Circolo della Vela Bari Associazione Sportiva Dilettantistica NUOVO REGOLAMENTO ORMEGGI



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Transcript:

NUOVO REGOLAMENTO ORMEGGI ART. 1 Il presente regolamento ha per oggetto l'uso da parte dei soci, dei pontili e degli ormeggi, ottenuti in diritto di concessione dal Circolo ed utilizzati per lo svolgimento di attività marinare. Per pontili ed ormeggi si intendono tutte le opere di banchinamento fisse o galleggianti, costruite e da farsi, nonché tutte le attrezzature di ormeggio create in acqua (boe, gavitelli, catenarie, corpi morti, traversine e cime di prua), sono espressamente escluse le cime e gli ammortizzatori di ormeggio di poppa con i relativi accessori. ART. 2 Il regolamento é approvato o modificato dal Consiglio Direttivo su proposta della Direzione Nautica costituita dal Vice Presidente nautico e dai due consiglieri nautici. Eventuali modifiche proposte dai soci dovranno portare la firma di almeno il 10% dei soci aventi diritto e presentata alla Direzione nautica, che le sottoporrà al consiglio direttivo. ART. 3 Il diritto di ormeggio da parte del socio deve essere in ogni momento supportato dalla dimostrazione della titolarità della imbarcazione a semplice richiesta della direzione nautica. In particolare tale titolarità deve essere dimostrata al momento della accettazione del diritto di ormeggio ed ogni volta che viene rilasciata ricevuta per il pagamento della quota semestrale di rimborso. La titolarità della imbarcazione deve essere dimostrata come segue: a- Per le imbarcazioni non immatricolate mediante dichiarazione autocertificata; b- Per le imbarcazioni di società impersonali purchè il socio dimostri di essere socio di maggioranza della società o amministratore con rappresentanza legale della stessa; c- Per le imbarcazioni di proprietà di società di leasing, purché il socio dimostri di essere il titolare della concessione di leasing; d- Per le imbarcazioni a noleggio purché il socio dimostri di essere titolare esclusivo del noleggio; e- Per le imbarcazione di proprietà del coniuge, purché sia valido lo stato civile di coniugato; f- Per le imbarcazioni parzialmente di proprietà di un socio purché lo tesso sia titolare di almeno il 51% della quote e che i restanti comproprietari siano anch essi soci del Circolo. In caso di decesso del socio il diritto di ormeggio si trasferisce al coniuge che diventa socio (art. 24 statuto) ma non ai figli, anche se soci. ART. 4 I soci che desiderino ottenere la assegnazione di ormeggio debbono presentare domanda contenente i dati necessari alla individuazione della stessa (tipo, lunghezza ft, larghezza ft., pescaggio, dislocamento ed ogni altra indicazione opportuna). L assegnazione, ad esclusivo giudizio della Direzione Nautica, ai soci proprietari o comunque possessori di una imbarcazione secondo i contenuti del precedente art.3 sarà data in base alle caratteristiche dimensionali del posto libero. Nuovo Regolamento Ormeggi Pag. 1

In mancanza di richieste nella lista di attesa della categoria nella quale si è liberato un ormeggio, si procederà ad assegnare un nuovo posto barca ai sensi del sopraccitato comma 1. ART.5 In caso di disponibilità temporanea di posto libero potranno essere accolte, in via temporanea, agli ormeggi del Circolo imbarcazioni di Soci che ne facciano richiesta secondo i seguenti criteri: 1. Nel periodo compreso tra i mesi di Maggio e Settembre potrà essere concessa ospitalità per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni, onde garantire una opportuna rotazione dei posti liberi. Trascorso il suddetto termine di concessione temporanea qualora il posto non fosse liberato alla tariffa giornaliera in vigore sarà applicata una penale nella misura stabilita dalle tariffe in vigore. Tale penale non verrà applicata nell ipotesi in cui non vi siano richieste di ospitalità previa presentazione di ulteriore domanda. 2. Nel restante periodo dell anno, Ottobre Aprile, potrà essere concessa ospitalità per un periodo superiore ai 15 giorni, secondo disponibilità. Le relative tariffa saranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. ART. 6 Rimane salvo il diritto di modificare le posizioni di ormeggio per giustificati motivi tecnici ad esclusivo giudizio della Direzione Nautica. Il socio sarà preavvisato con tre giorni di anticipo. Dopo tale termine, il Circolo effettuerà l operazione di spostamento con proprio personale, qualora venga richiesta dal Socio o per inadempienza dello stesso. ART. 7 Le aree dei pontili sono destinate ai servizi generali (accesso e assistenza alle imbarcazioni) nonché all alaggio, varo e rimessaggio all asciutto delle imbarcazioni di proprietà del Circolo e delle barche da regata i cui proprietari svolgano attività sportiva annualmente certificate dalla Direzione Nautica. Il diritto di sosta per queste ultime decade con l interruzione dell attività sportiva, in tal caso sarà cura del proprietario lo spostamento in altro luogo, qualora ciò non avvenga il Circolo provvederà con proprio personale allo spostamento con addebito di spese. ART. 8 Il pagamento del rimborso per oneri di ormeggio, sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni categoria prevista, cosi come definite dalla Direzione Nautica. Sono escluse dal pagamento le imbarcazioni di Soci che partecipino ad attività istruttive, agonistiche o destinate ad uso sociale limitatamente ai mesi solari di partecipazione alle suddette anche se svolte in frazione degli stessi. Tali imbarcazioni verranno segnalate annualmente alla segreteria dalla Direzione Nautica. Le imbarcazioni a vela e a vela con motore ausiliario che, nel corso dell anno, abbiano partecipato ad almeno sei regate in calendario, avranno una riduzione del 50% del canone di ormeggio di cui all art. 8 che sarà conteggiata sul dovuto dell anno successivo. Nuovo Regolamento Ormeggi Pag. 2

Per usufruire delle agevolazioni previste al precedente capoverso, entro il mese di dicembre di ogni anno l interessato dovrà esibire la documentazione comprovante la effettiva partecipazione (classifica o altro) regolarmente vistata dal Circolo organizzatore. Su richiesta della Direzione Nautica i Soci proprietari di imbarcazioni a motore dovranno mettere a disposizione del Circolo i loro mezzi in occasione di Regate Veliche e Manifestazioni Sportive quali mezzi di assistenza e/o soccorso anche per garantire la sicurezza dei partecipanti all evento.(*) ART.9 Il pagamento del rimborso degli oneri di ormeggio dovrà essere corrisposto anticipatamente per ciascun semestre (dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre) ed il Socio che ritardi tale pagamento oltre il termine massimo di 60 giorni perde ogni suo diritto al posto di ormeggio. ART. 10 La vendita di una imbarcazione da parte di un Socio, anche se effettuata al altro Socio, non trasferisce il diritto di ormeggio. Tale diritto, invece, rimane valido per un Socio che sostituisca la propria imbarcazione con un altra di sua proprietà, sempre che non interrompa i pagamenti, e che l imbarcazione rientri nelle stesse categorie. ART.11 Il Socio assegnatario di un posto barca che lasci vacante tale ormeggio per un periodo superiore a otto mesi decade dal diritto del posto assegnatogli. La Direzione Nautica provvederà ad altra assegnazione. La Direzione Nautica durante i periodi di vacanza potrà assegnare temporaneamente il posto barca ad altro Socio secondo i criteri previsti dall art. 5. ART.12 Nessuna imbarcazione può lasciare definitivamente l'ormeggio se prima non siano state soddisfatte tutte le pendenze economiche ad esso attribuite. ART.13 Il Circolo garantisce ai Soci titolari di posto barca la fornitura e la manutenzione dei corpi morti, delle catenarie, traversine e delle cime di prua. Restando espressamente pertanto esclusi gavitelli, cime ed ammortizzatori di poppa, con i relativi accessori, essendo gli stessi a esclusiva cura e manutenzione del socio assegnatario dell ormeggio. ART.14 E consentito l'accesso ai pontili al personale esterno, anche non accompagnato dal Socio titolare di posto barca, (meccanici, carpentieri, stipettai, elettricisti, ecc.), per la sola manutenzione ordinaria nelle ore regolamentate dalla Direzione Nautica con avviso affisso nella bacheca (vedi art. 16). ART.15 Il Circolo si impegna a tenere in servizio sui pontili almeno un dipendente per tutte le 24 ore. Nuovo Regolamento Ormeggi Pag. 3

ART.16 La "bacheca del pontile" sarà utilizzata dal Circolo per comunicazioni ai Soci che assumono la stessa validità di una comunicazione a domicilio. Spazi della bacheca potranno anche essere concessa ai Soci per comunicazioni private inerenti all'attività nautica, previa richiesta alla Direzione Nautica. ART.17 Per decisione annuale del Consiglio Direttivo, il quale ne stabilirà i modi e gli orari, potrà essere concesso l'uso di una imbarcazione di proprietà del Circolo a scopo balneare. Il comando in tali occasioni sarà affidato su decisione della Direzione Nautica a personale qualificato. ART.18 Il Circolo concede l'uso dell'acqua e dell'elettricità disponibili sui pontili limitatamente ai lavaggi, al rifornimento e a lavori di piccola manutenzione delle imbarcazioni. ART.19 E' fatto divieto di usare i pontili per lavori straordinari alle imbarcazioni, di percorrerli con veicoli di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli in dotazione al Circolo. E consentito l accesso ai mezzi privati per le sole operazioni di carico e scarico delle imbarcazioni da regata nonché delle attrezzature delle imbarcazioni da diporto. ART.20 E' vietato depositare sui pontili materiali, attrezzature e oggetti privati. Gli stessi saranno rimossi a cura del personale del Circolo con addebito di spese. ART.21 La pescaggine e passerelle private, quando non siano in uso, dovranno essere sgomberate e rizzate sul pontile, sul lato occupato dalla relativa imbarcazione e in senso longitudinale alla percorrenza del pontile. ART.22 Tutti i battelli ausiliari ed i relativi motori fuoribordo delle imbarcazioni all'ormeggio, non potranno in nessun caso essere lasciate sui pontili. ART.23 Il Socio ha l'obbligo di curare l'esatto ormeggio dell'imbarcazione prima di abbandonarla. Le imbarcazioni devono essere in perfetta efficienza ed in regola con le prescrizioni di legge. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità di qualunque natura che resta esclusivamente del titolare della imbarcazione. ART.24 Il Socio ha l'obbligo di disporre fuoribordo un adeguato numero di parabordi (minimo quattro) di conveniente misura e provvedere alla copertura dei pozzetti non auto vuotanti. Nuovo Regolamento Ormeggi Pag. 4

Se il Socio non avrà provveduto alla sistemazione dei parabordi dopo il sesto giorno dall'arrivo, dalla rottura o dalla scomparsa di quelli esistenti, il Circolo provvederà direttamente addebitando la relativa spesa. ART.25 Il Socio che intenda trascorrere una notte o più giorni lontano dall'ormeggio del Circolo, dovrà darne comunicazione al nostromo o a chi ne fa le veci, e segnalare l orario di partenza ed il presumibile rientro. ART.26 E' vietato scaricare nelle acque oli, nafta, schiume di detersivi o qualsiasi altro liquido o oggetto inquinante; e' altresì vietato abbandonare sui pontili rifiuti di qualsiasi natura che dovranno essere smaltiti secondo le vigenti normative. I motori potranno funzionare per caricare le batterie nelle ore e nei giorni previsti dalla Direzione Nautica ed affissi nella apposita bacheca (art. 16). ART.27 Il Circolo non assume responsabilità circa i danni o i furti che possano verificarsi per le barche all'ormeggio o in rimessaggio asciutto. Il Socio pertanto rimane unico responsabile dei danni subiti o procurati a cose o persone, anche se lontano dalla propria imbarcazione. ART.28 Ferma restando la responsabilità di cui sopra, è consentito che un Socio conceda l'uso della propria imbarcazione ad altro Socio, previa comunicazione scritta indirizzata alla Direzione Nautica del Circolo. ART.29 Le barche sociali sono destinate all'attività di competizione e istruzione; compatibilmente a tali esigenze potranno essere usate dai Soci abilitati alla conduzione, previa richiesta alla Direzione Nautica. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 13 Aprile 2010, abroga ogni qualsiasi e diversa statuizione in materia, ed entrerà in vigore in vigore alla data del 01 Maggio 2010. (*) Integrazione approvata nella seduta di Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2012. Nuovo Regolamento Ormeggi Pag. 5