RINNOVO CCNL 28 LUGLIO 2006 AUTONOLEGGIO



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RINNOVO CCNL 28 LUGLIO 2006 AUTONOLEGGIO Il 18 dicembre Aniasa e le organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto l accordo per il rinnovo del Ccnl autonoleggio, scaduto il 31 luglio 2009. Il nuovo Ccnl decorre dal 1 agosto 2009 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2012 sia per la parte normativa, sia per quella economica. Il rinnovo prevede un aumento dei minimi di 100 euro al livello C2, erogato in tre tranches: la prima, di 35 euro, con decorrenza gennaio 2011; la seconda, di 45 euro, con decorrenza maggio 2011; la terza, di 20 euro, con decorrenza gennaio 2012. Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell accordo, è corrisposto in ragione anche del recupero dei fattori di produttività e di redditività registratisi nel settore di riferimento durante il periodo di vacanza contrattuale un importo forfettario di 750 euro al livello C2, da erogarsi in due tranches, di pari importo, con le retribuzioni di gennaio e marzo 2011. Relativamente alla parte economica, inoltre, sono state rivisitate le indennità di maneggio denaro, di mensa e per lavoro domenicale. Il sistema di relazioni sindacali è stato riformato in un ottica di ampliamento della partecipazione congiunta tra le parti sociali a tutti i livelli, con specifica indicazione, per il livello territoriale ed aziendale, delle materie oggetto di informazione e consultazione. Gli assetti contrattuali sono strutturati sulla base dei principi dettati dall Accodo Interconfederale del 15 aprile 2009. La contrattazione di secondo livello, in ossequio al principio del ne bis in idem, si articola su specifiche materie delegate, in tutto o in parte, dalla legge o dal Ccnl. Per quanto riguarda il premio di risultato, è prevista la centralizzazione della procedura di rinnovo nel caso di aziende articolate su più unità produttive distribuite in diverse aree del territorio nazionale. A decorrere dal 1 gennaio 2011 è stato introdotto l elemento di garanzia retributiva in favore dei dipendenti delle aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31 dicembre 2011 e che non percepiscano trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto a quelli già fissati dal Ccnl. L importo in cifra fissa di tale trattamento è di 250 euro lordi. Relativamente alla disciplina sul mercato del lavoro, l accordo interviene in materia di contratto a tempo deter- 12

minato con particolare riguardo alla ridefinizione delle attività stagionali, al diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato e indeterminato, alla percentuale massima di ricorso a tale tipologia contrattuale (il 30% del personale impiegato a tempo indeterminato) e allo start- up nonché in materia di part-time, di apprendistato professionalizzante e di stage. Relativamente al contratto a tempo parziale è stata introdotta la possibilità, con l assistenza delle RSA/RSU ove richiesta, di variare in aumento, mediante clausole elastiche, la durata della prestazione lavorativa sino ad un massimo del 20% rispetto a quella concordata su base annua. In materia di tutela della maternità viene riconosciuta, a carico dell azienda, un indennità integrativa di quella corrisposta dall Inps, per tutto il periodo di astensione obbligatoria in modo da raggiungere il 100% della quota giornaliera della retribuzione individuale spettante, nonché la possibilità per la lavoratrice madre di chiedere la trasformazione temporanea del rapporto a tempo pieno in part-time al 50% fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. In materia di inquadramento è stato integrato l accordo 17 aprile 2003, con l inserimento al livello C3 della figura professionale di autista di autovettura e al livello B3 di quella di comandante motorista, rinviando alla fase di stesura definitiva del Ccnl la configurazione dell impianto classificatorio relativo alle figure professionali svolgenti attività di noleggio autoambulanza con conducente. Il Ccnl, inoltre, fissa in 14 euro per dodici mensilità per ciascun lavoratore il contributo aziendale da destinare ad un istituendo fondo di assistenza sanitaria integrativa. L accordo, infine, nel prevedere l istituzione entro il 31 dicembre 2012 dell ente bilaterale dell autonoleggio, destina l importo di 2 euro per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. RINNOVO CCNL 9 NOVEMBRE 2006 LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE Il 10 dicembre Aite, Aiti, Ansep-Unitam, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi assistite da Confetra e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto l ipotesi di accordo di rinnovo economico del Ccnl della logistica, del trasporto merci e spedizione, scaduto il 31 agosto 2008. Il 17 dicembre, l ipotesi è stata sottoscritta anche da Anita, Fita-CNA e Trasportounito FIAP-Unimpresa. 13

L intesa non è stata sottoscritta, invece, da Conftrasporto, Confartigianato Trasporti, CLAAI, SNA-Casartigiani, FIAP/L e Unitai. Il nuovo Ccnl decorre dal 1 dicembre 2010 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2012 sia per la parte normativa in attesa di definizione sia per quella economica. Il rinnovo prevede un aumento dei minimi di 122 euro al 3 livello Super, erogato in quattro tranches: la prima, di 35 euro, con decorrenza gennaio 2011; la seconda, di 25 euro, con decorrenza settembre 2011; la terza, di 30 euro, con decorrenza febbraio 2012 e la quarta, di 32 euro, con decorrenza dicembre 2012. A copertura del periodo 1 settembre 2008 1 dicembre 2010, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del Ccnl, è corrisposta una somma una tantum di 150 euro, da erogarsi in due tranches di pari importo con le retribuzioni di gennaio e marzo 2011. Per quanto concerne l assistenza sanitaria integrativa, le parti hanno convenuto di destinare, con decorrenza 1 luglio 2011, un contributo aziendale di 10 euro per dodici mensilità per ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. RINNOVO CCNL 4 MAGGIO 2007 VETRO, LAMPADE E DISPLAY Il 9 dicembre Assovetro e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil hanno sottoscritto l ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl delle industrie del settore del vetro, lampade e display, scaduto il 31 a- gosto 2010. L intesa è stata successivamente sottoscritta anche dall Ugl-Chimici. Il nuovo Ccnl avrà validità fino al 31 agosto 2013 sia per la parte normativa, sia per quella economica. Il rinnovo prevede un aumento dei minimi di 104 euro alla categoria D1 per il settore della produzione del vetro, al 4 livello per quello della trasformazione del vetro e al livello F per quello delle lampade e display. L incremento verrà erogato in tre tranches: la prima, di 34 euro, con decorrenza gennaio 2011; la seconda, di 37 euro, con decorrenza gennaio 2012 e la terza, di 33 euro, con decorrenza gennaio 2013. A copertura del periodo 1 settembre 2010 1 dicembre 2010, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del Ccnl, è corrisposta una somma una tantum di 170 euro, da erogare con la retribuzione di febbraio 2011. Su richie- 14

sta del lavoratore, tale importo potrà essere versato al Fonchim, quale contributo volontario al fondo pensionistico di settore. Sempre per quanto concerne gli aspetti economici, l indennità di funzione Quadri è stata elevata a 60 euro, pur rimanendo assorbibile nel superminimo individuale. In materia di assetti contrattuali, l intesa risulta in linea con i principi stabiliti dall Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009. Per quanto specificamente riguarda la contrattazione di secondo livello, fermo il principio del ne bis in idem, vengono dettate le linee guida sul premio di risultato, il cui aggiornamento è demandato ad un apposita commissione. Per evitare la sovrapponibilità dei cicli negoziali, è, inoltre, prevista la proroga per un periodo di 12 mesi degli accordi aziendali in scadenza nei sei mesi precedenti ovvero successivi alla scadenza del Ccnl. Gli interventi in merito al sistema delle relazioni industriali sono diretti ad implementare la partecipazione paritetica anche attraverso un ampliamento dei compiti attribuiti all Osservatorio Nazionale con particolare riguardo alla tutela dell ambiente, alla sicurezza sul lavoro e alla responsabilità sociale d impresa. In materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati, altresì, adeguati gli scaglioni di riferimento per il calcolo degli RLSSA (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la salute e l ambiente) rispetto alle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 106/2009. L intesa, in un ottica di prevenzione, contenimento e riduzione della conflittualità, ha previsto l adozione di un codice di comportamento, da definire a livello locale/aziendale, ispirato a principi che tutelino la sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia dell ambiente e degli impianti, con particolare riguardo a quelli a ciclo continuo. In materia di classificazione del personale, è stata istituita un apposita commissione paritetica con il compito di a- deguare l attuale impianto in funzione della polivalenza e della polifunzionalità tra le figure professionali. In materia di orario di lavoro è stata introdotta la multiperiodalità, ad esclusione dei lavoratori turnisti addetti alle attività produttive a ciclo continuo. Viene, poi, prevista una calendarizzazione per la fruizione dei permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992, al fine di un 15

contemperamento di tale diritto con le esigenze organizzative e tecnico-produttive delle imprese. Per quanto riguarda la disciplina del trattamento di malattia, l intesa introduce una più rigorosa procedura di comunicazione dell assenza ed esclude dal comporto i periodi di ricovero per la sottoposizione a terapie salvavita. Per quanto concerne le novità in materia di mercato del lavoro, viene introdotto un diritto alla stabilizzazione per i lavoratori che, mediante contratti a tempo determinato e di somministrazione non di carattere stagionale, abbiano intrattenuto con la stessa azienda e per mansioni equivalenti rapporti di lavoro per un periodo complessivo superiore a 43 mesi, comprensivi dell eventuale deroga assistita di cui all art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni. In materia di Welfare contrattuale, l intesa, per il solo settore del vetro, prevede un aumento pari allo 0,1% del contributo paritetico destinato a Fonchim. E stata, infine, istituita un apposita commissione paritetica con il compito di concordare un sistema di assistenza sanitaria integrativa. RINNOVO CCNL 28 MARZO 2007 INDUSTRIA DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA E DEI MATERIALI REFRATTARI Il 22 novembre Confindustria Ceramica e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil hanno sottoscritto l accordo per il rinnovo del Ccnl dell industria delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari, scaduto il 30 giugno 2010. Il nuovo Ccnl decorre dal 1 luglio 2010 ed avrà scadenza il 30 giugno 2013 sia per la parte normativa, sia per quella economica. Il rinnovo prevede un aumento dei minimi di 107 euro al livello D.1, erogato, per quanto riguarda il settore piastrelle, in tre tranches: la prima, di 30 euro, con decorrenza gennaio 2011; la seconda, di 30 euro, con decorrenza ottobre 2011; la terza, di 47 euro, con decorrenza agosto 2012. Per il settore della ceramica, il suddetto aumento verrà corrisposto in quattro tranches: la prima, di 20 euro, con decorrenza gennaio 2011; la seconda, di 30 euro, con decorrenza gennaio 2012; la terza, di 30 euro, con decorrenza novembre 2012 e la quarta, di 27 euro, con decorrenza giugno 2013. A copertura del periodo 1 luglio 2010 31 dicembre 2010, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del 16

Ccnl, è corrisposta una somma una tantum di 120 euro, erogata, per gli addetti al settore piastrelle, in due tranches di pari importo con le retribuzioni di dicembre 2010 e marzo 2011, mentre, per quelli del settore ceramica, in tre soluzioni: la prima, di 30 euro, con la retribuzione di dicembre 2010, la seconda, di 30 euro, con quella di marzo 2011 e la terza, di 60 euro, a giugno 2013. In materia di assetti contrattuali, l intesa recepisce i principi e le procedure previste dall Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009. Relativamente alla contrattazione di secondo livello, le parti hanno demandando alla sede aziendale, ovvero a quella territoriale, la definizione degli obiettivi utili ai fini dell erogazione del premio di risultato. A decorrere dal 1 gennaio 2013, in favore dei lavoratori a tempo indeterminato dipendenti delle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione aziendale o, alternativamente, territoriale e che nei precedenti quattro anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico, individuale o collettivo, in aggiunta a quanto spettante a norma del Ccnl, è riconosciuto, con le competenze del mese di giugno dell anno successivo a quello di riferimento, un importo di 100 euro. Tale somma omnicomprensiva sarà proporzionalmente ridotta fino a concorrenza laddove sia stato corrisposto un trattamento aggiuntivo a quello fissato dal Ccnl medesimo e non è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto. Viene riconosciuto un diritto alla stabilizzazione in favore dei lavoratori che, alle dipendenze della stessa azienda e per l esecuzione di mansioni equivalenti, abbiano maturato, mediante più contratti a tempo determinato purché non di carattere stagionale e/o di somministrazione a termine, un anzianità lavorativa superiore a 43 mesi anche non consecutivi. A tal fine i periodi di lavoro antecedenti al 1 dicembre 2010 si cumuleranno con quelli successivi decorsi 15 mesi dalla data medesima. Il periodo di start up, utile per l esonero dai limiti quantitativi di utilizzo dei contratti a tempo determinato, è stato fissato in 24 mesi. In materia di orario di lavoro, il Ccnl prevede la possibilità, a fronte di temporanee esigenze produttive, tecnologiche ed organizzative, di modificare la distribuzione dell orario settimanale, previa apposita contrattazione tra azienda ed RSU. 17

Relativamente alla disciplina sui permessi ex art. 33, L. n. 104/1992, al fine di contemperare il diritto del lavoratore all assistenza con le esigenze organizzative e tecnicoproduttive dell impresa, viene riconosciuto in capo al lavoratore beneficiario l obbligo di comunicare trimestralmente per iscritto al datore di lavoro il calendario di prevista fruizione. Per quanto concerne l impianto classificatorio, sono stati introdotti alcuni nuovi profili operai, con l obiettivo di concludere, entro il 31 dicembre 2011, la fase di rinnovamento dell intero assetto normativo nell ottica della polifunzionalità tra le figure professionali. Dal 1 settembre 2011, infine, sarà attivato un sistema di assistenza sanitaria integrativa per tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione del Ccnl, con esclusione di quelle che già usufruiscono ovvero che disporranno di un proprio sistema aziendale di assistenza sanitaria. RINNOVO CCNL 29 SETTEMBRE 2008 ATTIVITA MINERARIE Il 19 ottobre Assomineraria e le organizzazioni sindacali Femca-Cisl e Uilcem-Uil hanno sottoscritto l accordo per il rinnovo del Ccnl dell industria mineraria, scaduto il 31 marzo 2010. Il 5 novembre, a seguito dell esito favorevole del referendum confermativo, anche la Filctem-Cgil ha aderito all intesa. Il nuovo Ccnl decorre dal 1 ottobre 2010 ed avrà scadenza il 31 ottobre 2013 sia per la parte normativa, sia per quella economica. Il rinnovo prevede un aumento dei minimi di 125 euro al 5 livello, erogato in tre tranches: la prima, di 41 euro, è stata corrisposta a novembre 2010; la seconda, di 43 euro, con decorrenza aprile 2011 e la terza, di 41 euro, con decorrenza aprile 2012. A copertura del periodo aprile settembre 2010, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del Ccnl, è stata corrisposta con la retribuzione del mese di dicembre una somma una tantum al 5 livello di 287 euro per i dipendenti delle aziende che erogano la tredicesima e di 328 euro per quelli ai quali viene riconosciuta anche la quattordicesima. In materia di mercato del lavoro, è stata introdotta una percentuale massima cumulativa di utilizzo di lavoratori con contratti a tempo determinato e in somministrazione pari al 30% fatta comunque salva una quota minima pa- 18

ri a 10 unità in media annua calcolata sull organico occupato a tempo indeterminato presso l azienda alla data del 31 dicembre dell anno precedente. Inoltre, in favore dei lavoratori che abbiano lavorato alle dipendenze della medesima azienda e per le stesse mansioni con contratti a tempo determinato e in somministrazione per un periodo superiore a 44 mesi complessivi, anche non consecutivi, è riconosciuto il diritto alla stabilizzazione. Dal computo rimangono, però, esclusi i periodi di lavoro prestati per soddisfare esigenze stagionali ovvero legate a particolari commesse. In tema di appalti, al fine di garantire una maggiore sensibilizzazione delle imprese verso la materia della sicurezza sul lavoro con particolare riguardo alle attività lavorative esternalizzate, viene introdotto l obbligo per l azienda committente di escludere dall affidamento le ditte appaltatrici presso le quali siano stati registrati gravi e ripetuti incidenti nei tre anni antecedenti a quello di riferimento. E stato innovato anche l impianto classificatorio, mediante l introduzione di cinque nuovi profili professionali. In materia di orario di lavoro, le parti hanno previsto la possibilità di monetizzare, previo accordo aziendale, le ore di straordinario accantonate per una quota massima del 30%. Il Ccnl, infine, eleva l importo dei contributi destinati al fondo di previdenza complementare (più 0,3% della retribuzione) e a quello di assistenza sanitaria integrativa (incremento di 4 euro mensili a carico dell azienda). TRATTATIVE IN CORSO Ccnl Grafici-Editoriali Nei mesi di ottobre e novembre sono proseguiti gli incontri fra Assografici e le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil per il rinnovo del Ccnl dei Grafici-Editoriali. Nel corso delle varie sessioni, le parti hanno esaminato diversi aspetti qualificanti la proposta datoriale, con particolare riguardo agli obiettivi di flessibilizzazione degli orari, mobilità interna del personale, riduzione delle voci di costo e premialità in funzione dei risultati. Nello specifico, si sono registrate convergenze riguardo all attivazione di una nuova forma di flessibilità oraria direttamente attivabile dalle aziende a fronte di temporanei picchi produttivi; alla revisione del trattamento economi- 19

co di malattia, in un ottica di una maggiore copertura per le malattie gravi e di una politica disincentivante nei confronti delle astensioni brevi e dei fenomeni di assenteismo; alla programmazione delle fruizione dei permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992; alla gestione di una quota parte della tredicesima a livello aziendale. Notevoli distanze permangono, invece, in merito alla richiesta datoriale di introduzione dell istituto della reperibilità. Si registra, infine, il dissenso del fronte datoriale di accedere alla richiesta sindacale di prevedere delle tutele e dei trattamenti economici minimi per i rapporti di lavoro autonomi. Le parti si sono aggiornate al mese di gennaio. NUOVO CCNL UNICO DELLA MOBILITA Nel corso dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, tra Federtrasporto in rappresentanza di Agens, insieme alle associazioni datoriali Anav, Asstra e Ancp e le organizzazioni sindacali di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal, Or.S.A. Ferrovie e Fast Ferrovie) sono proseguiti gli incontri per il nuovo Ccnl della Mobilità. Nello specifico, successivamente all intesa del 30 settembre le organizzazioni sindacali hanno avanzato la richiesta di proseguire la trattativa presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la regolazione della parte e- conomica riferita agli anni 2009 e 2010, alla cui definizione hanno subordinato l operatività dell intesa stessa. Nel corso degli incontri le organizzazioni sindacali hanno manifestato al Dicastero, nella persona del Ministro Matteoli, l esigenza di provvedere immediatamente all adeguamento dei trattamenti salariali per il suddetto periodo, nonché quella di individuare, in occasione dell elaborazione del maxiemendamento alla legge finanziaria, ulteriori fonti di finanziamento in favore del trasporto pubblico locale al fine di evitare difficoltà sia sul fronte occupazionale, sia all utenza. Il Ministero, pur rappresentando l impossibilità allo stato dell arte di dare seguito a tali richieste, si è comunque dichiarato disponibile a tenerne conto nei prossimi interventi legislativi e ha nuovamente convocato le parti negoziali per il 21 dicembre al fine di favorire un utile proseguo della trattativa e definire gli aspetti economici relativi al 20

periodo di vacanza contrattuale. A fronte delle persistenti criticità inerenti alla definizione dei profili economici e constata l indisponibilità delle OO.SS. a rendere operativi i quattro punti del Ccnl della Mobilità in assenza di un accordo di allineamento per il periodo 2009-2010, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invitato le parti ad avviare i singoli tavoli contrattuale di categoria, per una prima ricognizione delle tematiche connesse al rinnovo del Ccnl delle Attività ferroviarie e di quello degli Autofiloferrotranvieri. Il 28 e 29 dicembre si sono tenuti i primi due incontri relativi al Ccnl delle Attività ferroviarie, ai quali hanno partecipato Federtrasporto, in rappresentanza di Agens, Ancp e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Or.S.A. Ferrovie e Fast Ferrovie. Da parte datoriale è stata manifestata l esigenza di semplificare e razionalizzare gli istituti dell orario di lavoro e dell inquadramento contrattuale disciplinati nell attuale Ccnl, sì da apprestare una normativa contrattuale nazionale maggiormente attrattiva e applicabile alla generalità delle aziende operanti nel settore. Oggetto di una prima disamina è stato l istituto dell orario di lavoro, con particolare riguardo alla specifica disciplina prevista per il personale di macchina e di bordo del trasporto regionale. Le parti si sono aggiornate al 12 gennaio per proseguire l approfondimento in merito alle ipotesi di riforma in tema di classificazione del personale. VICENDE SINDACALI CONCERNENTI LE AZIENDE ASSOCIATE Enav S.p.A. Accordo economico 2010/2011 Il 6 dicembre, Enav S.p.A. e le organizzazioni sindacali confederali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti ed altre organizzazioni sindacali autonome hanno sottoscritto l accordo di rinnovo economico relativo al biennio 2010-2011. L intesa prevede, con decorrenza 1 dicembre 2010, un aumento dei minimi per ciascuna categoria pari a 110 euro al 7 livello. A conguaglio del complessivo scostamento relativo al periodo 2008/2011 è previsto un ulteriore incremento medio pari a 70 euro, la cui decorrenza verrà stabilità in sede di successivo accordo da raggiungersi entro il mese di gennaio 2011. A copertura del periodo 1 gennaio-30 novembre 2010, al 21

personale in servizio alla data di sottoscrizione dell accordo, è stata corrisposta, con la retribuzione del mese di dicembre 2010, una somma una tantum di 550 euro al 7 livello. Gruppo FS Accordi 17 novembre 2010 Il 17 novembre, il Gruppo FS costituito dalle Società FS S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A. e FS Sistemi Urbani S.r.l. e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti e Fast Ferrovie hanno sottoscritto l accordo di definizione del premio di risultato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009, oltre alle linee guida sul nuovo premio di risultato per il biennio 2010-2011. Per quanto concerne il primo aspetto, le parti, in ragione dell incremento di efficienza produttiva registrata nell ambito delle aziende del Gruppo nel periodo 2007-2009, hanno quantificato il premio in un importo lordo di 960 euro al livello medio E, da erogarsi in due tranches: la prima, pari al 90% dell intera somma, è stata corrisposta a dicembre 2010; la seconda, per il restante 10%, con decorrenza marzo 2011. Le linee guida sul nuovo P.d.R. ed il relativo allegato tecnico validi fino al 31 dicembre 2012 individuano negli indicatori di produttività (rilevante per il 60% ai fini del calcolo del valore complessivo teorico individuale annuo), qualità (rilevante per il 20%) e redditività di Gruppo (rilevante per il restante 20%) gli indici utili ai fini della determinazione degli obiettivi di miglioramento da raggiungere per il riconoscimento dell erogazione economica in oggetto. Il valore complessivo medio teorico individuale annuo del P.d.R. per l anno 2010 è stato quantificato in 600 euro al livello E. Il premio verrà erogato nel mese di giugno dell anno successivo a quello di riferimento. In pari data, FS S.p.A. e Trenitalia S.p.A., assistite da Federtrasporto in rappresentanza di Agens, e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti e Fast Ferrovie hanno sottoscritto un accordo relativo ai nuovi moduli di equipaggio per la Divisione Cargo della Società, con l individuazione di un ulteriore profilo professionale rientrante nel livello E: il Tecnico Operativo Polifunzionale, cui corrisponderà la figura professionale 22

del Tecnico Polifunzionale Cargo, con il compito anche di affiancare il macchinista. L accordo disciplina, oltre al regime di flessibilità oraria applicabile ai moduli di equipaggio con due macchinisti, anche i trattamenti economici, previdenziali e normativi riconosciuti a tale nuova figura professionale. 23