediari. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI I riferimenti normativi di seguito riportati fanno esplicito riferimento alla Direttiva 2004/39/CE (di seguito MiFID ) e all a relativa Direttiva di emanazione delle misure tecniche di esecuzione (Direttiva 2006/73/CE, di seguito D2 ). Il Regolamento congiunto di Banca d Italia e Consob ai sensi dell art. 6 comma 2-bis del TUF, emanato il 29 ottobre 2007, ha sostanzialmente confermato il recepimento della totalità dei dettami normativi introdotti dalla MiFID in tema di conflitti. La MiFID innova in modo significativo l approccio della disciplina sui conflitti rispetto a quanto previsto dalla normativa preesistente. In particolare, la nuova disciplina riconosce l impossibilità di procedere con l eliminazione dei conflitti a causa dell intensificarsi delle attività degli intermediari, i quali, invece, sono chiamati ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti. Il focus della normativa è, dunque, incentrato sull organizzazione interna, come presidio prevalente e comunque necessario per assicurare la gestione dei conflitti. L art. 21 della D2 stabilisce un set di criteri minimali in base ai quali gli intermediari debbono individuare i conflitti connessi allo svolgimento della propria attività. In particolare, tali criteri si articolano su tre livelli: 1 potenzialità del pregiudizio: l intermediario deve, infatti, verificare al momento della prestazione di servizi di o accessori o di una combinazione di essi se possono emergere conflitti potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; 2 perimetro della verifica: il comma 1 dell art. 21 richiede espressamente di prendere in esame non solo l intermediario in sé considerato, ma anche il relativo Gruppo di appartenenza, tenuto conto della struttura del gruppo medesimo e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono 1 ; 1 La Banca ai sensi dell art. 11 del TUF non appartiene ad alcun Gruppo Settembre 2013 Pagina 2 di 20

aureo Politica di gestione dei Conflitti di Interesse 3 tipologie di, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti. In particolare, l art. 21 individua cinque possibili tipologie di conflitti nei quali la Banca o un soggetto rilevante ad essa connesso (art. 24 Regolamento congiunto Banca d'italia e Consob del 29/10/2007): a) è probabile realizzi un guadagno o, o eviti una perdita a, a spese del b) presenta, nel risultato del servizio prestato al cliente o dell operazione realizzata per conto di quest ultimo, un interesse distinto da quello del c) ha un incentivo o o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato; d) svolge la stessa attività del e) riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. L obiettivo principale della disciplina MiFID in tema di conflitti di interessi è assicurare che gli intermediari adottino ogni misura ragionevole per evitare che detti conflitti ledano gli interessi della clientela. A tal proposito, nell art. 22 della D2 è prescritto agli intermediari di elaborare in forma scritta la politica di gestione dei conflitti adeguata alle dimensioni, all organizzazione delle medesime, nonché alla natura e complessità delle attività dalle stesse svolte e di applicarla in via continuativa. La politica di gestione deve, in primo luogo, con riferimento ai servizi e alle attività di e ai servizi accessori prestati, consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. In secondo luogo, la politica di gestione deve dare conto delle procedure e misure da adottare per gestire i conflitti individuati in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti. In relazione a quanto sopra esposto, l art. 22 della D2 fornisce alcune indicazioni circa le misure e procedure da prendere i n considerazione nel definire la politica di gestione. Trattasi di soluzioni dirette a garantire che i soggetti impegnati nello svolgimento delle attività, che danno luogo a conflitti di interessi, operino con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività dell intermediario e il grado di rischio per i clienti. Tale norma si riferisce, in particolare, a: - misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i "soggetti rilevanti"; - la vigilanza separata dei soggetti rilevanti; - l eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un altra attività, nel caso in cui possa sorgere un tra dette attività; - misure volte ad eliminare o limitare l esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di o accessorio; - misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di o accessori distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti. Quando le disposizioni organizzative o amministrative, adottate dall intermediario per gestire i conflitti, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l intermediario deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti (art. 25, comma 5, Regolamento congiunto Banca d'italia e Consob del 29/10/2007). Pertanto, il documento di Conflict Policy oltre a descrivere la generalità dei presidi, di tipo organizzativo ed amministrativo, adottati dalla Banca al fine di gestire i conflitti, dovrà dare evidenza delle casistiche in cui i conflitti non sono dirimibili e per le quali la Banca, in base a quanto richiesto dal comma 4 dell art. 22, fornisce adeguata informativa nei confronti dei clienti. Alla luce di quanto detto, l informativa sui conflitti diviene una misura residuale ed aggiuntiva rispetto ai presidi interni che non esenta l intermediario dall obbligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative necessarie ad evitare che i conflitti incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti. Ai sensi dell art. 30, comma 1, lett. h) della D2, gli intermediari devono rendere noti ai propri clienti i capisaldi della propria politica di gestione tramite: - la consegna di apposito documento ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, che descriva in forma sintetica la strategia seguita per i conflitti conformemente all art. 22; - la messa a disposizione di maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta. Secondo quanto disposto dall art. 23 della D2 (art. 26 Regolamento congiunto Banca d'italia e Consob del 29/10/2007), gli intermediari devono tenere ed aggiornare regolarmente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di o accessori o di attività di svolti dall intermediario (o per suo conto), per i quali sia sorto, o nel caso di un attività in corso, possa sorgere, un di interessi che rischia di ledere gravemente gli interessi dei clienti. Scopo di tale registro è recare la casistica anche su base storica dei servizi e delle attività che possono originare conflitti. Infine, nessun rilievo assume ai fini della individuazione delle misure adeguate per gestire i conflitti la natu ra dei clienti i cui interessi possono risultare pregiudicati dai conflitti medesimi: l obbligo dell intermediario di adottare ogni misura ragionevole per individuare e gestire i conflitti di interessi risulta, infatti, parimenti applicabile nei riguardi della generalità dei clienti, siano essi controparti qualificate, clienti professionali o clienti al dettaglio. A tal proposito, l art. 24 della MiFID non elenca, tra gli articoli esentati dall applicazione delle regole di condotta nei confronti delle controparti qualificate, l art. 18, comma 2, della MiFID. Settembre 2013 Pagina 3 di 20

aureo Politica di gestione dei Conflitti di Interesse La classificazione attribuita alla clientela incide tuttavia sulla informativa che ad essi dovrebbe essere fornita. Infatti, ai sensi dell art. 22, comma 4 della D2, tale informativa deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, per consentire una decisione informata sul servizio di o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il. 3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ Il Regolamento congiunto Banca d Italia-Consob, richiamando le regole MiFID, dispone che gli intermediari, nel valutare l ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di prestati. Tale disposizione rappresenta un applicazione diretta del criterio di proporzionalità, in base al quale intermediari di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi. Al riguardo, dopo aver ricordato come la Banca svolga su base locale e con intensità limitata la propria gamma di servizi di e di servizi accessori nei confronti della propria clientela, si evidenziano le seguenti considerazioni: a) fra le attività esercitate dalla Banca assumono particolare rilevanza l'attività di collocamento di proprie emissioni obbligazionarie (PO), oltre a certificati di deposito (CD) e pronti contro termine (PCT) e di collocamento/distribuzione di strumenti e prodotti emessi da terzi; viceversa, l'attività di erogazione del credito della Banca non presenta, ai fini in esame, aspetti rilevanti poiché fra la propria clientela affidata non sono presenti emittenti di titoli (di capitale o di debito) quotati o comunque diffusi fra il pubblico, né la Banca presta servizi di intermediazione o attività di supporto o consulenza a alle imprese o a enti con riferimento a eventuali loro progetti di finanza straordinaria o, in ogni caso, di raccolta di risparmio; anche i rapporti commerciali in essere con alcune società prodotto del Gruppo "Iccrea" non presentano particolari problematiche direttamente riconducibili a rapporti di Gruppo in quanto la Banca non solo non appartiene alle società rientranti nel Gruppo Iccrea, ma nemmeno ha siglato con tali società vincolanti accordi commerciali, né la gestione della Banca è in alcun modo soggetta a attività di direzione o coordinamento da parte di soggetti terzi; b) sul fronte qualitativo, assume rilevanza l'esistenza di un efficace presidio da parte del Sistema dei Controlli Interni e l'adozione di un codice di comportamento. Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti. Ai sensi dell art. 25 del regolamento congiunto Banca d Italia-Consob, ai fini dell attuazione di un efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni e, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività. In particolare, misure di gestione dei conflitti, volte a stabilire barriere informative tra le diverse funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi e orientate verso una separatezza funzionale tra unità organizzative, sono poco realizzabili negli intermediari di limitate dimensioni. L attuazione di tali procedure comporterebbe oneri organizzativi non proporzionati alle dimensioni dell intermediario e ai vantaggi ottenuti dalla prestazione del servizio di. Pertanto, le banche di piccole dimensioni possono adottare procedure alternative in grado di contrastare i rischi associati ai conflitti rilevati: in tal senso assumono rilevanza significativa soluzioni volte all eliminazione di legami diretti delle retribuzioni dei soggetti rilevanti addetti allo svolgimento di attività tra loro in. In ultima istanza, qualora non sia possibile individuare idonee misure organizzative ovvero le soluzioni amministrative adottate non vengano giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela, la Banca deve fornire adeguata disclosure secondo quanto stabilito dalla normativa (si veda il capitolo 6 Informativa sui conflitti ). 4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE Al fine di redigere la presente Policy, la Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di, riassumendoli dettagliatamente nel documento "Mappatura dei Conflitti ". Ai fini della rilevazione dei conflitti potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l interesse dell investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte della Banca. Nella individuazione della sussistenza di un determinato, sono stati considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso: a) il carattere potenziale del, che deve pertanto essere apprezzabile ex ante. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate ex post, circa il manifestarsi di un, non dovranno essere prese in considerazione; b) l esistenza di una possibile subordinazione dell interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro c) la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità. Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti, è stato valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni previste dall art. 21 della D2, recepite nell art. 24 del Regolamento congiunto, di seguito illustrate: - lett. a) realizzino un guadagno o o evitino una perdita a, a spese del Settembre 2013 Pagina 4 di 20

aureo Politica di gestione dei Conflitti di Interesse - lett. b) siano portatori di un del cliente medesimo; - lett. c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; - lett. d) svolgano la medesima attività del - lett. e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l analisi congiunta dei seguenti parametri: a. tipologia di servizio di prestato; b. tipologia di strumento o oggetto del servizio; c. unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal Regolamento interno aziendale; d. modalità operative di erogazione del servizio di. A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti ogni qualvolta i servizi di erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti emessi dalla Banca stessa ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura: - interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali; - interesse a variare la propria posizione creditizia; - interesse ad acquisire informazioni confidenziali. Ne è derivata la necessità di considerare l insorgere di potenziali conflitti per tutte le emissioni di strumenti : - delle imprese affidate, purché l affidamento loro concesso risulti rilevante; di fornitori strategici della Banca; delle imprese cui sono eventualmente prestati i servizi di consulenza in materia di struttura a ed assistenza all emissione ed al collocamento; - di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari; - collocati con acquisto a fermo o a garanzia. I servizi e attività di ed i servizi accessori considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti: 1 Ricezione e trasmissione di ordini; 2 Negoziazione per conto proprio; 3 Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 4 Consulenza in materia di investimenti. 5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE Nel presente capitolo viene illustrata la politica di gestione dei conflitti adottata dalla Banca, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente. In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti rilevati in corrispondenza dei servizi di erogati, la Banca ha considerato i seguenti fattori: la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela, il costo aziendale delle soluzioni organizzative definite, la dimensione e la complessità dell attività svolta dalla Banca stessa. Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i "soggetti rilevanti", impegnati in attività configgenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. Le misure di gestione dei conflitti individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: - linee-guida strategico-operative vincolanti: a) confermata l'esecuzione di ordini della clientela in conto proprio da parte della Banca solo limitatamente alle attività non indirizzabili sul mercato ad altri intermediari; b) nei servizi di collocamento o distribuzione di strumenti o prodotti non stipulare accordi che contemplino l'aumento delle retrocessioni in base ai volumi collocati; c) non adottare forme di incentivo ai dipendenti e collaboratori finalizzate a singoli strumenti ; d) adottare una adeguata politica di pricing per gli strumenti di propria emissione (obbligazioni, certificati di deposito, pronti contro termine) allineata con le migliori pratiche di mercato, nonché perseguire una adeguata informativa alla clientela che consenta alla stessa (cfr emissioni obbligazionarie) il raffronto con attività e free risk comparabili per duration, al fine di consentire scelte consapevoli; e) previsone dell'abbinamento del servizio di consulenza anche al collocamento di strumenti, perseguendo con tale combinazione un comportamento attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela, anche nel post-vendita; la Banca valuta sempre le istanze della clientela (che abbia fornito le informazioni richieste), raccomandando solo ed esclusivamente strumenti adeguati alle caratteristiche della stessa; Settembre 2013 Pagina 5 di 20

aureo Politica di gestione dei Conflitti di Interesse - soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti. A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato; - soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti; - soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei "soggetti rilevanti" che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un altra attività, nel caso in cui possa sorgere un tra le suddette; - misure volte ad eliminare o limitare l esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di ; - misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti. Si sottolinea che, ai fini dell individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità dei clienti. I conflitti sopra individuati sono stati gestiti dalla Banca attraverso: l adozione di un modello operativo ritenuto efficace; una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità; l adozione di procedure interne e punti di controllo; la disposizione di mirate regole di condotta. La descrizione delle diverse procedure intraprese dalla Banca al fine di limitare il rischio associato ad azioni in con gli interessi della clientela sono indicate in dettaglio nell allegato documento "Mappatura dei conflitti ". 6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE Nella presente sezione sono riportate le tipologie di conflitti per le quali la Banca ravvede la necessità di darne adeguata informativa alla clientela in quanto non è stato possibile individuare idonee misure organizzative, oppure le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela, al fine di consentirgli di prendere una decisione informata sul servizio di, tenuto conto del contesto in cui sorge il. Per quanto riguarda le modalità mediante le quali verrà fornita l informativa alla clientela, la Banca specifica le fattispecie di conflitti che non ritiene sufficientemente presidiati nel "Documento di sintesi della politica di gestione dei conflitti " consegnato con la "Informativa Precontrattuale" preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di. Tale informativa non costituisce una autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente. La Banca ha ritenuto opportuno acquisire l'attestazione del cliente per presa visione di tale informativa. Si dettaglia di seguito l'elenco delle principali tipologie di servizi di, rispetto ai quali la Banca stessa ritiene che le misure di gestione adottate potrebbero non essere in grado di eliminare totalmente il rischio di poter nuocere agli interessi del cliente e per le quali ravvede l esigenza di dare disclosure dei conflitti generati (si rinvia per il dettaglio completo all allegato documento "Mappatura dei conflitti "): tipologia di servizio di * strumenti 24/a guadagno o a danno del cliente 24/b interesse distito da quello del cliente 24/c privilegio di interessi di altri clienti 24/d svolgimento della stessa attività 24/e riscossione di incentivi da terzi informativa precontrattuale altra eventuale informativa: gestione ordine COLL + CONS NEG RTO PO di propria emissione X X X Policy sui conflitti Policy esecuzione ordini Clausola Policy sui conflitti NEG + CONS PCT propri X X X Clausola Policy esecuzione ordini FONDI-SICAV Policy sui conflitti COLL + CONS Clausola POLIZZE vita e X X X Informativa sugli incentivi NEG (ordini Fondi-Sicav) GEPA di terzi Policy esecuzione ordini COLL + CONS CD di propria emissione X X Policy sui conflitti Clausola * RTO ricezione e trasmissione ordini; NEG negoziazione in contropartita diretta; CONS consulenza; COLL collocamento e distribuzione; GEPA gestione di portafogli. Settembre 2013 Pagina 6 di 20

aureo Politica di gestione dei Conflitti di Interesse 7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE Alla luce di quanto previsto dall art. 26 del Regolamento congiunto (art. 23 della D2), che prescrive l obbligo per gli intermediari di istituire e aggiornare regolarmente un registro nel quale vengano riportati i tipi di servizi di svolti dall intermediario, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un attività in corso, possa sorgere un che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, la Banca ha istituito un registro nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di che in concreto sorgono nel corso dell erogazione dei determinati servizi di e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla clientela. Il registro in oggetto costituisce l archivio storico di tutti i conflitti, connessi all erogazione dei singoli servizi di, emersi a partire dalla sua istituzione. La corretta gestione del registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione tra la Funzione aziendale che ha il compito di amministrare il registro (Funzione di Conformità) e le unità organizzative aziendali preposte all erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di lesive degli interessi dei clienti, affinché possa essere aggiornato con tempestività. 8. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY Al fine di garantire un efficace gestione dei conflitti, la Banca sottopone a verifica l intero contenuto della presente policy e il connesso documento di sintesi per la clientela, con cadenza almeno annuale oppure, ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell operatività o nelle tipologie di servizi di erogati che generano o potenzialmente sono in grado di generare conflitti. ALLEGATI 1. Mappatura dei conflitti 2. Documento di sintesi (per la clientela) della Politica di gestione dei Conflitti (tale sintesi viene inserita all interno dell Informativa Precontrattuale) Settembre 2013 Pagina 7 di 20

ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE ID 1 RTO - Ricezione e trasmissione di ordini 2 RTO - Ricezione e trasmissione di ordini NEG - Negoziazione La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di ogniqualvolta: - lo strumento o oggetto del servizio risulti di propria emissione; - il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi. Nell'ambito della prestazione del servizio RTO di ricezione e trasmissione, la Banca potrebbe eseguire l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad un individuato broker Tipologia di del cliente medesimo; c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato. Con riferimento alla fattispecie di riconducibile alla lett. b), la Banca dovrà darne adeguata disclosure (policy), in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela. Per quanto concerne la lett. c), le possibili misure necessarie ad assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini sono le seguenti: - conferma delle istruzioni operative che disciplinano le regole di inserimento degli ordini stessi in procedura - adeguamento del Codice di comportamento, al fine di prevedere uno specifico divieto per gli operatori di front office di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti. Quando la prestazione del servizio di in oggetto avviene mediante l'ausilio di Procedure informatiche di interconnessione le stesse garantiscono il rispetto delle priorità di inserimento / ricezione degli ordini. Misure di gestione: - formalizzazione della strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini dei clienti (Execution / Transmission Policy), nella quale viene indicata per ciascuna tipologia di strumento o trattato, il 1) prodotti di propria emissione; 2) strumenti e prodotti trattati in RTO inseriti nella propria Transmission Policy; presenti nel portafoglio di proprietà Luglio 2010 Pagina 8 di 20

per conto proprio 3 RTO - Ricezione e trasmissione di ordini CONS - Consulenza in materia di investimenti terzo. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe realizzare un guadagno o evitare una perdita a a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso. Le fattispecie di di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato. Tipologia di guadagno o o evitare una perdita a, a danno del del cliente medesimo. guadagno o o evitare una perdita a, a danno del servizio di prestato e le sedi di esecuzione/broker contemplati; monitoraggio costante circa la ristretta operatività in contropartita diretta; - adeguamento del Codice di comportamento; - istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori di front office, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella scelta del servizio di (ricezione e trasmissione versus collocamento), in corrispondenza del medesimo strumento o, la Banca non deve pregiudicare gli interessi dei clienti. Tale circostanza deve comunque essere oggetto di informativa alla clientela. - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che prestano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini dalle performance conseguite nell'ambito della gestione del portafoglio di proprietà; Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di in oggetto, la Banca adotta le seguenti misure di gestione: - adeguamento del Codice di comportamento, al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate trattati in RTO inseriti nella Transmission Policy Prodotti di propria emissione; Luglio 2010 Pagina 9 di 20

4 NEG - Negoziazione per conto proprio 5 NEG - Negoziazione per conto proprio COLL - L esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: - le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno o a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti non quotati o quotati su Mercati Regolamentati illiquidi; - la Banca è emittente degli strumenti oggetto di negoziazione. Nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di collocamento sui medesimi Tipologia di del cliente medesimo. guadagno o o evitare una perdita a, a danno del del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato. fornite alla clientela; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività. In particolare, viene garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti. Misure di gestione: - adozione di un processo di pricing oggettivo e strutturato presidiato dalla Funzione di conformità; - adozione di una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori; - quando la Banca è emittente dello strumento o oggetto di negoziazione (PO), tale circostanza è resa nota ai clienti mediante apposita disclosure, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di mitigare il rischio di pregiudizio per i clienti. Misure di gestione: - istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori di front office, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella PCT /prodotti collocati dalla banca Luglio 2010 Pagina 10 di 20

Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente DISTRIB - Distribuzione di prodotti 6 NEG - Negoziazione per conto proprio CONSUL - Consulenza in materia di investimenti strumenti al fine di lucrare margini commissionali più alti. Le fattispecie di si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, congiuntamente alle prestazione del servizio di negoziazione conto proprio, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell ambito dell attività di negoziazione in conto proprio potrebbero Tipologia di guadagno o o evitare una perdita a, a danno del del cliente medesimo; e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. Il sussiste quando il modello operativo dell'attività di intermediazione prevede che gli stessi strumenti siano trattati in negoziazione conto proprio e mediante il servizio di collocamento. guadagno o o evitare una perdita a, a danno del scelta del servizio di (negoziazione conto proprio versus collocamento), in corrispondenza del medesimo strumento o, la Banca non deve pregiudicare gli interessi dei clienti. Tale circostanze dovrà comunque essere oggetto di informativa alla clientela. - indipendenza del sistema retributivo degli operatori di front office rispetto alle performance conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento; - adeguamento del Codice di comportamento al fine richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di ; - con riferimento alla fattispecie di disciplinata alla lett. e), nell'ambito della "Policy sugli incentivi" viene verificata l'eventuale esistenza di incentivi "illegittimi". Misure di gestione: - limitazione in capo alla Banca dell'attività di negoziazione diretta con la clientela ai soli PO e PCT; - in ogni caso, viene garantita la indipendenza del sistema retributivo degli operatori dell'area interessata rispetto a specifici emittenti / specifici strumenti ; Nell'ipotesi in cui le misure di gestione non fossero sufficienti a mitigare il rischio di ledere gli presenti nel portafoglio di proprietà Luglio 2010 Pagina 11 di 20

7 COLL - Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente DISTRIB - Distribuzione di prodotti e servizi influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza. Nell'ambito della prestazione dei servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti, la Banca potrebbe presentare interessi in con la clientela in quanto: - potrebbe trattarsi di strumenti di propria emissione; - gli strumenti in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca; in tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; - trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali Tipologia di del cliente medesimo; d) la Banca svolga la medesima attività del cliente. guadagno o o evitare una perdita a, a danno del del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. interessi della clientela, la Banca fornirà adeguata informativa (disclosure). Dall'analisi delle fattispecie di conflitti rilevate, sembra potersi escludere la possibilità di adottare misure organizzative atte a mitigare il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti. Pertanto, tali conflitti sono oggetto di adeguata disclosure alla clientela (in sede di policy e di gestione degli ordini). In ogni caso, per i prodotti di propria emissione (in prevalenza PO) adotta in sede di emissione politiche di pricing/rendimento a favore della clientela correlate positivamente ai rendimenti dei similari titoli governativi italiani. Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e), al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi illegittimi, viene condotta un attività volta all individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi. In caso di ammissibilità di tali incentivi, questi sono resi noti ai clienti (disclosure). In ogni caso: - non stipulare accordi che Prodotti di propria emissione., prodotti e servizi degli Istituti di Categoria del Credito Cooperativo. Fondi emessi dalla società Bcc Risparmio e Previdenza; Polizze e BccVita e AssimocoVita; Gepa CCB Cassa Centrale Banca. Fondi Nord Est Asset Management Fondi piattaforma multimarca Iccrea 2 Fondo Pensione Aureo emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante: - fattispecie non 2 riconducibili alla seguenti case di : Schroder Investment Management Luxembourg S.A., Morgan Stanley Investment Management Limited, JP Morgan Asset Management S.a. R.L., BNP Paribas Asset Management Luxembourg, Franklin Templeton International Services S.A. Amundi S.G.R. S.p.A., Pictet & CIE Europe S.A., Banca Finnat Euramerica S.p.A., Etica SGR, Invesco Asset Management S.a.. Luglio 2010 Pagina 12 di 20

sia stato accordato un finanziamento rilevante, ovvero quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al gruppo economico di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%. Tipologia di contemplino aumenti di provvigioni o retrocessioni in base ai volumi collocati; - non adottare forme di incentivo ai dipendenti e collaboratori finalizzate a singoli strumenti ; - adottare una adeguata politica di pricing per gli strumenti di propria emissione (obbligazioni e certificati di deposito) allineata con le migliori pratiche di mercato, nonché perseguire una adeguata informativa alla clientela che consenta alla stessa il raffronto con attività e free risk comparabili per duration, al fine di consentire scelte consapevoli. presente. 8 COLL - Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente DISTRIB - Distribuzione di prodotti e servizi CONSUL - Consulenza in materia di investimenti Le fattispecie di di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato. guadagno o o evitare una perdita a, a danno del del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi diclienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; e) la Banca riceve o può ricevere da La Banca prevede l'abbinamento del servizio di consulenza al collocamento di strumenti, perseguendo con tale combinazione un comportamento attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela. In tale circostanza, la Banca valuta le istanze della clientela, raccomandando solo ed esclusivamente strumenti adeguati alle caratteristiche della stessa. Misure di gestione: - Codice di comportamento, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle /prodotti collocati dalla banca., prodotti e servizi degli Istituti di Categoria del Credito Cooperativo. Fondi emessi dalla società Bcc Risparmio e Previdenza; Polizze e BccVita e AssimocoVita; Gepa CCB Cassa Centrale Banca. Fondi Nord Est Asset Luglio 2010 Pagina 13 di 20

9 COLL - SOTT Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti CON assunzione a fermo ovvero CON assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente Nello svolgimento del servizio di in oggetto la Banca è esposta a situazioni di di interesse insiti nella prestazione del servizio collocamento stesso a favore della clientela, in quanto: - potrebbe avere nel risultato dell'operazione un interesse distinto rispetto a quello del cliente, connesso alla garanzia prestata all'emittente degli strumenti trattati; - gli strumenti in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; Tipologia di una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. guadagno o o evitare una perdita a, a danno del del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato. raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento; La consulenza abbinata al collocamento permette, peraltro, di presumere l accrescimento della qualità dei servizi resi alla clientela, che costituisce uno dei requisiti principali per rendere legittimi gli incentivi percepiti nella prestazione del servizio di collocamento. I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con le fattispecie di conflitti rilevate, non possono essere mitigati mediante l'adozione di opportune misure organizzative. Pertanto, tali conflitti devono essere oggetto di adeguata disclosure. Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e), al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi illegittimi dovrebbe essere condotta un attività volta all individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi. In caso di ammissibilità di tali incentivi questi dovrebbero essere resi noti ai clienti (disclosure). Nel Management. Fondi piattaforma multimarca Iccrea 3 Fondo Pensione Aureo SERVIZIO NON PRESTATO DALLA BANCA 3 riconducibili alla seguenti case di : Schroder Investment Management Luxembourg S.A., Morgan Stanley Investment Management Limited, JP Morgan Asset Management S.a. R.L., BNP Paribas Asset Management Luxembourg, Franklin Templeton International Services S.A. Amundi S.G.R. S.p.A., Pictet & CIE Europe S.A., Banca Finnat Euramerica S.p.A., Etica SGR, Invesco Asset Management S.a.. Luglio 2010 Pagina 14 di 20

10 Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti CON assunzione a fermo ovvero CON assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente Consulenza in materia di investimenti - trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto. - trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Le fattispecie di di interesse si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento con garanzia di strumenti, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato. In tali circostanze, infatti, la Banca potrebbe fornire raccomandazioni personalizzate allo scopo di favorire il collocamento di strumenti, così da limitare l'impatto che la garanzia prestata all'emittente potrebbe avere sul portafoglio di proprietà. Tipologia di e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. guadagno o o evitare una perdita a, a danno del del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato. caso opposto, tali incentivi verrebbero considerati in e, pertanto, dovrebbero essere diversamente gestiti. Misure di gestione: - Codice di comportamento, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività. In particolare, dovrebbe essere garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento e derivanti dai risultati della gestione del portafoglio di proprietà. Valutare la possibilità di strutturare un sistema incentivante per i consulenti legato al grado di fidelizzazione della clientela rispetto al servizio di consulenza stesso. SERVIZIO NON PRESTATO DALLA BANCA Luglio 2010 Pagina 15 di 20

Tipologia di 11 GEPA - Gestione di portafogli 12 GEPA - Gestione di portafogli COLL _ Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente I conflitti insiti nella prestazione del servizio di gestione individuale portafogli di della clientela, derivano dalla possibilità per l'unità organizzativa incaricata di trattare strumenti emessi dalla Banca stessa, ovvero emessi da società con le quali si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari o da società finanziate in misura rilevante. Tali conflitti si manifestano, inoltre, in presenza di incentivi diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto, pagati da soggetti diversi dal cliente (es. emittenti di strumenti, società di gestione di OICR, negoziatori terzi, etc.). L'esistenza di conflitti nella prestazione del servizio di in esame deriva dalla possibilità, per l'unità organizzativa incaricata, di inserire nei portafogli gestiti per conto dei clienti strumenti per i quali la Banca presta contestualmente attività di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente. In tali circostanze, infatti, la Banca: - potrebbe lucrare le commissioni del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. guadagno o o evitare una perdita a, a danno del L'adozione di misure organizzative ed operative volte alla gestione dei conflitti, insiti nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di, non è sufficiente a mitigare il rischio di ledere gli interessi della clientela. Pertanto, deve essere data adeguata disclosure ai clienti circa l esistenza di tali situazioni di prima di procedere con la prestazione del servizio di. Misure di gestione: - separatezza funzionale tra l'unità organizzativa impegnata nella prestazione del servizio di gestione portafogli e l'unità preposta allo svolgimento di attività di collocamento; - Codice di comportamento, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di gestione portafogli di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto decisioni di adottate SERVIZIO NON PRESTATO DALLA BANCA SERVIZIO NON PRESTATO DALLA BANCA Luglio 2010 Pagina 16 di 20

(Distribuzione di prodotti ) derivanti dalla prestazione congiunta di entrambi i servizi di ; - potrebbe realizzare operazioni su strumenti di propria emissione e/o emessi da società appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo; - potrebbe realizzare operazioni su strumenti emessi da società finanziate in misura rilevante ed ottenere con i proventi del collocamento il rimborso del credito erogato. Tipologia di del cliente medesimo. per conto della clientela; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività. In particolare, dovrebbe essere garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di gestione portafogli, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento. La possibilità per l'unità organizzativa incaricata di realizzare operazioni su strumenti di propria emissione e/o emessi da società del Sistema di Credito Cooperativo dovrebbe essere resa nota ai clienti mediante apposita disclosure. 13 GEPA - Gestione di portafogli NEG - Negoziazione per conto proprio La prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un attività di proprietary trading avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti genera conflitti di interesse in quanto, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell ambito dell attività di proprietary trading potrebbero influenzare le scelte di effettuate dalla Banca stessa per conto dei clienti gestiti. guadagno o o evitare una perdita a, a danno del del cliente medesimo; d) la Banca svolge la stessa attività del cliente. Con l'obiettivo di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di in oggetto, la Banca dovrebbe adottare le seguenti misure di gestione: - separatezza funzionale tra le unità organizzative che prestano i servizi di interesse (Gestione portafogli e Negoziazione conto proprio), al fine di limitare lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti. A tale scopo, dovrebbe essere garantito almeno quanto segue: i) gli addetti al servizio di gestione devono operare in modo indipendente e senza vincoli di subordinazione rispetto agli altri SERVIZIO NON PRESTATO DALLA BANCA Luglio 2010 Pagina 17 di 20

14 CONSUL - Consulenza in materia di investimenti La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti, a meno che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di o abbia ad oggetto strumenti di propria emissione e/o emessi da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Tipologia di guadagno o o evitare una perdita a, a danno del settori aziendali; ii) il servizio di gestione non sia posto in posizione di subordinazione in termini di autonomia funzionale, decisionale e operativa rispetto alle altre strutture aziendali, comprese quelle per l esercizio degli altri servizi di ; iii) i rapporti tra il servizi di gestione e gli altri servizi devono prendere avvio ad esclusiva iniziativa e sotto la responsabilità del primo. - Codice di comportamento, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di gestione patrimoniale di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire la propria assoluta indipendenza; - prevedere l'indipendenza retributiva dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di gestione portafogli rispetto alle performance commerciali conseguite da altri servizi. I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, non possono essere mitigati mediante l'adozione di opportune misure organizzative. Pertanto, tali conflitti devono essere oggetto di adeguata disclosure. Pur non presentando ulteriori conflitti, la Banca nella prestazione di tale servizio di Prodotti di propria emissione., prodotti e servizi degli Istituti di Categoria del Credito Cooperativo. Fondi emessi dalla società Bcc Risparmio e Previdenza; Polizze e BccVita e AssimocoVita; Luglio 2010 Pagina 18 di 20

Tipologia di del cliente medesimo. adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di (consulenza); - garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritti; - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela. Gepa CCB Cassa Centrale Banca. Fondi Nord Est Asset Management Fondi piattaforma multimarca Iccrea 4 Fondo Pensione Aureo emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante: - fattispecie non presente. 4 riconducibili alla seguenti case di : Schroder Investment Management Luxembourg S.A., Morgan Stanley Investment Management Limited, JP Morgan Asset Management S.a. R.L., BNP Paribas Asset Management Luxembourg, Franklin Templeton International Services S.A. Amundi S.G.R. S.p.A., Pictet & CIE Europe S.A., Banca Finnat Euramerica S.p.A., Etica SGR, Invesco Asset Management S.a.. Luglio 2010 Pagina 19 di 20

Documento di sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse ALLEGATO 2 - DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE - Documento di sintesi - In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (Markets in Financial Instruments Directive, anche Direttiva MiFID), la Banca di Credito Cooperativo di Brescia: a) ha individuato, con riferimento ai servizi e alle attività di e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti; b) ha definito efficaci procedure da seguire e misure da adottare per gestire tali conflitti; c) ha stabilito idoneo sistema di registrazione dei conflitti. Si sintetizzano di seguito, per ciascuno dei punti sopra indicati, le principali attività e gli interventi posti in essere (su richiesta del cliente, la Banca potrà comunque fornire maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti ). 1. Circostanze che generano o potrebbero generare un che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti La Banca svolge su base locale e con intensità limitata la propria gamma di servizi di e di servizi accessori nei confronti della propria clientela. Fra le attività esercitate dalla Banca assumono particolare rilevanza l'attività di collocamento di proprie emissioni obbligazionarie (cui si aggiungono i certificati di deposito e le operazioni di "pronti contro termine") e di collocamento/distribuzione di strumenti e prodotti emessi da terzi (principalmente Fondi-Sicav e Polizze vita e); a queste si aggiunge poi la distribuzione di gestioni patrimoniali di terzi. Sono state, pertanto, esaminate e valutate le tipologie di interessi riconducibili alla Banca al momento della prestazione di tali servizi. Viceversa, l'attività di erogazione del credito della Banca non presenta, ai fini in esame, aspetti rilevanti poiché fra la propria clientela affidata (in via significativa o rilevante) non sono presenti emittenti di titoli (di capitale o di debito) quotati o comunque diffusi fra il pubblico, né la Banca presta servizi di intermediazione o attività di supporto o consulenza a alle imprese o a enti con riferimento a eventuali loro progetti di finanza straordinaria o, in ogni caso, di raccolta di risparmio. Anche i rapporti commerciali in essere con alcune società prodotto del Gruppo "Iccrea" o di altri Gruppi riconducibili alle strutture di Sistema, nazionali o territoriali, delle Banche di Credito Cooperativo non presentano particolari problematiche direttamente riconducibili a rapporti di Gruppo in quanto la Banca non solo non appartiene alle società rientranti nel Gruppo Iccrea o in altri Gruppi, ma nemmeno ha siglato con tali società vincolanti accordi commerciali, né la gestione della Banca è in alcun modo soggetta a attività di direzione o coordinamento da parte di soggetti terzi. 2. Procedure attivate e misure adottate per gestire i conflitti Al fine di evitare o mitigare le differenti fattispecie di conflitti individuate, sono state effettuate determinate scelte operative e, ove necessario, definite adeguate misure organizzative. A livello operativo e commerciale la Banca ha stabilito quanto segue: a) confermare l'esecuzione di ordini della clientela in conto proprio da parte della Banca solo limitatamete alle attività non indirizzabili sul mercato ad altri intermediari; b) nei servizi di collocamento o distribuzione di strumenti o prodotti non stipulare accordi che contemplino l'aumento delle retrocessioni in base ai volumi collocati; c) non adottare forme di incentivo ai dipendenti e collaboratori finalizzate a singoli strumenti ; d) adottare una adeguata politica di pricing per gli strumenti di propria emissione (obbligazioni, certificati di deposito, pronti contro termine) allineata con le migliori pratiche di mercato, nonché perseguire una adeguata informativa alla clientela che consenta alla stessa (cfr emissioni obbligazionarie) il raffronto con attività e free risk comparabili per duration, al fine di consentire scelte consapevoli; e) prevedere dell'abbinamento del servizio di consulenza anche al collocamento di strumenti, perseguendo con tale combinazione un comportamento attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela, garantendo l'assistenza anche nel post-vendita; valutare sempre le istanze della clientela (che abbia fornito le informazioni richieste), raccomandando solo ed esclusivamente strumenti adeguati alle caratteristiche della stessa. Qualora le disposizioni adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto e preferibilmente nell'informativa precontrattuale per quanto concerne gli incentivi, dell'esistenza di tali conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati. Alla funzione di compliance della Banca - funzione di indirizzo e controllo indipendente - è stato attribuito il compito di individuare, valutare e segnalare al Consiglio di Amministrazione i conflitti rilevati o potenzialmente emergenti. 3. Idoneo sistema di registrazione dei conflitti La Banca ha inoltre previsto la tenuta di un registro ove riportare le stituazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un che rischia di incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti. Luglio 2010 Pagina 20 di 20