CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE, IN FORMA NON ESCLUSIVA, IN ATTIVITA DI GESTIONE DEL PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE. tra il Consorzio di gestione del Parco regionale delle Orobie Bergamasche, di seguito chiamato Parco, con sede a Bergamo in Via Verdi 25/C rappresentato dal Presidente pro tempore Franco Grassi, nato a Magenta il 31/03/44 e domiciliato per la carica presso il Parco; e il Club Alpino Italiano Sezione di Bergamo, di seguito chiamato CAI, con sede a Bergamo in Via Pizzo della Presolana, 15 rappresentato dal Presidente pro tempore Paolo Valoti, nato a Alzano Lombardo il 22/02/1961 e domiciliato per la carica a Bergamo in Via Pizzo della Presolana 15; premesso che: la legge regionale 15 settembre 1989 n. 56 persegue tra le finalità proprie del Parco la conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o foreste, di formazioni geo paleontologiche, di biotopi, di colori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici ; il Parco si estende per quasi 70.000 ha, partendo da quota 450 fino ad arrivare a quota 3000; il territorio interessato dal Parco comprende une delle aree più importanti dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e geologico dell intero arco alpino, copre buona parte delle Prealpi Orobiche e costituisce uno dei più vasti comprensori alpini protetti in Lombardia; il Parco, in applicazione al principio di sussidiarietà e in considerazione della vastità e della complessità anche logistica del territorio gestito, ha adottato una politica che rifiuta un apparato burocratico gestionale pesante e centralizzato, ritenendo fondamentale attribuire competenze operative alle migliori Istituzioni ed Associazioni che si sono distinte per un attenzione particolare alla cura e ad una corretta promozione sociale del territorio, coinvolgendole in una politica di scelte che supportate ad una molteplicità di azioni periferiche, le quali sommandosi in modo coordinato e sinergico, non possono che determinare i migliori risultati finali; 1
atteso che il CAI, associazione senza fine di lucro ed a carattere volontaristico, ha tra i propri fini la salvaguardia di beni naturali e paesistici, è attivo in particolare in importanti interventi di manutenzione della rete sentieristica, in programmi di educazione ambientale, in manifestazioni promotrici di conoscenza e di corretto approccio della montagna, nel mettere a disposizione di tutti i frequentatori le proprie strutture ricettive in quota (rifugi, bivacchi, ecc. costruiti, acquistati, donati, in eredità od in usufrutto); Considerato inoltre che: il CAI si è attivato da tempo con iniziative e ricerche inerenti differenti tematiche riguardanti l ambiente alpino e che, sia il Parco che il CAI, hanno tra i loro obbiettivi comuni la promozione di intese per la collaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca sull ecosistema alpino ed in particolare, sullo studio di modelli per una corretta fruizione sostenibile all interno dell area destinata a Parco Naturale; il CAI ha impegnato da tempo le proprie risorse nel promuovere l istituzione del Parco delle Orobie Bergamasche, di aree protette in genere e di percorsi come il Sentiero delle Orobie che attraversa i territori delle Comunità Montane della Valle Brembana, Valle Seriana e Valle di Scalve, l itinerario naturalistico Antonio Curò in Valle Seriana e Valle di Scalve; il Club Alpino Italiano (Sede Centrale e Coordinamento Lombardo) ha già stipulato il 27 maggio 2000 un accordo quadro di collaborazione con il Parco delle Orobie Valtellinesi; il CAI promuove attività di coordinamento anche delle Sezioni CAI di Piazza Brembana, Clusone, Lovere, Romano di Lombardia e Treviglio, tutte appartenenti e tra loro coordinate nel Raggruppamento CAI Lombardia; si ritiene pertanto opportuno regolare con apposita convenzione i futuri rapporti di collaborazione tra Parco e CAI. Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue 1. Le premesse costituiscono parti integranti ed essenziali della presente convenzione. 2. Il CAI interviene in questa convenzione quale unico rappresentante di tutte le sezioni del Club Alpino Italiano che si riferiscono territorialmente al Parco delle Orobie Bergamasche, al fine di realizzare gli obiettivi della presente convenzione nell intero territorio del Parco delle Orobie Bergamasche. 2
3. Il Parco, fatte salve le competenze amministrative decentrate alle Comunità Montane, provvederà compatibilmente con le norme dell ordinamento e con le proprie disponibilità finanziarie, a proporre ed avviare forme di collaborazioni non esclusive, le più ampie possibili, con il CAI nelle iniziative di comune interesse. 4. Il CAI considererà partner privilegiato il Parco per ogni forma di collaborazione prevista dai propri regolamenti e si impegnerà a fare particolare riferimento al territorio del Parco nella formulazione di propri progetti anche da sottoporsi all Unione Europea; 5. Il Parco terrà in debito conto la cooperazione con il CAI, nei propri programmi di monitoraggio, ricerca e studio riguardanti il patrimonio geologico, faunistico vegetale e scenico, in particolare nelle zone di alta montagna; 6. CAMPI DI ATTIVITA : in particolare il Parco ed il CAI individuano tra gli obbiettivi prioritari verso cui orientare il rapporto di collaborazione, quelli di seguito elencati Rifugi e strutture ricettive in quota, loro utilizzo e riconoscimento di alcuni quali Centri di riferimento del Parco Sentieri, cartografia e regolamentazione del transito motorizzato Alpinismo ed escursionismo estivo ed invernale e pratica dello sci, in particolare nel settore giovanile Tutela dell ambiente montano Monitoraggi geologici e naturalistici, della sentieristica, di laghetti, stagni e zone umide alpine, di cavità naturali ed artificiali e di fenomeni carsici Gestione di aree di particolare rilevanza naturalistica Iniziative ludiche in montagna Trofeo Parco Orobie Bergamasche Manifestazioni e convegni Sicurezza e prevenzione in montagna anche con il concorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) 8. MEZZI: Per dare attuazione alla presente convenzione e in particolare per il raggiungimento degli obbiettivi del punto 7, il Parco ed il CAI si impegnano a: attivare e partecipare a riunioni di coordinamento; collaborare per la stesura di programmi annuali o triennali anche sperimentali; collaborare all analisi dei risultati; collaborare all eventuale pubblicazione dei dati e dei risultati raggiunti. 3
9. I dati raccolti, i database, il software e qualsiasi altro risultato realizzato nell ambito della presente convenzione, saranno di proprietà del Parco e del CAI con il reciproco riconoscimento del contributo fornito da ciascun partner all interno dei rapporti di collaborazione attivati. 10. Finanziamenti: per gli interventi finanziari e per l attuazione delle attività del punto 7, le parti faranno riferimento alle disponibilità finanziarie del proprio bilancio. Le parti concordano che eventuali spese, finanziamenti e rimborsi dovranno essere preventivamente discussi ed approvati dai rispettivi organi responsabili. 11. Durata: la presente convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e alla scadenza potrà essere rinnovata; potrà essere modificata previo accordo tra le parti. Potrà essere disdetta per gravi motivi da una delle parti, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata; in tale caso la vigenza del presente contratto proseguirà per mesi sei oltre la data di ricezione della disdetta. 12. Imposte: le parti convengono che la presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d uso; le spese relative saranno ripartite in parti uguali fra le parti. 13. Le parti dichiarano che la presente convenzione concerne unicamente la regolamentazione di rapporti di collaborazione scientifica e di volontariato, con esclusione di consulenze inquadrabili in rapporti professionali o di attività di prestazione d opera o fornitura comunque assoggettabili all emissione di fattura. 14. Controversie: eventuali controversie saranno in prima istanza risolte con l interessamento al caso dell Assemblea del Parco e del Raggruppamento CAI Lombardia; in caso di impossibilità a dirimere il dissidio, le parti riconoscono che sarà competente il Foro di Bergamo. Bergamo, 27 marzo 2007. Per il Parco delle Orobie Bergamasche Il Presidente Franco Grassi 4
Per il Club Alpino Italiano Sezione di Bergamo Il Presidente Paolo Valoti La presente convenzione si compone di n.4 pagine e viene sottoscritta in n. 2 esemplari originali. 5