ORDINANZA N. 121/2007 Prot. N. 33292



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CAPO I Orari dei pubblici esercizi e similari ART.1 (DEFINIZIONI) Ai fini della presente ordinanza, tenuto conto della classificazione prevista dall art. 5 della legge 287/11 i pubblici esercizi sono raggruppati in: tipologia "A" esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (RISTORANTI, TRATTORIE, TAVOLE CALDE, PIZZERIE, PUB BIRRERIE ed ESERCIZI SIMILARI); tipologia "B" esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (BAR, CAFFE, GELATERIE, PASTICCERIE ed ESERCIZI SIMILARI); tipologia "C" esercizi di cui alle lettere "A" e "B", in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; tipologia D esercizi di cui alla lettera "B", nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Per esercizi misti si intendono quelli muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e autorizzati al commercio al dettaglio oppure alla vendita di articoli di monopolio. ART.2 (Orario degli esercizi di somministrazione) Per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D" nonché quelli di cui alla tipologia C (disco bar internet cafè music bar video bar disco pub american bar e similari) non disciplinati dal successivo capo II, sono fissati i seguenti orari: ORARIO MINIMO: 6 ore di apertura giornaliera effettiva; ORARIO MASSIMO: 18 ore di apertura giornaliera, comprensiva dell eventuale chiusura di cui all art.9, primo comma. Detti orari devono essere compresi fra le 05,00 e le 24,00. Non è consentito derogare a detti limiti di orario, salvo quanto previsto dal successivo art.9 secondo comma. In ogni caso dovrà essere data preventiva comunicazione al Sindaco dell orario prescelto. Detti orari dovranno rimanere invariati per almeno tre mesi e dovranno essere resi noti come previsto all art.16.

ART.3 (Orari delle attività all aperto degli esercizi di somministrazione) Negli esercizi di somministrazione di cui al precedente articolo 2, l attività all aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere ricompresa fra le ore 08,00 e le ore 01,00 anche qualora l esercizio, nel locale al chiuso, abbia adottato un orario più ampio; ART.4 (Orario in esercizi misti) Gli esercizi misti devono osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti o prescelti per ognuna delle rispettive attività, nell ambito delle norme che li disciplinano. Nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura degli esercizi commerciali o degli spacci di genere di monopolio deve essere sospesa la vendita dei relativi generi, qualora venga tenuto aperto l esercizio per svolgere l attività di somministrazione. ART.5 (Orario pasticcerie, rosticcerie, ed altre attività) Gli esercizi che esercitano attività prevalente di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e gastronomia, anche artigianali, non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono le disposizioni stabilite per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D", fermo restando che l orario delle attività deve essere ricompreso inderogabilmente fra le ore 08,00 e le ore 24,00. ART.6 (Orario di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati od affiliati ad Enti a carattere nazionale) L attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata ad esclusivo favore dei soci di circoli privati od affiliati ad Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell Interno, può essere effettuata dalle ore 09,00 alle ore 24,00; ART.7 (Orario delle attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere) L attività di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni e locande, possono essere svolte, in favore delle sole persone alloggiate, anche al di fuori degli orari previsti per i pubblici esercizi. ART.8 (Orario attività musicale nei Pubblici Esercizi) Nei locali al chiuso é possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo e con apparecchi meccanici ed elettronici (anche mediante l impiego di un Disc Jockey) in orario compreso fra le ore 21,00 e le ore 24,00 nelle giornate di LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI, in orario compreso tra le 21,00 e le 02,00 nelle giornate di VENERDI, SABATO ed in orario compreso tra le ore 21,00 e le ore 01,00 nella giornate di DOMENICA, nel rispetto dei limiti differenziali di immissioni di rumore in ambienti abitativi e del limite assoluto di immissione esterno ai sensi del D.P.C.M. 215/99 e succ. modif. fissati dalla zonizzazione comunale.

Negli spazi all aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al precedente capoverso possono effettuarsi dalle ore 21,00 alle ore 24,00 nel rispetto dei limiti differenziali di immissioni di rumore in ambienti abitativi e del limite assoluto di immissione esterno ai sensi del D.P.C.M. 215/99 e succ. modif., fissati dalla zonizzazione comunale. Le attività suddette possono essere svolte previo Denuncia di Inizio Attività. Alla DIA dovrà essere allegata relazione di impatto acustico redatta da un professionista abilitato. L effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo o mediante l impiego di un disk-jockey non possono, comunque, essere effettuati per una durata superiore a due giorni settimanali. I gestori dei suddetti esercizi, che effettuano trattenimenti musicali in orari oltre i limiti di cui al presente articolo, devono conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza. ART.9 (Deroghe generali) All esercente è consentito altresì effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive. Per esigenze di pubblica utilità connesse alla necessità di garantire idonei servizi di somministrazione all utenza, in occasione di particolari ricorrenze e manifestazioni il Sindaco può consentire la deroga agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione. ART.10 (Programmi di apertura per turno dei pubblici esercizi) Il Sindaco al fine di assicurare all utenza specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno. ART.11 (Orario giochi leciti) Nei pubblici esercizi, si possono effettuare giochi leciti, se debitamente autorizzati, nel rispetto dell orario seguito dal pubblico esercizio cui si riferisce. Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento i giochi leciti possono essere effettuati durante tutto l orario di apertura. CAPO II Orari delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento ART.12 (Orario delle discoteche, sale da ballo, night club, sale di audizione locali di arte varia, locali di intrattenimento con capienza superiore a 100 posti)

Le attività di cui al presente articolo, poste negli spazi al chiuso e all aperto, devono svolgersi inderogabilmente nell orario compreso fra le ore 15,30 e le ore 03,00, e precisamente, in orario compreso fra le ore 21,00 e le ore 24,00 nelle giornate di LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI, in orario compreso tra le 21,00 e le 03,00 nelle giornate di VENERDI, SABATO ed in orario compreso tra le ore 21,00 e le ore 01,00 nella giornate di DOMENICA, nel rispetto dei limiti differenziali di immissioni di rumore in ambienti abitativi e del limite assoluto di immissione esterno ai sensi del D.P.C.M. 215/99 e succ. modif. fissati dalla zonizzazione comunale. I gestori hanno facoltà di effettuare una chiusura del locale fino a due ore, dalle ore 19,30 alle ore 21,30. Al solo scopo di consentire l evacuazione del pubblico, è concessa mezza ora di comporto sull orario di chiusura prescelto, nell ambito di quello previsto al 1 comma del presente articolo. Per particolari esigenze in occasione di spettacoli, feste di compleanno ecc. potranno essere accordati, su richiesta dei gestori diversi orari, sempre nel rispetto del limite massimo stabilito al 1 comma del presente articolo. ART.13 (Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, concerti al chiuso) Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento quali teatri, cinematografi, concerti, manifestazioni sportive, le rispettive attività al chiuso, devono concludersi entro le ore 02,00. E fatto obbligo al responsabile di indicare mediante cartello l orario d inizio delle rappresentazioni. ART.14 (Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, all aperto) Le attività teatrali all aperto, devono svolgersi dalle ore 16,00 alle ore 00,30. Le attività cinematografiche all aperto, devono svolgersi dalle ore 20,30 alle ore 00,30. Le attività sportive all aperto invece, devono terminare alle ore 01,00. Si applicano in ogni attività le disposizioni indicate all art.13 1 capoverso. ART.15 (concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all aperto) In occasione di concerti e manifestazioni saltuarie, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi in orario compreso fra le ore 09,00 e le ore 01,30. CAPO III Disposizioni comuni

ART.16 (Cartello orario) E fatto obbligo agli esercenti di esporre un cartello in luogo ben visibile dall esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare: - l orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l eventuale orario diversificato tra un giorno e l altro della settimana; - l eventuale giorno o gli eventuali giorni (per quanto concerne le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento) di chiusura settimanale; - i turni di apertura obbligatoria estiva ed il relativo orario (soltanto per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D-"); Degli elementi essenziali di cui al comma precedente, il cartello dovrà contenere una traduzione almeno in lingua inglese; All interno del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello, riportante il listino prezzi. Agli esercizi di tipologia "A" è fatto obbligo di esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall esterno del locale. ART. 17 (Riduzione, modifica degli orari) Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi: gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie "A-B-D"; gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi, nonché gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del provvedimento sindacale. In occasione delle festività natalizie, di carnevale, ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D" e dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento (tipologia C), individuando periodi ed orari. In detti periodi, il gestore che abbia optato per il giorno di chiusura settimanale, può rimanere aperto senza darne preventiva comunicazione al Sindaco. ART.18 (Insonorizzazione) Le attività di somministrazione e di intrattenimento musicale effettuate nei pubblici esercizi di cui alle tipologie "A-B-C-D" e nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all aperto, senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, ed in ambiente esterno ed abitativo previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Pertanto, ove necessario, dovranno

essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione. In ogni caso così come specificato nel precedente art. 8 dovrà essere prodotta la relazione di impatto acustico redatta da un professionista abilitato. ART.19 (Disciplina transitoria) Gli esercizi di somministrazione che al momento dell entrata in vigore della presente ordinanza effettuano un orario determinato, a seguito di provvedimento comunale emesso a tutela dell inquinamento acustico o per altri motivi, devono continuare ad osservare detto orario di apertura fino all eventuale modifica e/o revoca del provvedimento sanzionatorio suddetto scaturita a seguito di verifica del superamento delle cause che avevano dato luogo al provvedimento medesimo. ART.20 (Norme finali) La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento. ART. 21 (Sanzioni) Le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono punite con la sanzione da 516,45 a 3.098,74 prevista dalla legge n. 287/91 e successive modifiche ed integrazioni. Si dichiara la presente ordinanza immediatamente esecutiva e si dispone l affissione all Albo pretorio per 15 giorni. Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione del presente atto ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. POGGIOMARINO, 23/11/2007 IL SINDACO Dott. Vincenzo VASTOLA