PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI



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PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI edicole PIANO ESCLUSIVE 1 20 marzo 2007

CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Aspetti di carattere generale 1. Il presente piano fissa le norme per la localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici in applicazione della legislazione nazionale in materia e degli indirizzi emanati dalla regione Veneto con DGRV n. 1409 del 16.5.2003, tenuto conto che per quanto non previsto nei predetti provvedimenti si rende applicabile la disciplina generale del commercio al dettaglio. 2. Il piano è basato sulla rilevazione della consistenza dei punti di vendita di quotidiani e periodici esistenti nel Comune, sulla densità della popolazione, sul numero delle famiglie, sulle caratteristiche urbanistiche, economiche e sociali del territorio comunale, nonché sulla presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante. Art. 2 Obiettivi 1. A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalle norme legislative, il presente piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e di periodici si propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di interpretazione del piano stesso: a) favorire la diffusione dell informazione a mezzo stampa; b) permettere un razionale insediamento dei punti di vendita esclusivi su tutto il territorio comunale; c) assicurare il giusto contemperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici e il privato interesse delle rivendite già esistenti di evitare una eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita. Art. 3 - Ambito di applicazione 1. Il piano disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di vendita di quotidiani e periodici in qualunque modo esercitata nell ambito della distinzione tra punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi. 2. In base al decreto legislativo 24.4.2001 n. 170 s intendono per: a) punti vendita esclusivi gli esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano nella definizione anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati promiscui, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci nonché gli esercizi che, attivati in vigenza della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; b) punti vendita non esclusivi gli esercizi individuati dall articolo 2, comma 3, lettere dalla a) alla f) del decreto legislativo che, in aggiunta ad altre merci, sono edicole PIANO ESCLUSIVE 2 20 marzo 2007

autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, oppure dei soli periodici. Sono considerati, altresì, punti vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell articolo 1 della legge 108/99, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l autorizzazione ai sensi dell art. 2, comma 4, del decreto legislativo. CAPO II - AUTORIZZAZIONI Art. 4 Autorizzazione di vendita 1. L attività di vendita della stampa, sia essa esercitata in forma esclusiva che non esclusiva, anche a carattere stagionale, è soggetta ad autorizzazione amministrativa rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti. 2. E condizione per il rilascio dell autorizzazione il possesso dei requisiti di cui all articolo 5, comma 2, del d.lgs. 31.3.1998 n. 114. 3. Per i punti vendita esclusivi l autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle previsioni di cui all allegato B del presente piano di localizzazione. 4. Per i punti vendita non esclusivi l autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle previsioni di cui all allegato B oltre ai criteri di cui all allegato A del presente piano di localizzazione, emanati anch essi previa valutazione da parte del comune della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell esistenza di altri punti vendita non esclusivi, ai sensi dell articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 170/2001. 5. L autorizzazione all esercizio di un punto vendita non esclusivo abilita alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici, non di entrambe le tipologie di prodotto, e sarà rilasciata successivamente alla presentazione al comune di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all articolo 1, comma 1, lettera d-bis, numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108. 6. I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare o/e alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente in materia. La vendita di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare. 7. Un punto vendita non esclusivo può essere attivato solo presso gli esercizi che svolgono le attività espressamente elencate all articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 170/2001. 8. La vendita della stampa nei punti vendita non esclusivi è legata all attività primaria di vendita esercitata e non può essere fisicamente disgiunta dall attività di vendita principale. Non è pertanto consentito il trasferimento di sede, la cessione o l affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa. edicole PIANO ESCLUSIVE 3 20 marzo 2007

Art. 5 Criteri per l esame delle richieste di autorizzazione 1. Le domande devono essere esaminate secondo l ordine cronologico di presentazione al Comune. 2. Le domande regolarizzate successivamente vengono esaminate secondo l ordine cronologico di regolarizzazione delle stesse. 3. La conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni dovrà avvenire entro il termine di giorni 30. Art. 6 Domande concorrenti 1. Si considerano domande concorrenti le istanze pervenute al Comune nel medesimo giorno. 2. In caso di domande concorrenti al fine del rilascio di nuove autorizzazioni, le stesse sono valutate in base ai seguenti criteri di priorità: a) nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita è data priorità all istanza di trasferimento; b) nel caso di concorrenza fra domande di nuova apertura in negozi fissi verrà data priorità alla domanda relativa al negozio che dispone della maggior superficie di vendita; c) nel caso di concorrenza fra domande di nuova apertura, una da esercitarsi a mezzo chiosco, l altra da esercitarsi in edificio, è data priorità alla domanda che prevede l esercizio dell attività nel chiosco; d) nel caso di concorrenza fra domande di nuova apertura a mezzo chioschi in area pubblica, verrà data priorità alla migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione, accessibilità, aree di sosta e vicinanza a servizi commerciali, strutture pubbliche, istituti scolastici e culturali. Art. 7 - Vendita su aree pubbliche 1. La vendita su aree pubbliche di quotidiani e periodici è permessa solo alle rivendite esclusive nel rispetto delle norme riguardanti la disciplina urbanistica ed edilizia e di quella sull occupazione delle aree pubbliche. Art. 8 Esenzione dall autorizzazione 1. Non è necessaria alcuna autorizzazione: a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; edicole PIANO ESCLUSIVE 4 20 marzo 2007

d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; f) per la vendita in alberghi, pensioni ed altre strutture ricettive quando la vendita è effettuata limitatamente alla loro clientela; g) per la vendita effettuata all interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. Art. 9 - Esposizione dell'autorizzazione 1. Ogni titolare di esercizio è tenuto ad esporre in modo ben visibile l'autorizzazione o copia della comunicazione. 2. I titolari dei chioschi su area pubblica dovranno tenere esposta anche copia dell atto convenzionale. 3. I venditori porta a porta devono avere un cartellino di identificazione come disposto dalla vigente normativa per il commercio in tale forma esercitato. CAPO III NORME D ATTUAZIONE Art. 10 - Norme sanitarie ed urbanistiche 1. Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni di carattere igienico sanitarie ed urbanistico-edilizie conformemente a quanto stabilito per gli altri esercizi commerciali. Art. 11 - Esercizio della vendita 1. L'esercizio della vendita di quotidiani e periodici, anche in forma esclusiva, è soggetto alla disciplina generale prevista dalla vigente normativa statale o regionale per l esercizio del commercio su aree private e pubbliche, ed in particolare alle seguenti modalità: a) sia i punti vendita esclusivi che i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate poste in vendita; b) il prezzo dei prodotti non può subire variazioni in relazione alla tipologia di punto vendita. Anche le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita; c) è fatto obbligo ai rivenditori di prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita; d) è vietata l esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina; e) le condizioni e le modalità ora elencate si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia. edicole PIANO ESCLUSIVE 5 20 marzo 2007

2. Nel caso di chiusura temporanea o ricorrente dell esercizio esclusivo, il titolare deve darne preventiva comunicazione al Comune e deve affidare la vendita dei quotidiani e periodici al titolare di altra autorizzazione o ad altro soggetto in possesso dei requisiti soggettivi di cui all articolo 4. Se non adempie a tale obbligo le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente. 3. Nel caso di chiusura dell esercizio per un periodo superiore ai 30 giorni, è consentito il rilascio dell'autorizzazione temporanea, per il solo periodo di chiusura, all'esercizio commerciale ricadente nel raggio di m. 50 che ne faccia richiesta, con priorità a quelli trattanti generi di cartoleria e di libreria. Art. 12 Trasferimento della gestione o della titolarità 1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio esclusivo o non esclusivo per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, su semplice comunicazione, dando dimostrazione dell'effettivo trapasso dell'esercizio a titolo di proprietà o gestione e del possesso dei requisiti soggettivi. 2. Il subentrante, dalla data del subingresso, prosegue l attività senza interruzione di continuità; l eventuale sospensione deve essere immediatamente comunicata. 3. In caso di subentro mortis causa, l erede subentrante comunica la continuazione dell attività per non più di sei mesi dalla data della morte del dante causa. Successivamente dovrà dare dimostrazione dell effettiva acquisizione ereditaria dell azienda, e di possedere i requisiti soggettivi, entro un anno dalla data di acquisto del titolo, salvo proroga concessa dal Funzionario Responsabile. 4. E sempre vietata, in caso di esercizi non esclusivi, la cessione separata dell attività di rivendita di quotidiani o periodici dall attività commerciale, come pure il proseguimento dell attività di vendita di quotidiani o periodici in caso di cessazione o cambio dell attività commerciale primaria. Art. 13 Trasferimento di sede 1. Il trasferimento di sede dell azienda avente ad oggetto una rivendita esclusiva è soggetto ad apposita autorizzazione da parte del comune che ne valuta la compatibilità rispetto al presente piano di localizzazione. 2. Il trasferimento di sede dell azienda avente ad oggetto una rivendita non esclusiva è soggetto a comunicazione o ad autorizzazione a seconda della natura dell esercizio connesso. 3. Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi non potrà essere attuato separatamente dalla congiunta attività commerciale. edicole PIANO ESCLUSIVE 6 20 marzo 2007

Art. 14 Cessazione 1. La cessazione dell attività di vendita esclusiva o non esclusiva di quotidiani e periodici deve essere comunicata all Amministrazione Comunale. 2. In caso di esercizi di vendita non esclusivi la cessazione dell attività di vendita primaria comporta l automatica decadenza dell autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici abbinata. Art. 15 Orari di vendita 1. Ai punti vendita esclusivi che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche del settore non alimentare e/o alimentare e ai punti vendita non esclusivi di cui all articolo 2, comma 3, lettera e) del d.lgs. 170/2001 si applicano le disposizioni di cui all art. 13, comma 1, del d.lgs.114/98. 2. Ai punti vendita esclusivi che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche e ai punti vendita non esclusivi si applica il regime di orario previsto per l attività connessa economicamente prevalente. 3. Il Sindaco, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, può, sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori, determinare l orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nell ambito delle competenze di cui all articolo 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori. Art. 16 - Sanzioni 1. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 170/2001 si applicano le norme di cui all articolo 22 del d.lgs.114/98 in quanto compatibili. 2. Le violazioni alle altre norme del presente piano, non diversamente sanzionate, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 500. 3. Per le violazioni di cui al presente piano l autorità competente a ricevere scritti difensivi o a cui chiedere di essere sentiti è il Sindaco e le sanzioni sono applicate con la procedura stabilita dalla legge 24.11.1981, n. 689. Art. 17 - Revoca dell'autorizzazione 1. La revoca dell'autorizzazione del punto vendita esclusivo o del punto vendita non esclusivo, viene disposta dal Funzionario Responsabile qualora il titolare: a) non attivi la vendita dei prodotti dell editoria entro 6 mesi dalla data di rilascio dell autorizzazione; tale termine è prorogabile dal Funzionario Responsabile su richiesta dell interessato in caso di comprovata necessità; b) sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno; edicole PIANO ESCLUSIVE 7 20 marzo 2007

c) perda i requisiti soggettivi per l esercizio dell attività commerciale. 2. In caso di svolgimento abusivo dell attività di vendita, il Funzionario Responsabile ordina la chiusura immediata dell esercizio di vendita esclusivo o la cessazione della vendita nell esercizio non esclusivo. Art. 18 Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente piano di localizzazione, si rinvia alle vigenti disposizioni normative statali e regionali che regolano la materia, nonché alle altre disposizioni comunali contenute in altri regolamenti che non contrastino con le presenti norme e principi. 2. Le disposizioni di cui al presente Piano Comunale di Localizzazione degli esercizi di vendita di quotidiani e periodici, siano essi esclusivi che non esclusivi, hanno valore per la durata di quattro anni a far data dall approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, rimanendo comunque applicabili sino all approvazione di un nuovo piano. 3. E tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata del piano a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale. edicole PIANO ESCLUSIVE 8 20 marzo 2007