RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 1 D.1 Con riferimento alla gara in oggetto, sono pervenuti i seguenti quesiti: per la seguente gara puo' essere applicato quanto previsto dall'articolo 79,comma 16, secondo paragrafo, del D.P.R. 207 del 2010, che prevede la partecipazione con il possesso della categoria OG11 in alternativa alle categorie OS3, OS30 e OS28? e ' possibile partecipare all'appalto essendo in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 in sostituzione della categoria OS30 richiesta nel bando di gara, cosi' come previsto dall'art. 79 comma 16 secondo paragrafo del D.P.R. 207/2010, che cosi' recita: "l'impresa qualificata nella categoria OG11 puo'eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta"? è possibile partecipare alla gara con la categoria OG11 in alternativa della categoria OS30, secondo il principio di assorbenza in applicazione dell art. 79 del D.P.R. 207/2010? R.1 L Amministrazione, in sede di redazione del bando di gara, ha dato attuazione all art. 79 comma 16 del D.P.R. n. 207/2010, ritenendo la categoria OG11 alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30 solo quando siano presenti tutte le tre categorie specialistiche e, considerato l importo totale delle stesse, nel rispetto delle seguenti percentuali: OS3=> 10%, OS28=> 25% e OS30=> 25%. Pertanto, in assenza anche di una sola di tali condizioni, non trova applicazione il principio dell assorbimento, rilevando solo le singole categorie specialistiche. Tuttavia, nel rispetto del principio del favor partecipationis e in virtù del richiamato art. 79 comma 16 ultimo periodo, il quale - relativamente all attestazione SOA rilasciata ai sensi del DPR n. 207/2010 - sembra consentire all impresa qualificata nella categoria OG11 di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta, questa Amministrazione ritiene possa essere ammessa a partecipare alla gara l impresa qualificata nella categoria OG11, in classifica idonea a soddisfare la lavorazione specialistica assorbita.
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 2 D.1 Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere la possibilità di partecipare alla stessa in RTI verticale in cui la composizione sara' la seguente: Capogruppo: Cat. OG1 class. V - Cat. OS21 class. IV Mandante: OG11 class. III a copertura della OS28 e OS30 R.1 Con riferimento al quesito di cui sopra, si rinvia preliminarmente a quanto previsto a pag.4 del Disciplinare di gara in merito alla partecipazione alla gara di concorrenti in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Nel caso specifico prospettato dal richiedente, il concorrente - che intende partecipare in RTI di tipo verticale - sembra soddisfare i requisiti previsti con riferimento alla categoria prevalente OG1 ed alla categoria scorporabile OS21. Relativamente, invece, alle lavorazioni di cui alle categorie scorporabili OS28 e OS30 che sarebbero assunte dalla mandante in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 in classifica III si evidenzia che la suddetta classifica III non è sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti per entrambe le categorie, rendendosi necessario, in tale fattispecie, il possesso della attestazione SOA OG11 in classifica IV, fatta salva la possibilità di subappaltare il 100% della categoria OS28.
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 3 D.1 Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a chiedere chiarimenti in merito a quanto riportato nel disciplinare di gara Capacità tecnica punto e. Si interpreta che almeno uno dei servizi riferiti ad una classe e categoria abbia al suo interno la prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. R.1 Con riferimento ai requisiti di Capacità tecnica punto e del Disciplinare, si precisa che i servizi richiesti (due servizi di punta ), relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori elencati a pag.6 del Disciplinare, potranno riguardare la prestazione afferente la progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, non sussistendo alcun vincolo di completezza delle prestazioni nell ambito di ogni lavoro preso a riferimento per la dimostrazione dei requisiti.
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 4 Con riferimento alla gara in oggetto, sono pervenuti i seguenti quesiti: D.1 Ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnici di partecipazione, si chiede conferma di quanto indicato nella determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 dell ANAC, ovvero che nell ambito della stessa categoria edilizia (ad es. E-Edilizia) le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di alberghi (E.04), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1.20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli oggetto di gara, E.10 grado di complessità pari a 1.20? R.1 Con riferimento ai requisiti relativi al gruppo di progettazione (di cui a pag. 6 del Disciplinare di gara) ed in particolare alla Capacità tecnica, si conferma quanto indicato nella determinazione ANAC n.4 del 25 febbraio 2015, e ribadito anche dall art. 8 del D.M. 143/2013 quando afferma che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all interno della stessa categoria d opera. D.2 Relativamente ai requisiti necessari per i progettisti, per le opere edili categoria E.10 possiamo fare riferimento alla ex categoria Ic della Legge 143/49 piuttosto che la ex Id della stessa Legge? R.2 Come già precisato nella risposta D.1, in relazione alla comparazione - ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnici del gruppo di progettazione - tra le attuali classificazioni e quelle della L. 143/1949, si ribadisce come il criterio da adottare sia quello della corrispondenza fra il grado di complessità delle attività svolte per opere analoghe a quelle dei servizi da affidare. Alla luce di ciò, si evidenzia come il requisito di cui alla Categoria E.10 possa essere dimostrato dal concorrente con servizi, espletati prima dell entrata in vigore del D.M. n. 143/2013, classificati in classi e categorie I/d ai sensi della L. n. 143/1949, di pari o superiore grado di difficoltà (1,20) e non attraverso servizi classificati in classi e categorie I/c ai sensi della L. n. 143/1949,che attengono ad un grado di complessità inferiore (0,95), come desumibile dalla Tavola Z-1 allegata al D.M. n. 143/2013.
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 5 D.1 Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a chiedere chiarimenti in merito a: A) QUALITA E PREGIO TECNICO Sottocriterio A1) - qualità e pregio tecnico degli elementi esterni di facciata, caratteristiche funzionali e prestazionali (aspetti estetici, durabilità, pulibilità, eco-sostenibilita ) delle finiture esterne di facciata (punti complessivi 10). A1.2 - Pannelli prefabbricati di facciata in cemento con disegno a rilievo su matrice: migliore qualità del materiale in funzione dell estetica del fabbricato, della facilità di assemblaggio e montaggio, della durevolezza, manutenibilità ed eco-sostenibilità; in riferimento al punto A1.2, poiché si fa riferimento al pannello prefabbricato in cemento con disegno a rilievo su matrice, la miglioria riferita alla qualità del materiale può prevedere anche un altra tipologia del pannello non necessariamente in calcestruzzo? R.1 Come indicato precisamente nel Disciplinare di Gara al punto A) - sottopunto A1.2 (a pag. 15) si tratta di pannelli prefabbricati di facciata in cemento con disegno a rilievo su matrice. La migliore qualità del materiale è riferita proprio al cemento componente e alle sue caratteristiche. Per coerenza con l immagine del progetto sviluppata in fase di Definitivo e per omogeneità di valutazione sempre sul medesimo componente, non sono ammissibili pannelli di altro materiale che non sia il cemento.
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 6 Con riferimento alla gara in oggetto, sono pervenuti i seguenti quesiti: D.1 Preso atto che per quanto attiene alla visita dei luoghi il bando di gara prevede, pena l'esclusione, che detto adempimento debba essere effettuato: dal legale rappresentante dell'impresa singola; dai legali rappresentanti delle Societa' riunite, enti cooperativi; dal legale rappresentante della impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo gia' costituito; dal Direttore tecnico delle stesse; da soggetti, aventi idonea qualifica tecnica ed in organico alla Societa' concorrente, lo scrivente consorzio, in qualita' di consorzio di imprese artigiane di cui all'art.34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, chiede che si consenta l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio da parte di una delle predette figure dell'impresa consorziata indicata dal consorzio in sede di gara ed assegnataria dell'esecuzione delle opere di cui trattasi in caso di aggiudicazione. D.2 La scrivente è un consorzio di cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b) comma 1 art. 34 del D.LGS. 163/2006 e s.m.i. e, in quanto tale, indichera in fase di gara la propria consorziata alla quale sara affidata l esecuzione dei lavori in caso di aggiudicazione dell appalto. Si chiede se il sopralluogo necessario per la partecipazione alla procedura di gara possa essere effettuato dal legale rappresentante, dal direttore tecnico o da un dipendente tecnico, appartenenti alla struttura di tale consorziata indicata, munito di apposita delega rilasciata dallo scrivente consorzio. R.1 Nel caso di un concorrente che sia un consorzio di imprese artigiane oppure un consorzio di cooperative di produzione e lavoro di cui all'art.34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, si conferma la possibilita' che il sopralluogo obbligatorio sia materialmente effettuato da uno dei soggetti elencati a pag. 13 del Disciplinare, in organico all'impresa consorziata - indicata dal consorzio partecipante in sede di gara ed assegnataria dell'esecuzione delle opere in oggetto in caso di aggiudicazione - previa delega del Legale Rappresentante del concorrente il quale dovra', altresì, sottoscrivere la dichiarazione di avvenuto sopralluogo.