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ALLEGATO "1" 1

TITOLO I - MEZZI PUBBLICITARI ART. 1 - TIPOLOGIA E NORME TECNICHE 1) Tutti i mezzi pubblicitari di cui al presente articolo devono essere realizzati con materiali non deperibili e non inquinanti nonché resistenti agli agenti atmosferici. 2) Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Devono essere comunque rispettate tutte le specifiche norme in materia e quanto prescritto dall'art. 23 del Codice della Strada e dagli artt. da 47 a 59 del suo Regolamento di Attuazione. Gli impianti di pubblicità esterna sono suddivisi nelle seguenti categorie: A) IMPIANTI FISSI Sono considerati impianti fissi le sotto elencate tipologie: a) Cartello: manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, costituito da materiale rigido o semi rigido, utilizzabile in entrambe le facciate, anche con immagini diverse. E' vietata l'installazione di cartelli luminosi o illuminati o dotati di elementi mobili o di dimensioni superiori alle misure di 300x200 cm.. Il numero massimo e le ubicazioni ammissibili devono rispettare quanto previsto dall'allegato "1" del presente Regolamento. Dove ne sia consentita l'installazione dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Su tutti i cartelli pubblicitari dovrà essere fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale devono essere riportati i dati relativi all'autorizzazione (Comune di Impruneta - numero e data dell'autorizzazione - soggetto titolare o ditta installatrice - scadenza). Tale identificazione dovrà essere modificata nel momento in cui viene variato anche un solo dato di quelli sopra riportati. b) Pensilina: struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate autobus e scuolabus. I messaggi pubblicitari dovranno essere inseriti esclusivamente nelle pareti laterali della stessa, che dovranno essere costituite di materiale trasparente. I messaggi pubblicitari non potranno interessare più del 50% delle pareti. 2

L'Amministrazione potrà disporre l'utilizzazione di pensiline uguali o quantomeno analoghe per tipologia e coloriture a quelle già in essere nel territorio comunale. c) Paline di fermata dei mezzi di trasporto extraurbani: struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari dei servizi di trasporto pubblico mediante cartelli rigidi delle dimensioni massime di 50x70 cm. Le paline di fermata non dovranno avere elementi ad altezza inferiore di tre metri dal suolo ad eccezione del sostegno che sarà costituito da un palo metallico verniciato diametro mm 60. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà essere di dimensioni non superiori alla metà della superficie su ciascun lato. La sistemazione di paline dovrà considerare tutti i punti di fermata di ciascuna società di trasporto operante sul territorio comunale prevedendo una uniformità degli impianti su tutto il territorio. B) IMPIANTI TEMPORANEI Sono considerati temporanei i seguenti impianti in quanto la loro installazione è strettamente correlata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, mostre o spettacoli di rilevante importanza. La loro permanenza è ammessa da 10 giorni prima dell'inizio a 3 giorni dopo il termine dell'evento a cui si riferiscono. La loro installazione è soggetta ad autorizzazione secondo quanto disposto all'art. 17 del Regolamento. Stendardo: elemento bidimensionale monofacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone, senza aggiunte di carta, plastica, o altro materiale, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, mostre o spettacoli di rilevante importanza. Le sue misure non potranno comunque portare ad una superficie superiore a 10 mq. E' ammessa la sua collocazione anche su edifici a condizione che i sistemi di ancoraggio e la sua collocazione non comportino rischi di danneggiamento all'edificio od altro manufatto o impianto pubblico o privato. Striscione: elemento bidimensionale mono o bifacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone, senza aggiunte di carta, plastica, o altro materiale, opportunamente 3

rinforzata, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Viene normalmente installato trasversalmente alla sede stradale a mezzo di cavi di fissaggio a parete. Le dimensioni massime ammesse sono di cm 800x100. Il bordo inferiore dovrà trovarsi a non meno di cm 600 dalla carreggiata stradale. Cavalletto Impianto costituito da una struttura auto portante appoggiata al suolo ed a questo collegato solo da elementi di ancoraggio, atto a sopportare due pannelli monofacciali. Tali impianti vengono utilizzati solo per manifestazioni di rilevante importanza. La collocazione di cavalletti non dovrà creare pericolo alla circolazione veicolare o impedimento a quella pedonale né creare danneggiamento alla sede stradale, né tantomeno essere di pericolo per la pubblica incolumità. C) IMPIANTI PROVVISORI Sono considerati provvisori gli impianti realizzati mediante gonfaloni come sotto descritti. Gonfalone: elemento bidimensionale monofacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone, senza aggiunte di carta, plastica, o altro materiale, fermato a due supporti lineari rigidi. Ancorato ai pali della pubblica illuminazione o simili. Dimensioni unificate : cm 130x190. Il bordo inferiore non dovrà trovarsi a meno di cm 300 dal piano marciapiede. Le postazioni individuate, nei limiti previsti dall'allegato 1, verranno raggruppate in uno o più lotti e annualmente assegnate alle aziende del settore che ne facciano richiesta entro il 31.10, seguendo per la preferenza nell'assegnazione l'ordine cronologico di presentazione delle richieste. Gli assegnatari dovranno presentare polizza assicurativa per danni a cose e persone che possano derivare dal loro utilizzo. Ferme restando le prescrizioni sotto elencate, le ditte potranno utilizzare o non utilizzare le postazioni loro assegnate, modificarne a loro discrezione i messaggi pubblicitari esposti rimanendo uniche responsabili del rispetto delle normative in materia per tutto il periodo di assegnazione. I gonfaloni dovranno essere ancorati ai pali della pubblica illuminazione o altri pali comunali di pubblica utilità alle seguenti condizioni: 4

a) la base dei pali di sostegno deve avere un diametro superiore a cm. 10. E' rigorosamente vietata la collocazione di gonfaloni a pali rivestiti da strato di resina poliestere o fibra di vetro. b) Il fissaggio deve essere effettuato con fascette di plastica oppure proteggendo il palo con manicotto in gomma. E' vietato l'uso del filo di ferro direttamente sul palo. c) Su ogni singolo sostegno è consentita la collocazione di soli due gonfaloni, perfettamente combacianti, in modo da formare un'unica soluzione a doppia faccia. d) Il gonfalone dovrà essere ancorato al sostegno in modo tale da non pregiudicare o diminuire l'uso e l'efficacia del manufatto. E' vietata l'installazione di gonfaloni pubblicitari: a) su alberature o piantagioni vive; b) sui pali che sostengono indicazioni stradali e turistiche o impianti semaforici; c) quando si pregiudichi anche parzialmente la visibilità di regolatori di traffico (cartelli indicatori, impianti semaforici....) o altre indicazioni di interesse pubblico e comunque a distanza inferiore a 50 m. da questi. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda a quanto disposto dall'art. 23 del Codice della Strada e degli artt. da 47 a 59 del suo Regolamento di attuazione. 5

TITOLO II - INSEGNE ED INDICAZIONI STRADALI ART. 2 - DEFINIZIONE Sono elementi comunicativi destinati alla più efficace individuazione di attività produttive, commerciali o professionali operanti nel territorio comunale: la loro installazione è soggetta ad autorizzazione. ART. 3 - INSEGNE 1) Si definiscono insegne le iscrizioni e le raffigurazioni poste nelle immediate vicinanze di esercizi commerciali per indicarne il nominativo e/o il genere commerciale sporgenti al massimo 5 cm dal filo muro. 2) Le insegne devono trovare collocazione all'interno del vano di ingresso dell'esercizio o delle sue vetrine espositive. 3) Nelle zone esterne al centro storico e qualora sia dimostrata l'impossibilità del rispetto della norma di cui al comma precedente a causa della limitata altezza del vano di ingresso, è consentita la collocazione dell'insegna sopra l'architravatura del vano. In questo caso l'insegna non potrà essere prolungata oltre 5 cm rispetto agli stipiti del vano sottostante nonché sporgere non oltre 5 cm dal filo parete. Le dimensioni massime delle insegne, comunque, dovranno essere di 1.20 mq, mentre i colori da adottare per la composizione dell'insegna dovranno essere con caratteristiche cromatiche adeguate a quelle della facciata interessata. 4) Sono ammesse insegne luminose o illuminate con intensità luminose tali da non creare fenomeni di abbagliamento. 5) Sono vietati sistemi di illuminazione intermittente o lampeggiante e immagini mobili. L'eventuale inserimento di indicazioni di ditte sponsorizzatrici non potrà occupare più di 1/10 della superficie complessiva dell'insegna. ART. 4 - INSEGNE A BANDIERA 1) Si definiscono insegne a bandiera le iscrizioni e/o le raffigurazioni poste nelle immediate vicinanze di esercizi commerciali, per indicarne il nominativo e/o il genere commerciale, sporgenti oltre 5 cm dal filo parete. 2) All'interno dei centri abitati è vietata di norma l'apposizione di insegne a bandiera: fanno eccezione le indicazioni relative a servizi pubblici, a servizi di emergenza, farmacie, rivendite di tabacchi e valori bollati a cui è consentita l'esposizione di insegne a bandiera conformi alle rispettive simbologie e nei limiti dimensionali stabiliti da specifiche normative legislative. 6

3) E' comunque consentita l'esposizione di insegne a bandiera per gli esercizi commerciali prospettanti su strade statali. 4) Nei casi in cui siano ammesse, le insegne a bandiera non potranno avere un aggetto superiore a 60 cm ed un'altezza superiore a 200 cm e con elementi posti a meno di 300 cm da terra. 5) Sono vietate insegne a bandiera con scritte al neon prive di scatola di contenimento e sprovviste di fianchi traslucidi. ART. 5 - SEGNALAZIONI STRADALI 1) Nel territorio comunale è ammesso esclusivamente l'inserimento di segnalazioni stradali che agevolino il raggiungimento di attività o aziende che abbiano la loro sede nel territorio comunale. La loro installazione è soggetta ad autorizzazione comunale previo consenso dell'ente proprietario o concessionario della strada. 2) Le forme, le dimensioni e i colori usati dovranno essere conformi a quanto stabilito dal codice stradale e dal relativo regolamento. 3) Le segnalazioni stradali ammesse saranno solo quelle ritenute indispensabili per il raggiungimento delle mete indicate. 4) Sono vietate segnalazioni stradali nelle zone di centro storico o nei pressi di edifici notificati ex art. 128 Regolamento di Attuazione. 5) Non sono consentite più di due segnalazioni installate sullo stesso supporto. Qualora occorresse aggregare più segnalazioni dovrà essere provveduto alla realizzazione di un gruppo segnaletico unitario secondo le modalità previste all'art. 128 del D.P.R. 16.12.92 n. 495. 6) Ogni gruppo non deve contenere più di sei segnali. 7) Le segnalazioni stradali non potranno contenere alcun messaggio pubblicitario oltre la denominazione commerciale ed il logo. 8) Qualora si renda necessaria a causa dell'inserimento di una nuova segnalazione, l'installazione di un gruppo segnaletico unitario, i possessori di segnalazioni stradali precedentemente installate non possono opporsi alla loro rimozione e inclusione nel nuovo gruppo segnaletico che dovrà avvenire a cura e spese del richiedente. 9) Qualora l'amministrazione abbia aderito a consorzi che interessino il territorio comunale, potranno essere collocati lungo le strade provinciali e statali cartelli indicanti tale appartenenza. Detti cartelli non potranno avere dimensioni superiori a ml. 3 di altezza e ml. 2 di larghezza e saranno sorretti da pali in metallo zincato e verniciato, saldamente infissi al suolo con una altezza massima complessiva non superiore a ml. 6. In caso di collocazione di più cartelli questi dovranno avere identiche dimensioni e 7

configurazioni grafiche ed essere posti con intervalli minimi di 5 km. La loro installazione è soggetta ad autorizzazione comunale previo consenso degli enti proprietari e tutori delle strade interessate. ART. 6 - TARGHE PROFESSIONALI 1) Mezzo pubblicitario posto ad individuare la presenza di una attività (commerciale, artigianale, industriale, di servizio o altro) della quale potrà indicare nome o ragione sociale, tipo di attività od esercizio, i prodotti od i servizi ad essa connessi. 2) Esse dovranno essere costituite da materiale compatto non deteriorabile, con dimensione massima di cm 50 x 60, salvo il rispetto di disposizioni particolari previste da leggi o regolamenti. 3) I caratteri debbono essere "a stampatello" e non superare la grandezza di cm 8. ART. 7 - BACHECHE 1) Struttura scatolare, con anta trasparente apribile, necessaria per alloggiarvi manifesti o comunicazioni di Associazioni. Dovranno essere costituite con struttura in ferro tinteggiato con colori da concordare di volta in volta con l'amministrazione comunale e avere dimensioni massime di cm 100 x 150. 2) Le bacheche dovranno essere collocate in luoghi che in alcun modo alterino o coprano gli elementi architettonici degli edifici. 3) Qualora l'amministrazione si doti di un piano per l'arredo urbano dovranno essere rispettate le indicazioni in materia in esso contenute. 8

TITOLO III - PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 8 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE 1) Gli impianti per le pubbliche affissioni sono costituiti da: - vetrine per l'esposizione di manifesti; - stendardi porta-manifesti; - poster per l'affissione di manifesti formato metri 6 x 3; - tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali, o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti, superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio. 2) Possono essere altresì utilizzate per le affissioni, pur non facendo parte dell'impianto: - armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruite; - altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del Servizio Urbanistica, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal presente Regolamento. 4) Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca una targhetta con l'indicazione "Comune di Impruneta - Servizio Pubbliche Affissioni" e il numero di individuazione dell'impianto. 5) L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui al presente articolo e, in generale, alle disposizioni del D.L.vo 30.04.1993 n. 285 e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495; 6) E' allegato al presente Titolo un quadro riepilogativo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione commerciale o non commerciale e la superficie. 7) Il Comune favorisce gli spazi per pubbliche affissioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali, sportive, filantropiche, ecc. 9

ART. 9 - SPAZI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI Gli impianti attualmente destinati alle pubbliche affissioni sono localizzati su terreni pubblici o privati utilizzati con consenso tacito da parte dei rispettivi proprietari. Il Comune ha facoltà in qualsiasi momento di modificare l'ubicazione ed il numero degli impianti in conseguenza del modificarsi del numero di abitanti o per ragioni ambientali. Il Comune ha facoltà di ancorare impianti per pubbliche affissioni su tutte le murature anche se private prospicienti spazi pubblici fatta eccezione per i fabbricati notificati ai sensi della Legge 1089/39. A compenso delle servitù imposte verrà erogata annualmente dall'amministrazione una somma pari ad un quinto dei proventi dei diritti sulle pubbliche affissioni derivanti dall'impianto. Il Comune si riserva l'uso gratuito ed esclusivo, per le affissioni di manifesti e per l'esposizione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari, delle pareti di armature, steccati, ponteggi ecc. di carattere provvisorio, prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti. Gli spazi sulle recinzioni di cantiere, steccati, impalcature e simili di cui al capoverso precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel calcolo della superficie complessiva obbligatoria determinata nell'art. 8 del Regolamento. 10

TITOLO IV - ZONIZZAZIONE ART. 10 - ZONIZZAZIONE 1) I mezzi pubblicitari di cui all'art.1 possono essere posizionati in proprietà privata, in proprietà privata soggetta ad uso pubblico o direttamente su suolo pubblico. 2) L'esatto posizionamento e l'orientamento saranno stabiliti, se necessario, con la preventiva valutazione del Comando di Polizia Municipale. 3) Il territorio comunale è diviso in zone perimetrate nella allegata planimetria (All. A). Per ogni zona non possono essere ammessi un numero di impianti superiore a quanto sotto elencato: Zona A - Impruneta Cartelli n. 0 Gonfaloni n. 8 Zona B - Bagnolo Cartelli n. 0 Gonfaloni n. 6 Zona C - Tavarnuzze Cartelli n. 2 Gonfaloni n. 18 Zona D - Bottai Cartelli n. 6 Gonfaloni n. 4 4) Nessun tipo di installazione di cartelli e gonfaloni è ammessa all'esterno delle zone perimetrate. 11